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90.1995.159

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-10-03 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse giuridico.

E. 2 A norma dell’art. 28 LPamm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia alla parte soccombente e, giusta l’art. 31 LPamm, condannarla al pagamento di un’indennità alla controparte. In linea di principio è soccombente l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata (acquiescenza), rispettivamente il ricorrente che ritira il gravame (desistenza) o comunque si assoggetta, espressamente o implicitamente alla decisione impugnata.

E. 3 Nel caso concreto soccombente è il ricorrente che ha desistito nella causa, rinunciando a censurare oltre le scelte pianificatorie in esame. Considerata comunque la situazione questo Tribunale ritiene che si può prescindere dalla condanna del ricorrente al pagamento di tasse e spese di giudizio Per questi motivi, dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso é stralciato dai ruoli.

2.   Non si prelevano tasse né spese.

3.   Intimazione:                  - __________ __________, __________

- Municipio di __________

- Consiglio di Stato, Bellinzona

- Divisione della pianificazione territoriale,                                                               Bellinzona Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente                                                           Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale della pianificazione 30.11.1998 90.1995.159 Tessin Tribunale della pianificazione 30.11.1998 90.1995.159 Ticino Tribunale della pianificazione 30.11.1998 90.1995.159

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 90.95.00159 Lugano 30 novembre 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio composto dai giudici: Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca vicecancelliera Daniela Regazzi Fornera visto il ricorso del 10 novembre 1995 di __________ __________, __________, contro la risoluzione __________ ottobre 1995 del Consiglio di Stato che ha approvato la revisione del PR del Comune di __________ respingendo il ricorso del qui insorgente; vista la risoluzione 17 aprile 1996 con cui il Consiglio di Stato ha modificato la decisione del 3 ottobre 1995; vista la risposta 2 maggio 1996 al presente ricorso della Divisione della pianificazione territoriale e le osservazioni 20 dicembre 1995 del Municipio di __________; r i t e n u t o in fatto a. Il PR del comune di __________ è stato approvato dal Consiglio di Stato il 19.9.1983. Nelle sedute del 18, 20 e 25 aprile 1994 il Consiglio Comunale ha adottato la sua revisione generale. __________sita nel comune, ha contestato innanzi al Consiglio di Stato, con ricorso del 5 settembre 1994, la scelta del Comune di __________ di estendere, con la revisione, la zona di abitazione estensiva sulle particelle no. __________e __________attigue al suo fondo. c. Con decisione 3 ottobre 1995 il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del PR, con qualche modifica d’ufficio e rinvio su determinati punti al Comune, respingendo l’impugnativa presentata dal ricorrente. d. Dissentendo da tale decisione il signor __________ è nuovamente insorto in data 7 novembre 1995 dinanzi a questo Tribunale riproponendo le censure già sollevate in prima istanza, ossia contestando l’estensione della zona di abitazione alle particelle no. __________e __________, attigue alla sua proprietà, prima ancora che si sia proceduto ad una verifica formale dell’area forestale, così come imposto dall’art. 10 cpv. 2 della Legge federale sulle Foreste in caso di revisione del PR. A suo dire l’inclusione di queste particelle nella zona costruttiva danneggiava in modo considerevole la vegetazione boschiva e distruggeva l’estetica del paesaggio in una zona di verde e di quiete. Con osservazioni del 20 dicembre 1995 il Comune proponeva di respingere l’impugnativa. e. Con risoluzione del 17 aprile 1997 questo Tribunale respingeva nel frattempo il ricorso del signor __________ __________ __________, proprietario delle particelle no. __________.__________ e __________, pure presentato contro l’ampliamento della zona edificabile ai particellari __________e __________. Sentenza impugnata da quest’ultimo in data 22 maggio 1997 davanti al Tribunale federale, il quale con giudizio del 3 settembre 1998 ha definitivamente respinto le censure del signor __________ __________ confermando di conseguenza le scelte pianificatorie operate e dal Comune e dal Consiglio di Stato. f. Posto che il contenuto dell’impugnativa del qui ricorrente ricalca essenzialmente le censure sollevate dal signor __________ __________ fino alla massima istanza federale, in data 13 ottobre 1998 questo Tribunale invitava il signor __________ a volersi esprimere circa il mantenimento o meno del ricorso all’esame. g. Con scritto del 18 novembre 1998 il signor __________ __________ comunicava il ritiro della sua impugnativa contro il PR di __________. considerato in diritto 1. Il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse giuridico. 2. A norma dell’art. 28 LPamm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia alla parte soccombente e, giusta l’art. 31 LPamm, condannarla al pagamento di un’indennità alla controparte. In linea di principio è soccombente l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata (acquiescenza), rispettivamente il ricorrente che ritira il gravame (desistenza) o comunque si assoggetta, espressamente o implicitamente alla decisione impugnata. 3. Nel caso concreto soccombente è il ricorrente che ha desistito nella causa, rinunciando a censurare oltre le scelte pianificatorie in esame. Considerata comunque la situazione questo Tribunale ritiene che si può prescindere dalla condanna del ricorrente al pagamento di tasse e spese di giudizio Per questi motivi, dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso é stralciato dai ruoli.

2.   Non si prelevano tasse né spese.

3.   Intimazione:                  - __________ __________, __________

- Municipio di __________

- Consiglio di Stato, Bellinzona

- Divisione della pianificazione territoriale,                                                               Bellinzona Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente                                                           Il segretario