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81.2012.103

Introdurre nelle acque un imprecisato quantitativo di sostanze atte a inquinarle

Ticino · 2013-10-04 · Italiano TI
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Incarto n.81.2012.103

DA 582/2012

Bellinzona

4 ottobre 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Daniela Regazzi Fornera in qualità di cancelliera per giudicare

IM 1

(difensore: DI 1, Lugano)

visto                                  il decreto d’accusa n. 582/2012 del 6 febbraio 2012;

preso atto                          che il AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

infrazione alla LF sulla protezione delle acque

per avere, __________ in data 30 dicembre 2011, per negligenza, introdotto nelle acque un imprecisato quantitativo di sostanze atte a inquinarle e meglio, effettuando una verifica di una vettura e meglio dell'impianto di alimentazione che dal serbatoio porta il carburante al motore, si staccava il tubo provocando la fuoriuscita di carburante sul piazzale dell'officina, utilizzando quindi una idropulitrice e un detergente biodegradabile per procedere alla pulizia, per un guasto delle pompe dell'impianto di tracimazione, fece finire il carburante nel ruscello "Rel" e in seguito nel corso d'acqua __________ che furono entrambi inquinati;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 70 cpv. 2 LPAc, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 4 aliquote giornaliere da fr. 130.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 520.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 anni.2. Alla multa di fr. 200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 2.3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.-.4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento

richiamati                          gli art. 70 cpv. 2 LPAc; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è prosciolto dall’infrazione alla LF sulla protezione delle acque per i fatti descritti nel decreto d’accusa n°582/2012.

2.     La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.- sono a carico dello Stato.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione:

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato

fr.                       200.-tassa di giustizia

fr.                       100.-          spese giudiziarie

fr.                      300.-totale