Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 Alla multa di fr. 200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2.
E. 3 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
E. 4 La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale. rilevato che il difensore chiede il proscioglimento del suo patrocinato, non sussistendo gli elementi oggettivi del reato imputatogli, vista l’inattendibilità del teste così come l’inconsistenza del certificato medico; richiamati gli art. 42 e segg., 123 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG; al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione; pronuncia
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.81.2012.220
DA 2398/2012
Bellinzona
2 luglio 2013
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1
(difensore: DI 1,)
visto il decreto daccusa n. 2398/2012 del 21 maggio 2012;
preso atto che il AINQ 1ritiene limputato autore colpevole dilesioni semplici
per avere, il 1. ottobre 2011, ad __________, presso lesercizio pubblico __________, intenzionalmente cagionato un danno al corpo e alla salute di __________, sua ex dipendente, segnatamente per averla afferrata al collo, a seguito di un diverbio, procurandole le lesioni menzionate nel certificato medico di data 1. ottobre 2011 del dr. __________, già agli atti;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 160.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'600.-.L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.2. Alla multa di fr. 200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2.3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento del suo patrocinato, non sussistendo gli elementi oggettivi del reato imputatogli, vista linattendibilità del teste così come linconsistenza del certificato medico;
richiamati gli art. 42 e segg., 123 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dellodierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia1. IM 1 è prosciolto dallimputazione di lesioni semplici per quanto descritto nel decreto daccusa n. 2398/2012 del 21 maggio 2012;
2.La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 350.- sono a carico dello Stato.
Qualora laccusatrice privata dovesse chiedere la motivazione scritta, la relativa tassa di fr. 400.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPC).
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr.200.00tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr.350.00 totale