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81.2012.106

Diffazione, delitto contro la LCSL, falso allarme

Ticino · 2013-04-19 · Italiano TI
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Incarto n.81.2012.106

DA 4154/2011

Bellinzona

19 aprile 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Daniela Regazzi Fornera in qualità di cancelliera per giudicare

IM 1IM 1

difesa da: DI 1

visto                                  il decreto d’accusa n° 4154/2011 del 17 ottobre 2011;

preso atto                          che il AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di:

diffamazione

per avere, in data __________, a __________ e in altre località imprecisate, in correità con terze persone, pure loro facenti parte del gruppo “__________”, tramite internet, incolpato e reso sospetta la titolare del centro cinofilo ____________________, __________, nella persona di ACPR 1, di fatti che possono nuocere alla sua reputazione, segnatamente, pubblicando sul sitowww.__________.chl’errata notizia secondo cui “il __________ di __________ si appresterebbe ad uccidere due pastori tedeschi…”;

delitto contro la LF contro la concorrenza sleale

per avere, nelle indicate circostanze di cui al punto 1), denigrando nelle modalità indicate, con affermazioni inesatte, fallaci e inutilmente lesive, la prestazione fornita da ACPR 1, quale titolare del centro cinofilo __________ resosi colpevole di concorrenza sleale;

falso allarme

per avere, in data __________, a __________ e __________, cosciente della gratuità del suo atto, a nome del gruppo __________, allarmato senza motivo i mezzi di comunicazione (il quotidiano __________ e la televisione __________), inviando loro vaschette di salumi accompagnate da uno scritto indicante “Se vi piace la carne mangiatevi questa. Abbiamo avvelenato diversi campioni di carne in Ticino”, ben sapendo che questi mezzi di comunicazione avrebbero a loro volta immediatamente contattato le forze dell’ordine;

e propone la condanna a

1.     Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 600.- (seicento).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni(art. 42 e seg. CPS).

2.     Alla multa di fr.100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.     Si rinvia l’accusatore privato ACPR 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 353 cpv. 2 CPP).

4.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 1'000.- (mille).

5.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

rilevato                              che il difensore il proscioglimento;

richiamati                          gli art. 173 CP, art. 128bis CP, art. 23 LCSI; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autrice colpevole di diffamazione per avere in data __________, a __________ e in altre località imprecisate, in correità con terze persone, pure loro facenti parte del gruppo “__________”, tramite internet, incolpato e reso sospetta la titolare del centro cinofilo __________, __________, nella persona di ACPR 1, di fatti che possono nuocere alla sua reputazione.

2.     Di conseguenza IM 1 è condannata:

2.1.  alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 150.- (centocinquanta).

2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2. alla multa di fr. 100.- (cento);

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3   al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.-(settecento) con motivazione scritta e di fr. 300.-(trecento) senza motivazione scritta.

2.4 carica tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 800.- allo Stato.

3.     IM 1 viene prosciolta dall’imputazione di delitto contro la LF contro la concorrenza sleale.

4.     IM 1 viene prosciolta dall’imputazione falso allarme.

5.     Si rinvia l’accusatrice privato ACPR 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 353 cpv. 2 CPP).

6.     Non si assegnano indennità.

7.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

8.     Intimazione a:

-    per raccomandata

AINQ 1, __________,

IM 1, __________

DI 1, __________,

ACPR 1, __________

PR 1__________,

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese               a carico di IM 1

fr.                       100.-          multa

fr.                       100.-tassa di giustizia

fr.                       200.-          spese giudiziarie

fr.                      400.-totale

Distinta spese               a carico dello Stato

fr.600.-tassa di giustizia

fr.                       200.-          spese giudiziarie

fr.                      800.-          totale