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80.2008.12

Procedura: accordo fra fisco e contribuente dopo ricorso, proposta di accoglimento del ricorso

Ticino · 2008-09-08 · Italiano TI
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Procedura: accordo fra fisco e contribuente dopo ricorso, proposta di accoglimento del ricorso

Sachverhalt

Diritto

-;

-;

-.

- municipiodi.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 genna io 2006, nel quale argomentavano di dover assistere la madre della moglie a __________ (NW);

-   il RA 1 respingeva il reclamo con risoluz io ne del 26 genna io 2007, nella quale sosteneva di poter affermare che il centro degli interessi vitali dei reclamanti si situava ad __________;

-   con sentenza del 2 magg io 2007 (n. __________) questa Camera ha constatato la nullità delle risoluz io ni municipali del 18 dicembre 2006 e del 26 genna io 2007, per incompetenza dell’autorità comunale;

-   il 1° giugno 2007, RS 1 ha notificato ai coniugi RI 1 una decis io ne di assoggettamento per il per io do fiscale 2006, per elez io ne di domicil io o dimora fiscale;

-   un reclamo interposto contro la suddetta decis io ne è stato respinto dall’Uffic io di tassaz io ne con decis io ne del 18 dicembre 2007;

-   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributar io, RI 1 postulano l’annullamento della decis io ne di assoggettamento alla sovranità fiscale del Canton Ticino;

-   in data 18 agosto 2008, l’Uffic io di tassaz io ne ha trasmesso a questa Camera copia di una lettera indirizzata ai ricorrenti, avente il seguente tenore: Egregi Signori, preso atto della vostra decis io ne di trasferire il vostro domicil io fiscale illimitato ad __________ a decorrere dal 01.01.2008, sentiti i pareri favorevoli del Comune di __________ e della Divis io ne Cantonale delle contribuz io ni l’Uffic io circondariale di tassaz io ne di Locarno decide di annullare la decis io ne di assoggettamento illimitato del 18 dicembre 2007 dei coniugi RI 1 dal 01.01.2006. Pertanto il ricorso presentato contro la decis io ne del 18 dicembre 2007 è da annullare. Diritto

-   come detto, con scritto del 18 agosto 2008, l’Uffic io di tassaz io ne si è rivolto ai ricorrenti, informandoli che, alla luce della loro decis io ne di trasferire il domicil io ad __________ dal 1° genna io 2008, avrebbe annullato la decis io ne di assoggettamento per il per io do fiscale 2006;

-   copia di tale scritto, che si conclude con l’affermaz io ne secondo cui “il ricorso presentato contro la decis io ne del 18 dicembre 2007 è da annullare”, è stata inviata a questa Camera;

-   a tale proposito, va ricordato che il ricorso alla Camera di diritto tributar io ha effetto devolutivo (cfr. Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2 a ediz., III vol., Basilea, 1992, n. 1 ad art. 109 DIFD, pp. 268-269; Cavelti, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, Basilea/Ginevra/Monaco, 2000, n. 2 ad art. 140 LIFD, p. 361; Meister, Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung – Der +Rechtsschutz nach StHG und DBG, Berna, 1995, p. 161);

-   ciò significa che, dal momento in cui il ricorso è pendente davanti all’autorità di ricorso, la competenza a trattare la causa è integralmente trasferita a quest’ultima, la quale può a tal fine ordinare tutte le misure di inchiesta e tutti i mezzi di prova che le appaiono utili o necessari per una precisa definizione della fattispecie che le è stata sottoposta e per una corretta applicazione delle norme fiscali (Känzig/Behnisch, loc. cit.);

-   all’autorità di tassazione è conseguentemente preclusa una riconsiderazione della sua decisione di tassazione (Meister, op. cit., p. 25; Cavelti, loc. cit.);

-   è vero che il Tribunale federale ammette che l'autorità di tassaz io ne possa in generale, senza che debbano essere soddisfatte delle condiz io ni particolari, ritornare su una propria decis io ne fintantoché il termine d'impugnaz io ne non sia scaduto, ma ciò vale solo per il caso in cui la decis io ne stessa sia incontestata, c io è non sia stata impugnata, in particolare dallo stesso contribuente (DTF 121 II 273 = StE 1996 B 93.4 N. 3 = ASA 64 p. 575 = RDAF 53/1997 p. 180 = RF 52/1997

p. 74);

-   del resto, la procedura di ricorso prevede espressamente che i ricorsi siano trasmessi all’autorità fiscale, che invia gli atti e che ha la facoltà di chiedere, entro il termine di trenta g io rni, di poter presentare delle osservaz io ni scritte (art. 228 cpv. 2 LT);

-   analogamente la legge federale dispone che l’autorità giudiziaria chieda a quella di tassaz io ne di pronunciarsi e di trasmetterle gli atti (art. 142 cpv. 1 prima frase LIFD);

-   è quindi chiaro che, quando l’autorità di tassaz io ne ritenga, alla luce del ricorso, di essere d’accordo con il contribuente, dovrà formulare le proprie osservaz io ni scritte, proponendo l’accoglimento del gravame;

-   all’autorità di tassaz io ne è per contro preclusa una revoca della decis io ne impugnata;

-   di conseguenza, come ha ancora recentemente ricordato il Tribunale federale, un'eventuale acquiescenza a poster io ri può venir considerata come una proposta di accoglimento dell'impugnativa (cfr. sentenza del 7 lugl io 2008, n. 2C_162/2008, consid. 5.2.2);

-   ne consegue che l’Uffic io di tassaz io ne non può annullare la propria decis io ne e meno che mai il ricorso contro quest’ultima;

-   la lettera dell’Uffic io di tassaz io ne deve così essere interpretata come un’ades io ne al ricorso;

-   non vi è rag io ne di non seguire tale proposta dell’autorità di tassaz io ne: di conseguenza, si rinuncia all’assoggettamento illimitato dei ricorrenti per il per io do fiscale 2006;

-   l’esito del ricorso comporta che non si prelevino né tassa di giustizia né spese processuali e che ai ricorrenti sia riconosciuta un’indennità per ripetibili. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è accolto . §    Di conseguenza, la decis io ne del 1° giugno 2007 e la decis io ne su reclamo del 18 dicembre 2007 sono annullate.

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Ai ricorrenti è riconosciuta un’indennità di fr. 800.– per ripetibili.

3.   Contro il presente giudiz io è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 g io rni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4.   Intimazione a: -; -; -. Copia per conoscenza:

- municip io di. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente:                                                          Il segretar io :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 08.09.2008 80.2008.12 Tessin Camera di diritto tributario 08.09.2008 80.2008.12 Ticino Camera di diritto tributario 08.09.2008 80.2008.12

Procedura: accordo fra fisco e contribuente dopo ricorso, proposta di accoglimento del ricorso

Incarto n. 80.2008.12 Lugano 8 settembre 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributar io del Tribunale d'appello composta dai giudici Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini segretario F io renzo Gianinazzi parti RI 1 rappr. da: RA 1 contro RS 1 oggetto ricorso del 21 genna io 2008 contro la decis io ne del 18 genna io 2008 in materia di determinaz io ne del domicil io fiscale. Fatti

-   con decis io ne del 18 dicembre 2006, il RA 1 notificava ai coniugi RI 1, domiciliati a __________ (NW), l’avvenuta iscriz io ne nel registro dei contribuenti del Comune per elez io ne di domicil io, in quanto residenti stabili, e per avere eletto __________ quale centro dei loro interessi per il per io do fiscale 2006;

-   i coniugi RI 1 contestavano di avere una stabile residenza ad __________, con reclamo del 12 genna io 2006, nel quale argomentavano di dover assistere la madre della moglie a __________ (NW);

-   il RA 1 respingeva il reclamo con risoluz io ne del 26 genna io 2007, nella quale sosteneva di poter affermare che il centro degli interessi vitali dei reclamanti si situava ad __________;

-   con sentenza del 2 magg io 2007 (n. __________) questa Camera ha constatato la nullità delle risoluz io ni municipali del 18 dicembre 2006 e del 26 genna io 2007, per incompetenza dell’autorità comunale;

-   il 1° giugno 2007, RS 1 ha notificato ai coniugi RI 1 una decis io ne di assoggettamento per il per io do fiscale 2006, per elez io ne di domicil io o dimora fiscale;

-   un reclamo interposto contro la suddetta decis io ne è stato respinto dall’Uffic io di tassaz io ne con decis io ne del 18 dicembre 2007;

-   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributar io, RI 1 postulano l’annullamento della decis io ne di assoggettamento alla sovranità fiscale del Canton Ticino;

-   in data 18 agosto 2008, l’Uffic io di tassaz io ne ha trasmesso a questa Camera copia di una lettera indirizzata ai ricorrenti, avente il seguente tenore: Egregi Signori, preso atto della vostra decis io ne di trasferire il vostro domicil io fiscale illimitato ad __________ a decorrere dal 01.01.2008, sentiti i pareri favorevoli del Comune di __________ e della Divis io ne Cantonale delle contribuz io ni l’Uffic io circondariale di tassaz io ne di Locarno decide di annullare la decis io ne di assoggettamento illimitato del 18 dicembre 2007 dei coniugi RI 1 dal 01.01.2006. Pertanto il ricorso presentato contro la decis io ne del 18 dicembre 2007 è da annullare. Diritto

-   come detto, con scritto del 18 agosto 2008, l’Uffic io di tassaz io ne si è rivolto ai ricorrenti, informandoli che, alla luce della loro decis io ne di trasferire il domicil io ad __________ dal 1° genna io 2008, avrebbe annullato la decis io ne di assoggettamento per il per io do fiscale 2006;

-   copia di tale scritto, che si conclude con l’affermaz io ne secondo cui “il ricorso presentato contro la decis io ne del 18 dicembre 2007 è da annullare”, è stata inviata a questa Camera;

-   a tale proposito, va ricordato che il ricorso alla Camera di diritto tributar io ha effetto devolutivo (cfr. Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2 a ediz., III vol., Basilea, 1992, n. 1 ad art. 109 DIFD, pp. 268-269; Cavelti, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, Basilea/Ginevra/Monaco, 2000, n. 2 ad art. 140 LIFD, p. 361; Meister, Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung – Der +Rechtsschutz nach StHG und DBG, Berna, 1995, p. 161);

-   ciò significa che, dal momento in cui il ricorso è pendente davanti all’autorità di ricorso, la competenza a trattare la causa è integralmente trasferita a quest’ultima, la quale può a tal fine ordinare tutte le misure di inchiesta e tutti i mezzi di prova che le appaiono utili o necessari per una precisa definizione della fattispecie che le è stata sottoposta e per una corretta applicazione delle norme fiscali (Känzig/Behnisch, loc. cit.);

-   all’autorità di tassazione è conseguentemente preclusa una riconsiderazione della sua decisione di tassazione (Meister, op. cit., p. 25; Cavelti, loc. cit.);

-   è vero che il Tribunale federale ammette che l'autorità di tassaz io ne possa in generale, senza che debbano essere soddisfatte delle condiz io ni particolari, ritornare su una propria decis io ne fintantoché il termine d'impugnaz io ne non sia scaduto, ma ciò vale solo per il caso in cui la decis io ne stessa sia incontestata, c io è non sia stata impugnata, in particolare dallo stesso contribuente (DTF 121 II 273 = StE 1996 B 93.4 N. 3 = ASA 64 p. 575 = RDAF 53/1997 p. 180 = RF 52/1997

p. 74);

-   del resto, la procedura di ricorso prevede espressamente che i ricorsi siano trasmessi all’autorità fiscale, che invia gli atti e che ha la facoltà di chiedere, entro il termine di trenta g io rni, di poter presentare delle osservaz io ni scritte (art. 228 cpv. 2 LT);

-   analogamente la legge federale dispone che l’autorità giudiziaria chieda a quella di tassaz io ne di pronunciarsi e di trasmetterle gli atti (art. 142 cpv. 1 prima frase LIFD);

-   è quindi chiaro che, quando l’autorità di tassaz io ne ritenga, alla luce del ricorso, di essere d’accordo con il contribuente, dovrà formulare le proprie osservaz io ni scritte, proponendo l’accoglimento del gravame;

-   all’autorità di tassaz io ne è per contro preclusa una revoca della decis io ne impugnata;

-   di conseguenza, come ha ancora recentemente ricordato il Tribunale federale, un'eventuale acquiescenza a poster io ri può venir considerata come una proposta di accoglimento dell'impugnativa (cfr. sentenza del 7 lugl io 2008, n. 2C_162/2008, consid. 5.2.2);

-   ne consegue che l’Uffic io di tassaz io ne non può annullare la propria decis io ne e meno che mai il ricorso contro quest’ultima;

-   la lettera dell’Uffic io di tassaz io ne deve così essere interpretata come un’ades io ne al ricorso;

-   non vi è rag io ne di non seguire tale proposta dell’autorità di tassaz io ne: di conseguenza, si rinuncia all’assoggettamento illimitato dei ricorrenti per il per io do fiscale 2006;

-   l’esito del ricorso comporta che non si prelevino né tassa di giustizia né spese processuali e che ai ricorrenti sia riconosciuta un’indennità per ripetibili. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è accolto . §    Di conseguenza, la decis io ne del 1° giugno 2007 e la decis io ne su reclamo del 18 dicembre 2007 sono annullate.

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Ai ricorrenti è riconosciuta un’indennità di fr. 800.– per ripetibili.

3.   Contro il presente giudiz io è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 g io rni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4.   Intimazione a: -; -; -. Copia per conoscenza:

- municip io di. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente:                                                          Il segretar io :