Dispositiv
- Alla multa di fr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3.
- Si rinvia l'accusatore privato ACPR 1 al competente foro per le pretese di natura civile.
- Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-. rilevato che limputato chiede il proscioglimento; richiamati gli art. 15, 16, 126 cpv. 1 CP; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG; al termine dellodierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione; pronuncia1. IM 1 è prosciolto dallimputazione di vie di fatto per quanto descritto nel decreto di accusa n° 898/2011 dell11 marzo 2011.
- La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 350.- sono a carico dello Stato. Qualora laccusatore privato dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
- Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
- Intimazione a: - seduta stante IM 1 - per raccomandata ACPR 1 - alla crescita in giudicato Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona, Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano, Il presidente: Il segretario: Distinta spese a carico IM 1 fr.200.-tassa di giustizia fr. 150.- spese giudiziarie fr.350.- totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.81.2011.62
DA 898/2011
Bellinzona
30 ottobre 2012
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
IM 1IM 1
visto il decreto daccusa n. 898/2011 dell11 marzo 2011;
preso atto che il AINQ 1ritiene limputato autore colpevole di
vie di fatto
per avere, a __________, in data __________, commesso vie di fatto nei confronti di ACPR 1, sferrandogli un pugno al volto, senza tuttavia provocargli delle lesioni, ma unicamente un leggero ematoma/suffusione alla palpebra superiore, come si evince dal certificato medico agli atti;
e propone la condanna
1. Alla multa di fr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3.
2. Si rinvia l'accusatore privato ACPR 1 al competente foro per le pretese di natura civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
rilevato che limputato chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. 15, 16, 126 cpv. 1 CP; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dellodierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia1. IM 1 è prosciolto dallimputazione di vie di fatto per quanto descritto nel decreto di accusa n° 898/2011 dell11 marzo 2011.
2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 350.- sono a carico dello Stato.
Qualora laccusatore privato dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
ACPR 1
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico IM 1
fr.200.-tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr.350.- totale