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81.2012.228

Danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio

Ticino · 2013-08-21 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reati previsti dagli artt. 144 cpv. 1 e 186 CP, richiamati gli artt. 34, 42 e 44 CP;

visto                                  il decreto d’accusa del 12 giugno 2012 n. 2826/2012 del   AINQ 1  che propone la condanna:

1.     Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da CHF 40.- (quaranta) cadauna (art. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 600.- (seicento).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(artt. 42 segg. CP).

2.     Alla multa diCHF 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 150.- (centocinquanta) e delle spese giudiziarie di CHF 150.- (centocinquanta).

4.     L’accusatrice privata ACPR 1, Ascona, rappr. da RA 1, è rinviata al competente foro per eventuali pretese di natura civile (art. 353 cpv. 2 CPP).

5.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

rilevato                              che l’imputato chiede la propria assoluzione;

richiamati                          gli artt. 34, 42, 47, 106, 144 cpv. 1, 186 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) e ripetuta violazione di domicilio (art. 186 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.     Di conseguenza  IM 1 è condannato:

2.1.  Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta), per un totale di CHF 300.- (trecento).

2.1.1. L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2. Alla multa di CHF 200.- (duecento).

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3.  Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 400.- (quattrocento).

2.3.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.

3.    La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

4.     L’accusatrice privata è rinviata al competente foro civile per le pretese di relativa natura (art. 353 cpv. 2 CPP).

5.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

6.     Intimazione a:

-    seduta stante

Ascona,

-    per raccomandata

,

,,,

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese               a carico di  IM 1

CHF                        200.-          multa

CHF                        200.-tassa di giustizia

CHF                        200.-          spese giudiziarie

CHF                        600.-totale

Erwägungen (1 Absätze)

E. 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) e ripetuta violazione di domicilio (art. 186 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.     Di conseguenza  IM 1 è condannato:

2.1.  Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta), per un totale di CHF 300.- (trecento).

2.1.1. L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2. Alla multa di CHF 200.- (duecento).

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3.  Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 400.- (quattrocento).

2.3.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.

3.    La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

4.     L’accusatrice privata è rinviata al competente foro civile per le pretese di relativa natura (art. 353 cpv. 2 CPP).

5.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

6.     Intimazione a:

-    seduta stante

Ascona,

-    per raccomandata

,

,,,

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese               a carico di  IM 1

CHF                        200.-          multa

CHF                        200.-tassa di giustizia

CHF                        200.-          spese giudiziarie

CHF                        600.-totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.81.2012.228

DA 2826/2012

Bellinzona

21 agosto 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare

IM 1;

prevenuto colpevole di

1.     danneggiamento

per avere, ad __________, in un periodo non meglio precisato tra fine novembre ed inizio dicembre 2011, deteriorato, distrutto o reso inservibile una cosa mobile altrui o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri,                                               e meglio, per avere strappato tre piccole palme, un’azalea, una camelia e una pianta d’alloro, nonché tagliato il tronco di una vigna - gettandole poi nel compostaggio - di proprietà della __________ SA cagionando un danno denunciato di almeno CHF 500.00;

2.     violazione di domicilio, ripetuta

per essersi, ad__________, nei periodi fine novembre-inizio dicembre 2011 e fine gennaio-inizio febbraio 2012, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, introdotto in una casa, in un’abitazione, in un locale chiuso di una casa od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure trattenuto contro l’ingiunzione d’uscirne fatta da chi ne ha diritto, e meglio, per essersi, una prima volta nelle circostanze di cui al punto 1, nonché una seconda volta per ultimare l’atto, indebitamente introdotto nel cortile dell’esercizio pubblico __________ contro la volontà del gestore M__________ SA e quindi dell’amministratore unico __________;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reati previsti dagli artt. 144 cpv. 1 e 186 CP, richiamati gli artt. 34, 42 e 44 CP;

visto                                  il decreto d’accusa del 12 giugno 2012 n. 2826/2012 del   AINQ 1  che propone la condanna:

1.     Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da CHF 40.- (quaranta) cadauna (art. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 600.- (seicento).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(artt. 42 segg. CP).

2.     Alla multa diCHF 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 150.- (centocinquanta) e delle spese giudiziarie di CHF 150.- (centocinquanta).

4.     L’accusatrice privata ACPR 1, Ascona, rappr. da RA 1, è rinviata al competente foro per eventuali pretese di natura civile (art. 353 cpv. 2 CPP).

5.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

rilevato                              che l’imputato chiede la propria assoluzione;

richiamati                          gli artt. 34, 42, 47, 106, 144 cpv. 1, 186 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) e ripetuta violazione di domicilio (art. 186 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.     Di conseguenza  IM 1 è condannato:

2.1.  Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta), per un totale di CHF 300.- (trecento).

2.1.1. L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2. Alla multa di CHF 200.- (duecento).

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3.  Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 400.- (quattrocento).

2.3.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.

3.    La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

4.     L’accusatrice privata è rinviata al competente foro civile per le pretese di relativa natura (art. 353 cpv. 2 CPP).

5.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

6.     Intimazione a:

-    seduta stante

Ascona,

-    per raccomandata

,

,,,

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese               a carico di  IM 1

CHF                        200.-          multa

CHF                        200.-tassa di giustizia

CHF                        200.-          spese giudiziarie

CHF                        600.-totale