Procedura: ricorso, legittimazione, comune
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Tessin Camera di diritto tributario 31.10.2008 80.2008.98 Tessin Camera di diritto tributario 31.10.2008 80.2008.98 Ticino Camera di diritto tributario 31.10.2008 80.2008.98
Procedura: ricorso, legittimazione, comune
Incarto n. 80.2008.98 Lugano 31 ottobre 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Camera di diritto tributar io del Tribunale d'appello giudice Andrea Pedroli segretario F io renzo Gianinazzi parti RI 1 rappr. da: RA 1 contro RS 1 oggetto ricorso del 4 settembre 2008 contro la decis io ne del 10 settembre 2008 in materia di imposta comunale 2006. Fatti A. Con decis io ne del 19 marzo 2008, l’Uffic io di tassaz io ne di Bellinzona ha notificato ai coniugi __________ la tassaz io ne IC/IFD 2006, nella quale ha commisurato il reddito imponibile in fr. 113'000.– per l’IC ed in fr. 108'900.– per l’IFD. In seguito ad un reclamo, con il quale i contribuenti hanno contestato l’aumento del valore locativo del loro rustico di __________, l’autorità di tassaz io ne ha ridotto tale valore, con decis io ne del 10 settembre 2008 da fr. 4'806.– a fr. 3'600.–. B. Con ricorso del 4 settembre 2008, il RI 1 dichiara di non essere d’accordo con la riduz io ne del reddito dell’immobile dei contribuenti e chiede che il valore locativo sia riportato all’importo di fr. 4'806.–. C. Prendendo posiz io ne sul ricorso, con scritti rispettivamente del 10 e del 12 settembre 2008, tanto l’Uffic io di tassaz io ne quanto i contribuenti chiedono che sia dicharato irricevibile per carenza di legittimaz io ne attiva del Comune. Diritto 1. 1.1. Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza; 1.2 Per l’art. 227 cpv. 1 prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decis io ne su reclamo dell’autorità di tassaz io ne, entro trenta g io rni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributar io . Un’analoga disposiz io ne è contenuta nella legge federale sull’imposta diretta, che consente al contribuente di impugnare con ricorso scritto la decis io ne su reclamo dell’autorità di tassaz io ne, entro trenta g io rni dalla notificaz io ne, davanti a una commiss io ne di ricorso indipendente dall’autorità fiscale (art. 140 cpv. 1 prima frase LIFD). 2. Come ha già avuto occas io ne di rilevare questa Camera, in una sentenza fondata ancora sulla legge tributaria del 1976, contrariamente al Cantone, titolare della sovranità fiscale originaria, il Comune possiede soltanto un potere d'imposiz io ne derivato, conferitogli dalla legge o dalla costituz io ne (cfr. Bottoli, Lineamenti di diritto tributar io, 1977, p. 187). La legge non conferisce al Comune poteri di tassaz io ne originari, segnatamente competenze fiscali proprie in materia di accertamento del reddito (utile) e della sostanza (capitale) imponibili dei contribuenti (cfr. Bottoli, op. cit., p. 188). L'imposta comunale - così ha voluto il Legislatore - è commisurata agli stessi fattori imponibili determinati per il prelievo dell'imposta cantonale (cfr. Messagg io del Consigl io di Stato n. 2000 dell' 11 settembre 1974, p. 34). Al Comune non è quindi nemmeno data facoltà di presentare reclamo o ricorso contro le tassaz io ni notificate dagli Uffici di tassaz io ne ai singoli contribuenti (sentenza CDT 200 del 3 settembre 1990 in re Comune di V.). 3. È vero che il Comune è legittimato a reclamare ed a ricorrere contro il riparto intercomunale (cfr. art. 286 e art. 287 LT). Anche in questo caso il rimed io giuridico è limitato alla contestaz io ne della quota percentuale di riparto e non consente di rimettere in discuss io ne la tassaz io ne in quanto tale. Nell'ambito dell'organizzaz io ne tributaria cantonale al Comune spettano, in materia di tassaz io ne, unicamente compiti consultivi, che vengono espletati mediante la Delegaz io ne tributaria (cfr. ancora CDT 200 del 3 settembre 1990 in re Comune di V.). 4. Visto quanto precede, questa Camera non può far altro che dichiarare irricevibile il ricorso del Comune. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile .
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 180 .– sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudiz io è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 g io rni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a: -; -; -. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: Il segretar io :