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81.2012.66

Trascuranza obblighi di mantenimento

Ticino · 2013-04-19 · Italiano TI
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Incarto n.81.2012.66/RED

DA 166/2012

Bellinzona

19 aprile 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Daniela Regazzi Fornera in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1IM 1

difeso da: DI 1

visto                                  il decreto d’accusa n°166/2012 del 16 gennaio 2012;

preso atto                          che il AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di prevenuto colpevole di

trascuranza degli obblighi di mantenimento

per aver omesso, benchè ne avesse i mezzi per farlo, di prestare ai figli minorenni __________ (__________ e __________ (__________), e per essi all'ACPR 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti stabiliti con verbale d’udienza per il mantenimento di minori __________ della Pretura di __________, così da essere in arretrato per complessivi CHF 44'076.00 per il periodo 01.10.2008 – 31.12.2011;

e propone la condanna a

1.     Alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1'800.-.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni(art. 42 e seg. CPS).

2.     Alla multa difr. 400.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

rilevato                              che il Procuratore pubblico postula la conferma del decreto di accusa;

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento;

richiamati                          gli art. 217 CPS; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è prosciolto dall’imputazione di trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CP per i fatti descritti nel decreto d’accusa n° 166/2012 del 16 gennaio 2012.

2.    La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- sono a carico dello Stato.

3.     A IM 1 è assegnata un’indennità giusta l’art. 429 CPP di

fr. 1'500.-.

4.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.     Intimazione a:

-    per raccomandata

IM 1

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Divisione della Giustizia, Bellinzona

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese               a carico dello Stato

fr.                       200.-tassa di giustizia

fr.                       300.-          spese giudiziarie

fr.                      500.-totale