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72.2017.223

Acquisizione illecita di dati ripetuta: procurato dati sensibili relativi a carte bancarie installando l’apparecchiatura di skimming; abuso di un impianto per l’elaborazione di dati per mestiere; espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 15 anni

Ticino · 2026-02-14 · Italiano TI
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 è approvata per:

onorario                      CHF         8’701.85

speseCHF             362.80

totale                           CHF         9’064.65

Inchiesta preliminare                           fr.        4'509.--

Trascrizione                                           fr. 330.--

Spese postali,tel.,affr. in bloccofr.           766.15

fr.        6'605.15

============

Distinta spese a carico di IM 1 (1/2)

Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

Inchiesta preliminare                           fr.        2'254.50

Trascrizioni                                            fr.           165.--

Spese postali,tel.,affr. in bloccofr.           383.08

fr.        3'302.58

============

Distinta spese a carico di IM 2 (1/2)

Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

Inchiesta preliminare                           fr.        2'254.50

Trascrizioni                                            fr.           165.--

Spese postali,tel.,affr. in bloccofr.           383.08

fr.        3'302.58

============

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

E. 1.1 acquisizione illecita di dati ripetuta, in parte tentata per avere, nel periodo 28 agosto 2016 – 13 maggio 2017, in svariate località del Canton Ticino e del Canton Vaud, agendo in correità tra loro e con terzi, per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, installando l’apparecchiatura di skimming , procurato dati sensibili relativi ad un numero complessivo di 5'111 carte bancarie, nonché tentato di procurare dati relativi ad altre 2'712 carte bancarie;

E. 1.2 abuso di un impianto per l’elaborazione di dati per mestiere per avere, facendo mestiere di tali operazioni, agendo con metodo particolarmente tecnologico, organizzato, pianificato e ben strutturato, nel periodo 28 agosto 2016 – 13 maggio 2017, agendo in correità tra loro e con terzi, servendosi in modo indebito di dati riguardanti 413 carte bancarie ottenuti dall’attività di skimming di cui al punto 1.1, effettuando prelevamenti ai bancomat, nonché acquisti di oggetti o prestazioni, ripetutamente influito su di un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati, provocando, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno dei titolari delle relazioni bancarie per un totale di CHF 57'297.76, rispettivamente tentato di effettuare prelevamenti in ulteriori 50 occasioni; e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi .

2.   IM 2 è autore colpevole di: 2.1. acquisizione illecita di dati ripetuta, tentata per avere, nel periodo 6 agosto 2016 – 23 ottobre 2016, nella Svizzera tedesca, agendo in correità con un terzo, per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, installando l’apparecchiatura di skimming , tentato di procurare dati riguardanti un imprecisato numero di carte bancarie, ma almeno 711, al fine poi di provocare un trasferimento di attivi a danno dei titolari delle carte; e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi .

3.   IM 1 e IM 2 sono prosciolti dall’imputazione di abuso di un impianto per l’elaborazione di dati per mestiere di cui al punto A.2 dell’atto d’accusa per quanto attiene ai tentativi, eccettuate le 50 occasioni di cui al punto 1.2 del presente dispositivo.

4.   IM 2 è prosciolto dall’imputazione di abuso di un impianto per l’elaborazione di dati per mestiere di cui al punto B.2 dell’atto d’accusa.

5.   Di conseguenza, 5.1.  IM 1 è condannato 5.1.1.   alla pena detentiva di 3 (tre) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto. 5.1.2.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 21 (ventuno) mesi, con un periodo di prova di anni 3 (tre). Per il resto è da espiare. 5.2.   IM 2 è condannato 5.2.1.   alla pena detentiva di 3 (tre) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto. 5.2.2.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 21 (ventuno) mesi, con un periodo di prova di anni 3 (tre). Per il resto è da espiare.

6.   È ordinata l’espulsione di IM 1 e IM 2 dal territorio svizzero per un periodo di 15 (quindici) anni ai sensi dell’art. 66a CP.

7.   Gli accusatori privati sono rinviati al competente foro civile.

8.   È ordinata la confisca dei dispositivi inerenti all’attività di skimming .

9.   È mantenuto il sequestro conservativo a copertura delle spese sulla somma di CHF 784.80, nonché sull’autovettura Renault Megane Scenic targata BG __________ con telecomandi e chiavi e licenza di circolazione bulgara.

10.   È ordinato il dissequestro di tutto il restante sotto sequestro, previa cancellazione delle memorie di cellulari, carte SIM e PC, i cui costi sono da anticipare dai condannati.

11.   La tassa di giustizia di CHF 1'000.00 e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di ½ (un mezzo) ciascuno.

12.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato. 12.1.   La nota professionale dell’avv. DF 1 è approvata per: onorario                             CHF  9’065.00 spese                                 CHF      861.50 IVA (8% su 8'222.50)      CHF      657.80 IVA (7.7% su 1'704.00) CHF      131.20 totale                                  CHF 10’715.50 12.2.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per: onorario                      CHF         8’701.85 spese CHF             362.80 totale                           CHF         9’064.65 12.2.   I condannati sono tenuti a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino gli importi riconosciuti ai rispettivi difensori d’ufficio non appena le loro condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). Distinta spese :              Tassa di giustizia                                  fr.        1'000.-- Inchiesta preliminare                           fr.        4'509.-- Trascrizione                                           fr. 330.-- Spese postali,tel.,affr. in blocco fr.           766.15 fr.        6'605.15 ============ Distinta spese a carico di IM 1 (1/2) Tassa di giustizia                                  fr.           500.-- Inchiesta preliminare                           fr.        2'254.50 Trascrizioni                                            fr.           165.-- Spese postali,tel.,affr. in blocco fr.           383.08 fr.        3'302.58 ============ Distinta spese a carico di IM 2 (1/2) Tassa di giustizia                                  fr.           500.-- Inchiesta preliminare                           fr.        2'254.50 Trascrizioni                                            fr.           165.-- Spese postali,tel.,affr. in blocco fr.           383.08 fr.        3'302.58 ============ Intimazione a: - Comunicazione a:

-   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

-   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

-   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

-   Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano Per la Corte delle assise criminali Il Presidente                                                          La vicecancelliera

E. 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2). In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2). Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

66.   Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).

67.   Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.). Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza la condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L’art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid. 2.1.; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1). Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3; STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1; 6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).

68.   Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4 pag. 77). Quando la durata della pena detentiva si situa tra uno e due anni, il giudice ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è l'eccezione (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata solo se la concessione della sospensione di una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere tra "tutto o niente" (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.). Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale, che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.

69.   Secondo l’art. 66a cpv. 1 lett. c CP, il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato, tra l’altro, per il reato di abuso per mestiere di un impianto per l’elaborazione di dati.

70.   Nel caso concreto, la colpa di entrambi gli imputati è stata ritenuta grave dal profilo oggettivo. IM 1 e IM 2 hanno commesso reati che minano la sicurezza degli utenti in quella che è ormai diventata una modalità consolidata per fare pagamenti e prelevamenti. Hanno agito a più riprese, ottenendo illecitamente un numero estremamente importante di dati concernenti carte di credito e relativi PIN. Ciò ha permesso, peraltro, agli altri membri del gruppo di effettuare transazioni illecite per una somma di sicura rilevanza e di mettere in pericolo il patrimonio di numero ancor maggiore di titolari di carte di credito.

71.   La colpa è stata considerata altrettanto grave dal profilo soggettivo. Gli imputati hanno agito per puro egoismo, mossi dalla ricerca di un rapido e sicuro guadagno. Per fare ciò non hanno esitato ad unirsi ad un gruppo di persone che si occupa della clonazione delle carte di credito, ciò che denota la loro propensione a delinquere. Gli atti compiuti dagli imputati dimostrano l’alto livello di organizzazione di questi individui, i quali si sono accuratamente suddivisi i ruoli, con chi produce gli apparecchi, chi si occupa del software, chi sul terreno acquisisce i dati, chi

– ancora – realizza le tessere clonate e chi, in fine, le utilizza per prelevamenti illeciti. Gli imputati non hanno inoltre esitato a compiere il lungo viaggio dalla Bulgaria, assumendosi il rischio di attraversare diversi confini nazionali portando con sé gli apparecchi necessari e dando così alla vicenda una connotazione internazionale.

72.   A favore degli imputati, la Corte ha considerato il loro vissuto e la collaborazione fornita, soprattutto da parte di IM 2. Inoltre, come sottolineato dall’accusa, se da un lato su IM 1 pesano meno trasferte in Svizzera, ciò è controbilanciato dal fatto che egli aveva un ruolo più attivo nella posa degli apparecchi (non fungendo solo da palo) e la sua trasferta a __________ testimonia del fatto che egli era particolarmente inserito nel gruppo.

73.   In fine, è stata considerata la sensibilità alla pena, essendo gli imputati chiamati a scontare la carcerazione lontani dal proprio Paese.

74.   In tale contesto, la Corte ha ritenuto adeguata la pena proposta da difesa e accusa, ovvero una pena detentiva di 3 (tre) anni per entrambi, e ciò soprattutto tenuto conto dei parziali proscioglimenti.

75.   Considerato che gli imputati sono incensurati, la Corte ha fissato in 15 (quindici) mesi la parte da espiare, mentre i restanti 21 (ventuno) mesi vengono posti al beneficio della sospensione condizionale con un periodo di prova di 3 (tre) anni.

76.   In fine, richiamato l’art. 66a CP, la Corte ha pronunciato per entrambi gli imputati l’espulsione in ragione di 15 (quindici) anni. IX)   Pretese di diritto civile degli accusatori privati

77.   Gli accusatori privati sono stati rinviati al competente foro civile. X)   Retribuzione dei difensori d’ufficio 78. Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato. Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008. Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar). All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6). L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore 08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar). Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.). Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar). L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla stessa.

79.   La nota professionale dell’avv. DF 1, adattata alla durata del dibattimento, è stata approvata così come esposta, per complessivi CHF 10’715.50, comprensivi di onorario, spese e IVA.

80.   Le note professionali dell’avv. DUF 1, adattate alla durata del dibattimento, sono state approvate così come esposte, per complessivi CHF 9’064.65, comprensivi di onorario e spese.

81.   I condannati sono tenuti a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino gli importi riconosciuti ai rispettivi difensori d’ufficio non appena le loro condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). visti gli art. 12, 22, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 66a, 69, 70, 143, 147 CP; 135, 268, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia:

1.   IM 1 e IM 2 sono coautori colpevoli di:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.72.2017.223

Lugano,

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

GI 1, giudice a latere

GI 2, giudice a latere

Cristina Laghi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo Palazzo di Giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

e in qualità di accusatori privati:

ACPR 1

ACPR 2

ACPR 3

ACPR 4

ACPR 5

ACPR 6

ACPR 7

ACPR 8

ACPR 9

ACPR 10

ACPR 11

ACPR 12

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ACPR 49

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ACPR 57

ACPR 58

ACPR 59

ACPR 60

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ACPR 66

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ACPR 68

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ACPR 70

ACPR 70

ACPR 71

ACPR 72

ACPR 73

ACPR 74

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DF 1

in carcerazione preventiva dal 13 maggio 2017 al 21 luglio 2017 (70 giorni)

posto in anticipata esecuzione della pena dal 22 luglio 2017

IM 2

rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 13 maggio 2017 al 10 luglio 2017 (59 giorni)

posto in anticipata esecuzione della pena dall'11 luglio 2017

imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 187/2017 del 27.11.2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:40 alle ore 15:33.

L’atto d’accusa è in fine stato modificato nel senso che era IM 2 a fungere da “palo”, mentre IM 1 sostituiva la lampadina e la carta SD, e non viceversa, come si evince dalle dichiarazioni di entrambi gli imputati e dai riscontri oggettivi in atti.

Interrogato contestualmente al suo arresto, ha così riassunto la sua situazione famigliare ed economica:

(…) voglio tornare in Bulgaria.”

Interrogato contestualmente al suo arresto ha dichiarato, in merito alla sua situazione personale e finanziaria:

Nel verbale della persona arrestata del 15 maggio 2017 ha precisato:

Il medesimo giorno, alle ore 21:30, durante un posto di blocco sulla strada cantonale all’altezza del __________ di __________, le Guardie di Confine hanno fermato l’autovettura Renault Megane Scenic targata (BG) __________, all’interno della quale si trovavano IM 1, alla guida, e IM 2, identificati nelle persone ritratte sui fotogrammi della videosorveglianza presente presso il bancomat della Banca __________ di __________.

La perquisizione dell’autovettura ha permesso di rinvenire, nell’intercapedine del tetto, del materiale specialistico per lo “skimming” e più precisamente un’asta per il recupero del dispositivo “deep insert”, e la perquisizione dell’appartamento di __________ dove gli imputati soggiornavano, ha inoltre portato al rinvenimento di due PC e materiale atto all’acquisizione illecita di dati dalle carte di credito e alla loro elaborazione.

In parziale accoglimento delle istanze del PP (AI 9 e 10), con decisioni del 16 maggio 2017 il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva di IM 1 e IM 2 fino al 17 luglio 2017 compreso (AI 13 e 14).

Nell’ambito dei numerosi verbali esperiti in corso d’inchiesta, l’imputato ha spiegato nel dettaglio l’agire suo e dei correi.

In particolare, in occasione dell’interrogatorio del 7 luglio 2017 al PP ha raccontato:

Anche in questo caso, le dichiarazioni dell’imputato corrispondo a quanto riportato ai punti A.1.1, A.1.2 e A.1.3 dell’atto d’accusa (VI PP 07.07.2017, p. 3 e 4, AI 53).

Quanto precede corrisponde alla descrizione dei fatti di cui al punto B.1.3 dell’atto d’accusa (VI PP 07.07.2017, p. 7, AI 53).

Trattasi dei fatti di cui ai punti A.1.4, A.1.5, A.1.6, A.1.7 e A.1.8 dell’atto d’accusa (VI PP 10.07.2017, p. 5-10, AI 54).

Tornando sulla questione in occasione di un interrogatorio successivo, IM 2 ha avuto modo di spiegare:

Tornando sulla questione in un verbale successivo, dopo avere preso atto delle dichiarazioni del coimputato, IM 2 ha affermato:

Preso atto di tale circostanza, l’imputato nel verbale del 15 maggio 2017 ha dichiarato:

Al proposito l’imputato si è così espresso nel verbale del 7 luglio 2017:

Rispondendo alle domande dell’interrogante ha quindi aggiunto:

Rispondendo alle domande del PP l’imputato ha quindi aggiunto:

Il giorno successivo al PP l’imputato ha spiegato:

Invitato a spiegare a chi inviasse queste informazioni, IM 1 ha dichiarato:

Rispondendo alle domande dell’interrogante ha indicato:

Sul PC di IM 1 risulta pure installato il programma __________, utilizzato per riscrivere la banda magnetica delle carte, programma che può quindi essere utilizzato per clonare carte bancarie (VI PP 10.07.2017, p. 5, AI 57).

Al proposito l’imputato si è così espresso:

L’imputato ha quindi confermato che le informazioni che inviava a “__________” permettevano la creazione di carte clonate e quindi i prelevamenti indebiti, aggiungendo che:

Rispondendo alle domande dell’interrogante, IM 1 ha ribadito che una volta rientrato in Bulgaria avrebbe consegnato il PC a “__________” e che:

Invitato quindi a spiegare la ragione per cui sul suo PC sono stati trovati i programmi informatici per la trasmissione dei dati, IM 1 ha asserito che voleva imparare a lavorare con questi programmi siccome non voleva “essere imbrogliato e derubato dagli altri”, e meglio da “__________” (VI PP 19.07.2017, p. 4, AI 66).

Preso atto dei prelevamenti effettuati a __________ tra il 17 e il 21 settembre 2016, periodo in cui lui – come desumibile dai dati del suo cellulare – si trovava proprio in quel luogo, nel verbale di Polizia del 4 luglio 2017 l’imputato ha asserito di essersi recato in Indonesia siccome lì avrebbe degli amici bulgari e non per effettuare prelevamenti illeciti (VI PG 04.07.2017, p. 7, allegato al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 230).

In occasione dell’interrogatorio finale svoltosi il 9 ottobre 2017 ha ribadito la sua estraneità a tali prelevamenti, affermando che:

Alla domanda a sapere se a __________, nel periodo in cui si trovava lì a prelevare, oltre a lui vi fossero altre persone, IM 1 ha risposto:

Per dato, bisogna intendere ogni informazione che può essere oggetto di una comunicazione umana.

Per essere qualificato di informatico, il dato deve essere stoccato o trattato da un computer. Con “elettronicamente o secondo un modo simile” il legislatore ha voluto inglobare tutti i procedimenti tecnici presenti o futuri prevedibili.

Si tratta sia di dati stoccati che di dati trasferiti (messaggistica).

La dottrina ritiene che la disposizione non concerna unicamente i dati stessi, ma anche i programmi, ovvero i procedimenti che permettono di trattare i dati.

Il dato non deve essere destinato all’autore. Vi è qui una certa analogia con la cosa appartenente ad altri. È quindi escluso un dato liberamente accessibile a tutti. Non si trattata di un’informazione contenuta in una banca dati alla quale chiunque può accedere mediante pagamento. L’art. 143 CP concerne solo dati ai quali l’autore normalmente non ha accesso.

Il dato deve inoltre essere protetto contro ogni accesso indebito da parte dell’autore. La dottrina vi vede un’equivalente del possesso. La protezione deve essere appropriata alle circostanze; deve essere adatta a rendere l’accesso relativamente difficile per l’autore; si pensa di principio di una protezione informatica (codice d’accesso o criptaggio), ma non è escluso che sia sufficiente, secondo le circostanze, che il disco o la macchina siano custoditi in luogo chiuso.

Il comportamento punibile consiste nel fatto che l’autore, tramite un qualunque mezzo, accede al dato informatico di cui non è destinato, specialmente protetto contro un accesso indebito. L’analogia col furto non è totale, ritenuto che la vittima non perde necessariamente il dato che le viene sottratto. Poco importa che l’autore prenda o meno conoscenza del dato che ha sottratto; allo stesso modo, è irrilevante che non abbia agito per acquisire egli stesso il dato, o solamente per trasmetterlo a un terzo.

Il dato protetto è una nozione puramente immateriale, che non deve essere confusa con il supporto o la presentazione del dato. Dal momento in cui l’autore ha avuto accesso al dato protetto (per esempio leggendolo), lo ha sottratto, siccome gli è possibile introdurlo sul suo computer o utilizzare l’informazione in qualsiasi maniera. Non è quindi necessario che l’autore si impossessi di un dischetto, che ne faccia una copia o che trasferisca elettronicamente il dato su un suo dispositivo; è sufficiente che acquisisca conoscenza del dato in maniera tale da poterlo utilizzare.

L’infrazione richiede l’intenzione di un indebito profitto. È ad esempio sufficiente che l’autore voglia risparmiarsi una spesa. Se tale volontà fa difetto, potrebbe entrare in considerazione l’art. 143bis CP.

L’infrazione è concepita come un’offesa alla padronanza dei dati informatici; poco importa il contenuto dei dati. L’art. 143 CP può quindi entrare in concorso con una disposizione che protegge un segreto in quanto tale (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3. ed., 2010, n. 281-288 ad art. 143 CP).

La pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere di tali operazioni (art. 147 cpv. 2 CP).

L’art. 147 CP è una norma ricalcata sulla fattispecie classica della truffa nella quale subentrano da un canto, in luogo dell’inganno con astuzia e dell’errore in cui è indotta la vittima, una manipolazione di dati e l’abuso conseguente all’elaborazione dei dati e, d’altro canto, in luogo dell’atto di disposizione da parte della vittima, il trasferimento di beni operato dal computer.

Nella truffa mediante manipolazione di un impianto per l’elaborazione di dati viene ingannata una macchina e non una persona (91.032 Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare del 24 aprile 1991 FF 1991 838).

Per descrivere l’atto sanzionato, l’art. 147 CP prevede un elenco delle manipolazioni di dati che entrano in considerazione. Si tratta da un lato dell’utilizzazione di dati inesatti, vale a dire dei casi in cui viene manipolato un programma oppure vengono registrati in modo inesatto dati relativi a un bonifico. D’altro lato, la norma sanziona la registrazione incompleta di dati, cioè i casi in cui i dati necessari non vengono registrati o lo sono soltanto in parte. In questo modo vengono sanzionate anche le omissioni. Sanzionando la registrazione indebita di dati, si colpisce il caso in cui persone non autorizzate intervengono, mediante un’utilizzazione di per sé “esatta”, nell’elaborazione di dati: ad esempio l’autore usurpa l’altrui codice di accesso ad un sistema informatico. Da ultimo, con la clausola generale “… in modo analogo” viene introdotta la possibilità di sanzionare manipolazioni di dati che non rientrino alla lettera tra quelle menzionate, come per esempio la cosiddetta manipolazione di hard-ware, dove ad essere manipolati sono direttamente i processi di elaborazione dei dati (91.032 Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare del 24 aprile 1991 FF 1991 839 s.; Fiolka, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 147, n. 8 ss, pag. 562 ss; Hurtado Pozo, Droit pénal - Partie spéciale, Zurigo 2009, ad art. 147, n. 1235-1243, pag. 370-373; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9 ed., Zurigo 2008, ad art. 147, pag. 223; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3 ed., Berna 2010, ad art. 147, n. 3 ss, pag. 339 s.).

A causa della manipolazione di dati, il processo di elaborazione deve condurre a un risultato inesatto. In altre parole la manipolazione deve dar luogo a un risultato differente da quello che si sarebbe raggiunto introducendo i dati secondo la situazione di fatto e di diritto vigente al momento del processo di elaborazione. L’art. 147 CP presuppone che mediante questo risultato inesatto e per mezzo dell’impianto per l’elaborazione dei dati si realizzi un trasferimento indebito di attivi oppure il suo occultamento. Il trasferimento di attivi deve causare un danno, che non deve necessariamente colpire la persona il cui computer ha proceduto al trasferimento (cfr. il caso in cui un computer di una banca è manipolato in modo che proceda a trasferimenti addebitati sul conto di un cliente) (91.032 Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare del 24 aprile 1991 FF 1991 840; Fiolka, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 147, n. 28-31, pag. 569 s.; Hurtado Pozo, Droit pénal - Partie spéciale, Zurigo 2009, ad art. 147, n. 1247 s., pag. 373 s.; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9 ed., Zurigo 2008, ad art. 147, pag. 224 s.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3 ed., Berna 2010, ad art. 147, n. 9-13, pag. 340 s.).

Dal profilo soggettivo, l’art. 147 CP implica che l’autore proceda intenzionalmente a manipolare un impianto per l’elaborazione dati. L’intenzione di procacciarsi un indebito profitto costituisce elemento particolare dell’aspetto soggettivo. L’autore deve volere, anche solo con dolo eventuale, un arricchimento proprio o altrui che, in ogni caso, deve essere illegittimo. Secondo giurisprudenza, l’arricchimento non è illegittimo se l’autore ne ha diritto o crede di avervi diritto in ragione di un errore sui fatti. Qualora egli non fosse assolutamente certo di essere nel diritto, ma agisca accettando l’eventualità di arricchirsi indebitamente, l’intenzione è data nella forma del dolo eventuale (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3 ed., Berna 2010, ad art. 147 n. 16 pag. 341 e ad art. 138, n. 12-16, pag. 237 s.).

Dal profilo fattuale, la vicenda non si presta a particolari discussioni.

Applicando i dispositivi necessari per copiare la banda magnetica delle carte di credito e acquisire il relativo PIN, gli imputati si sono chiaramente resi colpevoli del reato sanzionato dall’art. 143 CP.

Si dirà al proposito che IM 1 ha pure ammesso in corso d’inchiesta di aver lui stesso effettuato prelevamenti utilizzando tessere clonate.

In altre parole, non basta disporre dei dati per configurare il reato sanzionato dall’art. 147 CP nella forma del tentativo. In caso contrario, si ritornerebbe a dire che tutte le volte in cui è realizzata la sottrazione di dati, lo sarebbe – automaticamente -  anche l’abuso d’impianto in forma tentata.

Quanto menzionato nell’atto d’accusa configurerebbe semmai degli atti preparatori, che però non sono punibili.

VII)   Sequestri

I restanti oggetti sotto sequestro sono stati dissequestrati, previa cancellazione delle memorie di cellulari, carte SIM e PC, i cui costi sono da anticipare dai condannati.

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid.5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza la condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L’art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid. 2.1.; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1).

Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3; STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1; 6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).

Quando la durata della pena detentiva si situa tra uno e due anni, il giudice ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è l'eccezione (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata solo se la concessione della sospensione di una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere tra "tutto o niente" (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).

Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale, che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.

IM 1 e IM 2 hanno commesso reati che minano la sicurezza degli utenti in quella che è ormai diventata una modalità consolidata per fare pagamenti e prelevamenti.

Hanno agito a più riprese, ottenendo illecitamente un numero estremamente importante di dati concernenti carte di credito e relativi PIN.

Ciò ha permesso, peraltro, agli altri membri del gruppo di effettuare transazioni illecite per una somma di sicura rilevanza e di mettere in pericolo il patrimonio di numero ancor maggiore di titolari di carte di credito.

Gli imputati hanno agito per puro egoismo, mossi dalla ricerca di un rapido e sicuro guadagno.

Per fare ciò non hanno esitato ad unirsi ad un gruppo di persone che si occupa della clonazione delle carte di credito, ciò che denota la loro propensione a delinquere.

Gli atti compiuti dagli imputati dimostrano l’alto livello di organizzazione di questi individui, i quali si sono accuratamente suddivisi i ruoli, con chi produce gli apparecchi, chi si occupa del software, chi sul terreno acquisisce i dati, chi – ancora – realizza le tessere clonate e chi, in fine, le utilizza per prelevamenti illeciti.

Gli imputati non hanno inoltre esitato a compiere il lungo viaggio dalla Bulgaria, assumendosi il rischio di attraversare diversi confini nazionali portando con sé gli apparecchi necessari e dando così alla vicenda una connotazione internazionale.

Inoltre, come sottolineato dall’accusa, se da un lato su IM 1 pesano meno trasferte in Svizzera, ciò è controbilanciato dal fatto che egli aveva un ruolo più attivo nella posa degli apparecchi (non fungendo solo da palo) e la sua trasferta a __________ testimonia del fatto che egli era particolarmente inserito nel gruppo.

IX)   Pretese di diritto civile degli accusatori privati

X)   Retribuzione dei difensori d’ufficio

Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.

Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).

All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).

L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore 08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).

Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).

Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla stessa.

dichiara e pronuncia:

1.2.abuso di un impianto per l’elaborazione di dati per mestiere

per avere,

facendo mestiere di tali operazioni, agendo con metodo particolarmente tecnologico, organizzato, pianificato e ben strutturato, nel periodo 28 agosto 2016 – 13 maggio 2017, agendo in correità tra loro e con terzi, servendosi in modo indebito di dati riguardanti 413 carte bancarie ottenuti dall’attività diskimmingdi cui al punto 1.1, effettuando prelevamenti ai bancomat, nonché acquisti di oggetti o prestazioni, ripetutamente influito su di un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati, provocando, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno dei titolari delle relazioni bancarie per un totale di CHF 57'297.76, rispettivamente tentato di effettuare prelevamenti in ulteriori 50 occasioni;

2.   IM 2 è autore colpevole di:

2.1.acquisizione illecita di dati ripetuta, tentata

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

3.   IM 1 e IM 2 sono prosciolti dall’imputazione di abuso di un impianto per l’elaborazione di dati per mestiere di cui al punto A.2 dell’atto d’accusa per quanto attiene ai tentativi, eccettuate le 50 occasioni di cui al punto 1.2 del presente dispositivo.

4.   IM 2 è prosciolto dall’imputazione di abuso di un impianto per l’elaborazione di dati per mestiere di cui al punto B.2 dell’atto d’accusa.

5.   Di conseguenza,

5.1.  IM 1

è condannato

5.1.1.   alla pena detentiva di 3 (tre) anni,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

5.1.2.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 21 (ventuno) mesi, con un periodo di prova di anni 3 (tre). Per il resto è da espiare.

5.2.   IM 2

è condannato

5.2.1.   alla pena detentiva di 3 (tre) anni,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

5.2.2.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 21 (ventuno) mesi, con un periodo di prova di anni 3 (tre). Per il resto è da espiare.

6.   È ordinata l’espulsione di IM 1 e IM 2 dal territorio svizzero per un periodo di 15 (quindici) anni ai sensi dell’art. 66a CP.

7.   Gli accusatori privati sono rinviati al competente foro civile.

12.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

12.1.   La nota professionale dell’avv. DF 1 è approvata per:

onorario                             CHF  9’065.00

spese                                 CHF      861.50

IVA (8% su 8'222.50)      CHF      657.80

IVA (7.7% su 1'704.00)CHF      131.20

totale                                  CHF 10’715.50

12.2.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario                      CHF         8’701.85

speseCHF             362.80

totale                           CHF         9’064.65

Inchiesta preliminare                           fr.        4'509.--

Trascrizione                                           fr. 330.--

Spese postali,tel.,affr. in bloccofr.           766.15

fr.        6'605.15

============

Distinta spese a carico di IM 1 (1/2)

Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

Inchiesta preliminare                           fr.        2'254.50

Trascrizioni                                            fr.           165.--

Spese postali,tel.,affr. in bloccofr.           383.08

fr.        3'302.58

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Distinta spese a carico di IM 2 (1/2)

Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

Inchiesta preliminare                           fr.        2'254.50

Trascrizioni                                            fr.           165.--

Spese postali,tel.,affr. in bloccofr.           383.08

fr.        3'302.58

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Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera