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72.2016.154

Circolato in autostrada alla velocità di 148 km/h (dedotto il margine di tolleranza di 5 km/h) malgrado il vigente limite di 80 km/h, prescritto a seguito di lavori sulla carreggiata: superando di 68 Km/h la velocità massima consentita

Ticino · 2017-03-20 · Italiano TI
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Erwägungen (10 Absätze)

E. 20 Dal punto di vista soggettivo, IM 1 ha dichiarato di essersi reso conto di avere commesso la grave infrazione a lui ascritta, senza peraltro giustificare tale suo agire. In particolare, non giungono in soccorso dell’imputato le giustificazioni da lui addotte, quali il fatto di aver agito inconsciamente, di non aver avuto fretta, di non essersi reso conto della velocità a cui circolava o, ancora, che il veicolo che stava conducendo era automatico e silenzioso. Al proposito si osserva che ogni automobilista deve essere attento al limite di velocità imposto e consapevole della velocità a cui sta circolando (cfr. art. 27, 31 e 32 LCStr). Pure le argomentazioni difensive invocanti la DTF 142 IV 137 ss. e la sentenza della Corte delle assise correzionali del 6 febbraio 2017, così come pure la sentenza zurighese prodotta quale doc. dib. 3, risultano essere in concreto irrilevanti. In particolare, la prima sentenza menzionata riguarda una fattispecie del tutto differente da quella in oggetto, mentre quella datata 7 febbraio 2017 della Corte delle assise correzionali di Lugano – pure relativa a fatti del tutto diversi – è ancora sub iudice presso la Corte di appello e di revisione penale, visto il ricorso interposto dalla pubblica accusa. In fine, la sentenza zurighese, prodotta unicamente nella forma di un articolo giornalistico, attesta di una condanna a 20 mesi di detenzione, ovvero nulla che in concreto possa venire in soccorso dell’imputato. Analogamente, gli interventi parlamentari tendenti a modificare le norme entrate in vigore a seguito dell’adozione del “ pacchetto ” Via Sicura, non comportano alcuna conseguenza ai fini del giudizio, posto che attualmente le norme applicabili a casi quali quello in oggetto sono gli art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr.

E. 21 Ritenuto che in concreto risulta realizzato pure l’elemento soggettivo, l’imputazione di cui all’atto d’accusa è stata confermata. V.   Commisurazione della pena

E. 22 Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “ risultato dell'attività illecita ” e “ modo di esecuzione ” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2). In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non

- come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

E. 23 Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

E. 24 Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.). Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza la condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L’art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Per “ circostanze particolarmente favorevoli ” si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid. 2.1.; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1). Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3; STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1; 6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).

E. 25 Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4 pag. 77). Quando la durata della pena detentiva si situa tra uno e due anni, il giudice ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è l'eccezione (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata solo se la concessione della sospensione di una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere tra "tutto o niente" (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.). Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale, che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.

E. 26 Nel caso concreto, l’infrazione alle norme della circolazione stradale commessa dall’imputato è oggettivamente e soggettivamente grave. Dal profilo oggettivo, il limite di velocità è stato superato in modo assai importante. Non va poi scordato che su quel tratto di strada il limite di velocità era ridotto in ragione della presenza di un cantiere (circostanza di cui l’imputato era perfettamente cognito), ciò che ha reso il superamento del limite particolarmente pericoloso per gli operai o veicoli da cantiere che potevano trovarsi sulla carreggiata. D’altra parte, occorre considerare che il manto stradale era asciutto e vi erano buone condizioni di visibilità. Per quanto concerne invece l’aspetto soggettivo, l’imputato ha agito intenzionalmente, senza alcuna valida ragione per commettere una così importante violazione dei limiti di velocità. A favore dell’imputato la Corte ha considerato il fatto che attraverso le immediate scuse, IM 1 ha dimostrato di volersi assumere le proprie responsabilità; analogamente è stato ritenuto positivo il fatto che IM 1 si è già rivolto ad uno psicologo del traffico ed è intenzionato a seguire un percorso terapeutico. Quanto all’incensuratezza, si tratta di un elemento che il Tribunale federale ha definito “ neutro ” per la commisurazione della pena. Nella fissazione della pena la Corte è tenuta al minimo legale previsto dall’art. 90 cpv. 3 LCStr, ovvero una pena detentiva di almeno un anno. Alla luce di quanto precede, la Corte ha considerato adeguata alla colpa di IM 1 una pena detentiva di 13 (tredici) mesi, da porre al beneficio della sospensione condizionale con periodo di prova di 2 (due) anni. VI.   Sequestri

E. 27 Sulla somma di denaro sotto sequestro è stato mantenuto il sequestro conservativo a parziale copertura di tassa di giustizia e spese procedurali ai sensi dell’art. 268 CPP. VII.   Retribuzione del difensore d’ufficio

E. 28 .   Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato. Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008. Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar). All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6). L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore 08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar). Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.). Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar). L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla stessa.

E. 29 Le note professionali dell’avv. DUF 1, adattate all’effettiva durata del dibattimento, sono state approvate così come esposte, per complessivi CHF 5’216.70, comprensivi di onorario, spese e IVA. Visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47, 70 CP; 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr; 4a cpv. 1 lett. b ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 82, 135, 268, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1

1.   è autore colpevole di: 1.1. grave infrazione alle norme della circolazione per avere, il 25 aprile 2016, a __________, sull’autostrada A2 in direzione nord, violato le elementari norme della circolazione stradale, correndo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, e meglio per avere circolato alla guida dell’autoveicolo ______ targato __________ alla velocità punibile di 148 Km/h (153 Km/h dedotto il margine di tolleranza di 5 Km/h), accertata dalla Polizia mediante apparecchio Traffic Observer LMS-14, malgrado il vigente limite di 80 Km/h, prescritto a seguito di lavori sulla carreggiata, superando quindi di 68 Km/h la velocità massima consentita; e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi .

2.   Di conseguenza, IM 1 è condannato 2.1.   alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi. 2.2.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

3.   Sulla somma di denaro sotto sequestro è mantenuto il sequestro conservativo a parziale copertura di tassa di giustizia e spese procedurali.

4.   La tassa di giustizia di CHF 500.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato. 4.1.   In caso di motivazione scritta la tassa di giustizia sarebbe di CHF 750.00.

5.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato. 5.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per: onorario                      CHF  4’605.00 spese                          CHF      225.30 IVA (8%) CHF      386.40 totale                           CHF  5’216.70 5.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 5'216.70 (art. 135 cpv. 4 CPP).

6.   Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata. Comunicazione a:

-   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

-   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

-   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

-   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona Per la Corte delle assise correzionali Il Presidente                                                          La vicecancelliera Distinta spese : Tassa di giustizia                             fr.           750.-- Inchiesta preliminare                       fr.           200.-- Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr.             68.90 fr.        1'018.90 ===========

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.72.2016.154

Lugano,

20 marzo 2017/sg

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantone Ticino

LaCorte delle assise correzionali

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, presidente

Cristina Laghi, vicecancelliera

contro

IM 1

rappresentato DUF 1

imputato, a norma dell'atto d'accusa 134/2016 del 16.8.2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:39 alle ore 11:33.

A seguito dei fatti oggetto del presente procedimento, la licenza di condurre gli è stata revocata.  L’imputato ha inoltre affermato di avere preso contatto con lo psicologo del traffico, con il quale avrebbe previsto 12 ore di terapia, da iniziarsi il 22 marzo 2017 (VI DIB 20.03.2017, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Alla domanda a sapere se la decisione di revoca della licenza di condurre avesse avuto conseguenze sulla sua professione, IM 1 ha risposto:

Interrogato in punto alla sua consapevolezza del limite vigente sul tratto di strada oggetto del controllo, IM 1 ha risposto:

A tal proposito si osserva che il certificato di verificazione 258-23167 METAS datato 23 luglio 2015 è valido fino al 31 luglio 2016 (allegato al rapporto d’inchiesta, AI 3).

Alla domanda a sapere se avesse qualcosa da aggiungere sui fatti, l’imputato ha risposto:

Alla domanda a sapere se si fosse reso conto di aver superato in modo significativo il vigente limite di velocità, IM 1 ha risposto:

L’imputato ha spiegato di possedere l’autovettura ______ dal 2007 e di avere percorso, con la medesima, circa 150/160'000 Km.

IM 1 ha in fine aggiunto:

Evidenziata la caducità del principio della presunzione irrefragabile sancita in DTF 142 IV 137 (sopra, consid. 4c), l’Alta Corte ha rimproverato ai giudici cantonali di non aver verificato, sulla base delle circostanze concrete del caso, se il ricorrente aveva effettivamente agito intenzionalmente e accettando il forte rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti. Il Tribunale federale ha ritenuto, infatti, che trovarsi confrontati, mentre si circola su un'autostrada in ottime condizioni di viabilità, con un limite di velocità di 40 Km/h, peraltro di dubbia validità formale, è circostanza che esula fortemente dall’andamento ordinario delle cose. Pertanto, a fronte delle censure del conducente, che affermava di aver superato questo limite per semplice disattenzione e non intenzionalmente, e soprattutto che contestava di aver accettato il forte rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti, la particolarità del caso era tale da giustificare un esame approfondito dell’elemento soggettivo. Per finire, il Tribunale federale ha ammesso parzialmente il ricorso, annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti al tribunale di prima istanza per l’accertamento di ciò che il conducente sapeva e voleva, trattandosi di questioni di fatto.

Tale comportamento configura una violazione delle norme elementari della circolazione, correndo altresì, in ragione della grave inosservanza del limite di velocità, il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti. Ai sensi dell’art. 90 cpv. 4 LCStr, ciò è dato allorquando il limite viene superato di 60 Km/h ove vige il limite di 80 Km/h.

Giova inoltre rilevare che per l’applicazione dell’art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr risulta sufficiente una messa in pericolo astratta e il pericolo è quello di causare feriti gravi o morti (RDAF 1974 303; Cédric Mizel, Le délit de chauffard et sa répression pénale et administrative, PJA 2013, pag. 189 e segg.).

Ciò premesso, un superamento di 68 Km/h dellimitemassimo di 80 Km/h è certamente atto a fondare, da solo e a prescindere dalle altre specificità della fattispecie, una messa in pericolo astratta accresciuta per gli altri utenti della strada.

Le contestazioni dell’appellante riguardanti l’assenza di una messa in pericolo per la circolazione in funzione della situazione concreta (ottima visibilità, tratto rettilineo, buone condizioni atmosferiche, assenza di traffico, test alcolemico con esito negativo) cadono dunque nel vuoto.Tali elementi avrebbero, semmai, comportato un aggravio della colpa qualora si fosse avverato il contrario.

Al proposito si osserva che ogni automobilista deve essere attento al limite di velocità imposto e consapevole della velocità a cui sta circolando (cfr. art. 27, 31 e 32 LCStr).

Pure le argomentazioni difensive invocanti la DTF 142 IV 137 ss. e la sentenza della Corte delle assise correzionali del 6 febbraio 2017, così come pure la sentenza zurighese prodotta quale doc. dib. 3, risultano essere in concreto irrilevanti. In particolare, la prima sentenza menzionata riguarda una fattispecie del tutto differente da quella in oggetto, mentre quella datata 7 febbraio 2017 della Corte delle assise correzionali di Lugano – pure relativa a fatti del tutto diversi – è ancorasub iudicepresso la Corte di appello e di revisione penale, visto il ricorso interposto dalla pubblica accusa. In fine, la sentenza zurighese, prodotta unicamente nella forma di un articolo giornalistico, attesta di una condanna a 20 mesi di detenzione, ovvero nulla che in concreto possa venire in soccorso dell’imputato.

Analogamente, gli interventi parlamentari tendenti a modificare le norme entrate in vigore a seguito dell’adozione del “pacchetto” Via Sicura, non comportano alcuna conseguenza ai fini del giudizio, posto che attualmente le norme applicabili a casi quali quello in oggetto sono gli art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr.

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non

- come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza la condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L’art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid. 2.1.; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1).

Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3; STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1; 6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).

Quando la durata della pena detentiva si situa tra uno e due anni, il giudice ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è l'eccezione (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata solo se la concessione della sospensione di una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere tra "tutto o niente" (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).

Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale, che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.

Dal profilo oggettivo, il limite di velocità è stato superato in modo assai importante.

Non va poi scordato che su quel tratto di strada il limite di velocità era ridotto in ragione della presenza di un cantiere (circostanza di cui l’imputato era perfettamente cognito), ciò che ha reso il superamento del limite particolarmente pericoloso per gli operai o veicoli da cantiere che potevano trovarsi sulla carreggiata.

D’altra parte, occorre considerare che il manto stradale era asciutto e vi erano buone condizioni di visibilità.

Per quanto concerne invece l’aspetto soggettivo, l’imputato ha agito intenzionalmente, senza alcuna valida ragione per commettere una così importante violazione dei limiti di velocità.

A favore dell’imputato la Corte ha considerato il fatto che attraverso le immediate scuse, IM 1 ha dimostrato di volersi assumere le proprie responsabilità; analogamente è stato ritenuto positivo il fatto che IM 1 si è già rivolto ad uno psicologo del traffico ed è intenzionato a seguire un percorso terapeutico.

Quanto all’incensuratezza, si tratta di un elemento che il Tribunale federale ha definito “neutro” per la commisurazione della pena.

Nella fissazione della pena la Corte è tenuta al minimo legale previsto dall’art. 90 cpv. 3 LCStr, ovvero una pena detentiva di almeno un anno.

Alla luce di quanto precede, la Corte ha considerato adeguata alla colpa di IM 1 una pena detentiva di 13 (tredici) mesi, da porre al beneficio della sospensione condizionale con periodo di prova di 2 (due) anni.

VI.   Sequestri

Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.

Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).

All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).

L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore 08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).

L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla stessa.

dichiara e pronuncia:

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.           750.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)fr.             68.90

fr.        1'018.90

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