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81.2012.25

Parcheggio fuori dagli appositi spazi di parcheggio, sul marciapiede a lato della strada ferrata

Ticino · 2012-02-15 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. Alla multa di fr.200.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CP).
  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-; rilevato                              che l’imputato chiede il proscioglimento; richiamati                          gli art. 86 LFerr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG; al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione; pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di ripetuta contravvenzione alla Legge federale sulle ferrovie per avere ripetutamente violato le prescrizioni sull’utilizzo dell’area della stazione e meglio per avere, con il motoveicolo Kawasaki targato GR __________ a Bellinzona il 18, 19 e 20 aprile 2011, parcheggiato fuori dagli appositi spazi di parcheggio, nella fattispecie sul marciapiede a lato della strada ferrata.
  3. Di conseguenza  IM 1 è condannato: 2.1. alla multa di fr. 200.- (duecento); 2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP). 2.2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 450.- (quattrocentocinquanta) senza motivazione scritta.
  4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
  5. Intimazione a: -    seduta stante -    per raccomandata Il presidente:                                                                            La segretaria: Distinta spese               a carico di AINQ 1 fr.200.-          multa fr.                           300.-          tassa di giustizia fr.                            150.-          spese giudiziarie fr.650.-          totale
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Incarto n.81.2012.25

DA 131/2012

Bellinzona

15 febbraio 2012

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 131/2012 del 16 gennaio 2012;

preso atto                          che il   AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

ripetuta contravvenzione alla LF sulle ferrovie

per avere ripetutamente violato le prescrizioni sull’utilizzo dell’area della stazione e meglio per avere, con il motoveicolo Kawasaki targato GR __________

a Bellinzona il 18 aprile 2011, parcheggiato fuori dagli appositi spazi di parcheggio, nella fattispecie sul marciapiede a lato della strada ferrata;

a Bellinzona il 19 aprile 2011, parcheggiato fuori dagli appositi spazi di parcheggio, nella fattispecie sul marciapiede a lato della strada ferrata;

a Bellinzona il 20 aprile 2011, parcheggiato fuori dagli appositi spazi di parcheggio, nella fattispecie sul marciapiede a lato della strada ferrata;

e propone la condanna:

1.     Alla multa di fr.200.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CP).

2.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-;

rilevato                              che l’imputato chiede il proscioglimento;

richiamati                          gli art. 86 LFerr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di ripetuta contravvenzione alla Legge federale sulle ferrovie per avere ripetutamente violato le prescrizioni sull’utilizzo dell’area della stazione e meglio per avere, con il motoveicolo Kawasaki targato GR __________ a Bellinzona il 18, 19 e 20 aprile 2011, parcheggiato fuori dagli appositi spazi di parcheggio, nella fattispecie sul marciapiede a lato della strada ferrata.

2.     Di conseguenza  IM 1 è condannato:

2.1. alla multa di fr. 200.- (duecento);

2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 450.- (quattrocentocinquanta) senza motivazione scritta.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico di AINQ 1

fr.200.-          multa

fr.                           300.-          tassa di giustizia

fr.                            150.-          spese giudiziarie

fr.650.-          totale