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81.2012.186

Ripetute lesioni semplici contro partner; esenzione da pena

Ticino · 2013-06-05 · Italiano TI
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Incarto n.81.2012.186

DA 2228/2012

Bellinzona

5 giugno 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

difesa da: DI 1

visto                                 il decreto d’accusa n.2228/2012 del 7 maggio 2012;

preso atto                         che il AINQ 1ritiene l’imputata autrice colpevole di

ripetute lesioni semplici (partner eterosessuale o omosessuale)

per avere a __________ in data 15 gennaio 2011, colpito con pugni alla testa __________, suo convivente sino al dicembre precedente, provocandogli multiple escoriazioni al cuoio capelluto e al viso nonché una contusione all’emifaccia destra con edema peri-orbitale, lesioni attestate dal rapporto di uscita 15 gennaio 2011, del Dr. med. __________ dell’Ospedale Regionale di __________ nonché dalla documentazione fotografica, agli atti;

a __________ in data 24 aprile 2011, colpito con pugni al volto __________ provocandogli una contusione alla faccia con edema bocca e con dislocazione di un dente, lesioni attestate dalla lettera di dimissioni 24 aprile 2011 della Dr.ssa med. D. __________ dell’Ospedale Regionale di __________ nonché dalla documentazione fotografica, agli atti;

e propone la condanna

1.     Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 900.- (novecento).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.     Alla multa difr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

rilevato                              che il difensore chiede “di prosciogliere l’accusata ed in particolare di mandarla esente da ogni pena i sensi dell’art. 177 cpv. 3 CP”;

richiamati                          gli art. 123 cifra 2 cpv. 5, 177 cpv. 3 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autrice colpevole di vie di fatto per avere a __________ in data 24 aprile 2011 colpito con un pugno al volto __________ provocandogli una piccola escoriazione paraboccale come risulta dalla documentazione fotografica agli atti.

2.     IM 1 è mandata esente da pena in applicazione analogica dell’art. 177 cpv. 3 CP.

3.     La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 100.- sono a carico di IM 1.

3.1.  Qualora fosse chiesta la motivazione scritta la tassa di giustizia sarebbe di fr. 500.-.

4.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.     Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese              a carico di IM 1

fr.100.-tassa di giustizia

fr.100.-          spese giudiziarie

fr.200.-          totale