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80.2002.113

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-08-06 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 06.08.2002 80.2002.113 Tessin Camera di diritto tributario 06.08.2002 80.2002.113 Ticino Camera di diritto tributario 06.08.2002 80.2002.113

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.2002.00113 Lugano 6 agosto 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini segretario: Andrea Pedroli, vicancelliere statuendo sul ricorso del 17 luglio 2002 in materia di:                 ic 00 presentato da: __________ e __________ __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto

-   che, con scritto del 17 luglio 2002, i coniugi __________ e __________ __________ lamentano la tassazione in due cantoni per i mesi di novembre e dicembre 2000, essendo il marito stato sottoposto a ritenuta alla fonte nel Canton __________, dove lavorava, e poi a tassazione ordinaria insieme alla moglie nel Canton __________;

-   che essi chiedono di conseguenza il rimborso delle imposte alla fonte, che l'autorità fiscale __________ avrebbe versato all'Ufficio imposte alla fonte del Canton Ticino;

-   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

-   che, nell'ambito dell'istruttoria del ricorso, questa Camera ha potuto verificare che effettivamente le imposte alla fonte (fr. 2'222.–), trattenute dal datore di lavoro nei mesi di novembre e dicembre 2000 sul salario di __________ __________, sono state versate dal fisco zurighese a quello ticinese;

-   che l'Ufficio imposte alla fonte ha pertanto informato i ricorrenti che l'importo in questione sarà loro rimborsato quanto prima;

-   che, con scritto del 27 luglio 2002, i ricorrenti hanno dunque comunicato alla Camera di ritirare il ricorso. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli .

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente:                                                       Il segretario: