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90.1997.4

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-07-21 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Giusta l’art. 37 cpv. LALPT il Consiglio di Stato esamina gli atti e decide i ricorsi, approva in tutto o in parte il PR, oppure nega l’approvazione. Contro queste decisioni è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio a norma dell’art. 38 cpv. 1 LALPT. L’art. 38 cpv. 4 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b) e i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c). In concreto, la legittimazione attiva é data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. a) LALPT. Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.

E. 2 Il comune gode di

autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola

esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del

comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il

comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del

territorio (art. 1 LE 73, art. 24 LALPT; DTF inedita 21 novembre 1990 in re

comune di __________). L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3

lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da

parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma

dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il

PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità

ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare

l’estensione di tale controllo con l’autonomia  riconosciuta al comune

interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT

: Le autorità incaricate di

compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il

margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti.

Il

Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio

apprezzamento a quello  del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere

tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato

non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale

non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al

contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i

principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non

danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal

comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento

giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 1.

giugno 1995 in re Comune di __________, 116 Ia 226 seg. consid. 2a; Alfred Kuttler,

Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung,

in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. 55)

E. 3 Oggetto della presente vertenza é l’istituzione di una zona di interesse archeologico nella località “__________ __________ __________ ”, operata d’ufficio dal Consiglio di Stato nella sua risoluzione del 23 dicembre 1996. Il comune ricorrente, che non si oppone all’attribuzione alla zona archeologica dei comparti inedificati di “__________ __________ __________ ” e di “__________ ”, contesta invece decisamente il vincolo apposto sulla zona edificabile di “__________ __________ __________ ”, situata a est del nucleo storico. A suo dire, le motivazioni espresse dall’UMS sulla necessità del vincolo non poggerebbero nella fattispecie (diversamente che per gli altri due comparti) su elementi di valutazione concreti e oggettivi, limitandosi a richiamare vaghi e non confermati indizi di ritrovamenti di materiale archeologico.

E. 3.1 L’introduzione nei PR,

ed in particolare nel piano del paesaggio, delle “zone di interesse archeologico”

é determinata in primo luogo dall’applicazione della legge per la protezione

dei monumenti storici ed artistici del 15 aprile 1946 (n. 9.3.2.1. RL) e dal

decreto legislativo per la tutela dei ritrovamenti archeologici del 26 gennaio

1942 (n. 9.3.2.3.2).

Sull’interesse e la

valenza di queste particolari zone, il TF si é già pronunciato nella sentenza

del 13.12.1988 in re __________ __________. e __________., osservando che

“..

lo scopo principale dei piani menzionati ... consiste nell’informare il proprietario

di un fondo sui possibili contenuti storici e archeologici dei terreni o degli

stabili. ..... Per la zona archeologica il vincolo si limita a dar ragguagli

sulla possibilità di ritrovamenti e ad addurre la necessità di coordinare con

le autorità responsabili i mutamenti del terreno che potrebbero danneggiare

reperti archeologici. L’imposizione dei vincoli è disciplinata dalla rispettiva

legislazione speciale (cfr. Scolari, Commento della legge edilizia del Cantone

Ticino, n. 48 all’art. 16). I parametri edilizi e pianificatori rimangono a

loro volta quelli ordinari, enunciati dalle norme di attuazione del piano ...”

Ora, queste indicazioni

sono senz’altro valide anche nella presente fattispecie : la delimitazione

della zona di interesse archeologico é stata fatta a titolo prudenziale ed

indicativo, non avendo l’UMS precluso la possibilità di ridurre (ma anche

ampliare) il suo perimetro in funzione di ritrovamenti e accertamenti che

potranno verificarsi (cfr. lettera del 12.7.1996 dell’UMS alla SPU); la sua

sovrapposizione alla zona edificabile (e largamente edificata) di “__________

__________ __________ ” non ha inoltre nessuna influenza sulle capacità

edificatorie del comparto, che risulteranno pur sempre quelle riportate nelle

NAPR.

In siffatte circostanze,

le eventuali restrizioni della proprietà che dovessero risultarne,

discenderebbero non già dall’inserimento del fondo nella discussa zona ma dalle

conseguenze che i ritrovamenti fattivi trarrebbero con sé in forza delle

disposizioni del diritto cantonale (e/o federale). In altre parole, la

restrizione della proprietà è posta in essere non tanto dalla collocazione

nella zona protetta quanto dall’eventuale reperimento in essa di valori

protetti dalla legge.

I possibili inconvenienti

che potrebbero derivarne sono giustificati dall’esigenza di offrire

un’effettiva tutela a beni che per la loro potenziale importanza storica,

antropologica e culturale sono protetti dalla legge cantonale. Né peraltro

l’obbligo di comunicare preventivamente uno scavo al competente ufficio (UMS)

appare talmente grave da violare il principio della proporzionalità.

Ad ogni buon conto non v’è

alcun motivo di paventare le gravi conseguenze sull’utilizzo dei fondi che il

ricorrente sembra, implicitamente, aspettarsi dall’assegnazione di terreni

edificabili a queste zone.

E. 4 Per le predette considerazioni, il ricorso é respinto; la zona di interesse archeologico istituita nel comparto “__________ __________ __________ ” é quindi riconfermata. Non si prelevano tuttavia né tasse né spese dal comune, dato che é intervenuto nell’espletamento delle sue funzioni e non già a difesa di interessi patrimoniali. Per questi motivi, viste le normative alla fattispecie applicabili, dichiara e pronuncia

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale della pianificazione 21.07.1997 90.1997.4 Tessin Tribunale della pianificazione 21.07.1997 90.1997.4 Ticino Tribunale della pianificazione 21.07.1997 90.1997.4

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 90.97.00004 Lugano 21 luglio 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio composto dai giudici: Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca vicecancelliere Tito Ponti visto il ricorso del 21 gennaio 1997 di Comune di __________, __________, rappr. da: Municipio di __________, __________ __________, contro la risoluzione 23 dicembre 1996 del Consiglio di Stato (n. __________) con la quale vengono approvate alcune varianti del PR di __________ viste le osservazioni 1 aprile 1997 del Consiglio di Stato, preso atto dello scritto 16 giugno 1997 dell’Ufficio monumenti      storici e delle osservazioni 26 giugno 1997 del municipio di __________ letti ed esaminati gli atti, esperiti i necessari accertamenti; r i t e n u t o in fatto a. Nelle sue sedute del 3 luglio e 25 ottobre 1995 il Consiglio comunale di __________ ha adottato una serie di varianti di PR relative al piano delle zone, al piano del paesaggio, al piano del traffico e delle aree AP-EP, nonché il piano dei gradi di sensibilità al rumore. b. Con decisione 23 dicembre 1996 il Consiglio di Stato ha approvato il PR di __________, apportando tuttavia al documento alcune modifiche d’ufficio; in particolare ha istituito un vincolo di “zona di interesse archeologico” sovrapposto alla zona edificabile in località “Ca’ de Bé”. A suffragio di questo provvedimento, l’autorità governativa ha citato il preavviso dell’Ufficio Monumenti Storici (in seguito : UMS) che faceva stato di ritrovamenti di reperti archeologici nella zona. All’occasione, si invitava pure il comune a completare le sue NAPR con l’introduzione di una normativa che precisasse l’obbligo di notificare preventivamente ogni opera di scavo all’UMS. c. Il Comune di __________ é insorto contro l’istituzione di questo vincolo innanzi al TPT, censurandone l’assenza di fondamento e la violazione dell’autonomia comunale. Fa’ inoltre notare come un articolo delle NAPR in vigore (art. 23) obbliga già oggi i proprietari fondiari ad annunciare alle autorità competenti ogni ritrovamento effettuato durante gli scavi nelle loro proprietà. d. Nella sua risposta al ricorso, il Consiglio di Stato osserva che le possibilità edificatorie del comparto “__________ __________ __________ ” non vengono minimamente intaccate dell’istituzione del contestato vincolo. Per questi motivi, chiede di respingere il gravame. e. In data 12 giugno 1997 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. All’occasione si é deciso di chiedere all’UMS un ulteriore precisazione in merito alla zona archeologica di “__________ __________ __________ ”. f. Con scritto del 17 giugno 1997 l’UMS ha precisato che l’inserimento della citata località, fra le altre, nell’area di interesse archeologico é giustificata dal presunto ritrovamento (in effetti non é mai stato segnalato alle competenti autorità) di reperti avvenuta al momento della costruzione dell’ufficio postale di __________, situato a est della cantonale che porta a __________ proprio di fronte alla chiesa. g. Nelle successive osservazioni allo scritto dell’UMS, il ricorrente ha ribadito l’assenza di qualsiasi fondamento del vincolo, chiedendone nuovamente lo stralcio dal PR. c o n s i d e r a t o in diritto 1. Giusta l’art. 37 cpv. LALPT il Consiglio di Stato esamina gli atti e decide i ricorsi, approva in tutto o in parte il PR, oppure nega l’approvazione. Contro queste decisioni è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio a norma dell’art. 38 cpv. 1 LALPT. L’art. 38 cpv. 4 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b) e i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c). In concreto, la legittimazione attiva é data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. a) LALPT. Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine. 2. Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (art. 1 LE 73, art. 24 LALPT; DTF inedita 21 novembre 1990 in re comune di __________). L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia  riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT : Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello  del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 1. giugno 1995 in re Comune di __________, 116 Ia 226 seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. 55) 3. Oggetto della presente vertenza é l’istituzione di una zona di interesse archeologico nella località “__________ __________ __________ ”, operata d’ufficio dal Consiglio di Stato nella sua risoluzione del 23 dicembre 1996. Il comune ricorrente, che non si oppone all’attribuzione alla zona archeologica dei comparti inedificati di “__________ __________ __________ ” e di “__________ ”, contesta invece decisamente il vincolo apposto sulla zona edificabile di “__________ __________ __________ ”, situata a est del nucleo storico. A suo dire, le motivazioni espresse dall’UMS sulla necessità del vincolo non poggerebbero nella fattispecie (diversamente che per gli altri due comparti) su elementi di valutazione concreti e oggettivi, limitandosi a richiamare vaghi e non confermati indizi di ritrovamenti di materiale archeologico. 3.1. L’introduzione nei PR, ed in particolare nel piano del paesaggio, delle “zone di interesse archeologico” é determinata in primo luogo dall’applicazione della legge per la protezione dei monumenti storici ed artistici del 15 aprile 1946 (n. 9.3.2.1. RL) e dal decreto legislativo per la tutela dei ritrovamenti archeologici del 26 gennaio 1942 (n. 9.3.2.3.2). Sull’interesse e la valenza di queste particolari zone, il TF si é già pronunciato nella sentenza del 13.12.1988 in re __________ __________. e __________., osservando che “.. lo scopo principale dei piani menzionati ... consiste nell’informare il proprietario di un fondo sui possibili contenuti storici e archeologici dei terreni o degli stabili. ..... Per la zona archeologica il vincolo si limita a dar ragguagli sulla possibilità di ritrovamenti e ad addurre la necessità di coordinare con le autorità responsabili i mutamenti del terreno che potrebbero danneggiare reperti archeologici. L’imposizione dei vincoli è disciplinata dalla rispettiva legislazione speciale (cfr. Scolari, Commento della legge edilizia del Cantone Ticino, n. 48 all’art. 16). I parametri edilizi e pianificatori rimangono a loro volta quelli ordinari, enunciati dalle norme di attuazione del piano ...” Ora, queste indicazioni sono senz’altro valide anche nella presente fattispecie : la delimitazione della zona di interesse archeologico é stata fatta a titolo prudenziale ed indicativo, non avendo l’UMS precluso la possibilità di ridurre (ma anche ampliare) il suo perimetro in funzione di ritrovamenti e accertamenti che potranno verificarsi (cfr. lettera del 12.7.1996 dell’UMS alla SPU); la sua sovrapposizione alla zona edificabile (e largamente edificata) di “__________ __________ __________ ” non ha inoltre nessuna influenza sulle capacità edificatorie del comparto, che risulteranno pur sempre quelle riportate nelle NAPR. In siffatte circostanze, le eventuali restrizioni della proprietà che dovessero risultarne, discenderebbero non già dall’inserimento del fondo nella discussa zona ma dalle conseguenze che i ritrovamenti fattivi trarrebbero con sé in forza delle disposizioni del diritto cantonale (e/o federale). In altre parole, la restrizione della proprietà è posta in essere non tanto dalla collocazione nella zona protetta quanto dall’eventuale reperimento in essa di valori protetti dalla legge. I possibili inconvenienti che potrebbero derivarne sono giustificati dall’esigenza di offrire un’effettiva tutela a beni che per la loro potenziale importanza storica, antropologica e culturale sono protetti dalla legge cantonale. Né peraltro l’obbligo di comunicare preventivamente uno scavo al competente ufficio (UMS) appare talmente grave da violare il principio della proporzionalità. Ad ogni buon conto non v’è alcun motivo di paventare le gravi conseguenze sull’utilizzo dei fondi che il ricorrente sembra, implicitamente, aspettarsi dall’assegnazione di terreni edificabili a queste zone. 4. Per le predette considerazioni, il ricorso é respinto; la zona di interesse archeologico istituita nel comparto “__________ __________ __________ ” é quindi riconfermata. Non si prelevano tuttavia né tasse né spese dal comune, dato che é intervenuto nell’espletamento delle sue funzioni e non già a difesa di interessi patrimoniali. Per questi motivi, viste le normative alla fattispecie applicabili, dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso é respinto .

2.   Non si prelevano tasse né spese; non si assegnano ripetibili.

3.   Intimazione:                  - Municipio di __________

- Consiglio di Stato, Bellinzona

- Sezione pianificazione urbanistica,                                                             Bellinzona Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente                                                           Il segretario