Sachverhalt
Diritto
1.1.1.
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dellUfficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se lirricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi allautorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso concreto, con la decisione impugnata lUT ha dichiarato irricevibile il reclamo in quanto tardivo. Di conseguenza, questa Camera si limiterà a verificare la legittimità della decisione di irricevibilità del reclamo interposto il 21 febbraio 2025 contro le decisioni di tassazione IC e IFD per i periodi fiscali 2016, 1.1.2017-30.4.2017, 1.5.2017-31.12.2017 e 2018 dell11 giugno 2020, per il 2019 del 3 marzo 2021 e per il 2020 del 2 febbraio 2022.
2.2.
Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471;Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157;Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz., Zurigo 2010, n. 885 ss.; cfr., anche e per ulteriori dettagli,Trezzini, in:Trezzini/Molo/Borella/FornaraCommentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 3ª ed., Lugano 2025, n. 5 ss. ad art. 138 CPC). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se lopposizione perviene allautorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera allestero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).
Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dellautorità spedita per lettera raccomandata è notifi-cata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppu-re, se linvio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta, lultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso lufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).
2.3.
Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che questultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).
Siccome la legge (né quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, lautorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4).
Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne lonere della prova circa leffettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, lamministrazione deve assumere lonere della prova in base alla regola dellart. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).
Se la notificazione è avvenuta per posta semplice, lautorità fiscale deve apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto; nellambito dellapprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale linvio dovrebbe essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza 2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).
3.2.
3.3.
3.3.1.
A ciò si aggiunga che, il 26 giugno 2024, lUfficio esazione e condoni ha fatto pubblicare sul Foglio ufficiale il conteggio per la quantificazione dellipoteca legale gravante sullimmobile di Lugano, di proprietà del defunto, relativa alle imposte cantonali per gli anni dal 2016 al 2025, precisando che lo stesso poteva essere contestato mediante reclamo allUT entro 30 giorni.
Agli atti figura inoltre un messaggio di posta elettronica del 22 ottobre 2024 dellavv. __________ allavv. __________, con in copia __________, nel quale il primo ha comunicato:«Lipoteca pagata il 18.10 è quella legale iscritta dal Comune di__________per le ultime imposte scoperte.»
Il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che viola le regole della buona fede non solo chi omette di informarsi per diversi anni quando può sospettare lesistenza di una decisione, ma anche chi rimane inattivo per un periodo di due mesi (sentenza TF 2C_1021/2018 del 26 luglio 2019, consid. 4.2, con riferimento alla sentenza 1P.485/199 del 18 ottobre 2019).
3.3.3.
Nel caso concreto, occorre quindi ritenere che, al più tardi dal 18 ottobre 2024, data in cui è stata pagata lipoteca relativa agli scoperti dimposta, lerede fosse a conoscenza del fatto che per i periodi fiscalisub judiceerano state emesse delle decisioni di tassazione. Certo, ella non aveva ancora preso conoscenza formale della decisione tramite regolare notifica, né del suo dispositivo né della sua motivazione, cosicché il termine di ricorso non aveva ancora iniziato a decorrere. Tuttavia, disponeva già degli elementi necessari per sospettare lesistenza delle suddette decisioni di tassazione.
Il reclamo è stato nondimeno presentato soltanto il 21/24 febbraio 2025 sicché anche da questo profilo appare tardivo.
Quandanche si volesse ammettere, per ipotesi, la tempestività del reclamo, lo stesso avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile per i motivi che seguono.
Le decisioni di tassazione per i periodi fiscali dal 2016 al 2020 qui impugnate dal contribuente sono delle tassazioni dufficio.