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81.2011.272

Lasciare vagare un cane pericoloso senza tenerlo al guinzaglio, cagionando così un danno al corpo di una persona

Ticino · 2013-03-18 · Italiano TI
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Incarto n.81.2011.272

DA 2771/2011

Bellinzona

18 marzo 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Stefania Marino in qualità di cancelliera per giudicare

IM 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 2771/2011 del 19 luglio 2011;

preso atto                          che ilritiene l’imputata autrice colpevole di

lesioni colpose

per avere, a __________, il __________, per negligenza, cagionato un danno al corpo o alla salute di una persona, e meglio, per avere lasciato vagare liberamente il suo cane razza Pincher nel parco di __________ - nonostante già in passato avesse aggredito un cane e morso la mano di una persona - quindi permettendo che si avventasse sul cane di proprietà di ACPR 1 e che la stessa, nel tentativo di separare i due animali, venisse da questi morsa alla mano destra, procurandosi due ferite lacero contuse così come attestato nello scritto __________ del Dr. Med. __________ del Pronto soccorso dell’Ospedale Regionale di __________;

atti contro la pubblica incolumità

per avere, a __________, il __________, lasciato vagare liberamente un cane pericoloso in sua detenzione, e meglio, per avere lasciato vagare, senza tenerlo al guinzaglio, il suo cane razza Pincher nonostante lo stesso già in passato si fosse reso protagonista di episodi di aggressione;

e propone la condanna a

1.     Alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 500.-.L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

2.     Alla multa di fr. 200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7.

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

4.     L'accusatrice privata ACPR 1, __________, è rinviata al competente foro per le sue pretese di natura civile.

5.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

rilevato                              che l’ imputata chiede una riconsiderazione della sua pena a suo favore;

richiamati                          gli art. 125 cpv. 1 CP, art. 6 lett. a LOP, richiamati gli art. 34, 42 e 44 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autrice colpevole di

1.1.lesioni colpose

per avere, a __________, il __________, per negligenza, cagionato un danno al corpo o alla salute di una persona, e meglio, per avere lasciato vagare liberamente il suo cane razza Pincher nel parco di __________ - nonostante già in passato avesse aggredito un cane e morso la mano di una persona - quindi permettendo che si avventasse sul cane di proprietà di ACPR 1 e che la stessa, nel tentativo di separare i due animali, venisse da questi morsa alla mano destra, procurandosi due ferite lacero contuse così come attestato nello scritto __________ del Dr. Med. __________ del Pronto soccorso dell’Ospedale Regionale di __________.

1.2.atti contro la pubblica incolumità

per avere, a __________, il __________, lasciato vagare liberamente un cane pericoloso in sua detenzione, e meglio, per avere lasciato vagare, senza tenerlo al guinzaglio, il suo cane razza Pincher nonostante lo stesso già in passato si fosse reso protagonista di episodi di aggressione;

2.     Di conseguenzaIM 1IM 1 è condannata:

2.1.  alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 150.- (centocinquanta).

2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr.  500.- (cinquecento) con motivazione scritta e di fr. 250.- (duecentocinquanta) senza motivazione scritta.

Le restanti tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.- sono a carico dello Stato.

Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dall’accusatrice privata la relativa tassa di fr. 250.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    per raccomandata

IM 1

ACPR 1

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

Il giudice:                                                                                 La cancelliera:

Distinta spese               a carico di IM 1

fr.                           350.-tassa di giustizia

fr.                            150.-          spese giudiziarie

fr.                           500.-totale

fr.                           250.-          totale senza motivazione scritta

a carico dello Stato,

fr.                           100.-tassa di giustizia

fr.                            150.-          spese giudiziarie

fr.                           250.-totale