Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 A norma dell’art. 36 della Legge di applicazione della LF contro l’inquinamento delle acque (LALIA) contro le decisioni del Consiglio di Stato che approvano i piani delle zone di protezione delle acque sotterranee é dato ricorso al TPT entro il termine di 15 giorni. Legittimati a ricorrere sono, secondo l’art. 36 cpv. 1 LALIA e 43 Lpamm, i proprietari gravati dalle zone di protezione. La legittimazione ricorsuale dell'insorgente è nel presente caso senz’altro data; il ricorso, inoltrato nel termine di legge, é quindi ricevibile in ordine.
E. 2 Le zone di protezione delle acque sotterranee sono state delimitate dai Cantoni ai sensi dell’art. 20 della LF sulla protezione delle acque del 24.1.1991 (Lpac), corrispondente in pratica all’art. 30 della precedente LIA. La nozione precisa delle zone di protezione é riportata all’art. 14 lett. a) Oliq. (RS __________.__________.__________), per il quale la zona S comprende tre zone di protezione attorno alle prese d’acqua sotterranee e sorgive, vale a dire la zona di captazione (SI), la zona di protezione adiacente (SII) e la zona di protezione distante (SIII), nonché le aree di protezione delle acque sotterranee. Dal profilo pratico, la delimitazione viene fatta secondo le “Direttive per la determinazione dei settori di protezione delle acque, delle zone ed aree di protezione delle acque sotterranee” emanate dall’Ufficio federale protezione dell’ambiente nel 1977, e parzialmente rivedute nel 1982. L’allestimento di queste direttive é espressamente previsto agli art. 19 cpv. 1 Lpac e 5 della relativa ordinanza (RS __________.__________). Scopo delle direttive é quello di descrivere in dettaglio per ogni singola zona le disposizioni d’uso ammissibile del terreno, in modo tale da ridurre al minimo i pericoli di inquinamento delle acque sotterranee e delle sorgenti. Per sommi capi, le disposizioni principali possono così essere riassunte (cfr. Perizia idrogeologica, p. 38): Zona S I raggio 10-20 metri : Divieto di accesso con recinto, salvo casi particolari Zona S II raggio minimo 100 m : Divieto di costruzione Zona S III raggio minimo 200 m : Divieto di scavo per coltivazioni di cave in prossimità della falda, di pozzi perdenti e di indu- strie inquinanti. Permesso di costruire abitazioni. Commentando queste disposizioni il perito osserva che “ questi valori rappresentano i valori minimi, ossia si applicano quando la situazione idrogeologica é particolarmente favorevole, normalmente (le zone di protezione N.d.R .) presentano quindi dimensioni maggiori. In generale, ma specialmente per le sorgenti, conoscere con precisione il cammino sotterraneo delle acque, il potere depurante del terreno, le diverse situazioni a dipendenza delle variazioni climatiche é spesso difficile. E’ quindi sempre necessario tenere sotto controllo le captazioni ed eseguire analisi chimico-batteriologiche periodiche, in modo da poter prendere nuovi provvedimenti in caso di necessità”
E. 3 . La sorgente dei Mulini di __________, che qui ci interessa, é situata sul fianco ovest della collina che da __________ scende verso la __________ del __________, nel territorio di questo comune. La zona di protezione S I, situata all’interno di un’area recintata di proprietà comunale (__________) é, per ammissione del perito, piuttosto ridotta, ed andrebbe ampliata verso monte. La zona di protezione S II si estende invece per ca. 250 metri verso monte, mentre la zona di protezione S III per ca. 400-500 metri nella medesima direzione, sino ad includere alcune abitazioni di __________ (nelle località di “__________ ” e “__________ ”), nonché parte del fondo dell’insorgente. Come detto, é soprattutto la delimitazione di quest’ultima zona che viene criticata dall’insorgente; ella osserva infatti che la zona di protezione SIII, già notevolmente estesa, in corrispondenza della zona detta “__________ ” si spinge addirittura ad est dello spartiacque tra la __________ del __________ e il bacino di __________ (__________), sino ad includere alcuni fondi (tra i quali il suo) che non avrebbero alcuna relazione fisica, topografica e idrologica con il bacino di alimentazione della sorgente dei Mulini di __________.
E. 3.1 Le critiche ricorsuali,
benché in parte comprensibili, non possono tuttavia trovare accoglimento in
questa sede.
Va innanzitutto premesso
che le zone di protezione delle sorgenti devono essere delimitate con cura,
tenendo conto di tutte le possibili implicazioni d’ordine geologico,
morfologico ed idrologico della zona. Nessuno, nemmeno l’insorgente, pone in
dubbio il preminente interesse pubblico che soggiace alla protezione delle
falde di alimentazione delle sorgenti, fonte di acqua potabile per gran parte
della popolazione ticinese. Non ci si può invero permettere che sussista un sia
pure lontano pericolo di inquinamento di queste falde.
A questo si aggiunge la
difficoltà, sottolineata dal perito anche in sede di sopralluogo, di procedere
a delle delimitazioni esatte dei bacini di alimentazione sotterranei delle
sorgenti. I mezzi a disposizione non sono illimitati; il numero di campionature
e rilevamenti sul posto deve forzatamente essere contenuto. In altre parole non
é possibile procedere a rilevamenti per ogni singola particella compresa nella
zone di protezione; sarebbe un lavoro enorme, al di fuori della portata tecnica
e finanziaria di ogni Comune e forse dello stesso Cantone.
Nel caso di specie, é
vero, la delimitazione della zona S III, che si estende per ca. 400 metri a
monte del punto di captazione (sorgente) sin oltre la sommità della collina,
eccede largamente i parametri minimi previsti dalle direttive dell’UFAFP (200
metri). Come rilevato più sopra, queste direttive fissano comunque unicamente i
valori minimi, ma non impediscono di certo delle delimitazioni più ampie
qualora la situazione lo richieda. Quanto al fatto che la zona di protezione
III comprenda anche alcuni fondi situati oltre lo spartiacque, sul lato opposto
della collina del __________, va detto che sovente confine orografico-topografico
e confine idrogeologico non corrispondono esattamente : lo scorrimento delle
acque sotterranee può, in altre parole, avere una diversa direzione di quello
delle acque superficiali, a dipendenza della struttura geologica dell’area
considerata (rocce permeabili in superficie). Secondo le valutazioni del
perito, é proprio questa una delle aree in cui il fenomeno si verifica. Le
censure ricorsuali su questo punto non poggiano invero sul elementi scientifici
in grado di confutare le tesi del perito, e vanno pertanto respinte.
Del tutto inconferenti
risultano poi le allegazioni in merito ad una presunta disparità di trattamento
rispetto ad altri fondi della zona; il fatto che questi siano già stati
edificati non li esime certo dal rispetto delle norme di protezione previste
dalla legge, riunite nel “Regolamento della zona di protezione delle captazioni
d’acqua potabile” in atti.
E. 3.2 Risulta chiaramente dalle pregresse considerazioni che la delimitazione delle zone di protezione delle sorgenti in oggetto è conforme al diritto e risponde ad un interesse pubblico preponderante. Il provvedimento rispetta inoltre il principio della proporzionalità e infatti non è fuori misura per rapporto allo scopo perseguito, è adeguato a conseguirlo e non potrebbe essere sostituito con successo da altro meno incisivo (DTF 117 Ia 318, 115 Ia 376). A questo proposito va rilevato che le limitazioni d’uso derivante dall’inclusione di un fondo nella zona di protezione distante S III sono tutto sommato modeste. Come già riferito, l’edificabilità del fondo n. __________a fini residenziali non é minimamente compromessa. Per questi motivi, viste le normative alla fattispecie applicabili, dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto .
2. La ricorrente é condannata al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 400.-- (quattrocento).
3. Intimazione: - Avv. __________, __________, per la ricorrente __________
- Municipio di _______
- Consiglio di Stato, __________
- Sezione pianificazione urbanistica, ___________ Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale della pianificazione 12.03.1998 90.1997.121 Tessin Tribunale della pianificazione 12.03.1998 90.1997.121 Ticino Tribunale della pianificazione 12.03.1998 90.1997.121
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 90.97.00121 Lugano 12 marzo 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio composto dai giudici: Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca vicecancelliere Tito Ponti visto il ricorso del 15 settembre 1997 di __________ __________, __________, rappr. da: St. leg. __________ & __________, __________ __________ __________ __________, contro la risoluzione 9 settembre 1997 (n. __________) del Consiglio di Stato che approva il Piano di protezione delle sorgenti __________ di __________ (__________. __________), __________ e __________ di __________ di pertinenza del Comune di __________ viste le osservazioni 24 ottobre 1997 del Municipio di __________, 4 dicembre 1997 del Municipio di __________, 22 ottobre 1997 del Municipio di __________ e 11 novembre 1997 del Consiglio di Stato (Sez. della protezione dell’aria e dell’acqua), letti ed esaminati gli atti, esperiti i necessari accertamenti; r i t e n u t o in fatto a . Il Piano delle zone di protezione delle sorgenti di __________ di __________ (__________. __________), __________ e __________ di __________, di proprietà del comune di __________ ma situate in parte anche sui territori dei comuni di __________ e __________, é stato approvato dalla Sez. della protezione dell’aria e dell’acqua (SPAA) in data 23 aprile 1997. Tale piano prevede il parziale inserimento (ca. 1/3 della superficie) del mapp. n. __________RFD di __________, di proprietà della sig.ra __________ __________, nella fascia di protezione S III della sorgente dei Mulini di __________. b . Contro l’inclusione della particella di sua proprietà nella zona di protezione __________ __________ é insorta presso il Consiglio di Stato. Nel suo ricorso critica la delimitazione delle zone di protezione, effettuata a suo dire in modo approssimativo e sproporzionato rispetto alle reali esigenze di protezione delle sorgenti. Lamenta inoltre un’evidente disparità di trattamento, dato che i fondi vicini inclusi in zona di protezione risultano, contrariamente al suo, già costruiti e quindi non devono più sottostare alle condizioni restrittive imposte alla licenza di costruzione in queste aree. c. Con decisione 9 settembre 1997 il Consiglio di Stato ha nondimeno approvato il piano di protezione delle sorgenti, respingendo i ricorsi interposti. L’autorità governativa richiama in particolare le risultanze della perizia idrogeologica redatta dallo studio Ing. __________, nella quale si evidenzia che nella zona in cui é situato il fondo dell’insorgente il confine idrogeologico non corrisponde a quello topografico e di scorrimento delle acque superficiali. Ricorda inoltre come le restrizioni derivanti dall’inserimento di un terreno edificabile in zona di protezione S III sono, tutto sommato, limitate e non ne impediscono di certo la sua edificazione. d. Dissentendo da tale decisione la già ricorrente é insorta davanti al TPT chiedendone l’annullamento. A sostegno delle sue domande ha riproposto, in sostanza, le allegazioni del ricorso di primo grado. e. Nelle rispettive osservazioni Consiglio di Stato e Municipio di __________ auspicano la reiezione dell’impugnativa. Quest’ultimo osserva in particolare che le preoccupazioni espresse dall’insorgente nei suoi allegati sono sicuramente esagerate rispetto ali effetti risultanti dall’inclusione del suo fondo in zona S III. f. In data 27 gennaio 1998 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. All’occasione le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al dibattimento finale. g . Con scritto del 4 febbraio 1998 l’insorgente ha comunicato di voler mantenere il ricorso; nel merito critica nuovamente le risultanze della perizia idrogeologica. in diritto 1. A norma dell’art. 36 della Legge di applicazione della LF contro l’inquinamento delle acque (LALIA) contro le decisioni del Consiglio di Stato che approvano i piani delle zone di protezione delle acque sotterranee é dato ricorso al TPT entro il termine di 15 giorni. Legittimati a ricorrere sono, secondo l’art. 36 cpv. 1 LALIA e 43 Lpamm, i proprietari gravati dalle zone di protezione. La legittimazione ricorsuale dell'insorgente è nel presente caso senz’altro data; il ricorso, inoltrato nel termine di legge, é quindi ricevibile in ordine. 2. Le zone di protezione delle acque sotterranee sono state delimitate dai Cantoni ai sensi dell’art. 20 della LF sulla protezione delle acque del 24.1.1991 (Lpac), corrispondente in pratica all’art. 30 della precedente LIA. La nozione precisa delle zone di protezione é riportata all’art. 14 lett. a) Oliq. (RS __________.__________.__________), per il quale la zona S comprende tre zone di protezione attorno alle prese d’acqua sotterranee e sorgive, vale a dire la zona di captazione (SI), la zona di protezione adiacente (SII) e la zona di protezione distante (SIII), nonché le aree di protezione delle acque sotterranee. Dal profilo pratico, la delimitazione viene fatta secondo le “Direttive per la determinazione dei settori di protezione delle acque, delle zone ed aree di protezione delle acque sotterranee” emanate dall’Ufficio federale protezione dell’ambiente nel 1977, e parzialmente rivedute nel 1982. L’allestimento di queste direttive é espressamente previsto agli art. 19 cpv. 1 Lpac e 5 della relativa ordinanza (RS __________.__________). Scopo delle direttive é quello di descrivere in dettaglio per ogni singola zona le disposizioni d’uso ammissibile del terreno, in modo tale da ridurre al minimo i pericoli di inquinamento delle acque sotterranee e delle sorgenti. Per sommi capi, le disposizioni principali possono così essere riassunte (cfr. Perizia idrogeologica, p. 38): Zona S I raggio 10-20 metri : Divieto di accesso con recinto, salvo casi particolari Zona S II raggio minimo 100 m : Divieto di costruzione Zona S III raggio minimo 200 m : Divieto di scavo per coltivazioni di cave in prossimità della falda, di pozzi perdenti e di indu- strie inquinanti. Permesso di costruire abitazioni. Commentando queste disposizioni il perito osserva che “ questi valori rappresentano i valori minimi, ossia si applicano quando la situazione idrogeologica é particolarmente favorevole, normalmente (le zone di protezione N.d.R .) presentano quindi dimensioni maggiori. In generale, ma specialmente per le sorgenti, conoscere con precisione il cammino sotterraneo delle acque, il potere depurante del terreno, le diverse situazioni a dipendenza delle variazioni climatiche é spesso difficile. E’ quindi sempre necessario tenere sotto controllo le captazioni ed eseguire analisi chimico-batteriologiche periodiche, in modo da poter prendere nuovi provvedimenti in caso di necessità” 3 . La sorgente dei Mulini di __________, che qui ci interessa, é situata sul fianco ovest della collina che da __________ scende verso la __________ del __________, nel territorio di questo comune. La zona di protezione S I, situata all’interno di un’area recintata di proprietà comunale (__________) é, per ammissione del perito, piuttosto ridotta, ed andrebbe ampliata verso monte. La zona di protezione S II si estende invece per ca. 250 metri verso monte, mentre la zona di protezione S III per ca. 400-500 metri nella medesima direzione, sino ad includere alcune abitazioni di __________ (nelle località di “__________ ” e “__________ ”), nonché parte del fondo dell’insorgente. Come detto, é soprattutto la delimitazione di quest’ultima zona che viene criticata dall’insorgente; ella osserva infatti che la zona di protezione SIII, già notevolmente estesa, in corrispondenza della zona detta “__________ ” si spinge addirittura ad est dello spartiacque tra la __________ del __________ e il bacino di __________ (__________), sino ad includere alcuni fondi (tra i quali il suo) che non avrebbero alcuna relazione fisica, topografica e idrologica con il bacino di alimentazione della sorgente dei Mulini di __________. 3.1. Le critiche ricorsuali, benché in parte comprensibili, non possono tuttavia trovare accoglimento in questa sede. Va innanzitutto premesso che le zone di protezione delle sorgenti devono essere delimitate con cura, tenendo conto di tutte le possibili implicazioni d’ordine geologico, morfologico ed idrologico della zona. Nessuno, nemmeno l’insorgente, pone in dubbio il preminente interesse pubblico che soggiace alla protezione delle falde di alimentazione delle sorgenti, fonte di acqua potabile per gran parte della popolazione ticinese. Non ci si può invero permettere che sussista un sia pure lontano pericolo di inquinamento di queste falde. A questo si aggiunge la difficoltà, sottolineata dal perito anche in sede di sopralluogo, di procedere a delle delimitazioni esatte dei bacini di alimentazione sotterranei delle sorgenti. I mezzi a disposizione non sono illimitati; il numero di campionature e rilevamenti sul posto deve forzatamente essere contenuto. In altre parole non é possibile procedere a rilevamenti per ogni singola particella compresa nella zone di protezione; sarebbe un lavoro enorme, al di fuori della portata tecnica e finanziaria di ogni Comune e forse dello stesso Cantone. Nel caso di specie, é vero, la delimitazione della zona S III, che si estende per ca. 400 metri a monte del punto di captazione (sorgente) sin oltre la sommità della collina, eccede largamente i parametri minimi previsti dalle direttive dell’UFAFP (200 metri). Come rilevato più sopra, queste direttive fissano comunque unicamente i valori minimi, ma non impediscono di certo delle delimitazioni più ampie qualora la situazione lo richieda. Quanto al fatto che la zona di protezione III comprenda anche alcuni fondi situati oltre lo spartiacque, sul lato opposto della collina del __________, va detto che sovente confine orografico-topografico e confine idrogeologico non corrispondono esattamente : lo scorrimento delle acque sotterranee può, in altre parole, avere una diversa direzione di quello delle acque superficiali, a dipendenza della struttura geologica dell’area considerata (rocce permeabili in superficie). Secondo le valutazioni del perito, é proprio questa una delle aree in cui il fenomeno si verifica. Le censure ricorsuali su questo punto non poggiano invero sul elementi scientifici in grado di confutare le tesi del perito, e vanno pertanto respinte. Del tutto inconferenti risultano poi le allegazioni in merito ad una presunta disparità di trattamento rispetto ad altri fondi della zona; il fatto che questi siano già stati edificati non li esime certo dal rispetto delle norme di protezione previste dalla legge, riunite nel “Regolamento della zona di protezione delle captazioni d’acqua potabile” in atti. 3.2. Risulta chiaramente dalle pregresse considerazioni che la delimitazione delle zone di protezione delle sorgenti in oggetto è conforme al diritto e risponde ad un interesse pubblico preponderante. Il provvedimento rispetta inoltre il principio della proporzionalità e infatti non è fuori misura per rapporto allo scopo perseguito, è adeguato a conseguirlo e non potrebbe essere sostituito con successo da altro meno incisivo (DTF 117 Ia 318, 115 Ia 376). A questo proposito va rilevato che le limitazioni d’uso derivante dall’inclusione di un fondo nella zona di protezione distante S III sono tutto sommato modeste. Come già riferito, l’edificabilità del fondo n. __________a fini residenziali non é minimamente compromessa. Per questi motivi, viste le normative alla fattispecie applicabili, dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto .
2. La ricorrente é condannata al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 400.-- (quattrocento).
3. Intimazione: - Avv. __________, __________, per la ricorrente __________
- Municipio di _______
- Consiglio di Stato, __________
- Sezione pianificazione urbanistica, ___________ Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente Il segretario