Proventi di gioco in forma di quiz: differenza rispetto a lotterie e manifestazioni analoghe, esclusa imposta annua intera
Sachverhalt
Diritto
-;
-;
-.
- municipiodi.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale dappello
Il presidente: Il segretario:
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 della legge tributaria (LT). A differenza di altri g io chi televisivi, basati sulla sola fortuna, quello cui aveva partecipato premiava per contro le conoscenze culturali generali, l’intuito e la bravura dei partecipanti. L’autorità di tassaz io ne respingeva il reclamo, con decis io ne dell’8 settembre 2008, nella quale osservava che “il programma in quest io ne è un g io co a premi che mette in pal io delle vincite in denaro” e che la prestaz io ne era pertanto imponibile secondo l’art. 36 LT. D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributar io, RI 1 contesta nuovamente la decis io ne dell’Uffic io di tassaz io ne, chiedendo che la vincita sia assimilata ad “un qualsiasi emolumento per prestaz io ni fornite” e sia tassato quindi come reddito del lavoro. Ripropone quindi le argomentaz io ni su cui già si basava il suo reclamo, sottolineando la differenza fra lotterie e manifestaz io ni analoghe, da una parte, e quiz, dall’altra. Diritto
E. 1.1 La ricorrente non contesta – a rag io ne – il princip io dell’imponibilità della vincita conseguita con la partecipaz io ne al g io co televisivo della Televis io ne Svizzera, bensì le modalità di imposiz io ne del reddito in quest io ne, per il quale l’Uffic io di tassaz io ne ha applicato l’art. 36 cpv. 1 LT.
E. 1.2 In effetti, secondo l’art. 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, per io dici e unici. Analoga formulaz io ne è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale sull’armonizzaz io ne delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID). Come ha ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16 cpv. 1 LIFD di uguale tenore, il legislatore ha in tal modo fatto propr io il princip io dell’imposiz io ne del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a). Ne consegue che ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato all’imposta.
E. 2.1 L’art. 22 lett. e LT menz io na, fra gli altri redditi imponibili, i proventi da lotterie e da manifestaz io ni analoghe. L’art. 36 cpv. 1 LT, da parte sua, stabilisce che i proventi da lotterie e da manifestaz io ni analoghe di cui all’articolo 22 lettera e siano tassati separatamente con un’imposta annua intera. A tal fine, sono applicabili le aliquote dell’articolo 35 capoverso 2, al minimo l’aliquota del 5 per cento. I proventi infer io ri a 1’000.-- franchi sono esenti da imposta (art. 36 cpv. 2 LT). Per il calcolo dell’imposta non si tiene conto di deduz io ne alcuna (art. 36 cpv. 3 LT).
E. 2.2 Questa Camera ha già avuto l’occas io ne di affermare che l’art. 36 cpv. 1 LT è compatibile con la LAID, anche nella misura in cui prevede l'assoggettamento delle vincite ad un'imposta annua intera (cfr. sentenza CDT n. 80.2002.00085 del 2 lugl io 2002, in RDAT II-2002 n. 9t) . In effetti, l'art. 11 cpv. 3 LAID si limita ad esigere una tassaz io ne separata delle prestaz io ni in capitale versate da istituz io ni di previdenza, come pure dei versamenti in caso di morte o di danni durevoli al corpo o alla salute. La dottrina magg io ritaria è tuttavia dell'avviso che i cantoni sono nondimeno liberi di sottoporre ad una tassaz io ne separata anche altri redditi non per io dici, non risultando dalla lettera della disposiz io ne citata in alcun modo che la disciplina da essa prevista abbia carattere tassativo. I cantoni non potrebbero infatti essere limitati nel loro ambito di competenza originar io, nella misura in cui ciò non discenda in modo chiaro dalla LAID; inoltre, non si vedrebbe per quale rag io ne il legislatore federale avrebbe dovuto vietare ai cantoni di prevedere per dei redditi non per io dici un calcolo dell'aliquota rispettoso della capacità contributiva (Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2 a ediz., Basilea/Francoforte 2002, vol. I/1, nn. 31-34 ad art. 2 LAID, pp. 42-43 e n. 40 all'art. 11 LAID, p. 216; Reich, Die zeitliche Bemessung bei der natürlichen Personen, in ASA 61 p. 336; dello stesso avviso Zwahlen, Privatvermögen, Vermögensertrag, Vermögensgewinn, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, Berna/Stoccarda/Vienna, 1993, p. 96).
E. 2.3 Per quanto attiene al suo campo d’applicaz io ne, l’art. 36 cpv. 1 LT rinvia espressamente all’art. 22 lett. e LT, che, come l’art. 23 lett. e LIFD per l’imposta federale diretta, enuncia fra i redditi imponibili i proventi da lotterie e da manifestaz io ni analoghe. Secondo l’art. 1 Legge federale dell’8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse profess io nalmente organizzate (LLS; RS 935.51), per lotteria s’intende qualsiasi operaz io ne con la quale, contro versamento d’una posta od a dipendenza della conclus io ne d’un contratto, si offre la probabilità di conseguire un lucro sotto forma di prem io, il cui acquisto, l’entità e la natura dipendono dell’estraz io ne a sorte di numeri o titoli o da altro procedimento fortuito seguendo un piano prestabilito. Sono parificati alle lotterie in particolar modo i concorsi di ogni genere ai quali non possono partecipare che le persone che hanno fatto un versamento o concluso un contratto e che fanno dipendere l’acquisto o l’ammontare dei premi in buona parte da azzardo o da circostanze sconosciute al partecipante (art. 43 cifra 2 dell’Ordinanza del 27 magg io 1924 relativa alla legge federale concernente le lotterie e le scommesse profess io nalmente organizzate [OLLS; RS 935.511]). Vi rientrano, fra gli altri, lo Sport Toto ma anche i g io chi d’azzardo nelle case da g io co, anche se per questi ultimi dal 2000 è prevista l’esenz io ne (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, n. 44 ad art. 23 LIFD, p. 591; Noël, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 32 ad art. 23 LIFD, p. 409; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale del 31 magg io 2002, n. 2A.50/2002, consid. 2.2). Fra le “manifestaz io ni analoghe” rientrano tutte le estraz io ni a sorte che non presuppongono alcuna puntata e concorsi a premi come quelli organizzati da imprese commerciali a scopi pubblicitari (Locher, op. cit., n. 46 ad art. 23 LIFD, p. 592 e giurisprudenza citata). Le manifestaz io ni analoghe differiscono così dalle lotterie per il fatto che sono gratuite, ma hanno tuttavia in comune il fatto che il guadagno dipende dalla casualità (Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, 2 a ediz., Basilea, 2008, n. 18 ad art. 23 LIFD, p. 340).
E. 2.4 La ricorrente sostiene che il prem io vinto ad un quiz televisivo, qual è “__________”, non costituisce un provento da una manifestaz io ne analoga ad una lotteria. In effetti, un quiz che si basa sulle conoscenze culturali o sull’abilità dei concorrenti non può essere assimilato ad una lotteria, propr io perché la vincita non dipende da un elemento puramente aleator io . I proventi di un g io co in forma di quiz sono dunque soggetti all’imposta sul reddito in virtù della clausola generale (per l’imposta federale diretta, l’art. 16 cpv. 1 LIFD; per l’imposta cantonale, l’art. 15 cpv. 1 LT) e non in applicaz io ne della disposiz io ne speciale (art. 22 lett. e LT) che concerne i proventi da lotterie e da manifestaz io ni analoghe (cfr. anche Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo, 2003, n. 51 e 52 ad art. 16 LIFD, p. 156; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2 a ediz., Zurigo, 2006, n. 58 e 59 ad § 16, p. 192; inoltre StE 1987 B 26.27 n. 2). Ne consegue che, ai fini dell’imposta cantonale ticinese, non è neppure applicabile l’art. 36 LT.
E. 2.5 Venendo all’esame della fattispecie, non occorre richiedere alla Televis io ne Svizzera il regolamento del g io co in quest io ne per sapere che propone effettivamente una serie di domande su temi di cultura generale e d’attualità, che permettono di vincere premi anche importanti ma che possono anche rimandare a casa i concorrenti a mani vuote. È allora innegabile che la buona sorte non sia l’elemento determinante per vincere. La contribuente sottolinea, a tale proposito, che la trasmiss io ne in discuss io ne si distingue da tante altre perché si basa sulla “cultura generale, l’intuito e la bravura dei partecipanti”. Certo, un po’ di fortuna non guasta neppure in un g io co di questo tipo: il concorrente cui viene posta la domanda su cui è più preparato è evidentemente avvantaggiato. Ne sa qualcosa la ricorrente che ha conquistato l’importante prem io indovinando il nome di un personagg io (l’attore Claud io Bis io) a partire da tre soli indizi, piuttosto generici (Rocco Tanica, Novi Ligure, pelato). Ebbene, intervistata da “Il Quotidiano”, il g io rno successivo a quello della vincita – di proporz io ni eccez io nali per la trasmiss io ne in quest io ne ed anche per la storia della TSI – alla domanda quale fosse il suo segreto ha risposto infatti: “Il fattore C, direi!”. Ora, dal sorriso maliz io so e dalla direz io ne del suo sguardo durante la risposta, è lecito supporre che la lettera C non sia l’iniziale della parola “cultura” e che quindi sia stato un altro il “fattore C” determinante. Ha poi proseguito, spiegando di essere stata aiutata nella risposta dalla lettura di un’opera del personagg io da indovinare, il testo “Quella vacca di nonna Papera”, del quale non ha tralasciato neppure la quarta di copertina, dove figurava propr io la b io grafia dell’autore. Come si vede, la cultura aiuta ma può a sua volta essere aiutata… Non è comunque il caso di dilungarsi in consideraz io ni ulter io ri sul tema del rapporto fra cultura e “fattore C”. Ai fini della decis io ne sulle modalità di tassaz io ne della vincita conseguita dalla ricorrente, basta stabilire che effettivamente è difficile assimilare ad una lotteria o ad una manifestaz io ne analoga un g io co il cui regolamento fa dipendere i guadagni dalla risposta esatta a domande di var io genere. Il ruolo della casualità è infatti senz’altro marginale.
E. 2.6 Si deve ancora osservare che l’esito del ricorso è verosimilmente favorevole alla ricorrente, che non ha dichiarato altri redditi oltre alla vincita in discuss io ne. Nella magg io r parte dei casi, tuttavia, la tassaz io ne separata delle vincite, sarebbe più vantagg io sa per il contribuente che abbia altri redditi, per effetto della progressività delle aliquote.
E. 3 Il ricorso è conseguentemente accolto. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Per questi motivi, visti per le spese l’art. 231 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto . § Di conseguenza, la decis io ne del 14 lugl io 2008 e la decis io ne su reclamo dell’8 settembre 2008 sono annullate.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudiz io è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 g io rni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a: -; -; -. Copia per conoscenza:
- municip io di. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: Il segretar io :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Camera di diritto tributario 22.10.2008 80.2008.106 Tessin Camera di diritto tributario 22.10.2008 80.2008.106 Ticino Camera di diritto tributario 22.10.2008 80.2008.106
Proventi di gioco in forma di quiz: differenza rispetto a lotterie e manifestazioni analoghe, esclusa imposta annua intera
Incarto n. 80.2008.106 Lugano 22 ottobre 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributar io del Tribunale d'appello composta dai giudici Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini segretario F io renzo Gianinazzi parti RI 1 contro RS 1 oggetto ricorso del 24 settembre 2008 contro la decis io ne dell’8 settembre 2008 in materia di imposta annua intera IC 2007. Fatti A. RI 1, studentessa, ha vinto fr. 24'000.– partecipando alla puntata del 31 magg io 2007 del g io co “__________”, proposto dalla Televis io ne Svizzera. Nella dichiaraz io ne fiscale 2007, la contribuente indicava di avere conseguito quale solo reddito la vincita in quest io ne; dedotti le spese profess io nali, i contributi AVS e gli oneri assicurativi, indicava un reddito imponibile di fr. 5'811.–. B. In data 14 lugl io 2008, l’RS 1 notificava alla contribuente una tassaz io ne dell’imposta annua intera sui proventi da concorsi, pronostici e simili, limitata all’imposta cantonale. L’imponibile era costituito dalla vincita di fr. 24'000.– e l’imposta ammontava a fr. 1'200.–. Notificandole la tassaz io ne IC/IFD 2007, con decis io ne del 30 lugl io 2008, l’Uffic io di tassaz io ne di __________ commisurava il suo reddito imponibile in fr. 20'900.– per l’IFD ed in zero franchi per l’IC. Dall’importo della vincita, ai fini del calcolo dell’imposta federale diretta, erano stati dedotti i contributi AVS (fr. 454.–) e gli oneri assicurativi (fr. 2'550.–). C. La contribuente impugnava la decis io ne relativa all’imposta cantonale con reclamo dell’11 agosto 2008. A suo avviso, il reddito da lei conseguito partecipando alla trasmiss io ne televisiva __________ non rientrava nella noz io ne di “lotteria o manifestaz io ne analoga”, con la conseguenza che non erano applicabili gli articoli 22 lett. e e 36 cpv. 1 della legge tributaria (LT). A differenza di altri g io chi televisivi, basati sulla sola fortuna, quello cui aveva partecipato premiava per contro le conoscenze culturali generali, l’intuito e la bravura dei partecipanti. L’autorità di tassaz io ne respingeva il reclamo, con decis io ne dell’8 settembre 2008, nella quale osservava che “il programma in quest io ne è un g io co a premi che mette in pal io delle vincite in denaro” e che la prestaz io ne era pertanto imponibile secondo l’art. 36 LT. D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributar io, RI 1 contesta nuovamente la decis io ne dell’Uffic io di tassaz io ne, chiedendo che la vincita sia assimilata ad “un qualsiasi emolumento per prestaz io ni fornite” e sia tassato quindi come reddito del lavoro. Ripropone quindi le argomentaz io ni su cui già si basava il suo reclamo, sottolineando la differenza fra lotterie e manifestaz io ni analoghe, da una parte, e quiz, dall’altra. Diritto 1. 1.1. La ricorrente non contesta – a rag io ne – il princip io dell’imponibilità della vincita conseguita con la partecipaz io ne al g io co televisivo della Televis io ne Svizzera, bensì le modalità di imposiz io ne del reddito in quest io ne, per il quale l’Uffic io di tassaz io ne ha applicato l’art. 36 cpv. 1 LT. 1.2. In effetti, secondo l’art. 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, per io dici e unici. Analoga formulaz io ne è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale sull’armonizzaz io ne delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID). Come ha ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16 cpv. 1 LIFD di uguale tenore, il legislatore ha in tal modo fatto propr io il princip io dell’imposiz io ne del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a). Ne consegue che ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato all’imposta. 2. 2.1. L’art. 22 lett. e LT menz io na, fra gli altri redditi imponibili, i proventi da lotterie e da manifestaz io ni analoghe. L’art. 36 cpv. 1 LT, da parte sua, stabilisce che i proventi da lotterie e da manifestaz io ni analoghe di cui all’articolo 22 lettera e siano tassati separatamente con un’imposta annua intera. A tal fine, sono applicabili le aliquote dell’articolo 35 capoverso 2, al minimo l’aliquota del 5 per cento. I proventi infer io ri a 1’000.-- franchi sono esenti da imposta (art. 36 cpv. 2 LT). Per il calcolo dell’imposta non si tiene conto di deduz io ne alcuna (art. 36 cpv. 3 LT). 2.2. Questa Camera ha già avuto l’occas io ne di affermare che l’art. 36 cpv. 1 LT è compatibile con la LAID, anche nella misura in cui prevede l'assoggettamento delle vincite ad un'imposta annua intera (cfr. sentenza CDT n. 80.2002.00085 del 2 lugl io 2002, in RDAT II-2002 n. 9t) . In effetti, l'art. 11 cpv. 3 LAID si limita ad esigere una tassaz io ne separata delle prestaz io ni in capitale versate da istituz io ni di previdenza, come pure dei versamenti in caso di morte o di danni durevoli al corpo o alla salute. La dottrina magg io ritaria è tuttavia dell'avviso che i cantoni sono nondimeno liberi di sottoporre ad una tassaz io ne separata anche altri redditi non per io dici, non risultando dalla lettera della disposiz io ne citata in alcun modo che la disciplina da essa prevista abbia carattere tassativo. I cantoni non potrebbero infatti essere limitati nel loro ambito di competenza originar io, nella misura in cui ciò non discenda in modo chiaro dalla LAID; inoltre, non si vedrebbe per quale rag io ne il legislatore federale avrebbe dovuto vietare ai cantoni di prevedere per dei redditi non per io dici un calcolo dell'aliquota rispettoso della capacità contributiva (Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2 a ediz., Basilea/Francoforte 2002, vol. I/1, nn. 31-34 ad art. 2 LAID, pp. 42-43 e n. 40 all'art. 11 LAID, p. 216; Reich, Die zeitliche Bemessung bei der natürlichen Personen, in ASA 61 p. 336; dello stesso avviso Zwahlen, Privatvermögen, Vermögensertrag, Vermögensgewinn, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, Berna/Stoccarda/Vienna, 1993, p. 96). 2.3. Per quanto attiene al suo campo d’applicaz io ne, l’art. 36 cpv. 1 LT rinvia espressamente all’art. 22 lett. e LT, che, come l’art. 23 lett. e LIFD per l’imposta federale diretta, enuncia fra i redditi imponibili i proventi da lotterie e da manifestaz io ni analoghe. Secondo l’art. 1 Legge federale dell’8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse profess io nalmente organizzate (LLS; RS 935.51), per lotteria s’intende qualsiasi operaz io ne con la quale, contro versamento d’una posta od a dipendenza della conclus io ne d’un contratto, si offre la probabilità di conseguire un lucro sotto forma di prem io, il cui acquisto, l’entità e la natura dipendono dell’estraz io ne a sorte di numeri o titoli o da altro procedimento fortuito seguendo un piano prestabilito. Sono parificati alle lotterie in particolar modo i concorsi di ogni genere ai quali non possono partecipare che le persone che hanno fatto un versamento o concluso un contratto e che fanno dipendere l’acquisto o l’ammontare dei premi in buona parte da azzardo o da circostanze sconosciute al partecipante (art. 43 cifra 2 dell’Ordinanza del 27 magg io 1924 relativa alla legge federale concernente le lotterie e le scommesse profess io nalmente organizzate [OLLS; RS 935.511]). Vi rientrano, fra gli altri, lo Sport Toto ma anche i g io chi d’azzardo nelle case da g io co, anche se per questi ultimi dal 2000 è prevista l’esenz io ne (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, n. 44 ad art. 23 LIFD, p. 591; Noël, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 32 ad art. 23 LIFD, p. 409; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale del 31 magg io 2002, n. 2A.50/2002, consid. 2.2). Fra le “manifestaz io ni analoghe” rientrano tutte le estraz io ni a sorte che non presuppongono alcuna puntata e concorsi a premi come quelli organizzati da imprese commerciali a scopi pubblicitari (Locher, op. cit., n. 46 ad art. 23 LIFD, p. 592 e giurisprudenza citata). Le manifestaz io ni analoghe differiscono così dalle lotterie per il fatto che sono gratuite, ma hanno tuttavia in comune il fatto che il guadagno dipende dalla casualità (Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, 2 a ediz., Basilea, 2008, n. 18 ad art. 23 LIFD, p. 340). 2.4. La ricorrente sostiene che il prem io vinto ad un quiz televisivo, qual è “__________”, non costituisce un provento da una manifestaz io ne analoga ad una lotteria. In effetti, un quiz che si basa sulle conoscenze culturali o sull’abilità dei concorrenti non può essere assimilato ad una lotteria, propr io perché la vincita non dipende da un elemento puramente aleator io . I proventi di un g io co in forma di quiz sono dunque soggetti all’imposta sul reddito in virtù della clausola generale (per l’imposta federale diretta, l’art. 16 cpv. 1 LIFD; per l’imposta cantonale, l’art. 15 cpv. 1 LT) e non in applicaz io ne della disposiz io ne speciale (art. 22 lett. e LT) che concerne i proventi da lotterie e da manifestaz io ni analoghe (cfr. anche Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo, 2003, n. 51 e 52 ad art. 16 LIFD, p. 156; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2 a ediz., Zurigo, 2006, n. 58 e 59 ad § 16, p. 192; inoltre StE 1987 B 26.27 n. 2). Ne consegue che, ai fini dell’imposta cantonale ticinese, non è neppure applicabile l’art. 36 LT. 2.5. Venendo all’esame della fattispecie, non occorre richiedere alla Televis io ne Svizzera il regolamento del g io co in quest io ne per sapere che propone effettivamente una serie di domande su temi di cultura generale e d’attualità, che permettono di vincere premi anche importanti ma che possono anche rimandare a casa i concorrenti a mani vuote. È allora innegabile che la buona sorte non sia l’elemento determinante per vincere. La contribuente sottolinea, a tale proposito, che la trasmiss io ne in discuss io ne si distingue da tante altre perché si basa sulla “cultura generale, l’intuito e la bravura dei partecipanti”. Certo, un po’ di fortuna non guasta neppure in un g io co di questo tipo: il concorrente cui viene posta la domanda su cui è più preparato è evidentemente avvantaggiato. Ne sa qualcosa la ricorrente che ha conquistato l’importante prem io indovinando il nome di un personagg io (l’attore Claud io Bis io) a partire da tre soli indizi, piuttosto generici (Rocco Tanica, Novi Ligure, pelato). Ebbene, intervistata da “Il Quotidiano”, il g io rno successivo a quello della vincita – di proporz io ni eccez io nali per la trasmiss io ne in quest io ne ed anche per la storia della TSI – alla domanda quale fosse il suo segreto ha risposto infatti: “Il fattore C, direi!”. Ora, dal sorriso maliz io so e dalla direz io ne del suo sguardo durante la risposta, è lecito supporre che la lettera C non sia l’iniziale della parola “cultura” e che quindi sia stato un altro il “fattore C” determinante. Ha poi proseguito, spiegando di essere stata aiutata nella risposta dalla lettura di un’opera del personagg io da indovinare, il testo “Quella vacca di nonna Papera”, del quale non ha tralasciato neppure la quarta di copertina, dove figurava propr io la b io grafia dell’autore. Come si vede, la cultura aiuta ma può a sua volta essere aiutata… Non è comunque il caso di dilungarsi in consideraz io ni ulter io ri sul tema del rapporto fra cultura e “fattore C”. Ai fini della decis io ne sulle modalità di tassaz io ne della vincita conseguita dalla ricorrente, basta stabilire che effettivamente è difficile assimilare ad una lotteria o ad una manifestaz io ne analoga un g io co il cui regolamento fa dipendere i guadagni dalla risposta esatta a domande di var io genere. Il ruolo della casualità è infatti senz’altro marginale. 2.6. Si deve ancora osservare che l’esito del ricorso è verosimilmente favorevole alla ricorrente, che non ha dichiarato altri redditi oltre alla vincita in discuss io ne. Nella magg io r parte dei casi, tuttavia, la tassaz io ne separata delle vincite, sarebbe più vantagg io sa per il contribuente che abbia altri redditi, per effetto della progressività delle aliquote. 3. Il ricorso è conseguentemente accolto. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Per questi motivi, visti per le spese l’art. 231 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto . § Di conseguenza, la decis io ne del 14 lugl io 2008 e la decis io ne su reclamo dell’8 settembre 2008 sono annullate.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudiz io è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 g io rni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a: -; -; -. Copia per conoscenza:
- municip io di. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: Il segretar io :