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80.2025.75

Procedura: reclamo, tempestività, notificazione decisioni di tassazione a contribuente trasferitosi all’estero, contestazione dell’avvenuta notificazione da parte dell’erede

Ticino · · Italiano TI
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Sachverhalt

Diritto

1.1.1.

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel caso concreto, con la decisione impugnata l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo in quanto tardivo. Di conseguenza, questa Camera si limiterà a verificare la legittimità della decisione di irricevibilità del reclamo interposto il 21 febbraio 2025 contro le decisioni di tassazione IC e IFD per i periodi fiscali 2016, 1.1.2017-30.4.2017, 1.5.2017-31.12.2017 e 2018 dell’11 giugno 2020, per il 2019 del 3 marzo 2021 e per il 2020 del 2 febbraio 2022.

2.2.

Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471;Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157;Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz., Zurigo 2010, n. 885 ss.; cfr., anche e per ulteriori dettagli,Trezzini, in:Trezzini/Molo/Borella/FornaraCommentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 3ª ed., Lugano 2025, n. 5 ss. ad art. 138 CPC). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).

Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell’autorità spedita per lettera raccomandata è notifi-cata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppu-re, se l’invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l’ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).

2.3.

Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).

Siccome la legge (né quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4).

Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

Se la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza 2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).

3.2.

3.3.

3.3.1.

A ciò si aggiunga che, il 26 giugno 2024, l’Ufficio esazione e condoni ha fatto pubblicare sul Foglio ufficiale il conteggio per la quantificazione dell’ipoteca legale gravante sull’immobile di Lugano, di proprietà del defunto, relativa alle imposte cantonali per gli anni dal 2016 al 2025, precisando che lo stesso poteva essere contestato mediante reclamo all’UT entro 30 giorni.

Agli atti figura inoltre un messaggio di posta elettronica del 22 ottobre 2024 dell’avv. __________ all’avv. __________, con in copia __________, nel quale il primo ha comunicato:«L’ipoteca pagata il 18.10 è quella legale iscritta dal Comune di__________per le ultime imposte scoperte.»

Il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che viola le regole della buona fede non solo chi omette di informarsi per diversi anni quando può sospettare l’esistenza di una decisione, ma anche chi rimane inattivo per un periodo di due mesi (sentenza TF 2C_1021/2018 del 26 luglio 2019, consid. 4.2, con riferimento alla sentenza 1P.485/199 del 18 ottobre 2019).

3.3.3.

Nel caso concreto, occorre quindi ritenere che, al più tardi dal 18 ottobre 2024, data in cui è stata pagata l’ipoteca relativa agli scoperti d’imposta, l’erede fosse a conoscenza del fatto che per i periodi fiscalisub judiceerano state emesse delle decisioni di tassazione. Certo, ella non aveva ancora preso conoscenza formale della decisione tramite regolare notifica, né del suo dispositivo né della sua motivazione, cosicché il termine di ricorso non aveva ancora iniziato a decorrere. Tuttavia, disponeva già degli elementi necessari per sospettare l’esistenza delle suddette decisioni di tassazione.

Il reclamo è stato nondimeno presentato soltanto il 21/24 febbraio 2025 sicché anche da questo profilo appare tardivo.

Quand’anche si volesse ammettere, per ipotesi, la tempestività del reclamo, lo stesso avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile per i motivi che seguono.

Le decisioni di tassazione per i periodi fiscali dal 2016 al 2020 qui impugnate dal contribuente sono delle tassazioni d’ufficio.

 4.2.

Il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT e art. 132 cpv. 3 LIFD).

Vi è quindi un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta (sentenza TF n. 2C_419/2010 del 13 ottobre 2010 consid. 2.1).

4.3.

Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD). Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (DTF 123 II 552).

Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (cfr. DTF 81 I 98 consid. 3; 121 I 117 consid. 3a; 122 I 70 consid. 1c).

4.4.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in due modi:

·in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva, consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In questo caso, la tassazione d’ufficiocontestata viene rimpiazzata da una tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere completa e non può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;

·in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr. sentenza TF n. 2C_6/2011 del 16 maggio 2011 consid. 3.1 e giurisprudenza citata).

- municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il cancelliere:

Erwägungen (1 Absätze)

E. 13 ottobre 2010 consid. 2.1).

4.3.

Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD). Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (DTF 123 II 552).

Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (cfr. DTF 81 I 98 consid. 3; 121 I 117 consid. 3a; 122 I 70 consid. 1c).

4.4.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in due modi:

·in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva, consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In questo caso, la tassazione d’ufficiocontestata viene rimpiazzata da una tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere completa e non può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;

·in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr. sentenza TF n. 2C_6/2011 del 16 maggio 2011 consid. 3.1 e giurisprudenza citata).

- municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il cancelliere:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarti n.80.2025.75

80.2025.76

Lugano

16 settembre 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi,Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco Sciuchetti

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 31 marzo 2025 contro le decisioni del 27 aprile 2025 in materia di IC e IFD 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Fatti

Diritto

1.1.1.

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel caso concreto, con la decisione impugnata l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo in quanto tardivo. Di conseguenza, questa Camera si limiterà a verificare la legittimità della decisione di irricevibilità del reclamo interposto il 21 febbraio 2025 contro le decisioni di tassazione IC e IFD per i periodi fiscali 2016, 1.1.2017-30.4.2017, 1.5.2017-31.12.2017 e 2018 dell’11 giugno 2020, per il 2019 del 3 marzo 2021 e per il 2020 del 2 febbraio 2022.

2.2.

Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471;Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157;Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz., Zurigo 2010, n. 885 ss.; cfr., anche e per ulteriori dettagli,Trezzini, in:Trezzini/Molo/Borella/FornaraCommentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 3ª ed., Lugano 2025, n. 5 ss. ad art. 138 CPC). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).

Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell’autorità spedita per lettera raccomandata è notifi-cata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppu-re, se l’invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l’ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).

2.3.

Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).

Siccome la legge (né quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4).

Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

Se la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza 2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).

3.2.

3.3.

3.3.1.

A ciò si aggiunga che, il 26 giugno 2024, l’Ufficio esazione e condoni ha fatto pubblicare sul Foglio ufficiale il conteggio per la quantificazione dell’ipoteca legale gravante sull’immobile di Lugano, di proprietà del defunto, relativa alle imposte cantonali per gli anni dal 2016 al 2025, precisando che lo stesso poteva essere contestato mediante reclamo all’UT entro 30 giorni.

Agli atti figura inoltre un messaggio di posta elettronica del 22 ottobre 2024 dell’avv. __________ all’avv. __________, con in copia __________, nel quale il primo ha comunicato:«L’ipoteca pagata il 18.10 è quella legale iscritta dal Comune di__________per le ultime imposte scoperte.»

Il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che viola le regole della buona fede non solo chi omette di informarsi per diversi anni quando può sospettare l’esistenza di una decisione, ma anche chi rimane inattivo per un periodo di due mesi (sentenza TF 2C_1021/2018 del 26 luglio 2019, consid. 4.2, con riferimento alla sentenza 1P.485/199 del 18 ottobre 2019).

3.3.3.

Nel caso concreto, occorre quindi ritenere che, al più tardi dal 18 ottobre 2024, data in cui è stata pagata l’ipoteca relativa agli scoperti d’imposta, l’erede fosse a conoscenza del fatto che per i periodi fiscalisub judiceerano state emesse delle decisioni di tassazione. Certo, ella non aveva ancora preso conoscenza formale della decisione tramite regolare notifica, né del suo dispositivo né della sua motivazione, cosicché il termine di ricorso non aveva ancora iniziato a decorrere. Tuttavia, disponeva già degli elementi necessari per sospettare l’esistenza delle suddette decisioni di tassazione.

Il reclamo è stato nondimeno presentato soltanto il 21/24 febbraio 2025 sicché anche da questo profilo appare tardivo.

Quand’anche si volesse ammettere, per ipotesi, la tempestività del reclamo, lo stesso avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile per i motivi che seguono.

Le decisioni di tassazione per i periodi fiscali dal 2016 al 2020 qui impugnate dal contribuente sono delle tassazioni d’ufficio.

 4.2.

Il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT e art. 132 cpv. 3 LIFD).

Vi è quindi un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta (sentenza TF n. 2C_419/2010 del 13 ottobre 2010 consid. 2.1).

4.3.

Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD). Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (DTF 123 II 552).

Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (cfr. DTF 81 I 98 consid. 3; 121 I 117 consid. 3a; 122 I 70 consid. 1c).

4.4.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in due modi:

·in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva, consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In questo caso, la tassazione d’ufficiocontestata viene rimpiazzata da una tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere completa e non può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;

·in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr. sentenza TF n. 2C_6/2011 del 16 maggio 2011 consid. 3.1 e giurisprudenza citata).

- municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il cancelliere: