opencaselaw.ch

9.2017.166

Autorizzazione al trasferimento di minore con la madre all'estero. Mancata regolamentazione delle future relazioni personali con il padre: violazione del principio dell'unità del giudizio

Ticino · 2017-11-30 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Autorizzazione al trasferimento di minore con la madre all'estero. Mancata regolamentazione delle future relazioni personali con il padre: violazione del principio dell'unità del giudizio

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

E. 2 Va innanzitutto evidenziato che l’impugnativa verte unicamente sulla situazione di PI 2 (punto 1 del dispositivo), la richiesta di trasferimento all’estero per PI 1 essendo stata ritirata dalla madre in considerazione del suo collocamento presso un CEM in Ticino, concordato dai genitori. Ciò ha condotto allo stralcio del procedimento nei suoi confronti (punto 2 del dispositivo), che non è oggetto di critica nel reclamo. I.   Competenza delle autorità di protezione svizzere

E. 3 Ritenuto che dalla banca dati movimento della popolazione (MovPop) emerge che CO 2 il 31 luglio 2017 ha notificato la sua partenza da __________, unitamente ai figli PI 2 e __________ per trasferirsi a __________, in __________, occorre preliminarmente chinarsi sulla questione della competenza territoriale di questo giudice, che deve essere esaminata d’ufficio ad ogni stadio del procedimento.

E. 3.1 Ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 della Legge sul diritto internazionale privato (LDIP), la competenza dei tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri in materia di protezione dei minori sono regolati dalla Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori; RS 0.211.231.011). Ai sensi dell’art.

E. 3.2 Nel caso in esame, il

trasferimento di PI 2 in __________ è stato eseguito nonostante

l’autorizzazione rilasciata dall’Autorità di protezione non fosse esecutiva,

non essendo decorsi i termini per impugnare la decisione mediante reclamo, munito

ex lege

dell’effetto sospensivo (cfr. art. 450c CC). In assenza di una

valida autorizzazione in tal senso e stante l’opposizione del padre, pure

titolare dell’autorità parentale, tale trasferimento è dunque da considerarsi

illecito ai sensi della Convenzione. La competenza delle autorità di protezione

dei minori svizzere e, per quanto qui interessa, di questa Camera, è quindi

ancora data in applicazione dell’art. 7 della Convenzione (DTF 143 III 193,

consid. 4; v. anche STF 5A_306/2016 del 7 luglio 2016, consid. 2.1 e sentenza

CDP dell’11 agosto 2017, inc. 9.2017.66, consid. 2.3, confermata in STF del 17

ottobre 2017, inc. 5A_634/2017, consid. 1.1).

II.

Trasferimento

all’estero, regolamentazione delle relazioni personali col padre e protezione

del minore

4.

Il reclamante

censura l’autorizzazione al trasferimento del figlio PI 2 in __________, nella

misura in cui l’Autorità di protezione non si è premurata di definire l’assetto

delle relazioni personali minime con il padre e non ha dato seguito alle

indicazioni dell’UAP di allertare le autorità di protezione __________.

4.1.

Ai sensi dell’art.

301a cpv. 1 CC, l’autorità parentale include il diritto di determinare il luogo

di dimora del figlio. Diversamente dal diritto previgente, secondo cui il

diritto di determinare il luogo di residenza del figlio era incluso nel diritto

di custodia (cfr. DTF 136 III 353), tale diritto rientra oggi nelle prerogative

dell’autorità parentale.

Se i genitori

esercitano l’autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il

luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell’altro genitore oppure

per decisione del giudice o dell’autorità di protezione dei minori, qualora il

nuovo luogo di dimora si trovi all’estero o qualora la modifica del luogo di

dimora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale da

parte dell’altro genitore e sulle relazioni personali (art. 301a cpv. 2, let. a

e b CC). Contrariamente ai casi di trasferimento all’interno della Svizzera,

ove il consenso dell’altro genitore o l’autorizzazione del giudice/dell’autorità

di protezione è necessario solo se il cambiamento di dimora del figlio ha

ripercussioni rilevanti sull’autorità parentale o sulle relazioni personali

(cfr. art. 301a cpv. 2 lett. b e DTF 142 III 502, consid. 2.4.2; v. anche

sentenza CDP dell’11 agosto 2017, inc. 9.2017.66, consid. 4.3 e relativa STF

del 17 ottobre 2017, inc. 5A_634/2017, consid. 2; sentenza CDP del 10 maggio

2017, inc. 9.2017.33, consid. 3.3, pubblicata in RTiD II-2017 n. 9c pag. 784),

il trasferimento del minore all’estero è sempre subordinato al consenso

dell’altro genitore. In assenza di tale consenso, è pertanto d’obbligo

richiedere l’autorizzazione da parte del giudice o dell’autorità di protezione

(cfr. art. 301a cpv. 2 lett. a).

4.2.

La giurisprudenza ha

fissato alcuni criteri applicabili alla questione del trasferimento del luogo

di dimora del figlio. Nel rispetto delle libertà di domicilio e di movimento

dei genitori, i motivi che spingono uno di loro a trasferirsi non sono rilevanti.

Non occorre pertanto chiedersi se per il bene del figlio sarebbe preferibile

che il genitore non si trasferisse, ma se il bene del figlio è meglio tutelato

seguendo il genitore che vuole trasferirsi oppure rimanendo con l'altro

genitore, tenendo già conto di eventuali modifiche concernenti la custodia, le

relazioni personali ed il contributo di mantenimento fondate sull'art. 301a

cpv. 5 CC. La risposta va data in funzione del bene del figlio e tenendo conto

delle circostanze del caso concreto. Il modello di partecipazione alla cura del

figlio finora applicato rappresenta il punto di partenza dell'esame. Se

entrambi i genitori si occupano in modo paritario del figlio e sono pronti ad

occuparsene anche in futuro, la situazione di partenza è neutra e occorre

allora ricorrere ad altri criteri per determinare la soluzione che protegga

meglio l'interesse del minore, quali la capacità educativa dei genitori, la

loro capacità di favorire i contatti tra il figlio e l'altro genitore,

l'effettiva possibilità dei genitori di prendersi cura del figlio, la stabilità

delle relazioni, la lingua, la scolarizzazione, le necessità mediche, nonché il

parere dei figli più grandi. Se invece le cure del figlio sono affidate

interamente o in modo preponderante alla persona che si trasferisce, si partirà

tendenzialmente dal presupposto che far rimanere il figlio con tale genitore

tuteli meglio il suo intesse; un'attribuzione della custodia all'altro genitore

(ammesso che egli sia atto e disposto ad accogliere il figlio) comporta un

esame accurato, sulla base delle circostanze del caso concreto, della

compatibilità con il bene del minore (DTF 142 III 481 consid. 2.3-2.8; 142 III

498 consid. 4.4; 142 III 502 consid. 2.5; sentenza CDP dell’11 agosto 2017,

inc. 9.2017.66, consid. 4.4 e relativa STF del 17 ottobre 2017, inc.

5A_634/2017, consid.

2; RTiD II-2017 n. 9c pag. 784 consid.

4.1).

4.3.

Nella

fattispecie, non vi sono motivi per rimettere in discussione l’autorizzazione

al trasferimento all’estero di PI 2.

L’inidoneità di RE 1 ad

accudire personalmente i figli, in particolare in ragione della sua

tossicodipendenza e dell’importante e regolare consumo di alcool, emerge

chiaramente dalle risultanze istruttorie, in particolare dal Rapporto intermedio

di verifica dell’UAP del 15 maggio 2017 (doc. 8) e dal certificato medico del

dr. med. __________ (doc. 20a), oltre che dalle svariate dichiarazioni della ex

moglie in tal senso e da quanto affermato dai minori stessi durante la loro audizione

del 6 giugno 2017 (doc. 16).

RE 1 medesimo, nel suo

atto ricorsuale, afferma di essere pienamente consapevole di non potersi

occupare in prima persona della cura dei figli (reclamo, pag. 4).

Di conseguenza, non

essendo proponibile una modifica della custodia parentale, la partenza di PI 2

unitamente alla madre – cui è attualmente affidato – non può che essere

autorizzata e corrisponde alla soluzione che meglio tutela il suo benessere.

4.4.

Ai sensi dell’art. 301a

cpv. 5 CC, se necessario, i genitori si accordano in merito a una modifica

dell’autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del

contributo di mantenimento, conformemente al bene del figlio; se non raggiungono

un accordo, decide il giudice o l’autorità di protezione dei minori.

Secondo la giurisprudenza

dell’Alta Corte, l'esame di una modifica della partecipazione alla cura del

figlio, delle relazioni personali e del mantenimento non deve essere dissociato

dalla questione del trasferimento, data la loro stretta interdipendenza (142

III 502, consid. 2.6). La determinazione di tali aspetti costituisce una parte

necessaria della decisione che autorizza la partenza, in quanto la disciplina

concreta dei medesimi influisce sulla questione di stabilire quale luogo di

vita corrisponda meglio al benessere del minore (DTF 142 III 481, consid. 2.8).

Il giudizio sulla regolamentazione di tali aspetti e sull’autorizzazione al

trasferimento deve dunque essere considerato come un’unità (“

Grundsatz der

Entscheideneinheit

”, v. DTF 142 III 502 consid. 2.6; v. anche DTF 142 III

481, consid. 2.8).

La scissione delle due

questioni è ad ogni modo difficilmente proponibile già a livello processuale, ritenuto

che nel caso di partenze per l’estero la competenza decisionale delle autorità

svizzere sulla base della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori

viene a cadere (cfr. 3.1-3.2 di cui sopra; v. anche, in materia di obbligazioni

alimentari, l’art. 5 cifra 2 lett. a e c della Convenzione concernente la

competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in

materia civile e commerciale [Convenzione di Lugano; RS 0.275.12]; DTF 142 III

481, consid. 2.8). Considerato come la perdita di giurisdizione delle autorità

svizzere a seguito del trasferimento del minore all’estero è stato uno dei

motivi che ha spinto il legislatore a prevedere l’obbligo di ottenere un’autorizzazione

in tal senso, ben si comprende che il conferimento di tale autorizzazione

slegato da un esame delle conseguenze del medesimo (ad esempio, come in

concreto, delle relazioni personali) svuoterebbe di senso tale norma. Il

genitore che rimane in Svizzera si vedrebbe infatti costretto ad adire le

autorità estere divenute competenti per ottenere una nuova regolamentazione dei

suoi diritti di visita con il figlio (DTF 142 III 481, consid. 2.8).

In queste situazioni le

autorità giudicanti sono dunque tenute a chinarsi sulle conseguenze del

trasferimento; il nuovo assetto – che può anche scaturire da un accordo fra i

genitori – deve essere vincolante, attuabile e adeguato alla nuova situazione

del minore e alle distanze in gioco, nonché rispettoso dei dettami dell’art. 9

cpv. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS

0.170) quanto al diritto di quest’ultimo di intrattenere regolarmente rapporti

personali e contatti diretti anche con il genitore da cui è separato (DTF 142 III

481, consid. 2.8).

4.5.

Nel fattispecie, i

diritti di visita sinora vigenti (disciplinati dalla convenzione sulle

conseguenze accessorie del divorzio sottoscritta dagli ex coniugi il 24

febbraio 2016 ed omologata dal Pretore competente con sentenza del 15 aprile

2016, doc. 7) non sono manifestamente più attuabili vista la distanza

geografica che separa il domicilio del reclamante dalla nuova abitazione del

figlio. La risoluzione impugnata si limita tuttavia ad autorizzare il

trasferimento di PI 2 in __________, confermando dunque l’affidamento di

quest’ultimo alla cura e la custodia della madre, ma rimanendo del tutto

silente in merito alle future relazioni personali tra il minore e il padre.

Tale modo di procedere non può essere condiviso e viola il principio dell’unità

del giudizio che, come visto, la recente giurisprudenza del Tribunale federale

ha dedotto dall’art. 301a cpv. 5 CC.

Le censure del

reclamante meritano pertanto accoglimento: il dispositivo n. 1 della decisione

impugnata deve essere annullato integralmente e – nel rispetto del principio

del doppio grado di giurisdizione – l’incarto va rinviato all’autorità di prime

cure affinché definisca

ex novo

, contestualmente all’autorizzazione al

trasferimento, l’assetto delle relazioni personali fra PI 2 e il padre.

Tale regolamentazione dovrà

essere adeguata alle nuove circostanze ed attuabile rispetto alla situazione

personale delle parti in causa; viste le difficoltà di comunicazione fra gli ex

coniugi riscontrate dall’UAP nella sua valutazione del 26 giugno 2017 (doc. 20,

pag. 3), il nuovo assetto dovrà prevedere anche le modalità concrete di accompagnamento

del minore e gli eventuali contatti telefonici con il padre.

L’Autorità di protezione

dovrà inoltre pronunciarsi – ciò che non ha fatto nella decisione impugnata –

sull’opportunità o meno di procedere ad una segnalazione dell’arrivo del minore

ai servizi competenti, come caldeggiato dall’UAP nella predetta valutazione

(doc. 20, pag. 3) e come richiesto da RE 1 nel suo gravame (pag. 7).

III.   Oneri processuali e

assistenza giudiziaria

E. 5 Gli oneri processuali seguono di regola la soccombenza. Non avendo CO 2 preso posizione sul reclamo presentato, solo l’Autorità di protezione – la cui decisione è stata annullata – può essere ritenuta soccombente. Ai sensi dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non possono tuttavia essere addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico, ragion per cui in concreto occorre prescindere dal prelievo di tali oneri. L’Autorità di protezione, quale unica antagonista della parte che ha avuto successo (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692 consid. 3; sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126, consid. 7; sentenza ICCA del 19 dicembre 2011, inc. 11.2008.156, consid. 5b), deve per contro essere condannata al versamento di ripetibili. Di conseguenza, visto l'esito del reclamo e la rifusione di ripetibili la domanda di assistenza giudiziaria di RE 1 deve essere considerata priva d'oggetto (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza CDP del 10 maggio 2017, inc. 9.2017.33, consid. 6).

Dispositiv
  1. - - - Il presidenteLa vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, ilricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 30.11.2017 9.2017.166

Autorizzazione al trasferimento di minore con la madre all'estero. Mancata regolamentazione delle future relazioni personali con il padre: violazione del principio dell'unità del giudizio

Incarto n. 9.2017.166 Lugano 30 novembre 2017 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello Franco Lardelli giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG assistito dalla vicecancelliera Dell’Oro sedente per statuire nella causa che oppone RE 1 patr. da: PR 1 all’Autorità regionale di protezione __________, e a CO 2 per quanto riguarda l’autorizzazione al trasferimento del minore PI 2 con la madre in __________, l’attribuzione della custodia parentale e la regolamentazione delle relazioni personali giudicando sul reclamo del 2 agosto 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 30 giugno 2017 (ris. n. 302) dall'Autorità regionale di protezione __________; letti ed esaminati gli atti, ritenuto in fatto A. Dal matrimonio tra CO 2 e RE 1 sono nati i figli PI 1 (2001) e PI 2 (2006). B. Con sentenza 15 aprile 2016 del Pretore della Giurisdizione di __________ il matrimonio tra CO 2 e RE 1 è stato sciolto per divorzio. Nella convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio del 24 febbraio 2016 essi hanno concordato l’esercizio congiunto dell’autorità parentale, l’affidamento dei figli alla madre e regolamentato l’esercizio dei diritti di visita da parte del padre. C. Dall’unione tra CO 2 e il suo nuovo compagno __________, domiciliato in __________, il 2016 è nata la figlia __________. D. Nel mese di febbraio 2017, a seguito di una segnalazione da parte dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione di __________ (in seguito, UAP) che riferiva di alcuni episodi di maltrattamento di PI 1 e PI 2 da parte di CO 2, quest’ultima è stata sentita dall’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito, Autorità di protezione). In tale occasione CO 2 ha manifestato il desiderio di trasferirsi con i figli in __________, presso il suo compagno. E. Con decisione 23 marzo 2017 l’Autorità di protezione ha conferito mandato all’UAP di verificare il contesto di accudimento dei figli e di proporre le misure eventualmente necessarie alla loro protezione, tenuto conto delle difficoltà lamentate dalla madre e del trasferimento all’estero da lei prospettato. F. Il 15 maggio 2017 l’UAP ha reso un rapporto intermedio di verifica famigliare. Nelle sue conclusioni, l’UAP ha raccomandato che la valutazione socio famigliare venisse completata con una valutazione dello stato psichico dei genitori e delle loro competenze genitoriali, da effettuare con urgenza dal Servizio Medico Psicologico (di seguito, SMP) in ragione della prospettata partenza all’estero di CO 2 in vista del matrimonio col compagno. G. I minori PI 1 e PI 2 sono stati ascoltati dal membro permanente dell’Autorità di protezione in data 6 giugno 2017, esprimendo la loro posizione sul possibile trasferimento in __________. H. In occasione dell’udienza dell’8 giugno 2017, RE 1 si è opposto al trasferimento dei figli all’estero. I genitori sono stati messi al corrente del contenuto dell’audizione con il membro permanente, in particolare del desiderio di PI 1 di rimanere in Ticino – se del caso presso i nonni o in un Centro educativo minorile (in seguito, CEM)

– e dell’incertezza espressa da PI 2 quanto al suo futuro luogo di vita. I. In data 13 giugno 2017 CO 2 si è presentata presso l’Autorità di protezione riferendo di un pesante litigio avvenuto fra lei e PI 1, presa poi in consegna dalla polizia e affidata al padre. In tale occasione, CO 2 ha riferito di aver preso coscienza di non essere in grado di gestire la figlia e di rinunciare a portarla con sé in __________, chiedendo assistenza all’UAP per poterla collocare in Ticino. L. Il 26 giugno 2017 l’__________ ha presentato la sua valutazione finale, riconfermandosi in quanto già espresso nel rapporto intermedio e affermando di non avere sufficienti elementi per esprimersi in merito al luogo di vita più confacente ai due minori. Viste le difficoltà esistenti, in caso di autorizzazione al trasferimento l’UAP suggerisce che i servizi presenti in loco vengano allertati di modo da garantire ai minori e alla madre il sostegno necessario. Inoltre l’UAP ritiene che i diritti di visita tra PI 2 e il padre debbano essere garantiti anche in caso di partenza all’estero del minore, oltre che maggiormente disciplinati viste le difficoltà di comunicazione in essere fra i genitori. Per quanto riguarda PI 1, in caso di accoglimento del progetto educativo e della richiesta di collocamento presso terzi, in considerazione della partenza della madre per la __________ è stata proposta la nomina di un curatore. M. Con decisione 30 giugno 2017 (ris. n. 302) l’Autorità di protezione ha autorizzato il trasferimento di PI 2 in __________, unitamente alla madre. Ha invece stralciato dai ruoli la procedura riguardante PI 1, in considerazione del suo collocamento in Ticino. Le spese del procedimento sono state poste a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno. N. Con reclamo 2 agosto 2017 RE 1 è insorto contro la predetta decisione, postulandone l’annullamento e il rinvio degli atti all’Autorità di protezione, affinché statuisca nuovamente. Riconoscendo di non essere in grado di occuparsi personalmente del figlio PI 2, il reclamante si rimette alla decisione dell’Autorità di protezione per quanto attiene al principio della partenza all’estero del minore. Egli postula tuttavia che venga disciplinato un assetto minimo quanto alle relazioni personali tra padre e figlio e che nel paese di destinazione vengano allertate le autorità competenti, di modo da tutelare PI 2 dai comportamenti aggressivi della madre. Il reclamante postula infine di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria; tale richiesta è stata oggetto di integrazione il 16 agosto seguente, con la presentazione del relativo certificato. O. CO 2 non ha presentato osservazioni al reclamo. Le osservazioni formulate dall’Autorità di protezione il 30 agosto 2017, tardive, non sono state oggetto di intimazione. Considerato in diritto 1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC). 2. Va innanzitutto evidenziato che l’impugnativa verte unicamente sulla situazione di PI 2 (punto 1 del dispositivo), la richiesta di trasferimento all’estero per PI 1 essendo stata ritirata dalla madre in considerazione del suo collocamento presso un CEM in Ticino, concordato dai genitori. Ciò ha condotto allo stralcio del procedimento nei suoi confronti (punto 2 del dispositivo), che non è oggetto di critica nel reclamo. I.   Competenza delle autorità di protezione svizzere 3. Ritenuto che dalla banca dati movimento della popolazione (MovPop) emerge che CO 2 il 31 luglio 2017 ha notificato la sua partenza da __________, unitamente ai figli PI 2 e __________ per trasferirsi a __________, in __________, occorre preliminarmente chinarsi sulla questione della competenza territoriale di questo giudice, che deve essere esaminata d’ufficio ad ogni stadio del procedimento. 3.1. Ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 della Legge sul diritto internazionale privato (LDIP), la competenza dei tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri in materia di protezione dei minori sono regolati dalla Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori; RS 0.211.231.011). Ai sensi dell’art. 5 della Convenzione le autorità (sia giudiziarie che amministrative) dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni (par. 1). Fatto salvo l'art. 7, in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato di nuova abituale residenza (par. 2). Giusta l’art. 7 par. 1 della Convenzione, in caso di trasferimento o di mancato ritorno illecito del minore, le autorità dello Stato contraente in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno conservano la competenza fino al momento in cui il minore abbia acquisito una residenza abituale in un altro Stato e: qualsiasi persona, istituzione o altro ente avente il diritto di affidamento abbia acconsentito al trasferimento o al mancato ritorno (a); oppure il minore abbia risieduto nell'altro Stato per un periodo di almeno un anno a decorrere da quando la persona, l'istituzione o qualsiasi altro ente avente il diritto di affidamento ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere il luogo in cui si trovava il minore, nessuna domanda in vista del ritorno presentata in quel periodo sia in corso di esame e il minore si sia integrato nel suo nuovo ambiente (b). L’art. 7 par. 2 della Convenzione definisce illecito il trasferimento o il mancato ritorno del minore se avviene in violazione di un diritto di affidamento, assegnato a una persona, un'istituzione o qualsiasi altro ente, individualmente o congiuntamente, in base alla legislazione dello Stato in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o mancato ritorno (a); e tale diritto era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento o del mancato ritorno, o avrebbe potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze (b). Il diritto di affidamento di cui alla lettera (a) può segnatamente derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione di tale Stato. Finché le autorità citate all’art. 7 par. 1 conservano la loro competenza, le autorità dello Stato contraente in cui il minore è stato trasferito o trattenuto possono adottare soltanto le misure urgenti necessarie alla protezione della persona o dei beni del minore di cui all'art. 11 (art. 7 par. 3). 3.2. Nel caso in esame, il trasferimento di PI 2 in __________ è stato eseguito nonostante l’autorizzazione rilasciata dall’Autorità di protezione non fosse esecutiva, non essendo decorsi i termini per impugnare la decisione mediante reclamo, munito ex lege dell’effetto sospensivo (cfr. art. 450c CC). In assenza di una valida autorizzazione in tal senso e stante l’opposizione del padre, pure titolare dell’autorità parentale, tale trasferimento è dunque da considerarsi illecito ai sensi della Convenzione. La competenza delle autorità di protezione dei minori svizzere e, per quanto qui interessa, di questa Camera, è quindi ancora data in applicazione dell’art. 7 della Convenzione (DTF 143 III 193, consid. 4; v. anche STF 5A_306/2016 del 7 luglio 2016, consid. 2.1 e sentenza CDP dell’11 agosto 2017, inc. 9.2017.66, consid. 2.3, confermata in STF del 17 ottobre 2017, inc. 5A_634/2017, consid. 1.1). II. Trasferimento all’estero, regolamentazione delle relazioni personali col padre e protezione del minore 4. Il reclamante censura l’autorizzazione al trasferimento del figlio PI 2 in __________, nella misura in cui l’Autorità di protezione non si è premurata di definire l’assetto delle relazioni personali minime con il padre e non ha dato seguito alle indicazioni dell’UAP di allertare le autorità di protezione __________. 4.1. Ai sensi dell’art. 301a cpv. 1 CC, l’autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. Diversamente dal diritto previgente, secondo cui il diritto di determinare il luogo di residenza del figlio era incluso nel diritto di custodia (cfr. DTF 136 III 353), tale diritto rientra oggi nelle prerogative dell’autorità parentale. Se i genitori esercitano l’autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell’altro genitore oppure per decisione del giudice o dell’autorità di protezione dei minori, qualora il nuovo luogo di dimora si trovi all’estero o qualora la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale da parte dell’altro genitore e sulle relazioni personali (art. 301a cpv. 2, let. a e b CC). Contrariamente ai casi di trasferimento all’interno della Svizzera, ove il consenso dell’altro genitore o l’autorizzazione del giudice/dell’autorità di protezione è necessario solo se il cambiamento di dimora del figlio ha ripercussioni rilevanti sull’autorità parentale o sulle relazioni personali (cfr. art. 301a cpv. 2 lett. b e DTF 142 III 502, consid. 2.4.2; v. anche sentenza CDP dell’11 agosto 2017, inc. 9.2017.66, consid. 4.3 e relativa STF del 17 ottobre 2017, inc. 5A_634/2017, consid. 2; sentenza CDP del 10 maggio 2017, inc. 9.2017.33, consid. 3.3, pubblicata in RTiD II-2017 n. 9c pag. 784), il trasferimento del minore all’estero è sempre subordinato al consenso dell’altro genitore. In assenza di tale consenso, è pertanto d’obbligo richiedere l’autorizzazione da parte del giudice o dell’autorità di protezione (cfr. art. 301a cpv. 2 lett. a). 4.2. La giurisprudenza ha fissato alcuni criteri applicabili alla questione del trasferimento del luogo di dimora del figlio. Nel rispetto delle libertà di domicilio e di movimento dei genitori, i motivi che spingono uno di loro a trasferirsi non sono rilevanti. Non occorre pertanto chiedersi se per il bene del figlio sarebbe preferibile che il genitore non si trasferisse, ma se il bene del figlio è meglio tutelato seguendo il genitore che vuole trasferirsi oppure rimanendo con l'altro genitore, tenendo già conto di eventuali modifiche concernenti la custodia, le relazioni personali ed il contributo di mantenimento fondate sull'art. 301a cpv. 5 CC. La risposta va data in funzione del bene del figlio e tenendo conto delle circostanze del caso concreto. Il modello di partecipazione alla cura del figlio finora applicato rappresenta il punto di partenza dell'esame. Se entrambi i genitori si occupano in modo paritario del figlio e sono pronti ad occuparsene anche in futuro, la situazione di partenza è neutra e occorre allora ricorrere ad altri criteri per determinare la soluzione che protegga meglio l'interesse del minore, quali la capacità educativa dei genitori, la loro capacità di favorire i contatti tra il figlio e l'altro genitore, l'effettiva possibilità dei genitori di prendersi cura del figlio, la stabilità delle relazioni, la lingua, la scolarizzazione, le necessità mediche, nonché il parere dei figli più grandi. Se invece le cure del figlio sono affidate interamente o in modo preponderante alla persona che si trasferisce, si partirà tendenzialmente dal presupposto che far rimanere il figlio con tale genitore tuteli meglio il suo intesse; un'attribuzione della custodia all'altro genitore (ammesso che egli sia atto e disposto ad accogliere il figlio) comporta un esame accurato, sulla base delle circostanze del caso concreto, della compatibilità con il bene del minore (DTF 142 III 481 consid. 2.3-2.8; 142 III 498 consid. 4.4; 142 III 502 consid. 2.5; sentenza CDP dell’11 agosto 2017, inc. 9.2017.66, consid. 4.4 e relativa STF del 17 ottobre 2017, inc. 5A_634/2017, consid. 2; RTiD II-2017 n. 9c pag. 784 consid. 4.1). 4.3. Nella fattispecie, non vi sono motivi per rimettere in discussione l’autorizzazione al trasferimento all’estero di PI 2. L’inidoneità di RE 1 ad accudire personalmente i figli, in particolare in ragione della sua tossicodipendenza e dell’importante e regolare consumo di alcool, emerge chiaramente dalle risultanze istruttorie, in particolare dal Rapporto intermedio di verifica dell’UAP del 15 maggio 2017 (doc. 8) e dal certificato medico del dr. med. __________ (doc. 20a), oltre che dalle svariate dichiarazioni della ex moglie in tal senso e da quanto affermato dai minori stessi durante la loro audizione del 6 giugno 2017 (doc. 16). RE 1 medesimo, nel suo atto ricorsuale, afferma di essere pienamente consapevole di non potersi occupare in prima persona della cura dei figli (reclamo, pag. 4). Di conseguenza, non essendo proponibile una modifica della custodia parentale, la partenza di PI 2 unitamente alla madre – cui è attualmente affidato – non può che essere autorizzata e corrisponde alla soluzione che meglio tutela il suo benessere. 4.4. Ai sensi dell’art. 301a cpv. 5 CC, se necessario, i genitori si accordano in merito a una modifica dell’autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento, conformemente al bene del figlio; se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l’autorità di protezione dei minori. Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, l'esame di una modifica della partecipazione alla cura del figlio, delle relazioni personali e del mantenimento non deve essere dissociato dalla questione del trasferimento, data la loro stretta interdipendenza (142 III 502, consid. 2.6). La determinazione di tali aspetti costituisce una parte necessaria della decisione che autorizza la partenza, in quanto la disciplina concreta dei medesimi influisce sulla questione di stabilire quale luogo di vita corrisponda meglio al benessere del minore (DTF 142 III 481, consid. 2.8). Il giudizio sulla regolamentazione di tali aspetti e sull’autorizzazione al trasferimento deve dunque essere considerato come un’unità (“ Grundsatz der Entscheideneinheit ”, v. DTF 142 III 502 consid. 2.6; v. anche DTF 142 III 481, consid. 2.8). La scissione delle due questioni è ad ogni modo difficilmente proponibile già a livello processuale, ritenuto che nel caso di partenze per l’estero la competenza decisionale delle autorità svizzere sulla base della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori viene a cadere (cfr. 3.1-3.2 di cui sopra; v. anche, in materia di obbligazioni alimentari, l’art. 5 cifra 2 lett. a e c della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [Convenzione di Lugano; RS 0.275.12]; DTF 142 III 481, consid. 2.8). Considerato come la perdita di giurisdizione delle autorità svizzere a seguito del trasferimento del minore all’estero è stato uno dei motivi che ha spinto il legislatore a prevedere l’obbligo di ottenere un’autorizzazione in tal senso, ben si comprende che il conferimento di tale autorizzazione slegato da un esame delle conseguenze del medesimo (ad esempio, come in concreto, delle relazioni personali) svuoterebbe di senso tale norma. Il genitore che rimane in Svizzera si vedrebbe infatti costretto ad adire le autorità estere divenute competenti per ottenere una nuova regolamentazione dei suoi diritti di visita con il figlio (DTF 142 III 481, consid. 2.8). In queste situazioni le autorità giudicanti sono dunque tenute a chinarsi sulle conseguenze del trasferimento; il nuovo assetto – che può anche scaturire da un accordo fra i genitori – deve essere vincolante, attuabile e adeguato alla nuova situazione del minore e alle distanze in gioco, nonché rispettoso dei dettami dell’art. 9 cpv. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.170) quanto al diritto di quest’ultimo di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti anche con il genitore da cui è separato (DTF 142 III 481, consid. 2.8). 4.5. Nel fattispecie, i diritti di visita sinora vigenti (disciplinati dalla convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio sottoscritta dagli ex coniugi il 24 febbraio 2016 ed omologata dal Pretore competente con sentenza del 15 aprile 2016, doc. 7) non sono manifestamente più attuabili vista la distanza geografica che separa il domicilio del reclamante dalla nuova abitazione del figlio. La risoluzione impugnata si limita tuttavia ad autorizzare il trasferimento di PI 2 in __________, confermando dunque l’affidamento di quest’ultimo alla cura e la custodia della madre, ma rimanendo del tutto silente in merito alle future relazioni personali tra il minore e il padre. Tale modo di procedere non può essere condiviso e viola il principio dell’unità del giudizio che, come visto, la recente giurisprudenza del Tribunale federale ha dedotto dall’art. 301a cpv. 5 CC. Le censure del reclamante meritano pertanto accoglimento: il dispositivo n. 1 della decisione impugnata deve essere annullato integralmente e – nel rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione – l’incarto va rinviato all’autorità di prime cure affinché definisca ex novo, contestualmente all’autorizzazione al trasferimento, l’assetto delle relazioni personali fra PI 2 e il padre. Tale regolamentazione dovrà essere adeguata alle nuove circostanze ed attuabile rispetto alla situazione personale delle parti in causa; viste le difficoltà di comunicazione fra gli ex coniugi riscontrate dall’UAP nella sua valutazione del 26 giugno 2017 (doc. 20, pag. 3), il nuovo assetto dovrà prevedere anche le modalità concrete di accompagnamento del minore e gli eventuali contatti telefonici con il padre. L’Autorità di protezione dovrà inoltre pronunciarsi – ciò che non ha fatto nella decisione impugnata – sull’opportunità o meno di procedere ad una segnalazione dell’arrivo del minore ai servizi competenti, come caldeggiato dall’UAP nella predetta valutazione (doc. 20, pag. 3) e come richiesto da RE 1 nel suo gravame (pag. 7). III.   Oneri processuali e assistenza giudiziaria 5. Gli oneri processuali seguono di regola la soccombenza. Non avendo CO 2 preso posizione sul reclamo presentato, solo l’Autorità di protezione – la cui decisione è stata annullata – può essere ritenuta soccombente. Ai sensi dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non possono tuttavia essere addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico, ragion per cui in concreto occorre prescindere dal prelievo di tali oneri. L’Autorità di protezione, quale unica antagonista della parte che ha avuto successo (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692 consid. 3; sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126, consid. 7; sentenza ICCA del 19 dicembre 2011, inc. 11.2008.156, consid. 5b), deve per contro essere condannata al versamento di ripetibili. Di conseguenza, visto l'esito del reclamo e la rifusione di ripetibili la domanda di assistenza giudiziaria di RE 1 deve essere considerata priva d'oggetto (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza CDP del 10 maggio 2017, inc. 9.2017.33, consid. 6). Per questi motivi dichiara e pronuncia: 1. Il reclamo è accolto . §. Di conseguenza, il punto 1 del dispositivo della decisione del 30 giugno 2017 (ris. n. 302) dell'Autorità regionale di protezione __________, è annullato e l’incarto le è ritornato affinché statuisca nuovamente ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano tasse né spese di giustizia. L’Autorità regionale di protezione __________, rifonderà ad RE 1 fr. 800.– a titolo di ripetibili. 3. La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, divenuta priva d’oggetto, è stralciata dai ruoli . 4. Notificazione: - - - Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissi bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.