Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.81.2011.466
DA 5024/2011
Bellinzona
13 novembre 2013
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario per giudicare
IM 1,,, nato a, attinente di, domiciliato a,,,
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione
per avere circolato con la vettura __________ targata __________ alla velocità di circa 157 Km/h (da lui contestata) malgrado il vigente limite di 120 Km/h, così come accertata sulla base del contachilometri della vettura di polizia che lo seguiva;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dallart. 90 cpv. 2 LCStr in rel. con gli artt. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr; 4a cpv. 1 lett. d ONC; 22 cpv. 1 OSStr;
visto il decreto daccusa del 5 dicembre 2011 n. 5024/2011 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, Bellinzona, che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da CHF 150.-(centocinquanta) cadauna (artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 2'250.- (duemiladuecentocinquanta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (artt. 42 segg. CP).
2. Alla multa di CHF 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 200.- (duecento);
rilevato che il difensore chiede, in via principale, lassoluzione dellimputato, rispettivamente, in via subordinata, una consistente riduzione della pena rispetto a quella prevista dal decreto daccusa;
che limputato chiede la sua assoluzione, evidenziando come nella propria esperienza di automobilista non abbia mai preso nessuna multa per eccesso di velocità o guida in stato di inattitudine;
richiamati gli artt. 1 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;
al termine del dibattimento 23 ottobre/13 novembre 2013 e dopo aver motivato oralmente la decisione,
pronuncia1. IM 1 è assolto dallimputazione di grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 2 LCStr) per i fatti descritti nel decreto daccusa a suo carico.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 550.- (cinquecentocinquanta) sono poste a carico dello Stato.
2.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.
3. Ad IM 1 viene assegnata unindennità di CHF 1'000.- (mille) giusta lart. 429 cpv. 1 lett. a) CPP.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a: