Procedura: reclamo, violazione del diritto di essere sentito, annullamento decisione su reclamo
Sachverhalt
Diritto
-;
-;
-;
-.
- municipiodi.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale dappello
Il presidente: Il segretario:
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Come ricordato in narrativa, con la sentenza del 31 genna io 2008 questa Camera ha annullato la prima decis io ne su reclamo, rinviando gli atti all’Uffic io di tassaz io ne per una nuova decis io ne, dopo ulter io ri accertamenti, per i quali era auspicato anche il coinvolgimento dell’Uffic io tecnico del comune di situaz io ne dell’immobile. Tanto nella motivaz io ne quanto nel dispositivo della decis io ne giudiziaria si indicavano gli accertamenti da compiere e soprattutto il loro scopo. Ora, dagli atti trasmessi alla Camera dall’Uffic io di tassaz io ne emerge che il 20 febbra io 2008 quest’ultimo si è rivolto all’Uffic io tecnico del Comune di __________, chiedendogli le seguenti informaz io ni in merito al mapp. n. __________: · stato d’agibilità e d’abitabilità degli edifici ed ogni modifica degli stessi; · indicaz io ni in merito alle condiz io ni primitive ed alla destinaz io ne dei vani prima che il contribuente acquistasse la proprietà; · copia delle domande di costruz io ne; · indicaz io ni dettagliate riguardanti gli interventi fatti dal contribuente; · copia della planimetria degli edifici con indicaz io ne delle modifiche. La risposta è giunta il 19 magg io 2008. Non risulta che la stessa sia stata inviata in copia al contribuente, che del resto nel ricorso afferma di non essere a conoscenza delle informaz io ni fornite dall’Uffic io tecnico, cui fa riferimento la decis io ne su reclamo impugnata, e di non poterne valutare l’esattezza.
E. 2.1 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decis io ne sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere vis io ne dell'incarto, quello di partecipare all'assunz io ne delle prove, di prendere conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b e rinvii). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituz io nale formale, la cui v io laz io ne implica di regola l'annullamento della decis io ne impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa). Ai sensi della giurisprudenza, una v io laz io ne del diritto di essere sentito - nella misura in cui essa non sia di particolare momento - è da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cogniz io ne. La riparaz io ne di un eventuale viz io deve comunque avvenire solo in via eccez io nale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa). L'art. 29 cpv. 2 Cost. offre, a titolo sussidiar io, una garanzia minima, mentre la portata di tale diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di procedura (DTF 126 I 15 consid. 2a, 125 I 257 consid. 3a).
E. 2.2 Alla luce delle disposiz io ni che precedono, è evidente che il diritto di essere sentito del contribuente è stato v io lato nella procedura svoltasi dinanzi all’autorità di tassaz io ne. La decis io ne impugnata si fonda infatti essenzialmente sulle risultanze degli accertamenti intrapresi con l’inv io della lettera all’Uffic io tecnico del Comune di __________, cosa che era del resto stata auspicata da questa Camera nella sentenza del 31 genna io 2008, propr io in consideraz io ne del fatto che gli atti precedentemente a disposiz io ne non permettevano di rispondere a diverse domande determinanti ai fini della verifica della legittimità della decis io ne dell’Uffic io di tassaz io ne. È vero che la decis io ne impugnata dice di basarsi soprattutto sulle informaz io ni fornite dallo stesso contribuente “in sede di audiz io ne del 21 novembre 2007”, ma le stesse non potevano certamente essere determinanti, essendo già note al momento della precedente decis io ne di questa Camera, che come detto ha ritenuto di non potersi pronunciare senza ulter io ri accertamenti. In simili circostanze, tenuto conto dell’importanza degli accertamenti svolti dall’Uffic io di tassaz io ne presso l’Uffic io tecnico del comune di situaz io ne dell’immobile, era evidentemente necessar io che lo scritto dell’autorità comunale ed i suoi allegati fossero sottoposti al contribuente, per una presa di posiz io ne e per la richiesta di eventuali ulter io ri chiarimenti.
E. 2.3 Inoltre, l’autorità di tassaz io ne si è limitata a confermare la propria decis io ne di negare la deduz io ne delle spese di manutenz io ne del rustico di __________, senza confrontarsi con le altre quest io ni sollevate dalla sentenza di rinv io e direttamente legate a quella delle spese in quest io ne. La Camera aveva infatti chiesto all’Uffic io di tassaz io ne di accertare l’abitabilità del rustico, in funz io ne dell’imposiz io ne del relativo valore locativo e della deduz io ne degli interessi passivi pagati alla banca finanziatrice. Su tali aspetti, la decis io ne è del tutto silente.
E. 3 La (nuova) decis io ne su reclamo del 18 giugno 2008 deve dunque (nuovamente) essere annullata. Gli atti sono rinviati all’Uffic io di tassaz io ne, perché, dopo avere sottoposto la risposta dell’Uffic io tecnico comunale al contribuente e dopo avergli consentito di prendere posiz io ne in merito, adotti una nuova decis io ne, pronunciandosi su tutti gli aspetti indicati nella sentenza del 31 genna io 2008. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia
1. La decis io ne su reclamo del 18 giugno 2008 è annullata e gli atti sono rinviati all’Uffic io di tassaz io ne, perché adotti una nuova decis io ne, dopo aver garantito il diritto di essere sentito del contribuente.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudiz io è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 g io rni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a: -; -; -; -. Copia per conoscenza:
- municip io di. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: Il segretar io :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Camera di diritto tributario 08.09.2008 80.2008.93 Tessin Camera di diritto tributario 08.09.2008 80.2008.93 Ticino Camera di diritto tributario 08.09.2008 80.2008.93
Procedura: reclamo, violazione del diritto di essere sentito, annullamento decisione su reclamo
Incarto n. 80.2008.93 Lugano 8 settembre 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributar io del Tribunale d'appello composta dai giudici Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini segretario F io renzo Gianinazzi parti RI 1 contro RS 1 oggetto ricorso del 13 agosto 2008 contro la decis io ne del 16 lugl io 2008 in materia di IC e IFD 2005. Fatti A. L’ing. RI 1 è proprietar io di immobili in due comuni del Canton Ticino:
- i mapp. n. __________, __________ e __________ RFD __________, acquistati nel 2000 per fr. 42'967.–;
- il mapp. n. __________ RFD di __________, acquistato nel 1998 per fr. 65'000.–. B. Nella dichiaraz io ne fiscale 2005, il contribuente non indicava alcun reddito della sostanza immobiliare. Faceva per contro valere costi di manutenz io ne degli immobili per complessivi fr. 13'635.–, così suddivisi:
- per gli immobili __________: fr. 2'872.–;
- per l’immobile __________: fr. 10'763.–. Chiedeva inoltre la deduz io ne di interessi passivi per complessivi fr. 4'144.70, in gran parte riconducibili a due mutui bancari garantiti dall’immobile __________. C. L’Uffic io di tassaz io ne di Bellinzona notificava al contribuente la tassaz io ne IC/IFD 2005, con decis io ne del 27 giugno 2007. Il reddito imponibile era stabilito in fr. 78'100.– per l’IC ed in fr. 81'100.– per l’IFD. Ai proventi dichiarati era stato aggiunto in particolare il valore locativo della proprietà immobiliare __________, pari a fr. 600.–. Le spese di gest io ne e manutenz io ne degli immobili erano per contro ammesse in deduz io ne solo nella misura di fr. 402.–, c io è limitatamente ai premi d’assicuraz io ne. D. Il contribuente impugnava la suddetta decis io ne, con reclamo del 24 lugl io 2007, chiedendo all’autorità di tassaz io ne di essere convocato. Nel corso di un’udienza tenutasi il 21 novembre 2007, il contribuente spiegava di contestare il mancato riconoscimento delle deduz io ni fatte valere in merito all’immobile di __________, trattandosi a suo avviso di spese di manutenz io ne o perlomeno di investimenti finalizzati al risparm io energetico. Osservava che l’immobile era stato oggetto di importanti lavori di riattaz io ne, destinati a protrarsi anche negli anni futuri. Spiegava che esso si compone di una stalla al piano terra, di un piccolo locale abitabile e di un fienile al primo piano e di un sottotetto non abitabile e che lo scopo dell’intervento era di trasformare l’edific io in abitaz io ne di vacanza, grazie ai lavori da lui stesso effettuati. E. L’Uffic io di tassaz io ne respingeva il reclamo con decis io ne del 5 dicembre 2007. Nella motivaz io ne argomentava che, in base alle informaz io ni fornite dallo stesso contribuente in udienza, gli interventi sulla casa di __________ si presentavano come vera e propria ricostruz io ne. L’autorità aggiungeva che restava aperta la quest io ne della deduz io ne degli interessi passivi maturati sui debiti assunti per il finanziamento dell’operaz io ne immobiliare in quest io ne, ma decideva di lasciarla insoluta. F. Con sentenza del 31 genna io 2008 (n. 80.2007.185), questa Camera ha annullato la decis io ne su reclamo del 5 dicembre 2007, rinviando gli atti all’Uffic io di tassaz io ne per una nuova decis io ne, dopo ulter io ri accertamenti, sui seguenti aspetti: · valore locativo del rustico di __________: l’Uffic io è stato invitato a chiarire la sua abitabilità, eventualmente rivolgendosi all’Uffic io tecnico comunale, attribuendogli poi eventualmente un valore locativo; · spese di manutenz io ne dello stesso rustico: alla luce dei precedenti accertamenti, l’autorità di tassaz io ne è stata invitata a determinarsi anche su tale aspetto, ritenuto che in mancanza di un valore locativo non poteva entrare in consideraz io ne la deduz io ne di spese di manutenz io ne; · deduz io ne degli interessi passivi: l’Uffic io di tassaz io ne avrebbe dovuto pronunciarsi su tale quest io ne, determinando, in base al momento della conclus io ne dei lavori di ristrutturaz io ne del rustico, se gli importi versati all’istituto di credito finanziatore nel 2004 dovessero ancora qualificarsi interessi di costruz io ne (quindi non deducibili). G. In data 16 lugl io 2008, l’Uffic io di tassaz io ne ha notificato al contribuente una nuova decis io ne su reclamo, uguale alla precedente, con la seguente motivaz io ne: In merito ai costi di manutenz io ne per gli immobili di __________ di cui il contribuente signor __________ rivendica la deduz io ne, si giudica, sulla scorta delle indicaz io ni e delle informaz io ni da egli stesso fornite in sede di audiz io ne del 21 novembre 2007, che le posiz io ni precedentemente assunte dall’autorità di tassaz io ne nella primitiva decis io ne di tassaz io ne debbano quantomeno essere condivise. Nel caso concreto, appurata la natura degli interventi effettuati negli anni negli immobili di __________ si può certo affermare che la noz io ne fiscale di manutenz io ne e di risparm io energetico sia almeno superata. Gli interventi assumono nella fattispecie una connotaz io ne di vera e propria ricostruz io ne degli edifici. Le tesi formulate dal contribuente non possono in simili condiz io ni trovare accoglienza. Le posiz io ni così come assunte nella primitiva decis io ne di tassaz io ne, e confermate in successiva sede di reclamo vengono qui senz’altro mantenute. Le informaz io ni assunte direttamente presso il Comune di __________ confermano le tesi alla base delle decis io ni già emesse. H. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributar io, RI 1 ribadisce che a suo avviso gli interventi da lui effettuati nel rustico di __________ assumono il carattere di spese di manutenz io ne o sono finalizzate al risparm io energetico. Per quanto attiene alla decis io ne impugnata, sottolinea di non essere a conoscenza delle informaz io ni che l’Uffic io di tassaz io ne avrebbe raccolto, come confermatogli anche telefonicamente dal funz io nar io incaricato della decis io ne su reclamo, presso l’Uffic io tecnico del Comune di __________. Diritto 1. Come ricordato in narrativa, con la sentenza del 31 genna io 2008 questa Camera ha annullato la prima decis io ne su reclamo, rinviando gli atti all’Uffic io di tassaz io ne per una nuova decis io ne, dopo ulter io ri accertamenti, per i quali era auspicato anche il coinvolgimento dell’Uffic io tecnico del comune di situaz io ne dell’immobile. Tanto nella motivaz io ne quanto nel dispositivo della decis io ne giudiziaria si indicavano gli accertamenti da compiere e soprattutto il loro scopo. Ora, dagli atti trasmessi alla Camera dall’Uffic io di tassaz io ne emerge che il 20 febbra io 2008 quest’ultimo si è rivolto all’Uffic io tecnico del Comune di __________, chiedendogli le seguenti informaz io ni in merito al mapp. n. __________: · stato d’agibilità e d’abitabilità degli edifici ed ogni modifica degli stessi; · indicaz io ni in merito alle condiz io ni primitive ed alla destinaz io ne dei vani prima che il contribuente acquistasse la proprietà; · copia delle domande di costruz io ne; · indicaz io ni dettagliate riguardanti gli interventi fatti dal contribuente; · copia della planimetria degli edifici con indicaz io ne delle modifiche. La risposta è giunta il 19 magg io 2008. Non risulta che la stessa sia stata inviata in copia al contribuente, che del resto nel ricorso afferma di non essere a conoscenza delle informaz io ni fornite dall’Uffic io tecnico, cui fa riferimento la decis io ne su reclamo impugnata, e di non poterne valutare l’esattezza. 2. 2.1. Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decis io ne sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere vis io ne dell'incarto, quello di partecipare all'assunz io ne delle prove, di prendere conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b e rinvii). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituz io nale formale, la cui v io laz io ne implica di regola l'annullamento della decis io ne impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa). Ai sensi della giurisprudenza, una v io laz io ne del diritto di essere sentito - nella misura in cui essa non sia di particolare momento - è da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cogniz io ne. La riparaz io ne di un eventuale viz io deve comunque avvenire solo in via eccez io nale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa). L'art. 29 cpv. 2 Cost. offre, a titolo sussidiar io, una garanzia minima, mentre la portata di tale diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di procedura (DTF 126 I 15 consid. 2a, 125 I 257 consid. 3a). 2.2. Alla luce delle disposiz io ni che precedono, è evidente che il diritto di essere sentito del contribuente è stato v io lato nella procedura svoltasi dinanzi all’autorità di tassaz io ne. La decis io ne impugnata si fonda infatti essenzialmente sulle risultanze degli accertamenti intrapresi con l’inv io della lettera all’Uffic io tecnico del Comune di __________, cosa che era del resto stata auspicata da questa Camera nella sentenza del 31 genna io 2008, propr io in consideraz io ne del fatto che gli atti precedentemente a disposiz io ne non permettevano di rispondere a diverse domande determinanti ai fini della verifica della legittimità della decis io ne dell’Uffic io di tassaz io ne. È vero che la decis io ne impugnata dice di basarsi soprattutto sulle informaz io ni fornite dallo stesso contribuente “in sede di audiz io ne del 21 novembre 2007”, ma le stesse non potevano certamente essere determinanti, essendo già note al momento della precedente decis io ne di questa Camera, che come detto ha ritenuto di non potersi pronunciare senza ulter io ri accertamenti. In simili circostanze, tenuto conto dell’importanza degli accertamenti svolti dall’Uffic io di tassaz io ne presso l’Uffic io tecnico del comune di situaz io ne dell’immobile, era evidentemente necessar io che lo scritto dell’autorità comunale ed i suoi allegati fossero sottoposti al contribuente, per una presa di posiz io ne e per la richiesta di eventuali ulter io ri chiarimenti. 2.3. Inoltre, l’autorità di tassaz io ne si è limitata a confermare la propria decis io ne di negare la deduz io ne delle spese di manutenz io ne del rustico di __________, senza confrontarsi con le altre quest io ni sollevate dalla sentenza di rinv io e direttamente legate a quella delle spese in quest io ne. La Camera aveva infatti chiesto all’Uffic io di tassaz io ne di accertare l’abitabilità del rustico, in funz io ne dell’imposiz io ne del relativo valore locativo e della deduz io ne degli interessi passivi pagati alla banca finanziatrice. Su tali aspetti, la decis io ne è del tutto silente. 3. La (nuova) decis io ne su reclamo del 18 giugno 2008 deve dunque (nuovamente) essere annullata. Gli atti sono rinviati all’Uffic io di tassaz io ne, perché, dopo avere sottoposto la risposta dell’Uffic io tecnico comunale al contribuente e dopo avergli consentito di prendere posiz io ne in merito, adotti una nuova decis io ne, pronunciandosi su tutti gli aspetti indicati nella sentenza del 31 genna io 2008. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia
1. La decis io ne su reclamo del 18 giugno 2008 è annullata e gli atti sono rinviati all’Uffic io di tassaz io ne, perché adotti una nuova decis io ne, dopo aver garantito il diritto di essere sentito del contribuente.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudiz io è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 g io rni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a: -; -; -; -. Copia per conoscenza:
- municip io di. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: Il segretar io :