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90.1997.182

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-01-07 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale della pianificazione 07.01.1998 90.1997.182 Tessin Tribunale della pianificazione 07.01.1998 90.1997.182 Ticino Tribunale della pianificazione 07.01.1998 90.1997.182

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 90.97.00182 Lugano 7 gennaio 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio composto dai giudici: Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca Il segretario Fiorenzo Gianinazzi visto il ricorso dell' 11 dicembre 1997 di __________ __________ -__________, __________, rappr. da: avv. __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, contro la risoluzione governativa n. __________del __________.10.1997 in materia di accertamento del limite boschivo a confine con l'area edificabile nel Comune di __________; visto la risoluzione 9 dicembre 1997 del Consiglio di Stato che annulla la risoluzione qui impugnata e lo scritto al TPT __________.12.1997 delle ricorrenti che chiede o la sospensione o lo stralcio della vertenza, con pronuncia nella seconda ipotesi sulle ripetibili considerato in fatto e diritto: che il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse giuridico; che a norma dell’art. 28 LPamm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia alla parte soccombente e, giusta l’art. 31 LPamm, condannarla al pagamento di un’indennità alla controparte; che soccombente è in linea di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata (acquiescenza), rispettivamente il ricorrente che ritira il gravame (desistenza) o comunque si assoggetta, espressamente o implicitamente alla decisione impugnata; che il Consiglio di Stato ha annullato la risoluzione litigiosa, e reso con ciò senza oggetto la presente vertenza: “ preso atto che sui piani sono riportate delle situazioni di fatto che non corrispondono alla situazione di diritto e che quindi dette situazioni devono essere corrette e ripubblicate ”; che soccombente, in queste circostanze, è il Consiglio di Stato, il quale deve di conseguenza versare congrue ripetibili alla ricorrente, rappresentata da avvocato, mentre che nella sua qualità di esecutivo cantonale va esente da tasse di giudizio; Per questi motivi, dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso é stralciato dai ruoli.

2.   Il Consiglio di Stato verserà alla ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili.

3.   Intimazione:                  - Avv. __________ __________ -__________, __________

- Municipio di __________

- Consiglio di Stato, Bellinzona

- Sezione pianificazione urbanistica,                                                             Bellinzona Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente                                                           Il segretario