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81.2012.220

Lesioni semplici; proscioglimento

Ticino · 2013-07-02 · Italiano TI
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Alla multa di fr. 200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2.

E. 3 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

E. 4 La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale. rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento del suo patrocinato, non sussistendo gli elementi oggettivi del reato imputatogli, vista l’inattendibilità del teste così come l’inconsistenza del certificato medico; richiamati                          gli art. 42 e segg., 123 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG; al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione; pronuncia

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.81.2012.220

DA 2398/2012

Bellinzona

2 luglio 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1

(difensore:   DI 1,)

visto                                  il decreto d’accusa n. 2398/2012 del 21 maggio 2012;

preso atto                          che il   AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole dilesioni semplici

per avere, il 1. ottobre 2011, ad __________, presso l’esercizio pubblico “__________”, intenzionalmente cagionato un danno al corpo e alla salute di __________, sua ex dipendente, segnatamente per averla afferrata al collo, a seguito di un diverbio, procurandole le lesioni menzionate nel certificato medico di data 1. ottobre 2011 del dr. __________, già agli atti;

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 160.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'600.-.L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.2. Alla multa di fr. 200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2.3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento del suo patrocinato, non sussistendo gli elementi oggettivi del reato imputatogli, vista l’inattendibilità del teste così come l’inconsistenza del certificato medico;

richiamati                          gli art. 42 e segg., 123 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è prosciolto dall’imputazione di lesioni semplici per quanto descritto nel decreto d’accusa n. 2398/2012 del 21 maggio 2012;

2.La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 350.- sono a carico dello Stato.

Qualora l’accusatrice privata dovesse chiedere la motivazione scritta, la relativa tassa di fr. 400.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPC).

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

La giudice:                                     La segretaria:

Distinta spese               a carico dello Stato,

fr.200.00tassa di giustizia

fr.                            150.00       spese giudiziarie

fr.350.00       totale