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81.2011.466

Circolare a velocità elevata

Ticino · 2013-11-13 · Italiano TI
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Incarto n.81.2011.466

DA 5024/2011

Bellinzona

13 novembre 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario per giudicare

IM 1,,, nato a, attinente di, domiciliato a,,,

prevenuto colpevole di         grave infrazione alle norme della circolazione

per avere circolato con la vettura __________ targata __________ alla velocità di circa 157 Km/h (da lui contestata) malgrado il vigente limite di 120 Km/h, così come accertata sulla base del contachilometri della vettura di polizia che lo seguiva;

fatti avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall’art. 90 cpv. 2 LCStr in rel. con gli artt. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr; 4a cpv. 1 lett. d ONC; 22 cpv. 1 OSStr;

visto                                  il decreto d’accusa del 5 dicembre 2011 n. 5024/2011 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, Bellinzona, che propone la condanna:

1.     Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da CHF 150.-(centocinquanta) cadauna (artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 2'250.- (duemiladuecentocinquanta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (artt. 42 segg. CP).

2.     Alla multa di CHF 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 200.- (duecento);

rilevato                              che il difensore chiede, in via principale, l’assoluzione dell’imputato, rispettivamente, in via subordinata, una consistente riduzione della pena rispetto a quella prevista dal decreto d’accusa;

che l’imputato chiede la sua assoluzione, evidenziando come nella propria esperienza di automobilista non abbia mai preso nessuna multa per eccesso di velocità o guida in stato di inattitudine;

richiamati                           gli artt. 1 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

al termine del dibattimento 23 ottobre/13 novembre 2013 e dopo aver motivato oralmente la decisione,

pronuncia1.     IM 1 è assolto dall’imputazione di grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 2 LCStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.     La tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 550.- (cinquecentocinquanta) sono poste a carico dello Stato.

2.1.  La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.

3.     Ad IM 1 viene assegnata un’indennità di CHF 1'000.- (mille) giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a) CPP.

4.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.     Intimazione a:

 -    seduta stante

(per sé e per IM 1),

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

Divisione della giustizia, Bellinzona.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese               a carico dello Stato,

CHF                        300.-tassa di giustizia

CHF                        250.-          spese giudiziarie

CHF                        550.-          totale