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Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-03-03 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 gennaio 2002, capitolo "Situazione: problematiche, conflitti").

2.2. D

al punto di vista del diritto federale l'art. 39 OPT, ai cpv. 2 e 3, pone

le premesse e le condizioni in base alle quali l'autorità cantonale competente

può autorizzare, fuori dalle zone edificabili, il cambiamento di destinazione

di detti edifici e impianti (cfr., in precedenza, l'art. 24 cpv. 2 e 3 dell'ora

abrogata OPT del 2 ottobre 1989, cpv. 2 e 4 dopo la modifica del 22 maggio

1996). Giusta tale disposizione:

"2.

I Cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica

dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché tipici del paesaggio,

se:

a. il

paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti

sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione;

b. il

carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici;

c. la

conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con il

cambiamento di destinazione; e

d. il

piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il

carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici.

3. Le

autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto

se:

a. l'edificio

non è più necessario all'utilizzazione anteriore;

b. il

cambiamento di destinazione non comporta un edificio sostitutivo che non sia

necessario;

c. l'aspetto

esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati;

d. è necessaria

tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e tutti i costi

d'infrastruttura, causati dal cambiamento completo di destinazione, sono

ribaltati sul proprietario;

e. la

coltivazione agricola delle rimanenti superfici e delle particelle limitrofe

non è minacciata;

f. non vi si

oppongono interessi preponderanti (art. 24 lett. b LPT)."

Non è lecito eludere il principio della

separazione tra zona edificabile e zona non edificabile e la regolamentazione

restrittiva concernente le autorizzazioni eccezionali fuori dalle zone edificabili.

L'art. 39 cpv. 2 OPT è, pertanto, correttamente attuato solo quando l'interesse

pubblico al mantenimento di un edificio mediante cambiamento dell'utilizzazione

permette di scostarsi dal menzionato principio della separazione; d'altro

canto, la regolamentazione in esame, nel suo insieme, non può essere applicata

in modo così intenso da mettere in discussione il principio stesso della separazione.

L'essere degno di protezione e la messa sotto protezione non deve essere,

dunque, un pretesto per giustificare una modifica dell'utilizzazione

inammissibile giusta l'art. 24 LPT: occorre, quindi, fissare esigenze

sufficientemente elevate ai paesaggi ed agli edifici, sia per quanto concerne

il riconoscimento della dignità di protezione, sia per quanto concerne

l'intensità della messa sotto protezione.

2.3. Nel

Cantone Ticino la problematica del cambiamento di destinazione degli edifici

esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, è stata affrontata

tramite la scheda di coordinamento 8.5 del piano direttore. Questa è volta ad a

ssicurare la gestione e la protezione del

territorio fuori delle zone edificabili, permettendo il mantenimento e la

valorizzazione di edifici e impianti degni di protezione, situati fuori delle

zone edificabili, laddove essi costituiscono una componente essenziale del

paesaggio tradizionale locale (cfr. scheda citata, capitolo "Scopo del

coordinamento").

Nella

versione approvata dal Consiglio federale il 30 gennaio 2002, dallo stesso

modificata, questo strumento elenca in primo luogo i criteri per la

delimitazione dei paesaggi con edifici ed impianti degni di protezione (cfr.

capitolo "Attuazione del coordinamento, 1. Livello cantonale"). Il

territorio cantonale, per il quale va esaminata

una messa sotto protezione, comprende dunque i paesaggi caratterizzati dall'alternanza

tra foreste e spazi aperti e da aree alpestri al di sotto dei 2000 metri sul

mare, valorizzati dalla presenza di edifici rurali originali, ubicati fuori

dalle zone edificabili in modo raggruppato o isolato. Per una messa sotto

protezione non entrano in linea di conto il bosco ai sensi della legislazione

forestale, le superfici per l'avvicendamento colturale (SAC), le aree per

attrezzature, impianti o funzioni di interesse nazionale, cantonale o

regionale, infine le aree soggette a forti pericoli naturali accertati.

La scheda stabilisce, in seguito, come

devono procedere - a tale scopo - i comuni (cfr. capitolo "Attuazione del

coordinamento, 2. Livello comunale").

Questi devono, anzitutto, preparare la

decisione sulla protezione dei paesaggi degni di protezione, definendo il

territorio che non può entrare in linea di conto (come il bosco, le superfici,

per l'avvicendamento colturale, le zone di pericolo, le aree per attrezzature,

impianti o funzioni di interesse nazionale, cantonale o regionale), allestendo

l'inventario degli edifici e impianti fuori dalla zona edificabile,

raccogliendo le informazioni inerenti lo stato e l'utilizzazione del

territorio, individuando gli elementi naturali, definendo eventuali elementi

storici e culturali specifici della zona, rilevando le infrastrutture e i

servizi esistenti.

Sulla scorta di tali elementi conoscitivi i

comuni:

·

decidono in

modo restrittivo sulla protezione di paesaggi nel senso della scheda e ne

delimitano, se del caso, il perimetro dopo una ponderazione di tutti gli

interessi in gioco;

·

decidono quali

edifici, all'interno di questo perimetro, proteggere;

·

indicano gli edifici che

vanno mantenuti a scopo agricolo;

·

definiscono le

misure vincolanti atte a garantire una gestione attiva e la protezione del

paesaggio;

·

definiscono le

norme di attuazione per la protezione dei singoli edifici.

La scelta degli edifici da proteggere e,

quindi, da conservare, può essere effettuata solo dopo aver analizzato tutti

gli edifici compresi nel paesaggio protetto. Per effettuare questa scelta

occorre partire da una prima scelta sulla base dell'inventario: quest'ultima è,

però, relativa, nel senso che non può essere automaticamente riportata sugli

edifici inclusi nel perimetro dei paesaggi protetti.

Com'è a più riprese riconosciuto nel

rapporto d'esame della scheda 8.5 allestito dall'ufficio federale dello

sviluppo territoriale all'indirizzo del Consiglio federale, del 14 novembre

2001, gli inventari costituiscono, di conseguenza, un'eccellente base per le

ulteriori decisioni (cfr. il rapporto citato, segnatamente cifra 3).

L'inventario serve, quindi, in primo luogo, quale strumento di analisi e di

controllo della situazione del patrimonio costruito fuori dalla zona

edificabile; esso permette, in secondo luogo, di indicare quali edifici sono

degni di protezione e quali non lo sono secondo la classificazione definita a

questo scopo nelle direttive elaborate dal dipartimento cantonale del

territorio. Lo stato degli edifici, unitamente a quello del territorio che sta

loro intorno, costituiscono difatti degli elementi decisivi per la definizione

dei paesaggi da proteggere (cfr. allegato al testo della scheda approvata dal

Consiglio federale "Indicazioni operative complementari", cifra 2b).

Alla catalogazione degli edifici effettuata

in sede di inventario deve, tuttavia, far seguito un ulteriore, irrinunciabile

passo: accertare quali paesaggi, potenzialmente degni di protezione, vanno

effettivamente posti sotto tutela e quali edifici, potenzialmente degni di

protezione, situati in questi paesaggi, siano effettivamente da proteggere.

Questo passo ha luogo, formalmente, attraverso l'inserimento del perimetro dei

paesaggi protetti, della designazione delle costruzioni protette e delle

relative disposizioni di protezione nel piano del paesaggio del piano

regolatore, analogamente a quanto avviene per le altre zone di protezione (art.

28 cpv. 2 lett. f LALPT; cfr. scheda di coordinamento 8.5, capitolo

"Attuazione del coordinamento; 2. Livello comunale"). L'elaborazione

delle basi decisionali sotto forma di inventario non basta, pertanto, per

legittimare il rilascio di una licenza edilizia relativa al cambiamento di

destinazione degli edifici che questo strumento designa come protetti, ossia

meritevoli di conservazione (cfr. il rapporto d'esame, cifra

__________.__________.__________). Come spiega il rapporto d’esame allestito

dall’ufficio federale dello sviluppo territoriale alla cifra

__________.__________.__________, la modificazione della destinazione di un

edificio che nell’inventario è stato assegnato segnatamente alla categoria

“meritevole 1a” (circa le classificazioni si veda il considerando 2.4. che

segue) presuppone lo svolgimento delle seguenti ulteriori fasi:

·

il paesaggio,

nel quale è situato, deve essere effettivamente stato messo sotto protezione

dopo aver ponderato tutti gli interessi;

·

l’edificio

medesimo deve essere stato posto sotto protezione siccome elemento

irrinunciabile di quel paesaggio;

·

nell’ambito

della procedura d’autorizzazione relativa al cambiamento d’utilizzazione

dell’edificio, la messa sotto protezione di paesaggio ed edificio deve

rivelarsi giustificata e le altre condizioni della legislazione federale,

cantonale e comunale devono essere soddisfatte.

2.4. L'inventario degli edifici situati

fuori dalle zone edificabili viene allestito, adottato ed approvato seguendo la

procedura della variante del piano regolatore (art. 41 cpv. 2 LALPT; 73 cpv. 3

LALPT). Gli edifici vengono suddivisi nelle seguenti categorie:

1. Edifici meritevoli di conservazione:

a) edifici rustici finora prevalentemente utilizzati a scopo agricolo,

per i quali è ammessa la trasformazione (cambiamento di destinazione);

b) edifici rustici diroccati, che fanno parte di un nucleo meritevole

di conservazione, per i quali è ammessa la ricostruzione (cambiamento di

destinazione); un nucleo meritevole di conservazione - che legittima la

ricostruzione di edifici diroccati posti nello stesso - è costituito da un

assieme di edifici che rappresentano degli elementi emergenti del paesaggio e

formano una struttura edilizia unica, una trama architettonicamente valida e di

pregio, ed hanno caratteristiche particolari per le loro peculiarità paesaggistico-ambientali;

c)   edifici rustici particolari con una destinazione specifica (oggetti

culturali) che vanno mantenuti (cappelle, mulini, grotti, forni del pane,

torchi, nevere, lavatoi ecc.) nell'interesse generale di salvaguardare il

contenuto, la tipicità e l'importanza storica della costruzione;

d) edifici rustici ancora utilizzati (o utilizzabili) a scopo

agricolo, sia nelle superfici per l'avvicendamento colturale che negli altri

terreni inclusi nella zona agricola del piano regolatore, che devono mantenere

la loro destinazione attuale;

2. Edifici diroccati non ricostruibili:

edifici diroccati per i quali non esiste un

interesse pubblico alla loro ricostruzione in quanto non appartengono a nuclei

o gruppi di rustici meritevoli di conservazione;

3. Edifici rustici già trasformati:

edifici rustici già trasformati per i quali

sono concessi interventi di manutenzione ordinaria o, se ancora meritevoli, di

recupero di parti originali;

4. Altri edifici rilevati:

Tutti gli altri edifici esistenti sul

territorio quali case d'abitazione, costruzioni agricole non tradizionali,

autorimesse, baracche, capannoni, ecc.. In questa categoria sono inclusi anche

edifici originariamente rustici, ma che in seguito a trasformazione hanno perso

totalmente le loro caratteristiche originali.

2.5. In campo pianificatorio il comune

ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33

cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del

piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino

tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i

ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa

controllo non solo della legittimità ma anche dell'adeguatezza delle scelte

pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano

tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento

necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di

Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello

del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più

soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna.

Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione

comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente

insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni

che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto

federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non

tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente

dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità

governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto

la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999

n. 27 consid. 3).

Il potere cognitivo del Tribunale della

pianificazione del territorio è invece circoscritto alla violazione del diritto

(art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno

eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è

impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di

Stato.

3.   3.1. Nell'ambito

dell'adozione della variante di piano regolatore concernente l'inventario degli

edifici situati fuori dalle zone edificabili l'assemblea comunale di __________

ha classificato le costruzioni n. __________ e n. __________ come

"diroccato 2" ed assegnato l'edificio n. __________ alla categoria

"rilevato 4". Approvando la variante il Consiglio di Stato ha

confermato la valutazione degli edifici n. __________ e __________; ha, invece,

modificato la valutazione dell'edificio n. __________ in "diroccato

2". Il ricorrente chiede che la costruzione n. __________ venga assegnata

alla categoria "meritevole 1a", la costruzione n. __________ alla

categoria "meritevole 1b" e l'edificio n. __________ alla categoria

"meritevole 1a" ed, in via subordinata, alla categoria "

rilevato 4". Egli sostiene di avere già iniziato i lavori di riattazione

degli edifici. L'apparente loro degrado è, pertanto, la conseguenza di

un'intenzione di tali lavori. Per quanto concerne l'edificio n. __________,

l'insorgente afferma inoltre che trattasi di un rustico in situazione

particolarmente pregevole, prossimo ad altri stabili riattati a scopo agricolo.

3.2. La valutazione effettuata dal Consiglio di Stato

dev'essere confermata.

Per quanto concerne, anzitutto, gli edifici n. __________ e

__________, alla data, determinante, del loro rilievo effettuato per conto del

comune le costruzioni, in stato di abbandono totale, presentavano solo una

parte dei muri perimetrali (cfr. la relativa documentazione fotografica, agli

atti). Trattasi dunque di diroccati giusta l'art. 29 seconda frase RLALPT.

Opere in rovina, inutilizzabili, ovvero non degne di conservazione. Dal menzionato

rilievo non risulta, peraltro, minimamente traccia di un qualche intervento di

riattazione dei fabbricati, di cui è accenno nel gravame. Sia comunque

soggiunto, per completezza, che la classificazione di un edificio in sede di

inventario non pregiudica la validità di una licenza edilizia relativa ad

interventi sull'edificio stesso.

Per quanto riguarda, invece, l'edificio n. __________, i

rilievi allestiti per conto dell'autorità comunale mostrano che lo stabile, che

presenta parimenti solo una parte dei muri perimetrali, è stato oggetto di

interventi edilizi. Da quanto si può desumere nella sentenza del Tribunale

federale 13 gennaio 1989 inc. __________.__________ /__________, richiamata

nella risposta del dipartimento, i lavori di riattazione, al beneficio della

sola licenza edilizia comunale, erano stati sospesi con risoluzione dipartimentale

27 settembre 1984. Lo stesso dipartimento aveva indi negato il rilascio della

licenza edilizia in sanatoria per la trasformazione del rustico in casa di

vacanza con decisione 11 febbraio 1987, confermata, in ultima istanza dal

Tribunale federale attraverso il menzionato giudicato. Alla luce della situazione

in cui versa l'immobile, a ragione il Consiglio di Stato lo ha, pertanto, classificato

tra gli edifici nella categoria "diroccato 2", al pari delle

costruzioni n. __________ e __________. Valgono, al riguardo, le considerazioni

espresse in precedenza per i testè menzionati rustici. Poco importa, come

rettamente obietta l'autorità dipartimentale, se lo stato di diroccato risulti,

come di regola, dall'incuria oppure, come in concreto, dall'intervento attivo

dell'uomo, che demolisce, quantomeno parzialmente, il manufatto in vista della

sua ricostruzione. Queste conclusioni devono trovare, applicazione, a maggior

ragione, quando, come nella fattispecie l'intervento effettuato sull'edificio

non è al beneficio delle necessarie autorizzazioni. Ferme queste premesse, non

entra nemmeno in linea di conto l'assegnazione dell'edificio alla categoria

"rilevato 4", come chiede il ricorrente in via subordinata.

Il ricorrente non dimostra, infine, né tenta di dimostrare

che l'edificio n. 93 sia posto in un nucleo meritevole di conservazione

nell'accezione restrittiva che gli è stata conferita attraverso le direttive

cantonali (cfr. consid. 2.4.) e che è stata confermata nel giudizio impugnato

(cfr. risoluzione impugnata, pag. 3 e 7). Per questo motivo l'assegnazione del

fabbricato in rassegna alla categoria "meritevole 1b" è parimenti

esclusa.

3.3. Il ricorso deve essere, quindi, respinto.

4.   La tassa di giudizio è

posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge sopra citati,

dichiara e pronuncia:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale della pianificazione 03.03.2003 90.1996.22 Tessin Tribunale della pianificazione 03.03.2003 90.1996.22 Ticino Tribunale della pianificazione 03.03.2003 90.1996.22

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 90.1996.00022 Lugano 3 marzo 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio composto dei giudici: Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Werner Walser vicecancelliera: Marina Pietra Ponti statuendo sul ricorso 11 marzo 1996 di __________ __________, __________, rappr. dall'avv. __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ contro la decisione __________ febbraio 1996 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore del comune di __________ concernente l'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili; viste le risposte:

-    28 maggio 1996 del municipio di __________;

-    18 giugno 1996 della divisione della pianificazione territoriale; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   Il 20 dicembre 1994 l'assemblea comunale di __________ ha adottato la variante del piano regolatore concernente l'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili. Gli edifici n. __________, ubicato al mapp. __________, e n. __________, al mapp. __________, sono stati classificati nella categoria "diroccato 2"; l'edificio n. __________, sito al mapp. __________, nella categoria "rilevato 4". B.   Il 29 marzo 1995 __________ __________, proprietario degli stabili in oggetto, ha inoltrato ricorso contro la deliberazione dell'assemblea comunale al Consiglio di Stato, chiedendo di assegnare l'edificio n. __________ nella categoria "meritevole 1a" o "rilevato 4" e riclassificare l'edificio

n. __________ quale "meritevole 1b" o "meritevole 1c". C.   Il 6 febbraio 1996 il Consiglio di Stato ha approvato la variante in oggetto. In quella sede il Governo ha confermato la valutazione comunale degli edifici n. __________ e n. __________ e modificato la valutazione dell'edificio n. __________ in "diroccato 2". Il gravame di __________ __________ è stato respinto. D.   Con ricorso 11 marzo 1996 __________ __________, è insorto contro il giudizio governativo dinanzi a questo Tribunale, chiedendo che l'edificio n. __________ venga classificato nella categoria "meritevole 1a", l'edificio n. __________ nella categoria "meritevole 1b", e l'edificio n. __________ nella categoria "meritevole 1a" ed, in via subordinata, nella categoria "rilevato 4". Il municipio di __________ e la divisione della pianificazione territoriale propongono la reiezione del ricorso. E.   Il giorno 21 ottobre 1996 ha avuto luogo un'udienza. Circa le relative risultanze si dirà, per quanto necessario, in diritto. Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale è data (art. 38 cpv. 1 LALPT), il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b e c LALPT). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.

2.   2.1. In Ticino vi è un numero considerevole di edifici (rustici) e impianti che resta a testimonianza del recente passato. Questi edifici e impianti, individuabili su tutto il territorio cantonale, rappresentano sovente componenti essenziali del paesaggio culturale che, in assenza di essi, risulterebbe impoverito. La conservazione degli stessi, pertanto, può essere opportuna anche se sono situati fuori zona edificabile e se si rende necessario il cambiamento della loro destinazione originaria, salvo naturalmente i casi in cui la destinazione agricola può essere mantenuta. D'altra parte un cambiamento di destinazione senza presupposti e limiti chiari e stretti può vanificare la funzione originaria di testimonianza di questi edifici ed alterare gravemente il valore del paesaggio che li custodisce. Il cambiamento di destinazione diventa, pertanto, una misura che permette, da un lato, la conservazione dell’edificio stesso e, dall'altro, la creazione delle premesse necessarie per la cura delle aree circostanti (cfr. scheda di coordinamento del piano direttore 8.5, nella versione approvata e modificata dal Consiglio federale il 30 gennaio 2002, capitolo "Situazione: problematiche, conflitti"). 2.2. D al punto di vista del diritto federale l'art. 39 OPT, ai cpv. 2 e 3, pone le premesse e le condizioni in base alle quali l'autorità cantonale competente può autorizzare, fuori dalle zone edificabili, il cambiamento di destinazione di detti edifici e impianti (cfr., in precedenza, l'art. 24 cpv. 2 e 3 dell'ora abrogata OPT del 2 ottobre 1989, cpv. 2 e 4 dopo la modifica del 22 maggio 1996). Giusta tale disposizione: "2. I Cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché tipici del paesaggio, se:

a. il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione;

b. il carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici;

c. la conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con il cambiamento di destinazione; e

d. il piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici.

3. Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se:

a. l'edificio non è più necessario all'utilizzazione anteriore;

b. il cambiamento di destinazione non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario;

c. l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati;

d. è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento completo di destinazione, sono ribaltati sul proprietario;

e. la coltivazione agricola delle rimanenti superfici e delle particelle limitrofe non è minacciata;

f. non vi si oppongono interessi preponderanti (art. 24 lett. b LPT)." Non è lecito eludere il principio della separazione tra zona edificabile e zona non edificabile e la regolamentazione restrittiva concernente le autorizzazioni eccezionali fuori dalle zone edificabili. L'art. 39 cpv. 2 OPT è, pertanto, correttamente attuato solo quando l'interesse pubblico al mantenimento di un edificio mediante cambiamento dell'utilizzazione permette di scostarsi dal menzionato principio della separazione; d'altro canto, la regolamentazione in esame, nel suo insieme, non può essere applicata in modo così intenso da mettere in discussione il principio stesso della separazione. L'essere degno di protezione e la messa sotto protezione non deve essere, dunque, un pretesto per giustificare una modifica dell'utilizzazione inammissibile giusta l'art. 24 LPT: occorre, quindi, fissare esigenze sufficientemente elevate ai paesaggi ed agli edifici, sia per quanto concerne il riconoscimento della dignità di protezione, sia per quanto concerne l'intensità della messa sotto protezione. 2.3. Nel Cantone Ticino la problematica del cambiamento di destinazione degli edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, è stata affrontata tramite la scheda di coordinamento 8.5 del piano direttore. Questa è volta ad a ssicurare la gestione e la protezione del territorio fuori delle zone edificabili, permettendo il mantenimento e la valorizzazione di edifici e impianti degni di protezione, situati fuori delle zone edificabili, laddove essi costituiscono una componente essenziale del paesaggio tradizionale locale (cfr. scheda citata, capitolo "Scopo del coordinamento"). Nella versione approvata dal Consiglio federale il 30 gennaio 2002, dallo stesso modificata, questo strumento elenca in primo luogo i criteri per la delimitazione dei paesaggi con edifici ed impianti degni di protezione (cfr. capitolo "Attuazione del coordinamento, 1. Livello cantonale"). Il territorio cantonale, per il quale va esaminata una messa sotto protezione, comprende dunque i paesaggi caratterizzati dall'alternanza tra foreste e spazi aperti e da aree alpestri al di sotto dei 2000 metri sul mare, valorizzati dalla presenza di edifici rurali originali, ubicati fuori dalle zone edificabili in modo raggruppato o isolato. Per una messa sotto protezione non entrano in linea di conto il bosco ai sensi della legislazione forestale, le superfici per l'avvicendamento colturale (SAC), le aree per attrezzature, impianti o funzioni di interesse nazionale, cantonale o regionale, infine le aree soggette a forti pericoli naturali accertati. La scheda stabilisce, in seguito, come devono procedere - a tale scopo - i comuni (cfr. capitolo "Attuazione del coordinamento, 2. Livello comunale"). Questi devono, anzitutto, preparare la decisione sulla protezione dei paesaggi degni di protezione, definendo il territorio che non può entrare in linea di conto (come il bosco, le superfici, per l'avvicendamento colturale, le zone di pericolo, le aree per attrezzature, impianti o funzioni di interesse nazionale, cantonale o regionale), allestendo l'inventario degli edifici e impianti fuori dalla zona edificabile, raccogliendo le informazioni inerenti lo stato e l'utilizzazione del territorio, individuando gli elementi naturali, definendo eventuali elementi storici e culturali specifici della zona, rilevando le infrastrutture e i servizi esistenti. Sulla scorta di tali elementi conoscitivi i comuni: · decidono in modo restrittivo sulla protezione di paesaggi nel senso della scheda e ne delimitano, se del caso, il perimetro dopo una ponderazione di tutti gli interessi in gioco; · decidono quali edifici, all'interno di questo perimetro, proteggere; · indicano gli edifici che vanno mantenuti a scopo agricolo; · definiscono le misure vincolanti atte a garantire una gestione attiva e la protezione del paesaggio; · definiscono le norme di attuazione per la protezione dei singoli edifici. La scelta degli edifici da proteggere e, quindi, da conservare, può essere effettuata solo dopo aver analizzato tutti gli edifici compresi nel paesaggio protetto. Per effettuare questa scelta occorre partire da una prima scelta sulla base dell'inventario: quest'ultima è, però, relativa, nel senso che non può essere automaticamente riportata sugli edifici inclusi nel perimetro dei paesaggi protetti. Com'è a più riprese riconosciuto nel rapporto d'esame della scheda 8.5 allestito dall'ufficio federale dello sviluppo territoriale all'indirizzo del Consiglio federale, del 14 novembre 2001, gli inventari costituiscono, di conseguenza, un'eccellente base per le ulteriori decisioni (cfr. il rapporto citato, segnatamente cifra 3). L'inventario serve, quindi, in primo luogo, quale strumento di analisi e di controllo della situazione del patrimonio costruito fuori dalla zona edificabile; esso permette, in secondo luogo, di indicare quali edifici sono degni di protezione e quali non lo sono secondo la classificazione definita a questo scopo nelle direttive elaborate dal dipartimento cantonale del territorio. Lo stato degli edifici, unitamente a quello del territorio che sta loro intorno, costituiscono difatti degli elementi decisivi per la definizione dei paesaggi da proteggere (cfr. allegato al testo della scheda approvata dal Consiglio federale "Indicazioni operative complementari", cifra 2b). Alla catalogazione degli edifici effettuata in sede di inventario deve, tuttavia, far seguito un ulteriore, irrinunciabile passo: accertare quali paesaggi, potenzialmente degni di protezione, vanno effettivamente posti sotto tutela e quali edifici, potenzialmente degni di protezione, situati in questi paesaggi, siano effettivamente da proteggere. Questo passo ha luogo, formalmente, attraverso l'inserimento del perimetro dei paesaggi protetti, della designazione delle costruzioni protette e delle relative disposizioni di protezione nel piano del paesaggio del piano regolatore, analogamente a quanto avviene per le altre zone di protezione (art. 28 cpv. 2 lett. f LALPT; cfr. scheda di coordinamento 8.5, capitolo "Attuazione del coordinamento; 2. Livello comunale"). L'elaborazione delle basi decisionali sotto forma di inventario non basta, pertanto, per legittimare il rilascio di una licenza edilizia relativa al cambiamento di destinazione degli edifici che questo strumento designa come protetti, ossia meritevoli di conservazione (cfr. il rapporto d'esame, cifra __________.__________.__________). Come spiega il rapporto d’esame allestito dall’ufficio federale dello sviluppo territoriale alla cifra __________.__________.__________, la modificazione della destinazione di un edificio che nell’inventario è stato assegnato segnatamente alla categoria “meritevole 1a” (circa le classificazioni si veda il considerando 2.4. che segue) presuppone lo svolgimento delle seguenti ulteriori fasi: · il paesaggio, nel quale è situato, deve essere effettivamente stato messo sotto protezione dopo aver ponderato tutti gli interessi; · l’edificio medesimo deve essere stato posto sotto protezione siccome elemento irrinunciabile di quel paesaggio; · nell’ambito della procedura d’autorizzazione relativa al cambiamento d’utilizzazione dell’edificio, la messa sotto protezione di paesaggio ed edificio deve rivelarsi giustificata e le altre condizioni della legislazione federale, cantonale e comunale devono essere soddisfatte. 2.4. L'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili viene allestito, adottato ed approvato seguendo la procedura della variante del piano regolatore (art. 41 cpv. 2 LALPT; 73 cpv. 3 LALPT). Gli edifici vengono suddivisi nelle seguenti categorie:

1. Edifici meritevoli di conservazione:

a) edifici rustici finora prevalentemente utilizzati a scopo agricolo, per i quali è ammessa la trasformazione (cambiamento di destinazione);

b) edifici rustici diroccati, che fanno parte di un nucleo meritevole di conservazione, per i quali è ammessa la ricostruzione (cambiamento di destinazione); un nucleo meritevole di conservazione - che legittima la ricostruzione di edifici diroccati posti nello stesso - è costituito da un assieme di edifici che rappresentano degli elementi emergenti del paesaggio e formano una struttura edilizia unica, una trama architettonicamente valida e di pregio, ed hanno caratteristiche particolari per le loro peculiarità paesaggistico-ambientali;

c)   edifici rustici particolari con una destinazione specifica (oggetti culturali) che vanno mantenuti (cappelle, mulini, grotti, forni del pane, torchi, nevere, lavatoi ecc.) nell'interesse generale di salvaguardare il contenuto, la tipicità e l'importanza storica della costruzione;

d) edifici rustici ancora utilizzati (o utilizzabili) a scopo agricolo, sia nelle superfici per l'avvicendamento colturale che negli altri terreni inclusi nella zona agricola del piano regolatore, che devono mantenere la loro destinazione attuale;

2. Edifici diroccati non ricostruibili: edifici diroccati per i quali non esiste un interesse pubblico alla loro ricostruzione in quanto non appartengono a nuclei o gruppi di rustici meritevoli di conservazione;

3. Edifici rustici già trasformati: edifici rustici già trasformati per i quali sono concessi interventi di manutenzione ordinaria o, se ancora meritevoli, di recupero di parti originali;

4. Altri edifici rilevati: Tutti gli altri edifici esistenti sul territorio quali case d'abitazione, costruzioni agricole non tradizionali, autorimesse, baracche, capannoni, ecc.. In questa categoria sono inclusi anche edifici originariamente rustici, ma che in seguito a trasformazione hanno perso totalmente le loro caratteristiche originali. 2.5. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'adeguatezza delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999

n. 27 consid. 3). Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

3.   3.1. Nell'ambito dell'adozione della variante di piano regolatore concernente l'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili l'assemblea comunale di __________ ha classificato le costruzioni n. __________ e n. __________ come "diroccato 2" ed assegnato l'edificio n. __________ alla categoria "rilevato 4". Approvando la variante il Consiglio di Stato ha confermato la valutazione degli edifici n. __________ e __________; ha, invece, modificato la valutazione dell'edificio n. __________ in "diroccato 2". Il ricorrente chiede che la costruzione n. __________ venga assegnata alla categoria "meritevole 1a", la costruzione n. __________ alla categoria "meritevole 1b" e l'edificio n. __________ alla categoria "meritevole 1a" ed, in via subordinata, alla categoria " rilevato 4". Egli sostiene di avere già iniziato i lavori di riattazione degli edifici. L'apparente loro degrado è, pertanto, la conseguenza di un'intenzione di tali lavori. Per quanto concerne l'edificio n. __________, l'insorgente afferma inoltre che trattasi di un rustico in situazione particolarmente pregevole, prossimo ad altri stabili riattati a scopo agricolo. 3.2. La valutazione effettuata dal Consiglio di Stato dev'essere confermata. Per quanto concerne, anzitutto, gli edifici n. __________ e __________, alla data, determinante, del loro rilievo effettuato per conto del comune le costruzioni, in stato di abbandono totale, presentavano solo una parte dei muri perimetrali (cfr. la relativa documentazione fotografica, agli atti). Trattasi dunque di diroccati giusta l'art. 29 seconda frase RLALPT. Opere in rovina, inutilizzabili, ovvero non degne di conservazione. Dal menzionato rilievo non risulta, peraltro, minimamente traccia di un qualche intervento di riattazione dei fabbricati, di cui è accenno nel gravame. Sia comunque soggiunto, per completezza, che la classificazione di un edificio in sede di inventario non pregiudica la validità di una licenza edilizia relativa ad interventi sull'edificio stesso. Per quanto riguarda, invece, l'edificio n. __________, i rilievi allestiti per conto dell'autorità comunale mostrano che lo stabile, che presenta parimenti solo una parte dei muri perimetrali, è stato oggetto di interventi edilizi. Da quanto si può desumere nella sentenza del Tribunale federale 13 gennaio 1989 inc. __________.__________ /__________, richiamata nella risposta del dipartimento, i lavori di riattazione, al beneficio della sola licenza edilizia comunale, erano stati sospesi con risoluzione dipartimentale 27 settembre 1984. Lo stesso dipartimento aveva indi negato il rilascio della licenza edilizia in sanatoria per la trasformazione del rustico in casa di vacanza con decisione 11 febbraio 1987, confermata, in ultima istanza dal Tribunale federale attraverso il menzionato giudicato. Alla luce della situazione in cui versa l'immobile, a ragione il Consiglio di Stato lo ha, pertanto, classificato tra gli edifici nella categoria "diroccato 2", al pari delle costruzioni n. __________ e __________. Valgono, al riguardo, le considerazioni espresse in precedenza per i testè menzionati rustici. Poco importa, come rettamente obietta l'autorità dipartimentale, se lo stato di diroccato risulti, come di regola, dall'incuria oppure, come in concreto, dall'intervento attivo dell'uomo, che demolisce, quantomeno parzialmente, il manufatto in vista della sua ricostruzione. Queste conclusioni devono trovare, applicazione, a maggior ragione, quando, come nella fattispecie l'intervento effettuato sull'edificio non è al beneficio delle necessarie autorizzazioni. Ferme queste premesse, non entra nemmeno in linea di conto l'assegnazione dell'edificio alla categoria "rilevato 4", come chiede il ricorrente in via subordinata. Il ricorrente non dimostra, infine, né tenta di dimostrare che l'edificio n. 93 sia posto in un nucleo meritevole di conservazione nell'accezione restrittiva che gli è stata conferita attraverso le direttive cantonali (cfr. consid. 2.4.) e che è stata confermata nel giudizio impugnato (cfr. risoluzione impugnata, pag. 3 e 7). Per questo motivo l'assegnazione del fabbricato in rassegna alla categoria "meritevole 1b" è parimenti esclusa. 3.3. Il ricorso deve essere, quindi, respinto.

4.   La tassa di giudizio è posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli articoli di legge sopra citati, dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giudizio, di fr. 700.--, è posta a carico del ricorrente.

3.   Intimazione a: - __________ __________, __________ __________ rappr. da avv. __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ - Municipio di __________, __________ __________ - Consiglio di Stato, Residenza Governativa, 6501 Bellinzona - Dipartimento del territorio, divisione della pianificazione territoriale, Viale Franscini 17, 6501 Bellinzona Per il Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente                                                                                                           La segretaria