Deduzioni: attività lucrativa coniugi, reddito determinante, deduzione spese professionali
Sachverhalt
Diritto
- Arcigno;
-;
-.
- municipiodi.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale dappello
Il presidente: Il segretario:
Erwägungen (2 Absätze)
E. 21 febbra io 2007, l’Uffic io di tassaz io ne di Locarno ammetteva in deduz io ne, a titolo di spese profess io nali, solo l’importo di fr. 800.– (forfait per attività accessoria della moglie). Concedeva poi la deduz io ne di fr. 7'200.– dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi. Nella tassaz io ne IC/IFD 2005, notificata lo stesso g io rno, l’Uffic io di tassaz io ne ammetteva in deduz io ne solo l’importo (fr. 2'028.–) corrispondente alle spese di trasporto con il veicolo privato. Nella motivaz io ne spiegava che, in caso di attività accessoria, non possono essere cumulate le spese a forfait e quelle effettive e che pertanto erano state dedotte solo quelle dell’automobile. L’autorità di tassaz io ne riduceva inoltre la deduz io ne dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi da fr. 7'200.– a fr. 6'324.–. C. I contribuenti impugnavano le suddette decis io ni, limitatamente all’imposta cantonale, con due distinti reclami del 20 marzo 2007, chiedendo che la deduz io ne dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi fosse ammessa “senza restriz io ni” anche nella tassaz io ne 2005, come era stato fatto nel per io do fiscale 2004. Postulavano inoltre la concess io ne della deduz io ne per “altre spese profess io nali”, nella misura della metà del forfait (fr. 1'200.–), in aggiunta alle spese di trasporto. L’Uffic io di tassaz io ne accoglieva parzialmente il reclamo per il per io do fiscale 2004, con decis io ne del 7 agosto 2008, ammettendo la deduz io ne delle spese di trasporto (fr. 2'028.–); dall’altra parte riduceva la deduz io ne dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi a fr. 6'336.–. Respingeva per contro il reclamo relativo alla tassaz io ne 2005. Nella motivaz io ne delle decis io ni, per quanto concerne la deduz io ne dal reddito dei coniugi, osservava che essa deve essere limitata al reddito netto infer io re. Quanto alle altre spese profess io nali, spiegava che, in caso di attività accessoria, poteva essere dedotto l’importo forfetar io di fr. 800.– oppure le spese effettive; nella fattispecie, erano state ammesse le spese effettive per il trasporto. D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributar io, i coniugi RI 1 ripropongono dapprima la richiesta di poter dedurre l’importo di fr. 7'200.– dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi. Sottolineano infatti che il reddito lordo della moglie è di fr. 9'000.– e quello netto di fr. 8'364.25, entrambi super io ri al limite della deduz io ne in quest io ne. Postulano poi il riconoscimento della deduz io ne forfetaria di fr. 1'150.– per il per io do fiscale 2004 e di fr. 1’200.– per il 2005 a titolo di “altre spese profess io nali”; inoltre, chiedono che sia ammessa anche la deduz io ne forfetaria di fr. 800.– per attività accessoria, che sarebbe a loro avviso cumulabile con la precedente. Diritto 1. 1.1. S econdo l’art. 32 cpv. 2 LT, se i coniugi vivono in comunione domestica, è concessa una deduzione di fr. 7'200.– dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall'impresa dell'altro. La deduzione in questione è stata introdotta per compensare almeno in parte le conseguenze dell'impossibilità di dedurre il maggiore costo di mantenimento della famiglia causato dalla circostanza che entrambi i coniugi esercitano un'attività lucrativa (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2 a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 676). 1.2. L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha indirizzato agli uffici di tassazione delle istruzioni per la concessione dell’analoga deduzione prevista dagli articoli 33 cpv. 2 e 212 cpv. 2 LIFD (Circolare n. 13 del 28 luglio 1994). Esse prevedono, in particolare, quanto segue: · se i coniugi svolgono un'attività indipendente l'una dall'altra la deduzione è operata dal minore dei due redditi del lavoro o, in caso di collaborazione, dal reddito lavorativo comune dei coniugi; · se il minore dei redditi del lavoro è inferiore all'ammontare della deduzione legale, è possibile dedurre solo questo importo inferiore; · se l'attività lucrativa comporta una perdita, non è data alcuna deduzione; · non è possibile ridurre la deduzione per il solo fatto che il coniuge che consegue il reddito minore lavora solo durante una parte dell'anno o a tempo parziale (cfr. anche CDT n. 80.96.00068 dell'11 ottobre 1996, in RDAT I-1997 n. 13t; cfr. inoltre, la sentenza del Tribunale federale del 1° s ettembre 2005 n. 2P.35/2005 e 2A.48/2005, in RF 2006 p. 310, consid. 4.1). 1.3. Per quanto attiene alla definiz io ne del reddito del lavoro, da cui si intraprende la deduz io ne, secondo la già citata circolare si deve intendere la totalità del reddito del contribuente derivante da un'attività lucrativa dipendente e indipendente, principale e accessoria, conformemente alla dichiaraz io ne d'imposta. Se si tratta del reddito di un'attività lucrativa dipendente, esso corrisponde al salar io lordo, dopo deduz io ne delle spese per il conseguimento del reddito, dei contributi all'AVS/AI/IPG/AD, dei contributi alla previdenza profess io nale (2° pilastro) e dei premi per l'AINP (cfr. Circolare n. 13 dell’AFC, par. 1). Secondo il Tribunale federale, considerato il fatto che quella in discuss io ne costituisce una deduz io ne analoga ad una deduz io ne sociale, il reddito dell’attività lucrativa dipendente deve essere al netto anche dei contributi versati alla previdenza profess io nale vincolata (3° Pilastro A; cfr. RF 2006 p. 310 consid. 4.3). 1.4. Appare allora ineccepibile la decisione dell’autorità di tassazione, che ha stabilito la deduzione dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi a partire dallo stipendio della moglie, al netto non solo dei contributi AVS/AI/IPG/AD ma anche delle spese professionali. È vero che la circolare dell’AFC e la giurisprudenza del Tribunale federale, citate in precedenza, si riferiscono all’art. 33 cpv. 2 LIFD. Tuttavia, si deve ricordare che la deduzione in discussione è imposta ai cantoni dall’art. 9 cpv. 2 lett. k della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni del 14 dicembre 1990 (LAID; RS 642.14), disposizione che ricalca quasi letteralmente il tenore della corrispondente disposizione della LIFD. Una diversa interpretazione della nozione di reddito lavorativo sarebbe dunque in contrasto con l’armonizzazione fiscale verticale (cfr. p. es. ASA 75 p. 488 consid. 3.3). 2. 2.1. Secondo l’art. 25 cpv. 1 LT le spese professionali deducibili sono: a) le spese di trasporto necessarie dal domicil io al luogo di lavoro; b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicil io o in caso di lavoro a turni; c) le altre spese necessarie per l’eserciz io della profess io ne; d) le spese inerenti al perfez io namento e alla riqualificaz io ne connessi con l’eserciz io dell’attività profess io nale. Tra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano in particolare le spese di formaz io ne profess io nale (art. 33 lett. b LT). Per le spese profess io nali secondo il cpv. 1 lettere a-c dell’art. 25 LT sono stabilite deduz io ni complessive entro i limiti fissati dal Consigl io di Stato. 2.2. Sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all'esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l'acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di riviste e libri specializzati, per l'uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l'usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 del decreto esecutivo del 23 dicembre 2003 concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2004; identico il tenore dell’art. 7 cpv. 1 del decreto esecutivo del14 dicembre 2004 valido per il periodo fiscale 2005). La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2'300.– per il periodo fiscale 2004 e di fr. 2'400.– per il periodo fiscale 2005 oppure delle spese effettive. In quest'ultimo caso dovranno essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale (art. 7 cpv. 2 DE del 23 dicembre 2003 e del 14 dicembre 2004). La deduzione complessiva è ridotta proporzionalmente se l'attività lucrativa dipendente è esercitata per meno di sei mesi all'anno o con un grado di occupazione al 50% (art. 7 cpv. 3 DE del 23 dicembre 1994). Per il periodo fiscale 2005, la deduzione complessiva è dimezzata se l’attività lucrativa dipendente è esercitata per meno di sei mesi all’anno o con un grado di occupazione inferiore al 50% (art. 7 cpv. 3 DE del 14 dicembre 2004). 2.3. Secondo l’art. 9 DE, per l’eserciz io di un’attività accessoria occas io nale dipendente e in sostituz io ne delle spese profess io nali ammesse dagli articoli precedenti è ammessa una deduz io ne complessiva di fr. 800.— l’anno. Per contro, se il contribuente fa valere spese più elevate, la totalità delle spese effettive e la loro necessità profess io nale devono essere giustificate. L’importo forfettar io comprende tutte le spese profess io nali, ivi comprese le spese di trasporto (cfr., al proposito, Richner/Frei/ Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003,
n. 119 ad art. 26 LIFD, p. 394; cfr. anche CDT n. 80.2006.172 del 16 aprile 2007 consid. 4.2.). 3. 3.1. Nella fattispecie, in relaz io ne all’attività lucrativa dipendente della moglie, l’Uffic io di tassaz io ne ha ammesso una deduz io ne di fr. 2'028.–, corrispondente al costo della trasferta con il veicolo privato dal domicil io al luogo di lavoro per 120 g io rni all’anno. In tal modo, l’autorità, considerando quella esercitata dalla contribuente un’attività accessoria, ha applicato l’articolo 9 dei decreti esecutivi concernenti l’imposiz io ne delle persone fisiche. Precisamente, ha ammesso in deduz io ne le spese effettive di trasporto, in quanto super io ri all’importo forfetar io di fr. 800.–. Secondo i ricorrenti, invece, oltre alle spese di trasporto effettive, l’autorità avrebbe dovuto ammettere in deduz io ne anche gli importi forfetari di fr. 1'150.– per il 2004 e di fr. 1'200.– per il 2005, per “altre spese profess io nali”, ed ancora l’importo di fr. 800.– per attività accessoria. 3.2. In primo luogo, è escluso che la deduz io ne prevista dal reddito dell’attività accessoria occas io nale sia cumulabile con le altre deduz io ni per spese profess io nali. Lo afferma espressamente l’art. 9 del decreto esecutivo, quando precisa che detta deduz io ne forfetaria è ammessa “in sostituz io ne delle spese profess io nali ammesse dagli articoli precedenti”. Nello stesso senso, del resto, si pronuncia la circolare dell’Amministraz io ne federale delle contribuz io ni (AFC), che commenta le disposiz io ni dell’ordinanza del Dipartimento federale delle finanze, analoghe a quelle del decreto cantonale. In particolare, anche l’art. 10 dell’ordinanza del DFF sulla deduz io ne delle spese profess io nali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta del 10 febbra io 1993 (RS 642.118.1) prevede una deduz io ne forfetaria per le “spese profess io nali connesse con l’eserciz io di un’attività lucrativa accessoria”, fatta salva la giustificaz io ne di spese più elevate. Ora, la circolare n. 26 del 22 settembre 1995 dell’AFC concernente la deduz io ne delle spese profess io nali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente precisa, a tale riguardo, che la deduz io ne forfetaria in quest io ne non è concessa per i redditi provenienti da un’attività lucrativa esercitata regolarmente a titolo di profess io ne accessoria (ad es. un posto al 40%), nel qual caso si applicano le normali deduz io ni per le spese di trasporto e le spese supplementari per pasti, congiuntamente alla deduz io ne forfetaria per altre spese profess io nali adeguatamente ridotta. Ne consegue chiaramente che la deduz io ne forfetaria prevista dall’art. 9 dei decreti esecutivi del
E. 23 dicembre 2003 e del 14 dicembre 2004 non è cumulabile con le altre spese profess io nali (trasporto, doppia economia domestica, ecc.). 3.3. Nel caso in esame, l’Uffic io di tassaz io ne ha già dato prova di estrema generosità, ammettendo in deduz io ne le spese di trasporto dal domicil io al luogo di lavoro della contribuente per ben 120 g io rni all’anno. Non va infatti dimenticato che gli stessi ricorrenti, sul modulo 4 allegato alla dichiaraz io ne fiscale (“spese profess io nali della moglie attiva profess io nalmente) quantificano nel 25% il suo grado d’occupaz io ne, ciò che dovrebbe corrispondere a poco più di cinquanta g io rni lavorativi. Anche ammettendo che la contribuente svolga la propria attività in mezze g io rnate, si dovrebbe arrivare solo a 110 g io rni di lavoro. Ci si potrebbe inoltre chiedere se sia giustificato concedere la deduz io ne delle spese di trasporto per la moglie che svolge la propria attività nello stesso luogo in cui lavora il marito. La quest io ne non merita tuttavia di essere ulter io rmente approfondita. Infatti, un’eventuale riduz io ne, come pure un aumento della deduz io ne delle spese profess io nali non avrebbe alcun riflesso sulla definiz io ne del reddito imponibile dei ricorrenti. Come rilevato in precedenza, la deduz io ne dal reddito dell’attività dei coniugi si opera infatti sul reddito netto infer io re: nella misura in cui si riducessero le spese profess io nali, crescerebbe la deduz io ne dal reddito dell’attività dei coniugi e viceversa. 3.4. Per la stessa rag io ne, può anche essere lasciata aperta la quest io ne se quella esercitata dalla contribuente costituisca effettivamente un’attività “accessoria occas io nale”, come ha deciso l’Uffic io di tassaz io ne, basandosi peraltro sulle indicaz io ni contenute nella dichiaraz io ne fiscale (sulla prima pagina, in particolare, la profess io ne della moglie è definita “casalinga” e l’attività accessoria collaboratrice nell’azienda del marito), oppure sia una comune attività a tempo parziale. Se si ammettesse quest’ultima ipotesi, infatti, i ricorrenti avrebbero diritto sì alla deduz io ne di fr. 1'150.– per il per io do fiscale 2004 e fr. 1'200.– per il per io do fiscale 2005, a titolo di “altre spese profess io nali”, al posto degli 800 franchi per attività accessoria dipendente. Ma l’aumento delle spese profess io nali, nella misura di fr. 350.– un anno e fr. 400.– l’altro, sarebbe compensato dalla diminuz io ne corrispondente della deduz io ne dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi. 4. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti. Per questi motivi, visti per le spese l’art. 231 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 680 .– sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presente giudiz io è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 g io rni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
- Arcigno; -; -. Copia per conoscenza:
- municip io di. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: Il segretar io :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Camera di diritto tributario 24.09.2008 80.2008.95 Tessin Camera di diritto tributario 24.09.2008 80.2008.95 Ticino Camera di diritto tributario 24.09.2008 80.2008.95
Deduzioni: attività lucrativa coniugi, reddito determinante, deduzione spese professionali
Incarto n. 80.2008.95 Lugano 24 settembre 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributar io del Tribunale d'appello composta dai giudici Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini segretario F io renzo Gianinazzi parti RI 1 contro RS 1 oggetto ricorso del 26 agosto 2008 contro le decis io ni del 7 agosto 2008 in materia di IC 2004 e 2005. Fatti A. Nel corso dei per io di fiscali 2004 e 2005, RI 1, moglie dell’avv. RI 1, ha svolto l’attività di casalinga. A titolo accessor io, ha inoltre prestato la propria collaboraz io ne nello stud io legale del marito, conseguendo uno stipend io lordo di fr. 9'000.– in entrambi gli anni. Nelle dichiaraz io ni fiscali 2004 e 2005, i contribuenti facevano valere le seguenti spese profess io nali per la moglie: fr. 2'028.– per 120 trasferte di andata e ritorno da __________ a __________ con il veicolo privato, fr. 1'150 nel 2004 e fr. 1'200.– nel 2005 per altre spese profess io nali (forfait) e fr. 800.– per spese per attività accessoria dipendente (forfait). B. Notificando ai contribuenti la tassaz io ne IC/IFD 2004, con decis io ne del 21 febbra io 2007, l’Uffic io di tassaz io ne di Locarno ammetteva in deduz io ne, a titolo di spese profess io nali, solo l’importo di fr. 800.– (forfait per attività accessoria della moglie). Concedeva poi la deduz io ne di fr. 7'200.– dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi. Nella tassaz io ne IC/IFD 2005, notificata lo stesso g io rno, l’Uffic io di tassaz io ne ammetteva in deduz io ne solo l’importo (fr. 2'028.–) corrispondente alle spese di trasporto con il veicolo privato. Nella motivaz io ne spiegava che, in caso di attività accessoria, non possono essere cumulate le spese a forfait e quelle effettive e che pertanto erano state dedotte solo quelle dell’automobile. L’autorità di tassaz io ne riduceva inoltre la deduz io ne dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi da fr. 7'200.– a fr. 6'324.–. C. I contribuenti impugnavano le suddette decis io ni, limitatamente all’imposta cantonale, con due distinti reclami del 20 marzo 2007, chiedendo che la deduz io ne dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi fosse ammessa “senza restriz io ni” anche nella tassaz io ne 2005, come era stato fatto nel per io do fiscale 2004. Postulavano inoltre la concess io ne della deduz io ne per “altre spese profess io nali”, nella misura della metà del forfait (fr. 1'200.–), in aggiunta alle spese di trasporto. L’Uffic io di tassaz io ne accoglieva parzialmente il reclamo per il per io do fiscale 2004, con decis io ne del 7 agosto 2008, ammettendo la deduz io ne delle spese di trasporto (fr. 2'028.–); dall’altra parte riduceva la deduz io ne dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi a fr. 6'336.–. Respingeva per contro il reclamo relativo alla tassaz io ne 2005. Nella motivaz io ne delle decis io ni, per quanto concerne la deduz io ne dal reddito dei coniugi, osservava che essa deve essere limitata al reddito netto infer io re. Quanto alle altre spese profess io nali, spiegava che, in caso di attività accessoria, poteva essere dedotto l’importo forfetar io di fr. 800.– oppure le spese effettive; nella fattispecie, erano state ammesse le spese effettive per il trasporto. D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributar io, i coniugi RI 1 ripropongono dapprima la richiesta di poter dedurre l’importo di fr. 7'200.– dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi. Sottolineano infatti che il reddito lordo della moglie è di fr. 9'000.– e quello netto di fr. 8'364.25, entrambi super io ri al limite della deduz io ne in quest io ne. Postulano poi il riconoscimento della deduz io ne forfetaria di fr. 1'150.– per il per io do fiscale 2004 e di fr. 1’200.– per il 2005 a titolo di “altre spese profess io nali”; inoltre, chiedono che sia ammessa anche la deduz io ne forfetaria di fr. 800.– per attività accessoria, che sarebbe a loro avviso cumulabile con la precedente. Diritto 1. 1.1. S econdo l’art. 32 cpv. 2 LT, se i coniugi vivono in comunione domestica, è concessa una deduzione di fr. 7'200.– dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall'impresa dell'altro. La deduzione in questione è stata introdotta per compensare almeno in parte le conseguenze dell'impossibilità di dedurre il maggiore costo di mantenimento della famiglia causato dalla circostanza che entrambi i coniugi esercitano un'attività lucrativa (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2 a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 676). 1.2. L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha indirizzato agli uffici di tassazione delle istruzioni per la concessione dell’analoga deduzione prevista dagli articoli 33 cpv. 2 e 212 cpv. 2 LIFD (Circolare n. 13 del 28 luglio 1994). Esse prevedono, in particolare, quanto segue: · se i coniugi svolgono un'attività indipendente l'una dall'altra la deduzione è operata dal minore dei due redditi del lavoro o, in caso di collaborazione, dal reddito lavorativo comune dei coniugi; · se il minore dei redditi del lavoro è inferiore all'ammontare della deduzione legale, è possibile dedurre solo questo importo inferiore; · se l'attività lucrativa comporta una perdita, non è data alcuna deduzione; · non è possibile ridurre la deduzione per il solo fatto che il coniuge che consegue il reddito minore lavora solo durante una parte dell'anno o a tempo parziale (cfr. anche CDT n. 80.96.00068 dell'11 ottobre 1996, in RDAT I-1997 n. 13t; cfr. inoltre, la sentenza del Tribunale federale del 1° s ettembre 2005 n. 2P.35/2005 e 2A.48/2005, in RF 2006 p. 310, consid. 4.1). 1.3. Per quanto attiene alla definiz io ne del reddito del lavoro, da cui si intraprende la deduz io ne, secondo la già citata circolare si deve intendere la totalità del reddito del contribuente derivante da un'attività lucrativa dipendente e indipendente, principale e accessoria, conformemente alla dichiaraz io ne d'imposta. Se si tratta del reddito di un'attività lucrativa dipendente, esso corrisponde al salar io lordo, dopo deduz io ne delle spese per il conseguimento del reddito, dei contributi all'AVS/AI/IPG/AD, dei contributi alla previdenza profess io nale (2° pilastro) e dei premi per l'AINP (cfr. Circolare n. 13 dell’AFC, par. 1). Secondo il Tribunale federale, considerato il fatto che quella in discuss io ne costituisce una deduz io ne analoga ad una deduz io ne sociale, il reddito dell’attività lucrativa dipendente deve essere al netto anche dei contributi versati alla previdenza profess io nale vincolata (3° Pilastro A; cfr. RF 2006 p. 310 consid. 4.3). 1.4. Appare allora ineccepibile la decisione dell’autorità di tassazione, che ha stabilito la deduzione dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi a partire dallo stipendio della moglie, al netto non solo dei contributi AVS/AI/IPG/AD ma anche delle spese professionali. È vero che la circolare dell’AFC e la giurisprudenza del Tribunale federale, citate in precedenza, si riferiscono all’art. 33 cpv. 2 LIFD. Tuttavia, si deve ricordare che la deduzione in discussione è imposta ai cantoni dall’art. 9 cpv. 2 lett. k della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni del 14 dicembre 1990 (LAID; RS 642.14), disposizione che ricalca quasi letteralmente il tenore della corrispondente disposizione della LIFD. Una diversa interpretazione della nozione di reddito lavorativo sarebbe dunque in contrasto con l’armonizzazione fiscale verticale (cfr. p. es. ASA 75 p. 488 consid. 3.3). 2. 2.1. Secondo l’art. 25 cpv. 1 LT le spese professionali deducibili sono: a) le spese di trasporto necessarie dal domicil io al luogo di lavoro; b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicil io o in caso di lavoro a turni; c) le altre spese necessarie per l’eserciz io della profess io ne; d) le spese inerenti al perfez io namento e alla riqualificaz io ne connessi con l’eserciz io dell’attività profess io nale. Tra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano in particolare le spese di formaz io ne profess io nale (art. 33 lett. b LT). Per le spese profess io nali secondo il cpv. 1 lettere a-c dell’art. 25 LT sono stabilite deduz io ni complessive entro i limiti fissati dal Consigl io di Stato. 2.2. Sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all'esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l'acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di riviste e libri specializzati, per l'uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l'usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 del decreto esecutivo del 23 dicembre 2003 concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2004; identico il tenore dell’art. 7 cpv. 1 del decreto esecutivo del14 dicembre 2004 valido per il periodo fiscale 2005). La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2'300.– per il periodo fiscale 2004 e di fr. 2'400.– per il periodo fiscale 2005 oppure delle spese effettive. In quest'ultimo caso dovranno essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale (art. 7 cpv. 2 DE del 23 dicembre 2003 e del 14 dicembre 2004). La deduzione complessiva è ridotta proporzionalmente se l'attività lucrativa dipendente è esercitata per meno di sei mesi all'anno o con un grado di occupazione al 50% (art. 7 cpv. 3 DE del 23 dicembre 1994). Per il periodo fiscale 2005, la deduzione complessiva è dimezzata se l’attività lucrativa dipendente è esercitata per meno di sei mesi all’anno o con un grado di occupazione inferiore al 50% (art. 7 cpv. 3 DE del 14 dicembre 2004). 2.3. Secondo l’art. 9 DE, per l’eserciz io di un’attività accessoria occas io nale dipendente e in sostituz io ne delle spese profess io nali ammesse dagli articoli precedenti è ammessa una deduz io ne complessiva di fr. 800.— l’anno. Per contro, se il contribuente fa valere spese più elevate, la totalità delle spese effettive e la loro necessità profess io nale devono essere giustificate. L’importo forfettar io comprende tutte le spese profess io nali, ivi comprese le spese di trasporto (cfr., al proposito, Richner/Frei/ Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003,
n. 119 ad art. 26 LIFD, p. 394; cfr. anche CDT n. 80.2006.172 del 16 aprile 2007 consid. 4.2.). 3. 3.1. Nella fattispecie, in relaz io ne all’attività lucrativa dipendente della moglie, l’Uffic io di tassaz io ne ha ammesso una deduz io ne di fr. 2'028.–, corrispondente al costo della trasferta con il veicolo privato dal domicil io al luogo di lavoro per 120 g io rni all’anno. In tal modo, l’autorità, considerando quella esercitata dalla contribuente un’attività accessoria, ha applicato l’articolo 9 dei decreti esecutivi concernenti l’imposiz io ne delle persone fisiche. Precisamente, ha ammesso in deduz io ne le spese effettive di trasporto, in quanto super io ri all’importo forfetar io di fr. 800.–. Secondo i ricorrenti, invece, oltre alle spese di trasporto effettive, l’autorità avrebbe dovuto ammettere in deduz io ne anche gli importi forfetari di fr. 1'150.– per il 2004 e di fr. 1'200.– per il 2005, per “altre spese profess io nali”, ed ancora l’importo di fr. 800.– per attività accessoria. 3.2. In primo luogo, è escluso che la deduz io ne prevista dal reddito dell’attività accessoria occas io nale sia cumulabile con le altre deduz io ni per spese profess io nali. Lo afferma espressamente l’art. 9 del decreto esecutivo, quando precisa che detta deduz io ne forfetaria è ammessa “in sostituz io ne delle spese profess io nali ammesse dagli articoli precedenti”. Nello stesso senso, del resto, si pronuncia la circolare dell’Amministraz io ne federale delle contribuz io ni (AFC), che commenta le disposiz io ni dell’ordinanza del Dipartimento federale delle finanze, analoghe a quelle del decreto cantonale. In particolare, anche l’art. 10 dell’ordinanza del DFF sulla deduz io ne delle spese profess io nali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta del 10 febbra io 1993 (RS 642.118.1) prevede una deduz io ne forfetaria per le “spese profess io nali connesse con l’eserciz io di un’attività lucrativa accessoria”, fatta salva la giustificaz io ne di spese più elevate. Ora, la circolare n. 26 del 22 settembre 1995 dell’AFC concernente la deduz io ne delle spese profess io nali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente precisa, a tale riguardo, che la deduz io ne forfetaria in quest io ne non è concessa per i redditi provenienti da un’attività lucrativa esercitata regolarmente a titolo di profess io ne accessoria (ad es. un posto al 40%), nel qual caso si applicano le normali deduz io ni per le spese di trasporto e le spese supplementari per pasti, congiuntamente alla deduz io ne forfetaria per altre spese profess io nali adeguatamente ridotta. Ne consegue chiaramente che la deduz io ne forfetaria prevista dall’art. 9 dei decreti esecutivi del 23 dicembre 2003 e del 14 dicembre 2004 non è cumulabile con le altre spese profess io nali (trasporto, doppia economia domestica, ecc.). 3.3. Nel caso in esame, l’Uffic io di tassaz io ne ha già dato prova di estrema generosità, ammettendo in deduz io ne le spese di trasporto dal domicil io al luogo di lavoro della contribuente per ben 120 g io rni all’anno. Non va infatti dimenticato che gli stessi ricorrenti, sul modulo 4 allegato alla dichiaraz io ne fiscale (“spese profess io nali della moglie attiva profess io nalmente) quantificano nel 25% il suo grado d’occupaz io ne, ciò che dovrebbe corrispondere a poco più di cinquanta g io rni lavorativi. Anche ammettendo che la contribuente svolga la propria attività in mezze g io rnate, si dovrebbe arrivare solo a 110 g io rni di lavoro. Ci si potrebbe inoltre chiedere se sia giustificato concedere la deduz io ne delle spese di trasporto per la moglie che svolge la propria attività nello stesso luogo in cui lavora il marito. La quest io ne non merita tuttavia di essere ulter io rmente approfondita. Infatti, un’eventuale riduz io ne, come pure un aumento della deduz io ne delle spese profess io nali non avrebbe alcun riflesso sulla definiz io ne del reddito imponibile dei ricorrenti. Come rilevato in precedenza, la deduz io ne dal reddito dell’attività dei coniugi si opera infatti sul reddito netto infer io re: nella misura in cui si riducessero le spese profess io nali, crescerebbe la deduz io ne dal reddito dell’attività dei coniugi e viceversa. 3.4. Per la stessa rag io ne, può anche essere lasciata aperta la quest io ne se quella esercitata dalla contribuente costituisca effettivamente un’attività “accessoria occas io nale”, come ha deciso l’Uffic io di tassaz io ne, basandosi peraltro sulle indicaz io ni contenute nella dichiaraz io ne fiscale (sulla prima pagina, in particolare, la profess io ne della moglie è definita “casalinga” e l’attività accessoria collaboratrice nell’azienda del marito), oppure sia una comune attività a tempo parziale. Se si ammettesse quest’ultima ipotesi, infatti, i ricorrenti avrebbero diritto sì alla deduz io ne di fr. 1'150.– per il per io do fiscale 2004 e fr. 1'200.– per il per io do fiscale 2005, a titolo di “altre spese profess io nali”, al posto degli 800 franchi per attività accessoria dipendente. Ma l’aumento delle spese profess io nali, nella misura di fr. 350.– un anno e fr. 400.– l’altro, sarebbe compensato dalla diminuz io ne corrispondente della deduz io ne dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi. 4. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti. Per questi motivi, visti per le spese l’art. 231 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 680 .– sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presente giudiz io è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 g io rni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
- Arcigno; -; -. Copia per conoscenza:
- municip io di. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: Il segretar io :