Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Camera di diritto tributario 24.07.1998 80.1998.122 Tessin Camera di diritto tributario 24.07.1998 80.1998.122 Ticino Camera di diritto tributario 24.07.1998 80.1998.122
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 80.98.00122 Lugano 24 luglio 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Andrea Pedroli statuendo sul ricorso del 8 giugno 1998 in materia di: IC/IFD 95/96 presentato da: __________ __________, __________ - __________, rappr. da: __________ . __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. __________ __________, domiciliato a __________ (__________), è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale proprietario di sostanza immobiliare a __________ . Con decisione del 14 aprile 1997, l'Ufficio di tassazione di Locarno gli notificava la tassazione IC/IFD 1995/96, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 5’515.– in media annua e la sostanza in fr. 127’459.–. Quanto alle aliquote, esse erano calcolate sulla base di un reddito all’estero di fr. 220’000.– e di una sostanza all’estero di fr. 384’701.–. Donde un’imposta cantonale sul reddito di fr. 698.55, una federale diretta di fr. 473.85 ed un’imposta sulla sostanza di fr. 233.05. 2. Il contribuente interponeva reclamo contro la suddetta decisione, contestando le aliquote calcolate dall’autorità di tassazione. Con decisione dell’11 maggio 1998, l’autorità fiscale accoglieva in parte il gravame, riducendo il reddito imponibile a fr. 2’570.– e la sostanza a fr. 75’682.–. Sulla base della documentazione presentata, riduceva il reddito all’estero a fr. 205’620.–, mentre aumentava la sostanza all’estero a fr. 1’269’329.–. Nella motivazione della decisione, si precisava in particolar modo che «non è... possibile far riferimento puramente e semplicemente ai valori di stima unitari __________, che non reggono il confronto con le nostre stime immobiliari. Tale situazione impone quindi di adeguare i valori di stima __________ a quelli svizzeri moltiplicandoli per il fattore 5 allo scopo di tendere alla parificazione delle stime dei due paesi. Ne consegue che la sostanza all’estero viene stabilita in fr. 2’780’380.–». 3. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, il __________ . __________ __________ chiede che il valore di stima accertato dalle autorità __________ venga applicato anche ai fini del calcolo dell’imposta cantonale e di quella federale diretta. Ritiene che, discostandosi da tali valori, l’autorità fiscale ticinese violi il principio del rispetto della sovranità fiscale tedesca nonché la Convenzione contro la doppia imposizione tra Svizzera e __________ . 4. 4.1. L’art. 5 LT prevede quanto segue: 3 Nelle relazioni intercantonali e internazionali sono applicabili i principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale. 4 Nelle relazioni internazionali devono tuttavia essere imposti almeno il reddito conseguito nel Cantone e la sostanza ivi posta. Per l’art. 6 LT, inoltre, 1 Le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone devono l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all’aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza. 2 Nelle relazioni internazionali è tuttavia applicata almeno l’aliquota corrispondente al reddito conseguito nel Cantone e alla sostanza ivi posta. 4.2. Secondo l’art. 1 cpv. 2 LT restano comunque riservate le disposizioni del diritto federale e delle convenzioni internazionali di doppia imposizione, che quindi prevalgono sul diritto cantonale. L’art. 6 della Convenzione stipulata fra Svizzera e Repubblica __________ __________, per prevenire la doppia imposizione internazionale (CDI D-CH) stabilisce che i redditi provenienti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati e chiarisce poi che le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi provenienti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto ovvero da qualsiasi altra forma di utilizzazione di beni immobili (art. 6 cpv. 3 CDI D-CH). Per quel che attiene in particolare alla sostanza immobiliare sita in Svizzera di proprietà di contribuenti domiciliati in __________ ed al suo reddito, la Convenzione 11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di __________ per evitare la doppia imposizione in materia di imposta sul reddito e sulla sostanza (CDI-D), all'art. 24 cifra 2 prevede che l'imposta riscossa in Svizzera è computata, in conformità delle prescrizioni della legislazione germanica quanto al computo delle imposte straniere, sulla parte dell'imposta germanica (..) che corrisponde a questi redditi o elementi di sostanza. In altre parole, gli immobili situati in Svizzera e di proprietà di soggetti illimitatamente imponibili in __________ soggiacciono tanto alle imposta svizzere quanto a quelle tedesche sul reddito e sulla sostanza; la doppia imposizione è tuttavia eliminata mediante il computo delle imposte svizzere nelle imposte germaniche (cfr. RTT 2/1972, p. 44 e p. 46; Locher/Meier/Von Siebenthal, Doppelbesteuerungsabkommen Schweiz-Deutschland, B 6.1 n. 1; Maute, Bewertung von deutschen Anteilsrechten und Grundstücken bei in der Schweiz Steuerpflichtigen, in RF 45/1990, p. 122). 4.3. È opportuno rilevare, a questo punto, che in materia di diritto intercantonale, il Tribunale federale, partendo dal principio secondo cui contribuenti soggetti alla sovranità fiscale di più cantoni devono godere dei vantaggi o sopportare gli svantaggi dei sistemi fiscali di ognuno di questi cantoni, nella misura in cui sottostanno alla loro sovranità fiscale, ha sviscerato alcuni criteri applicabili in materia di ripartizione delle deduzioni. Determinante, secondo dottrina e giurisprudenza, è la natura delle singole deduzioni e il loro legame con determinate entrate e uscite (cfr. DTF 104 Ia p. 256, consid. 4 p. 260 e riferimenti). I costi in relazione diretta con il conseguimento di un determinato reddito (ad es. i costi di manutenzione e di gestione di un immobile) sono attribuiti in deduzione al cantone in cui sono imponibili i relativi redditi (cfr. DTF 104 Ia 256, consid. 4a p. 261). Gli interessi debitori, invece, vengono considerati alla stregua di un onere specifico del reddito della sostanza. La prassi considera infatti prevalente il rapporto tra sostanza e credito (DTF 63 I 72, confermato in DTF 104 Ia 256, consid. 4 b e da ultimo in DTF 111 Ia 120, consid. 2a p. 123). Essi vanno pertanto dedotti dal reddito della sostanza e vanno attribuiti proporzionalmente ai cantoni in cui sono situati (imponibili) gli attivi patrimoniali (DTF 104 Ia 256, consid. 4 b e riferimenti). 5. 5.1. Il problema che si pone in questo contesto è quello di stabilire una valutazione per quanto possibile uniforme dei diversi attivi, vale a dire del valore da attribuire alla sostanza immobiliare posta in __________ per rapporto a quella posta in Svizzera, ritenuto che i valori unitari (Einheitswerte) tedeschi sono di gran lunga inferiori al valore reale degli immobili (cfr. Rivier, Le droit fiscal international, Neuchâtel 1983, p. 154; Meyer-Marsilius/Hangarter, Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland-Schweiz, ad art. 6 p. 3; RF 51/1996 p. 137; Maute, op. cit., p. 123 ss.). 5.2. Né la citata Convenzione di doppia imposizione tra Svizzera e __________ né l'accordo amichevole del 29 marzo / 19 maggio 1976 impongono alle autorità di tassazione dei due Stati contraenti prescrizioni sulla stima degli immobili. È pertanto applicabile esclusivamente il diritto interno svizzero. La Circolare 30 aprile 1987 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni precisa che «dall'esperienza attuale risulta che i valori standard aumentati a partire dal 01.01.1974 in __________ (valori standard 1964 + aggiunta del 40%) sono sostanzialmente al di sotto del valore venale. Inchieste tedesche (cfr. __________ __________, Steuerrecht, 10a ed., Colonia 1985, pag. 385 e segg.) hanno mostrato per esempio che già nel 1977 il valore standard aumentato del 40% si situava, a seconda del tipo di immobile, ancora soltanto tra il 20 e il 42% del valore venale e che nel 1980 il valore standard del 1965 senza aggiunta rappresentava nel caso di beni immobili non edificati una media del 10% soltanto del valore di mercato». L’AFC nella citata Circolare, reputa inoltre che nemmeno applicando schematicamente un fattore correttivo di 1,8 si perviene a un'imposizione corretta e trae la conclusione che si giustifica una «valutazione che prende in considerazione il valore venale del mercato a livello del valore fiscale della sostanza svizzera dei beni immobiliari situati in __________ ». 5.3. Precedentemente i valori unitari tedeschi venivano moltiplicati, secondo una prassi confermata anche dal Tribunale federale, per cinque volte (cfr. Locher/Meier/v.Siebenthal/Kolb, Doppelbesteuerungsabkommen Schweiz-Deutschland, B Annesso I n. 5; RF 51/1996 p. 139). In un recente giudizio, il Tribunale amministrativo del Canton Friburgo (RF 51/1996 p. 137) ha esaminato la prassi che si è instaurata nei diversi Cantoni, dopo la pubblicazione della Circolare dell’AFC del 30 aprile 1987. Dalla sentenza friburghese si evince che ad es. nel Canton Turgovia il fattore di rivalutazione è del 3,5, che nel Canton Grigioni è del 5, in quello di Basilea Campagna, così come in quello di Friburgo del 4. Questa prassi, come rilevano anche i giudici friburghesi, non è criticata dalla dottrina (RF 51/1996 p. 139). Anzi, essa sembra adeguatamente rispondere alla necessità di disporre di valori comparabili, che tengano conto, da un lato, dell’inattendibile esiguità dei valori unitari tedeschi e, dall’altro, dei valori fiscali cantonali, i quali, a loro volta, soggiacciono, a livello federale, a dei correttivi per renderli omogenei su scala federale. 5.4. In recenti sentenze, questa Camera ha avuto modo di confermare, negandone in particolare l’arbitrarietà, la consolidata prassi cantonale ticinese, che prevede una rivalutazione dei valori unitari __________ in ragione di cinque volte (CDT n. __________ . __________ . __________ e __________ . __________ . __________ del 3 settembre 1997 in re E.D e M.D.). 5.5. Si osservi che, del resto, anche la Corte Costituzionale tedesca ha recentemente dichiarato incostituzionale la normativa interna che prevede il calcolo dell’imposta sul patrimonio in base agli Einheitswerte risalenti al 1964 (sentenza del 22 giugno 1995, in BVerfGE 93, 121 = JZ 1996 p. 31). Secondo i giudici costituzionali, il fatto che i beni immobiliari siano assoggettati all’imposta patrimoniale con la stessa aliquota applicabile ai beni mobiliari, il cui valore venale è peraltro quello attuale, crea una disparità di trattamento incompatibile con l’art. 3 cpv. 1 della Costituzione __________ (principio di uguaglianza). Il tribunale ha pertanto obbligato il legislatore ad adottare una nuova disciplina entro il 31 dicembre 1996, ammettendo l’applicabilità del vecchio diritto al massimo fino a tale data. 6. Conformemente alle indicazioni che precedono, l’autorità fiscale ha commisurato i fattori imponibili e l’aliquota, applicando ai valori di stima immobiliari __________ il coefficiente del 500%. Il ricorrente ritiene che tale modo di procedere sia incompatibile con «il principio del rispetto delle sovranità fiscali di altri Stati» nonché con gli accordi fra Svizzera e Germania. Come si evince chiaramente dalle considerazioni che precedono, tale censura è peraltro manifestamente infondata e rasenta addirittura la temerarietà. Se si procedesse alla ripartizione dei debiti privati e degli interessi passivi applicando a tal fine dei valori tedeschi inferiori ai valori di riferimento che si riferiscono agli immobili situati in Svizzera, si finirebbe evidentemente per attribuire alla __________ una quota di debiti e di interessi relativi troppo bassa e di conseguenza la tassazione svizzera ne risulterebbe ridotta indebitamente. Allo stesso modo, anche l’aliquota dell’imposta sulla sostanza sarebbe troppo bassa. Per ottenere una tassazione conforme alla legislazione svizzera, è dunque indispensabile adeguare le valutazioni della stima ufficiale tedesche. È pertanto semplicemente gratuita e priva di ogni fondamento l’affermazione secondo cui l’operato dell’autorità fiscale sarebbe in contrasto con le convenzioni internazionali e costituirebbe addirittura una violazione della sovranità della Germania. Il diritto convenzionale vigente, come visto, delimita infatti soltanto le sovranità fiscali concorrenti e stabilisce che, nel caso di un contribuente residente in __________ e limitatamente imponibile in Svizzera, si applichi il sistema del computo anziché quello dell’esenzione. Non vi è alcun accordo bilaterale che imponga alla Svizzera di adottare determinati criteri di valutazione dei beni situati in __________ e colà imponibili. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 580.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente: Il Segretario: