Sachverhalt
Diritto
Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono allautorità di tassazione di procedere ad una tassazione dufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dellevoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
1.4.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto allautorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata dufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo devessere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della manifesta inesattezza della tassazione dufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali lautorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale dappello
Il presidente:Lasegretaria:
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 e __________ inoltrato la dichiarazione d’imposta 2015, neppure dopo una diffida, l’RS 1 ha inflitto loro, con decisione del 19 luglio 2016, una multa di fr. 400.– per violazione degli obblighi procedurali, avvertendoli che, se non avessero presentato la dichiarazione entro 20 giorni, avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio. Con decisione del 12 ottobre 2016, l’autorità fiscale ha dunque notificato ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2015, nella quale ha commisurato il loro reddito imponibile in fr. 149'400.– per l’IC ed in fr. 147'200.– per l’IFD. Nella motivazione, ha indicato che la tassazione d’ufficio avrebbe potuto essere impugnata solo con il motivo che era manifestamente inesatta e che un eventuale reclamo doveva essere motivato e indicare mezzi di prova. I contribuenti erano avvertiti che un eventuale reclamo non conforme ai requisiti di legge sarebbe stato dichiarato irricevibile, con la conseguenza che la tassazione sarebbe diventata definitiva. B. Con reclamo del 13 novembre 2016, RI 1 ha contestato la tassazione d’ufficio, argomentando che l’imposta calcolata non era giustificata “preso riferimento alle precedenti dichiarazioni fiscali”, tenuto conto anche del fatto che la situazione lavorativa sua e di sua moglie non era cambiata. Il reclamante sosteneva che avrebbe inoltrato la dichiarazione entro il 31.12.2016 e spiegava di aver “trascurato alcune attività amministrative”, a causa di malattia, inizio di una nuova attività lavorativa, “litigio per questioni ereditarie” e “ingaggio politico per il [suo] Comune”. L’autorità di tassazione si rivolgeva al reclamante, con scritto del 16 novembre 2016, avvertendolo che il reclamo non era conforme ai requisiti legali, in quanto non comprovava la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio. Di conseguenza, gli attribuiva un termine fino al 28 novembre 2016 per “presentare la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata dei relativi allegati, motivando e comprovando la manifesta inesattezza della tassazione operata d’ufficio”. C. L’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, con decisione del 2 dicembre 2016, nella quale, ricordati i requisiti stabiliti dalla legge per contestare una tassazione d’ufficio, ha constatato che il termine attribuito al reclamante per presentare la dichiarazione d’imposta era scaduto infruttuoso. D. Con ricorso del 2 gennaio 2017, RI 1 postula la modifica della tassazione d’ufficio, allestita dall’Ufficio di tassazione, e comunica di aver inviato lo stesso giorno la dichiarazione d’imposta 2015 all’autorità fiscale. Ribadisce di aver avuto problemi di salute, di aver cambiato posto di lavoro e di aver smarrito documenti di sua madre, deceduta il 17 giugno 2015. Quale sindaco del suo comune, afferma di essere “ben conscio dell’importanza di una corretta e tempestiva dichiarazione fiscale”, auspicando tuttavia “anche che le autorità possano avere riguardo per i problemi dei singoli cittadini”. E. Nelle sue osservazioni del 30 gennaio 2017, l’Ufficio di tassazione propone di respingere il ricorso. Dei suoi argomenti si dirà in seguito, in quanto necessario. Diritto
E. 1.1 La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
E. 1.2 Nella fattispecie in esame, con la multa disciplinare inflittagli il 16 luglio 2016, l’UT ha assegnato al contribuente e alla moglie un termine di 20 giorni per presentare la dichiarazione di tassazione per il periodo fiscale 2015 per l’IC e l’IFD ed al contempo lo ha avvertito che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi fiscali, avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio. Nel termine impartito, il ricorrente non ha dato seguito a quanto intimatogli, motivo per cui l’autorità ha proceduto con una tassazione d’ufficio, ricordando al contribuente le condizioni restrittive cui è subordinato il reclamo contro una tassazione per apprezzamento.
E. 1.3 Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
E. 1.4 Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD). Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552). Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid . 3a, 122 I 70 consid. 1c).
E. 1.5 La prova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, dev’essere completa e non può limitarsi a singole posizioni: il contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed in particolar modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non presentata (cfr. DTF 2C_504/2010 in RF 67/2012 p. 143; inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1).
E. 1.6 Nel caso in disamina, nella motivazione della decisione di tassazione operata d’ufficio e notificata il 12 ottobre 2016, l’UT ha espressamente indicato come la stessa fosse censurabile unicamente se manifestamente inesatta e mediante un reclamo motivato, che indicasse eventuali mezzi di prova. Tuttavia il contribuente, nel generico gravame, non si è confrontato con la manifesta inesattezza della decisione di tassazione d’ufficio, limitandosi per contro a contestare la valutazione dei redditi intrapresa dall’autorità e ad impegnarsi a presentare la dichiarazione entro il 31 dicembre 2016. In un simile caso, l’UT avrebbe semplicemente potuto dichiarare il reclamo irricevibile, limitandosi a constatare che la decisione di tassazione d’ufficio era passata in giudicato, non essendo stati adempiuti i requisiti per contestarla. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, se il contribuente interpone un reclamo che non adempie i requisiti previsti dalla legge per impugnare una tassazione per apprezzamento, l’autorità fiscale lo dichiara irricevibile senza attribuire al reclamante un termine di grazia per rimediarvi ( Fenners/Looser , Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33, in particolare p. 42 e giurisprudenza citata; cfr. anche le sentenze CDT n. 80.2013.230 del 30 ottobre 2013 consid. 2.4 e CDT n. 80.2016.123/124 del 17 ottobre 2016 consid. 1.6).
E. 1.7 Tuttavia, con scritto del 16 novembre 2016, l’UT ha attribuito un ulteriore termine di oltre dieci giorni (fino al 28 novembre 2016) per conformarsi ai requisiti previsti dalla legge per contestare la tassazione d’ufficio. Ma l’insorgente, nonostante fosse stato nuovamente avvertito che l’Ufficio di tassazione non sarebbe neppure entrato nel merito del suo reclamo, se non avesse presentato la dichiarazione d’imposta compilata e corredata degli allegati, non ha neppure risposto. In queste circostanze, la decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, è conforme al diritto federale e cantonale.
E. 2.1 Il ricorrente lamenta tuttavia che la tassazione d’ufficio sia “completamente disallineata con i [suoi] contributi degli ultimi 15 anni, raddoppiando praticamente quello che dovrebbero essere i [suoi] contributi”.
E. 2.2 A tale riguardo, dal momento che a giusto titolo l’Ufficio di tassazione non è entrato nel merito del reclamo, non vi sono i presupposti perché nella procedura di ricorso si possano esaminare le critiche formulate dal ricorrente contro la tassazione d’ufficio. Come ha ancora recentemente ricordato il Tribunale federale, procedere ad un tale esame equivarrebbe ad ammettere che, anche in presenza di un reclamo irricevibile, un contribuente sia legittimato a dimostrare, davanti alle istanze superiori, il carattere manifestamente inesatto della tassazione d’ufficio. In tal modo, verrebbero tuttavia svuotate del loro senso le esigenze formali previste dall’art.132 cpv. 3 LIFD, per il fatto che il contribuente che, dopo aver violato i suoi obblighi di collaborazione ed essere stato sottoposto alla tassazione d’ufficio, ha presentato un reclamo non motivato, potrebbe sfuggire alle conseguenze previste dalla legge (cfr. la sentenza del 2 febbraio 2016 n. 2C_509/2015 e 2C_510/2015, in RDAF 2016 II p. 168 = RF 71/2016 p. 455, consid. 6.2.1 con riferimenti). Non è pertanto possibile verificare la tassazione d’ufficio alla luce della dichiarazione d’imposta, presentata solo con il ricorso alla Camera di diritto tributario.
E. 2.3 Alla luce di quanto sopra, si tratta ancora solo di verificare se la valutazione compiuta dall’autorità fiscale in sede di tassazione d’ufficio non sia stata palesemente eccessiva. A questo proposito, il Tribunale federale ha stabilito che possano essere censurati solo gravi errori di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità fiscale è incorsa in errori palesi (DTF 2C_6/2011, consid. 3.3.1; Fenners/Looser , Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, AJP 2013 p. 33 ss., p. 38). I redditi stabiliti per apprezzamento (fr. 181'074.–) superano quelli accertati nel periodo fiscale precedente (fr. 168'682.–) in misura inferiore al 10%. Quanto alle deduzioni, sono effettivamente la metà (fr. 31'616.– per l’imposta cantonale) di quelle ammesse nel periodo fiscale 2014 (fr. 62'728.–, cui si aggiugono ancora spese di malattia per fr. 3'589.– e liberalità per fr. 365.–). Secondo la giurisprudenza, peraltro, l’autorità fiscale, quando procede alla stima coscienziosa, non è obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli elementi della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica debba pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica per motivi che sono a lui imputabili (RDAF 2003 II 581 consid. 4.1; ASA 58 p. 670 consid. 3b). Tale conclusione vale a maggior ragione per le deduzioni. In applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è infatti ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Considerato il fatto che si tratta di una tassazione d’ufficio, non si può censurare il fatto che l’autorità fiscale abbia ammesso le spese professionali solo in misura forfetaria o che non abbia riconosciuto i contributi al 3° Pilastro e le spese per malattia e infortunio. Le stime su cui si fondano le decisioni impugnate non presentano dunque errori manifesti, tali da farle apparire manifestamente inesatte.
E. 3 Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 680.– sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a: -; -; -; -. Copia per conoscenza: - municipio di. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: La segretari a :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarti n.80.2017.5
80.2017.6
Lugano
28 aprile 2017
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Mauro Mini,Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 3 gennaio 2017 contro la decisione del 2 dicembre 2016 in materia di IC e IFD 2015.
Fatti
Diritto
Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono allautorità di tassazione di procedere ad una tassazione dufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dellevoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
1.4.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto allautorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata dufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo devessere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della manifesta inesattezza della tassazione dufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali lautorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale dappello
Il presidente:Lasegretaria: