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81.2011.478

Sommossa

Ticino · 2013-07-04 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 260 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 21 novembre 2011 n. 4610/2011 del   AINQ 1  che propone la condanna:

1.     Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 150.- (centocinquanta) cadauna (artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 1'500.- (millecinquecento).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(artt. 42 segg. CP).

2.     Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).

3.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

rilevato                              che il difensore chiede in via principale l’assoluzione dell’imputato; in via subordinata egli domanda che quale pena gli venga comminata una multa compresa tra CHF 200.- e CHF 300.- e in ogni caso postula la rifusione delle spese legali, come da nota professionale di CHF 2'800.- prodotta in data odierna;

sentito                               per ultimo l’imputato, il quale dichiara di non avere nulla da aggiungere;

visti                                  gli artt. 34, 42, 47, 260 cpv. 1 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,

pronuncia1.    IM 1 è autore colpevole di sommossa (art. 260 cpv. 1 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.    Di conseguenza, IM 1 è condannato:

2.1.  Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da CHF 190.- (centonovanta), per un totale di CHF 950.- (novecentocinquanta).

2.1.1. L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2.  Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 450.- (quattrocentocinquanta).

2.2.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.

3.    La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

4.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.    Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

,,

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese               a carico di  IM 1

CHF                        300.-tassa di giustizia

CHF                        150.-          spese giudiziarie

CHF                        450.-totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.81.2011.478

DA 4610/2011

Bellinzona

4 luglio 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare

e

IM 1

(difensore: . DI 1,)

prevenuto colpevole di:        sommossa

per avere, il 9 settembre 2006 a __________, presso lo stadio comunale, durante l’incontro di calcio __________, agendo assieme a diverse altre persone in qualità di presidente della sezione dei tifosi “__________”, spostandosi con il gruppo in direzione dei tifosi del __________, partecipato ad un pubblico assembramento in occasione del quale sono stati commessi collettivamente atti di violenza contro persone e cose;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 260 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 21 novembre 2011 n. 4610/2011 del   AINQ 1  che propone la condanna:

1.     Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 150.- (centocinquanta) cadauna (artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 1'500.- (millecinquecento).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(artt. 42 segg. CP).

2.     Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).

3.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

rilevato                              che il difensore chiede in via principale l’assoluzione dell’imputato; in via subordinata egli domanda che quale pena gli venga comminata una multa compresa tra CHF 200.- e CHF 300.- e in ogni caso postula la rifusione delle spese legali, come da nota professionale di CHF 2'800.- prodotta in data odierna;

sentito                               per ultimo l’imputato, il quale dichiara di non avere nulla da aggiungere;

visti                                  gli artt. 34, 42, 47, 260 cpv. 1 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,

pronuncia1.    IM 1 è autore colpevole di sommossa (art. 260 cpv. 1 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.    Di conseguenza, IM 1 è condannato:

2.1.  Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da CHF 190.- (centonovanta), per un totale di CHF 950.- (novecentocinquanta).

2.1.1. L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2.  Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 450.- (quattrocentocinquanta).

2.2.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.

3.    La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

4.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.    Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

,,

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese               a carico di  IM 1

CHF                        300.-tassa di giustizia

CHF                        150.-          spese giudiziarie

CHF                        450.-totale