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81.2011.283

Furto di lieve entità

Ticino · 2013-02-25 · Italiano TI
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Incarto n.81.2011.283

DA 2145/2011

Bellinzona

25 febbraio 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Stefania Marino in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1IM 1

difeso da: DI 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 2145/2011 del 30 maggio 2011;

preso atto                          che il AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

furto di lieve entità

per avere, fra il __________ ed il __________, nel __________, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto dall’automobile __________ targata (I) __________, ai danni di ACPR 1, i di lei libretti di risparmio postali italiani nominali n. __________ e n. __________ (refurtiva non recuperata);

e propone la condanna

1.     Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CPS).

2.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e alle spese giudiziarie di fr. 50.-.

3.     La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

rilevato                               che il patrocinatore dell’accusatore privato postula la condanna del prevenuto e il risarcimento dei danni;

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento del suo assistito;

richiamati                          gli art. 139 cifra 1 CP, richiamato l’art. 172ter CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di furto di lieve entità, art. 172ter CP, per avere fra il __________ ed il __________, nel __________, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto dall’automobile __________ targata (I) __________, ai danni di ACPR 1, i di lei libretti di risparmio postali italiani nominali n. __________ e n. __________ (refurtiva non recuperata).

2.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. alla multa di fr. 200.- (duecento);

2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.2   al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.- (ottocento) con motivazione scritta e di fr. 400.- (quattrocento) senza motivazione scritta.

Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dall’accusatrice privata la relativa tassa di fr. 400.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

3.     L’accusatrice privata ACPR 1 è rinviata al competente foro per le sue pretese di natura civile (art. 353 cpv. 2 CPP). Non si assegnano ripetibili.

4.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

-    per raccomandata

ACPR 1

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

Il giudice:                                                                                 La cancelliera:

Distinta spese               a carico di IM 1IM 1

fr.                            200.-          multa

fr.200.-tassa di giustizia

fr.                            200.-          spese giudiziarie

fr.600.-          totale senza motivazione scritta