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81.2011.305

Lesioni semplici

Ticino · 2013-02-06 · Italiano TI
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Incarto n.81.2011.305

DA 2878/2011

Bellinzona

6 febbraio 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Stefania Marino in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1IM 1

difeso da: DI 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 2878/2011 del 2 agosto 2011;

preso atto                          che il AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

lesioni semplici (con veleno/un'arma o oggetto pericoloso)

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci) cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondentei a complessivi fr. 2'200.- (duemiladuecento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostiuita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).3. Si rinvia l'accusatore privato ACPR 1 al competente foro per le pretese di natura civile.4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento del prevenuto;

richiamati                          gli art. 123 CP, richiamati gli art. 42 cpv. 1 CP, art. 42 cpv. 4 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CP, per avere il __________, a __________, colpendolo al viso con un bastone simile ad un manganello, cagionato a  le lesioni attestate nella lettera di dimissione __________ agli atti.

2.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1.  alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 110.00 (centodieci), per un totale di fr. 1'650.00 (milleseicentocinquanta).

2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2. alla multa di fr. 200.00 (duecento);

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.00 (novecento) con motivazione scritta e di fr. 400.00 (quattrocento) senza motivazione scritta.

Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 500.00 (cinquecento) sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

3.     Si rinvia l'accusatore privato ACPR 1 al competente foro per le pretese di natura civile.

4.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.     Intimazione a:

-    per raccomandata

ACPR 1  Gordola

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella

Il giudice:                                                                                 La cancelliera:

Distinta spese               a carico di IM 1IM 1

fr.                            200.00       multa

fr.200.00tassa di giustizia

fr.                            200.00       spese giudiziarie

fr.600.00       totale