Erwägungen (111 Absätze)
E. 1 Ripetuto furto aggravato (per mestiere, in parte in banda)
per avere,
nel periodo 17.09.2006 - 04.10.2015, in 34 occasioni, in diverse località del Canton Ticino, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene,
agendo in parte in correità con un cittadino di origine marocchina, quale membro di una banda intesa a commettere furti con oggetto prevalentemente abitazioni secondarie ed esercizi pubblici non in servizio;
operando, in modo professionale, sistematico, regolare e secondo un preciso piano;
ripetutamente sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre, merce varia per un valore complessivo di refurtiva denunciata di almeno CHF 64'785.50;
e meglio,
E. 1.1 ripetuto furto aggravato
siccome commesso per mestiere e agendo in parte in correità con un cittadino di origine marocchina, quale membro di una banda intesa a commettere furti,
per avere,
nel periodo compreso tra il 17 settembre 2006 e il 4 ottobre 2015, in diverse località del Canton Ticino,
ripetutamente sottratto, in 34 occasioni, cose mobili altrui per un valore complessivo di 64'785.50;
E. 1.2 ripetuto danneggiamento, in parte di lieve entità
per avere,
al fine di compiere i furti di cui al punto 1.1 del presente dispositivo, ripetutamente danneggiato la proprietà altrui, per un importo complessivo di CHF 106'525.90;
E. 1.3 ripetuta violazione di domicilio
per essersi,
al fine di compiere i furti di cui al punto 1.1 del presente dispositivo, contro la volontà dellavente diritto, ripetutamente introdotto nella proprietà altrui;
E. 1.4 guida senza autorizzazione
per avere,
nel periodo compreso tra il 4 luglio e l8 settembre 2015, a __________, __________, __________ e __________, in 7 occasioni, guidato due autovetture intestate alla madre, sebbene la licenza di condurre gli sia stata revocata per il periodo dal 10 giugno 2015 al 9 settembre 2015;
e meglio come descritto nellatto daccusa e precisato nei considerandi.
2. Di conseguenza,
IM 1
trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto daccusa del Ministero pubblico del Cantone Ticino del 7 settembre 2015, nonché a quelle di cui alle sentenze dell8 febbraio 2007 del Tribunale di _______, del 31 maggio 2007 del Tribunale monocratico di _______, del 4 luglio 2008 del Tribunale monocratico di _______, del 25 giugno 2009 del Tribunale di _______, dell11 marzo 2010 del Tribunale monocratico di _______ e dell11 gennaio 2011 della Corte di appello di _______,
è condannato
alla pena detentiva di 28 (ventotto) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3. È ordinata la revoca della sospensione condizionale concessa alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da CHF 100.00 (cento) cadauna corrispondenti a complessivi CHF 4'500.00 (quattromilacinquecento), sospesa per un periodo di prova di 3 (tre) anni, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 7 settembre 2015.
4. Sono riconosciute nel principio le pretese civili degli accusatori privati, i quali sono rinviati al competente foro civile per la quantificazione.
5. È ordinato il sequestro conservativo a copertura di tasse e spese dellimporto di Euro 108.65. Per il resto, è ordinata la confisca di tutto quanto sotto sequestro.
6. La tassa di giustizia di CHF 1'000.00 (mille) e le spese procedurali sono a carico del condannato.
7. Le spese per la difesa dufficio sono sostenute dallo Stato.
E. 1.5 nel corso del periodo 10.04.2015 (a partire dalle ore 08.00) - 30.04.2015 (fino alle ore 20.00), a __________, in via __________, presso unabitazione, in correità con il solito cittadino marocchino, non identificato, tentato di sottrarre cose mobili altrui allinterno dellabitazione di proprietà di ACPR 3;
E. 1.6 nel corso del periodo 28.04.2015 (a partire dalle ore 14.00) - 02.05.2015 (fino alle ore 09.00), a __________, in __________, allinterno di unabitazione, sottratto un televisore, ai danni ACPR 17, per un valore risarcito dallassicurazione pari a CHF 400.00;
E. 1.7 nel corso del periodo 01.05.2015 (a partire dalle ore 10.00) - 06.05.2015 (fino alle ore 13.30), a __________, in __________, allinterno di unabitazione, sottratto, ai danni di ACPR 18, un televisore e una giacca in pelle per un valore complessivo di refurtiva denunciata di CHF 800.00;
E. 1.8 nel corso del periodo 01.05.2015 (a partire dalle ore 10.00) - 06.05.2015 (fino alle ore 13.30), a __________, in __________, allinterno di unabitazione, sottratto, ai danni di ACPR 12, 1 televisore, 1 valigia marca Samsonite, 1 ipad, 1 paio di cuffiette, delle sigarette, 2 spine e CHF 500.00, per un valore complessivo di refurtiva denunciata di CHF 4'257.00;
E. 1.9 in data 11.05.2015, a __________, in via __________, allinterno di unabitazione, sottratto della bigiotteria e delle monetine, ai danni di ACPR 19, per un valore complessivo di refurtiva denunciata di circa CHF 10'641.00;
E. 1.10 nel periodo 09.05.2015 (a partire dalle ore 20.00) - 13.05.2015 (fino alle ore 20.30), a __________, in via __________, presso unabitazione, tentato di sottrarre cose mobili altrui ai danni di ACPR 20;
E. 1.11 nel periodo 11.05.2015 (a partire dalle ore 11.00) - 18.05.2015 (fino alle ore 13.00), a __________, in via __________, presso unabitazione, tentato di sottrarre cose mobili altrui ai danni di ACPR 21;
E. 1.12 nel periodo 09.06.2015 (a partire dalle ore 11.00) - 10.06.2015 (fino alle ore 08.20), a __________, in via __________, allinterno di unabitazione, in correità con il solito cittadino di origine marocchina, sottratto, ai danni di ACPR 4, 1 televisore, 1 radio, 1 laptop, 1 macchina del caffè e 4 cartucce per stampante, per un valore complessivo di refurtiva denunciata di CHF 6420.00;
E. 1.13 nel periodo 09.06.2015 (a partire dalle ore 11.00) - 10.06.2015 (fino alle ore 08.20), a __________, in via __________, allinterno di unabitazione, in correità con il solito cittadino di origine marocchina, sottratto, ai danni di ACPR 22, 1 macchina del caffé, per un valore di refurtiva denunciata di CHF 299.00;
E. 1.14 nel periodo il 10.06.2015, tra le ore 02.30 e le ore 08.20, a __________, presso un cantiere vicino alla Stazione FFS, sottratto, ai danni della società ACPR 6 SA, 1 PC portatile, per un valore di refurtiva denunciata di CHF 1'800.00;
E. 1.15 in data 10.06.2015, tra le ore 01.30 e le ore 09.00, a __________, in via __________, tentato di sottrarre da unautovettura cose mobili altrui ai danni di ACPR 5;
E. 1.16 nel periodo 06.07.2015 (a partire dalle ore 12.00) 09.07.2015 (fino alle ore 08.00), a __________, in via __________, allinterno di unabitazione, in correità con il solito cittadino di origine marocchina, sottratto, ai danni di ACPR 8, 1 bicicletta, 1 figura in bronzo, 1 collana di perle, 1 orologio in acciaio, 1 pantalone, 1 tuta da windsurf, 2 giacche da windsorf, 1 tagliasiepe a benzina, 2 paia di scarpe, 1 abito da ciclista, 1 pantaloncino corto, la licenza di circolazione del motoscafo e documentazione varia, per un valore complessivo di refurtiva denunciata parzialmente quantificato in CHF 2'240.00;
E. 1.17 nel periodo 27.07.2015 (a partire dalle ore 14.30) - 29.07.2015 (fino alle ore 01.10), a __________, in via __________, allinterno di unabitazione, sottratto, ai danni di ACPR 10, denaro contante pari ad Euro 15'400, 1 ipad, 1 iphone e 1 orologio, per un valore complessivo di refurtiva denunciata di CHF 18900.00;
E. 1.18 nel periodo 27.07.2015 (a partire dalle ore 12.00) - 09.08.2015 (fino alle ore 13.30), a __________, in via __________, presso unabitazione, tentato di sottrarre cose mobili altrui ai danni di ACPR 23;
E. 1.19 in data 12.08.2015 (tra le ore 12.00 e le ore 13.45), a __________, in via __________, presso il chiosco del campeggio ACPR 25, allinterno di unabitazione, sottratto, ai danni di ACPR 14 e __________, denaro per un valore complessivo di refurtiva denunciata di CHF 1184.20;
E. 1.20 nel periodo 20.08.2015 (a partire dalle ore 12.00) - 25.08.2015 (fino alle ore 12.00), a __________, in via __________, presso unabitazione, tentato di sottrarre cose mobili altrui ai danni di ACPR 24;
E. 1.21 in data 02.09.2015, tra le ore 12.00 e le ore 14.00, a __________, in via __________, ai danni del ACPR 25, sottratto un portamonete rosso, ai danni del ristorante, per un valore di refurtiva denunciata di CHF 35.00;
E. 1.22 in data 05.09.2015, tra le ore 15.00 e le ore 15.09, a __________, in __________, in correità con il solito cittadino di origine marocchina, sottratto, ai danni del ACPR 13, un PC portatile, sigarette, un portamonete e il fondo cassa, per un valore complessivo di refurtiva denunciata di CHF 1'344.50;
E. 1.23 nel periodo 04.07.2015 (a partire dalle ore 18.30) - 07.07.2015 (fino alle ore 07.35), a __________, in via __________, allinterno di un esercizio pubblico, sottratto, ai danni della società __________ SA, merce varia e la cassa registratrice, per un valore complessivo di refurtiva denunciata di CHF 1'744.00;
E. 1.24 in data 08.09.2015, tra le ore 11.45 e le ore 14.00, a __________, in via __________, sottratto, allinterno di un esercizio pubblico ai danni del fiorista __________, denaro per un valore complessivo denunciato di CHF 750.00;
E. 1.25 nel periodo 07.09.2015 (a partire dalle ore 21.30) - 08.09.2015 (fino alle ore 14.50), a __________, in via __________, presso unabitazione, tentato di sottrarre cose mobili altrui ai danni del ACPR 11;
E. 1.26 nel periodo 10.09.2015 (a partire dalle ore 23.00) - 11.09.2015 (fino alle ore 07.10), a __________, in via __________, allinterno di unabitazione, sottratto, ai danni di ACPR 27, denaro dal registratore di cassa, per un valore complessivo denunciato di CHF 350.00;
E. 1.27 nel periodo 13.09.2015 (a partire dalle ore 13.00) - 15.09.2015 (fino alle ore 15.00), a __________, in via __________, presso unabitazione, tentato di sottrarre cose mobili altrui ai danni di ACPR 28;
E. 1.28 in data 29.09.2015, tra le ore 15.20 e le ore 17.10, a __________ in via __________, allinterno di unabitazione, sottratto, ai danni di ACPR 29, denaro e selle di capriolo, per un valore complessivo di refurtiva denunciata di circa CHF 230.00;
E. 1.29 nel periodo 28.09.2015 (a partire dalle ore 14.00) - 01.10.2015 (fino alle ore 12.00), a __________, in via __________, allinterno di unabitazione, sottratto, ai danni di ACPR 30, 1 televisore, per un valore denunciato di CHF 1'000.00;
E. 1.30 in data 03.10.2015, tra le ore 01.00 e le ore 16.00, a __________, in via __________,
E. 1.30.1 sottratto, allinterno del ristorante __________, ai danni della società ACPR 31 SAGL, denaro, per un valore denunciato di CHF 1'493.90;
E. 1.30.2 tentato di sottrarre denaro, ai danni della società ACPR 32 SA, proprietaria del distributore automatico del caffè che si trova allinterno del ristorante __________;
1.31. in data 03.10.2015, tra le ore 14.10 e le ore 17.10, a __________, in __________, sottratto, allinterno di un esercizio pubblico __________, ai danni della ACPR 33 SAGL, denaro, per un valore complessivo di refurtiva denunciata di CHF 300.00;
1.32. nel periodo 29.09.2015 (a partire dalle ore 18.30) - 04.10.2015 (fino alle ore 14.45), a __________, in via __________, allinterno di unabitazione, sottratto, ai danni di ACPR 34, 2 canne da pesca, 1 quadro e 1 specchio, per un valore complessivo di refurtiva denunciata di CHF 5'950.00;
1.33. nel periodo 29.09.2015 (a partire dalle ore 17.00) - 07.10.2015 (fino alle ore 17.00), a __________, in via __________, presso unabitazione, tentato di sottrarre cose mobili altrui ai danni di ACPR 10;
1.34. in data 04.10.2015, tra le ore 21.00 e le ore 21.20, a __________, in via __________,
E. 1.34.1 sottratto, ai danni della società ACPR 1 SA, una borsa da PC, un PC portatile e 1 smartphone, per un valore complessivo di refurtiva denunciata di CHF 1'860.00; refurtiva recuperata e riconsegnata allaccusatore privato;
E. 1.34.2 sottratto, ai danni della società ACPR 7 SA, proprietaria del distributore automatico delle bibite presente allinterno della __________, denaro, il cui ammontare non è stato quantificato dallaccusatore privato;
E. 2 ripetuto danneggiamento (in parte di lieve entità)
per avere,
nelle circostanze di luogo e di tempo ed al fine di commettere i furti di cui ai punti 1., infrangendo mediante utilizzo di cacciaviti e altri oggetti da scasso le porte o altre vie daccesso di abitazioni ed esercizi pubblici, in parte in correità con un cittadino di origine marocchina, causato danni per un valore complessivo denunciato di almeno CHF 106'525.90;
segnatamente,
E. 2.1 nelle circostanze di cui al punto 1.4., in correità con il solito cittadino di origine marocchina, causato a ACPR 26, la rottura della porta secondaria in legno dellabitazione per un valore di danno denunciato di CHF 286.20;
(pretesa di risarcimento, compreso il riordino, di complessivi CHF 1'081.10)
E. 2.2 nelle circostanze di cui al punto 1.5., in correità con il solito cittadino di origine marocchina, causato a ACPR 3, la rottura della finestra del bagno e dellinferriata, per un valore di danno denunciato di CHF 1'285.00;
E. 2.3 nelle circostanze di cui al punto 1.6., causato a ACPR 17, la rottura dellinferriata e della portafinestra della camera, per un valore di danno denunciato di CHF 1'250.00;
E. 2.4 nelle circostanze di cui al punto 1.7., causato a ACPR 18, la rottura della portafinestra, della persiana e del quadro elettrico, per un valore di danno denunciato di circa CHF 3601.70;
E. 2.5 nelle circostanze di cui al punto 1.8, causato a ACPR 12, la rottura porta dentrata della veranda della persiana e dellattacco del cavo tv in soggiorno, per un valore di danno denunciato di CHF 1'470.90;
E. 2.6 nelle circostanze di cui al punto 1.9., causato a ACPR 19, la rottura della porta principale, per un valore di danno denunciato di CHF 5'097.80;
E. 2.7 nelle circostanze di cui al punto 1.10., causato a ACPR 20, la rottura della porta dentrata e della finestra, per un valore di danno denunciato di CHF 13'956.30;
E. 2.8 nelle circostanze di cui al punto 1.11, causato a ACPR 21, la rottura dellinferriata, della porta principale e della chitarra, per un valore di danno denunciato di CHF 2'800.00;
E. 2.9 nelle circostanze di cui al punto 1.12., in correità con il solito cittadino di origine marocchina, causato a ACPR 4, la rottura della portafinestra, della tapparella, della finestra della cucina, del tavolo e delle sedie, per un valore di danno denunciato di CHF 18500.00;
(pretesa di risarcimento, comprese le spese di pulizia, di complessivi CHF 20'000.00)
E. 2.10 nelle circostanze di cui al punto 1.13., in correità con il solito cittadino di origine marocchina, causato a ACPR 22, la rottura dellinferriata, della finestra e della porta, per un valore di danno denunciato di CHF 4'082.40;
E. 2.11 nelle circostanze di cui al punto 1.14., causato alla società ACPR 6 SA, la rottura della porta dentrata dellufficio del cantiere, della porta dentrata del box mensa, del container e del quadro elettrico, per un valore di danno denunciato di CHF 1'500.00;
E. 2.12 nelle circostanze di cui al punto 1.15., causato a ACPR 5, la rottura del finestrino anteriore lato passeggero e della carrozzeria lato passeggero dellautovettura, per un valore di danno denunciato di CHF 500.00;
E. 2.13 nelle circostanze di cui al punto 1.16., in correità con il solito cittadino di origine marocchina, causato a ACPR 8, la rottura della portafinestra, della porta principale e degli interni della casa, per un valore di danno denunciato di CHF 2'720.00;
(pretesa di risarcimento, comprese le spese di pulizia, di complessivi CHF 3'120.00)
E. 2.14 nelle circostanze di cui al punto 1.17., causato a ACPR 10, la rottura del vetro della porta dingresso dellabitazione, per un valore di danno denunciato di circa CHF 660.00
E. 2.15 nelle circostanze di cui al punto 1.18., causato a ACPR 23, la rottura della porta principale dellabitazione, per un valore di danno non quantificato dallaccusatrice privata;
E. 2.16 nelle circostanze di cui al punto 1.19., causato a ACPR 14 e __________, la rottura della cassa registratrice e del cassetto della scrivania dellufficio, per un valore di danno denunciato di CHF 2'500.00;
E. 2.17 nelle circostanze di cui al punto 1.20., causato a ACPR 24, la rottura del portoncino in legno esterno e dellimposta della finestra per un valore di danno denunciato di CHF 1'081.10;
E. 2.18 nelle circostanze di cui al punto 1.21., causato al ACPR 25, la rottura della porta dentrata, della porta della cucina e del cassetto, per un valore di danno denunciato di CHF 2'174.05;
E. 2.19 nelle circostanze di cui al punto 1.22., causato al ACPR 13, la rottura della portafinestra del ristorante e del cassetto della cassa registratrice per un valore di danno denunciato di CHF 1'633.70;
E. 2.20 nelle circostanze di cui al punto 1.23., causato alla società __________, la rottura della porta secondaria e della porta interna come pure dellapparecchio automatico delle sigarette, per un valore di danno denunciato di CHF 2'674.55;
E. 2.21 nelle circostanze di cui al punto 1.24., causato al negozio ACPR 35, la rottura della porta principale e del registratore di cassa, per un valore di danno denunciato di CHF 1'785.20;
E. 2.22 nelle circostanze di cui al punto 1.25., in correità con il solito cittadino di origine marocchina, causato al ACPR 11, la rottura della grata al pianterreno, di una parte di muro, della gelosia e della portafinestra del balcone, per un valore di danno denunciato di CHF 828.90;
E. 2.23 nelle circostanze di cui al punto 1.26., causato a ACPR 27, la rottura della porta secondaria e del registratore di cassa, per un valore di danno denunciato di CHF 1'650.00;
E. 2.24 nelle circostanze di cui al punto 1.27., causato a ACPR 28, la rottura del cilindro della porta della cantina, per un valore di danno denunciato di CHF 70.00;
E. 2.25 nelle circostanze di cui al punto 1.28., causato a ACPR 29, la rottura della porta principale e di unanta, per un valore di danno denunciato di CHF 2'235.60;
E. 2.26 nelle circostanze di cui al punto 1.29., causato a ACPR 30, la rottura di tre porte distinte, per un valore di danno denunciato di CHF 1'600.00;
E. 2.27 nelle circostanze di cui al punto 1.30.,
E. 2.27.1 causato alla società ACPR 31 SAGL, la rottura della porta secondaria e della portafinestra, per un valore di danno denunciato di CHF 13466.00;
E. 2.27.2 causato alla società ACPR 32 SA, la rottura del distributore automatico del caffè, per un valore di danno denunciato di CHF 1'782.00;
E. 2.28 nelle circostanze di cui al punto 1.31., causato alla società ACPR 33 SAGL, la rottura del telaio della porta secondaria per un valore di danno denunciato di CHF 4030.00;
E. 2.29 nelle circostanze di cui al punto 1.32., causato a ACPR 34, la rottura della porta dingresso dellabitazione, per un valore di danno denunciato di CHF 1230.00;
E. 2.30 nelle circostanze di cui al punto 1.33., causato a ACPR 10, la rottura dellentrata sul salone, della porta finestra e della tenda, per un valore di danno non quantificato dallaccusatore privato;
2.31. nelle circostanze di cui al punto 1.34.,
E. 2.31.1 causato alla società ACPR 1 SA, la rottura della porta dentrata del rustico, della cassaforte e di 2 porte delle sellerie, per un valore di danno denunciato di CHF 4200.00;
E. 2.31.2 causato alla società ACPR 7 SA, la rottura del distributore di bibite automatico, per un valore di danno denunciato di CHF 5'874.50;
E. 3 ripetuta violazione di domicilio (in parte tentata)
per essersi introdotto, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui ai punti 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.19, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.26, 1.28, 1.29, 1.30.1, 1.31, 1.32 e 1.34.1,
rispettivamente per aver tentato di introdursi, nelle circostanze di cui ai punti 1.5, 1.10, 1.11, 1.18, 1.20, 1.25, 1.27 e 1.33,
al fine di commettere i relativi furti,
indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, allinterno dei summenzionati esercizi pubblici e delle suddette abitazioni;
E. 4 In aula ha precisato:
" Fino al 2006 ho lavorato come __________ a __________, la quale ha poi chiuso. Ho quindi iniziato a fare il _________. Nel 2015 ho lavorato in nero per ________, con la speranza che potesse assumermi in maniera fissa, ciò che però non è avvenuto. Sono quindi ricaduto nuovamente nella droga ed ho iniziato a commettere furti.
(VI DIB 25.02.2016, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Di fatto la vita dellaccusato, perlomeno dal raggiungimento della maggiore età, coincide sostanzialmente con lelenco dei suoi precedenti penali.
A far tempo dal 14 giugno 1990, quando è stato condannato a 9 mesi di reclusione per il reato di furto, IM 1 è stato oggetto di diversi procedimenti penali in Italia, principalmente per reati contro il patrimonio. Le condanne si sono susseguite ad intervalli più o meno regolari, fino allaffidamento in comunità per tossicodipendenti.
E. 5 A Casellario giudiziale italiano (AI 19) risultano le seguenti condanne a carico di IM 1:
- 14.09.1990: condanna della Pretura di _______ a 9 mesi di reclusione e multa di 900'000.00 lire per furto;
- 23.07.1990: condanna della Pretura di _______ a 8 mesi di reclusione e multa di 200'000.00 lire per furto tentato;
- 12.06.1991: condanna della Corte di appello di _______ a 3 anni di reclusione e multa di 1'200'000.00 lire per rapina e detenzione illegale di armi e munizione continuata;
- 04.10.1991: condanna della Pretura di _______ a 4 mesi di reclusione e multa di 400'000.00 lire per ricettazione e truffa continuata;
- 09.11.1991: condanna della Pretura di _______ a 30 giorni di reclusione e multa di 300'000.00 lire per ricettazione;
- 17.03.1992: condanna del Tribunale di _______ ad 1 anno e 4 mesi di reclusione e multa di 1'000'000.00 lire per rapina tentata;
- 30.03.1992: condanna della Pretura di _______ a 1 mese di reclusione e multa di 100'000.00 lire per furto continuato;
- 10.05.1993: condanna della Pretura di _______ a 4 mesi di reclusione e multa di 400'000.00 lire per ricettazione;
- 23.11.1991: condanna della Corte di appello di _______ a 2 anni e 4 mesi di reclusione e multa di 900'000.00 lire per rapina continuata;
- 02.12.1996: condanna della Pretura di _______ a 10 giorni di reclusione e multa di 400'000.00 lire per ricettazione;
- 11.12.1996: condanna della Pretura di _______ a 15 giorni di reclusione e multa di 60'000.00 lire per ricettazione;
- 02.03.2004: condanna del Tribunale di _______ a 1 mese e 15 giorni di reclusione per lesione personale;
- 14.10.2005: condanna del Tribunale monocratico di _______ a 3 mesi di reclusione per evasione;
- 08.02.2007: condanna del Tribunale di _______ a 2 anni di reclusione e multa di 600'000.00 lire per rapina, porto di armi e resistenza a pubblico ufficiale;
- 31.05.2007: condanna del Tribunale monocratico di _______ a 1 mese di arresto e ammenda di 51.00 Euro per porto di armi;
- 04.07.2008: condanna del Tribunale monocratico di _______ a 2 mesi di arresto e ammenda di 100.00 Euro per porto di armi;
- 25.06.2009: condanna del Tribunale di _______ a 3 anni e 2 mesi di reclusione e multa di 1'000.00 Euro per rapina;
- 11.03.2010: condanna del Tribunale monocratico di _______ a 20 giorni di arresto e ammenda di 500.00 Euro per guida in stato di ebbrezza in conseguenza delluso di bevande alcoliche.
L11 gennaio 2011, infine, il prevenuto è stato condannato dalla Corte di appello di _______ alla reclusione di 6 anni nonché alla multa di 1'500.00 Euro, oltre allinterdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale per 6 anni, per i titoli di reato di ripetuta rapina tentata, lesione personale e furto con strappo.
Nel 2015 IM 1 è stato oggetto di un procedimento penale in Svizzera, il quale ha portato alla sua condanna, mediante decreto daccusa del 7 settembre 2015, alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da CHF 100.00 cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 4'500.00, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, per guida in stato di inattitudine (Estratto del casellario giudiziale svizzero, doc. TPC 37).
IM 1 ha confermato questi precedenti, asserendo comunque di non ricordare di essere stato condannato per questioni legate alle armi (VI DIB 25.02.2016, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Limputato ha riferito di avere passato circa 10 anni della sua vita in carcere e altri 2/3 anni in comunità di recupero per tossicodipendenti, precisando che:
" Lultima volta che sono stato in comunità ero a __________ e sono uscito circa un anno e mezzo fa. Lultima pena scontata in carcere era nel 2013 quando sono stato liberato per andare in comunità.
(VI PP 06.10.2015, p. 3, AI 7).
E. 6 Il 16 ottobre 2015, in Polizia, limputato ha raccontato:
" In grandi linee potrei dire che ho cominciato a commettere furti in Svizzera a fine aprile 2015. Premetto che anche nel 2006 avevo commesso qualche furto in Svizzera ma poi sono stato arrestato in Italia nel novembre 2006. Ho ottenuto gli arresti domiciliari presso una comunità nel giugno 2007. Dopo circa un mesetto, avendo sgarrato alle regole, sono stato nuovamente incarcerato a __________ dove sono rimasto fino al giugno 2012. Quindi venivo affidato alla comunità terapeutica __________ dove trascorrevo quasi un anno e mezzo. Terminata la condanna e la terapia, venivo rilasciato nellottobre 2013. Sono tornato a casa ad __________ ed ho cominciato a cercare lavoro presso gli enti statali lufficio di collegamento ed altre strutture sia statali che non statali. È tutto documentato. Sono in grado di fare diversi lavori _______, _______, _______, _______ e altri lavoretti. Le ricerche non hanno dato buon fine soprattutto perché mi si richiedeva il certificato penale o la mia età superava letà richiesta.
Mi sono trovato con dei debiti da pagare ed il mantenimento mio personale e gli assegni per mia figlia cui far fronte.
Dopo un anno in cui sono rimasto pulito, sono ricaduto ed ho ricominciato a far uso di sostanze stupefacenti, eroina e cocaina. Le date esatte non le ricordo, più o meno sarà stato la fine del 2014.
(VI PG 16.10.2015, p. 2 e 3, allegato al rapporto dinchiesta, AI 53).
E. 7 Con riferimento al suo rapporto con le sostanze stupefacenti, limputato ha poi aggiunto:
" Se inizialmente luso degli stupefacenti era sporadico, durante questa estate il consumo si è fatto più forte. Latmosfera a casa è diventata più pesante. Anche fisicamente ho cominciato ad accusare il colpo. Sono quindi andato dal mio medico per cercare di fermarmi il prima possibile. Mi sono stati prescritti dei tranquillanti. Sono quindi stato al servizio italiano che si occupa dei tossicodipendenti per cercare un aiuto.
(VI PG 16.10.2015, p. 4, allegato al rapporto dinchiesta, AI 53).
In occasione dellinterrogatorio dibattimentale ha precisato:
" () ho iniziato a consumare stupefacenti a 16 anni. Sono poi stato in comunità. In seguito mi sono sposato, ho avuto una bambina ed ho passato un bel periodo. Dopodiché sono ricaduto nella droga nel _______, quando mi sono lasciato con la mia ex moglie. Da questo momento ho continuato a fare uso di stupefacenti in maniera regolare, a volte più a volte meno, fatta eccezione per i periodi che ho passato in carcere in Italia.
(VI DIB 25.02.2016, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
" () ho scontato lultimo periodo di detenzione nel 2013 presso una comunità riabilitativa. Finito il mio percorso in comunità sono uscito e ho iniziato a lavorare per _______ di cui ho detto sopra che poi però non mi ha tenuto a lavorare per lui. Quando ho perso il lavoro ho ricominciato a consumare stupefacenti (eroina e cocaina), in pratica circa 6 mesi prima del mio arresto.
(VI DIB 25.02.2016, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
E. 7.1 La nota professionale dellavv. DUF 1 è approvata per:
onorario CHF 7'128.00
spese CHF 111.80
totale CHF 7'239.80
E. 7.2 Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino limporto di CHF 7239.80 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 8'848.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 482.--
fr. 10'330.--
===========
E. 8 IM 1, sieropositivo da 25 anni e per questo motivo invalido al 60% (VI PP 20.11.2015, p. 20, AI 35; VI DIB 25.02.2016, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale), ha riferito di essere in cura metadonica, nonché di assumere medicamenti per lansia:
" Prendo il metadone da circa 4/5 settimane. Inoltre, assumo un ansiolitico simile al Tavor, il Valium e il Rivotril, tutti medicamenti datimi dal mio medico curante e che ho iniziato ad assumere quando ero in carcere.
(VI PP 06.10.2015, p. 10, AI 7).
" Attualmente assumo 40 mg di metadone al giorno.
(VI PP 20.11.2015, p. 20, AI 35).
In occasione dellinterrogatorio dibattimentale, limputato ha affermato di avere iniziato, in carcere, a scalare il metadone (VI DIB 25.02.2016, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
A questo proposito il difensore ha prodotto uno scritto delle Strutture Carcerarie Cantonali e un rapporto dell__________ (doc. dib. 2).
E. 9 Quanto alla sua situazione debitoria, in aula limputato ha indicato di avere delle multe da pagare in Svizzera, legate alla condanna per guida in stato di ebbrezza, nonché un debito di circa Euro 5'000.00/6'000.00 con il suo fornitore di stupefacenti (VI DIB 25.02.2016, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
E. 10 Interrogato in merito alle sue prospettive future, dinanzi al PP IM 1 si è così espresso:
" () è mia intenzione, con laiuto del Sert (servizio pubblico statale italiano), continuare il programma di riabilitazione per potermi allontanare una volta per tutte dalla droga. ()
Questo servizio mi aiuterà anche per la ricerca di un lavoro che spero di riuscire ad ottenere. ()
Prometto allinterrogante che una volta rilasciato dal carcere, non ritornerò più in Svizzera a rubare.
(VI PP 20.11.2015, p. 20, AI 35).
In occasione del pubblico dibattimento limputato ha affermato:
" Voglio vivere con mia figlia e stare vicino ai miei famigliari visto che mio padre non sta bene. Ho una compagna che mi sta vicino.
(VI DIB 25.02.2016, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
III) Circostanze dellarresto, inchiesta e atto daccusa
E. 11 IM 1 è stato fermato dalla Polizia il 4 ottobre 2015, in flagranza di furto presso la ACPR 1 SA di __________ (Istanza di carcerazione preventiva, AI 9).
Immediatamente verbalizzato, limputato ha subito ammesso di essere lautore del furto contestatogli, affermando trattarsi dellunico furto commesso sul nostro territorio (VI PG 04.10.2015, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 1).
Dando seguito in data 7 ottobre 2015 alla richiesta formulata dal PP (AI 9) il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva di IM 1 fino al 4 dicembre 2015 (AI 11).
Accogliendo la richiesta formulata dallimputato, con decisione del 13 novembre 2015 il PP ha autorizzato IM 1 a scontare anticipatamente la pena a fare tempo dal 14 novembre 2015 (AI 32).
E. 12 Con latto daccusa in rassegna, il PP ha rinviato a giudizio limputato per i reati di ripetuto furto aggravato (per mestiere, in parte in banda), ripetuto danneggiamento (in parte di lieve entità), ripetuta violazione di domicilio (in parte tentata) e guida senza autorizzazione.
IV) Imputazione di ripetuto furto aggravato (per mestiere, in parte in banda)
E. 13 Secondo laccusa IM 1 si è reso colpevole di ripetuto furto aggravato (per mestiere, in parte in banda), per avere, nel periodo compreso tra il 17 settembre 2006 e il 4 ottobre 2015, in 34 occasioni, in diverse località del Canton Ticino, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, agendo in parte in correità con un cittadino di origine marocchina, quale membro di una banda intesa a commettere furti con oggetto prevalentemente abitazioni secondarie ed esercizi pubblici non in servizio, operando in modo professionale, sistematico, regolare e secondo un preciso piano, ripetutamente sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre, merce varia per un valore complessivo di refurtiva denunciata di almeno CHF 64'785.50.
E. 14 Ai sensi dellart. 139 cifra 1 CP è punito con la reclusione fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, a scopo dindebito profitto, sottrae una cosa mobile altrui al fine di appropriarsene.
E. 15 Come si è visto, in occasione del suo primo verbale di Polizia, limputato ha subito riconosciuto di essere lautore del furto ai danni della ACPR 1 SA di __________, negando tuttavia di avere perpetrato altri furti sul nostro territorio (VI PG 04.10.2015, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 1).
Questultima affermazione dellimputato è però stata subito smentita dai primi riscontri scientifici e meglio da sue tracce di scarpe, impronte dattiloscopiche nonché tracce di DNA e già il giorno successivo è stato possibile collegare IM 1 ad altri furti commessi in Svizzera (rapporto di complemento 06.10.2015, AI 4; AI 34), da lui in parte ammessi nel verbale darresto dinanzi al PP (VI PP 06.10.2015, AI 7).
Alcuni giorni dopo larresto, dopo essere stato accompagnato su luoghi di furti riconducibili allimputato sulla base di riscontri scientifici o per modalità dazione, latteggiamento inizialmente reticente di IM 1 ha lasciato spazio a diverse ammissioni di colpevolezza (cfr. VI PG 16.10.2015, allegato al rapporto dinchiesta, AI 53).
In occasione dellinterrogatorio del 20 novembre 2015 dinanzi al PP, limputato ha infine ammesso tutti i furti contestatigli, compresi quelli per cui non vi sono prove oggettive a suo carico (VI PP 20.11.2015, AI 35), ciò che ha fatto pure in aula (VI DIB 25.02.2016, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
E. 16 Linchiesta ha permesso di stabilire che limputato, attivo soprattutto in stabili siti in riva al lago di __________, sceglieva lobiettivo da colpire in modo da evitare il contatto con i danneggiati, operando in particolar modo in abitazioni secondarie, villette, esercizi pubblici, negozi ed in alcuni casi veicoli parcheggiati.
In occasione dei furti commessi da solo, raggiungeva il luogo a volte alla guida di autovetture di proprietà della madre o di un conoscente, altre volte in bicicletta. Dopo avere parcheggiato nella zona scelta, raggiungeva quindi a piedi lobiettivo, il quale, stando alle sue dichiarazioni, veniva da lui scelto in maniera casuale.
Quando era invece accompagnato dal correo, ovvero un non meglio identificato cittadino marocchino, i due raggiungevano il nostro territorio a bordo del veicolo in uso e condotto da questultimo.
Per accedere agli edifici, IM 1 o il correo forzavano quindi porte o finestre utilizzando cacciaviti, palanchini o anche la sola forza fisica.
Dopo avere rovistato allinterno dei locali, limputato si appropriava di qualsiasi oggetto che a suo giudizio avrebbe potuto essere rivenduto. Tra la refurtiva figurano in particolare televisori, apparecchi elettronici, vestiti, accessori, quadri, suppellettili e denaro contante.
La refurtiva veniva poi rivenduta dallimputato in Italia, ad un cittadino marocchino non meglio identificato, in cambio di sostanza stupefacente (eroina o cocaina) (rapporto dinchiesta, AI 53; VI PG 16.10.2015, p. 2 e 3; VI DIB 25.02.2016, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
E. 17 Del cittadino marocchino con cui ha affermato di avere commesso alcuni dei furti, limputato non ha voluto riferire alcunché per paura di ritorsioni.
Nel verbale di Polizia del 16 ottobre 2015 ha indicato:
" A volte venivo solo a commettere i furti, altre volte mi trovavo con unaltra persona ed assieme venivamo in Svizzera a commettere i furti.
() È un marocchino, se non sbaglio è cugino della persona che mi fornisce lo stupefacente. Non voglio fare il suo nome perché ho paura di qualche sua ritorsione o nei miei confronti o nei confronti della mia famiglia. ()
Quando cera lui bene o male si partiva già con lidea di fare un furto. Lui era molto più deciso di me.
In questo caso si veniva in Svizzera con la sua auto.
(VI PG 16.10.2015, p. 4, allegato al rapporto dinchiesta, AI 53).
E. 18 La Corte ha dunque concluso, tenuto conto sia delle prove materiali che delle dichiarazioni dellimputato, che IM 1 è autore colpevole dei furti a lui imputati così come esposto al punto 1 dellatto daccusa.
Quanto ai motivi a delinquere, limputato ha dichiarato di avere sostanzialmente iniziato a commettere furti in Svizzera per procurarsi sostanza stupefacente e risarcire un debito contratto, siccome non sarebbe riuscito a trovare un lavoro onesto, in parte a causa dei precedenti penali ed in parte della sua ormai non più giovanissima età (VI PG 16.10.2015, p. 2 e 3, allegato al rapporto dinchiesta, AI 53; VI DIB 25.02.2016, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
E. 19 Con specifico riferimento allammontare della refurtiva, IM 1 ha parzialmente contestato gli importi denunciati dagli accusatori privati, giudicandoli troppo elevati (VI PP 20.11.2015, AI 35), contestazione da lui mantenuta pure in occasione del dibattimento (VI DIB 25.02.2016, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Ora, si impone di premettere che il valore dei beni sottratti ha uninfluenza marginale nella valutazione della responsabilità dellimputato.
È infatti pacifico che il bottino raccolto da autori di furto non dipende dalla loro volontà, bensì unicamente dal caso. In tal senso, ben più significativo risulta essere il numero di furti commessi, consumati e tentati.
Ciò detto, la Corte tuttavia non ha intravvisto alcuna ragione per discostarsi dai valori denunciati dai danneggiati; non solo una gran parte di tali valori risulta dai relativi giustificativi forniti dagli accusatori privati, ma soprattutto, non vi è motivo di dubitare della parola di persone danneggiate dallagire dellimputato e del suo correo.
Lammontare della refurtiva è quindi stato ritenuto così come esposto dagli accusatori privati e indicato nellatto daccusa.
E. 20 Il furto è aggravato e perciò passibile di una pena massima di dieci anni di reclusione o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se lautore fa mestiere del furto (art. 139 cifra 2 CP), oppure una pena massima di dieci anni di reclusione o una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere, se lautore ha agito in qualità di affiliato ad una banda, si è munito di unarma da fuoco o di unaltra arma pericolosa, oppure ancora si è dimostrato particolarmente pericoloso per il modo in cui ha perpetrato il furto (art. 139 cifra 3 CP).
Secondo la giurisprudenza, lautore agisce per mestiere laddove risulta - dal tempo e dai mezzi che consacra agli atti criminosi, dalla frequenza degli stessi durante un periodo determinato, così come dallentità dei guadagni auspicati o ottenuti - che egli esercita lattività delinquenziale alla stessa stregua di una professione, anche semplicemente accessoria. È necessario che la persona miri ad ottenere dei redditi non indifferenti e relativamente regolari (STF 6B_681/2009 del 18 febbraio 2010 consid. 2; DTF 116 IV 319 consid. 4; DTF 117 IV 65; DTF 119 IV 129; DTF 123 IV 116).
Elementi costitutivi del delinquere per mestiere sono quindi una commissione ripetuta dei reati, lintenzione di ottenerne un reddito e la disponibilità a commettere anche nel futuro un numero imprecisato di reati del tipo in questione.
Innanzitutto è dunque necessario che il prevenuto abbia già compiuto dei reati. Se da un lato, uno solo non è sufficiente, dallaltro la giurisprudenza non ha fissato un numero minimo a partire dal quale si può parlare di professione del crimine. Per la valutazione si deve considerare quale è stato il periodo nel quale gli atti sono stati perpetrati e lammontare della refurtiva. Così, ad esempio, possono essere sufficienti 5 furti in una settimana con un bottino complessivo di CHF 2'000.00 mentre non lo sarebbero 5 furti in un anno, per lo stesso ammontare. La verifica non può essere fatta in maniera astratta ma deve essere riferita al caso concreto (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2013, n. 97 ad art. 139).
In secondo luogo, deve poi essere esaminato se lautore ha agito con lintenzione di ottenere un reddito. Ciò è dato solo se è riconoscibile la volontà di derivare con una relativa regolarità dallattività criminale delle entrate per coprire una parte delle spese necessarie a mantenere il tenore di vita.
Il Tribunale federale ha ritenuto sufficiente che il reddito conseguito dallattività delittuosa basti a coprire i costi nella misura, a volte, del 10% e, a volte, del 25%. È stato, ad esempio, considerato sufficiente un importo mensile di CHF1'000.00 per un meccanico (DTF 119 IV 129, 133) rispettivamente quello di CHF 500.00 mensili a fronte di un salario di CHF 3'500.00 (DTF 123 IV 113, 116). Troppo scarse sono, per contro, state ritenute entrate per CHF 250.00 al mese (DTF 116 IV 319, 334 ss.).
Non è necessario che lautore riesca concretamente ad ottenere il reddito, basta la corrispondente intenzione (DTF 68 IV 40, 44; DTF 78 IV 91, 94 seg.). Neppure indispensabile è che la delinquenza rappresenti lunica o la principale fonte di guadagno del reo: un reddito complementare basta (DTF 123 IV 113, 117).
Da ultimo lautore deve essere pronto a commettere un numero imprecisato di reati del genere in questione. La questione risulta essere poco problematica se egli nel passato ha perpetrato reati in una maniera tale da aver già palesato questa sua disponibilità. Se il numero dei delitti realmente effettuati è ridotto, la qualificazione può avvenire solo sulla scorta di una prognosi di plausibilità con riferimento a comportamenti futuri, fondata su quanto da lui sino a quel momento fatto e considerati la frequenza dei delitti, i mezzi impiegati per la loro commissione e lammontare del bottino (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2013, n. 108 ad art. 139).
E. 21 Secondo la giurisprudenza l'aggravante della banda è data qualora due o più persone manifestano, espressamente o per atti concludenti, la volontà di associarsi in vista di commettere in futuro più azioni criminose, indipendenti, qualificate come furto oppure come rapina, anche se non ancora ben definite e/o pianificate. Secondo il Tribunale federale per l'applicazione di questa aggravante, è sufficiente che gli autori prevedano o ipotizzino più di due future azioni criminose (DTF 122 IV 265, 100 IV 219, 102 IV 166; Schubarth, Komm., allart. 137 n. 129 ss; Trechsel, Kurzkomm., allart. 139 n. 16 s.; Rehberg - Schmid, Strafrecht III, § 8 n. 4.2.; Stratenwerth, Schweiz. Strafrecht, BT I, § 13 n. 100-102; Noll, Schweiz. Strafrecht, BT I, p. 140 s.).
Con riferimento al quesito a sapere se due persone fossero sufficienti a costituire una banda il TF ha stabilito che, per decidere se sussista una banda, vanno valutati, più che il numero di partecipanti, il grado d'organizzazione e l'intensità della collaborazione esistente tra gli autori.
In particolare, è data l'affiliazione ad una banda se lorganizzazione (almeno accennata con la ripartizione dei ruoli o del lavoro) e l'intensità della collaborazione raggiungono una dimensione tale che si possa parlare di una squadra solida e stabile ancorché durata poco tempo (DTF 124 IV 86; 124 IV 286).
Dal profilo soggettivo è sufficiente che l'autore abbia voluto e conosciuto le circostanze di fatto che corrispondono alla definizione di banda. L'elemento della banda deve essere ammesso solo se l'intenzione dell'autore porta sulla perpetrazione in comune di più infrazioni (DTF 124 IV 86; 122 IV 265, 120 IV 317; 105 IV 181).
L'aggravante della banda si giustifica per la maggior pericolosità dei singoli componenti derivante dal fatto che, detto in parole povere, lunione fa la forza o, meglio, influisce psichicamente e fisicamente in modo negativo sul loro comportamento e sulla loro determinazione (DTF 78 IV 233).
E. 22 Il simultaneo verificarsi di più circostanze aggravanti non consente di superare il limite superiore della pena edittale, ma può essere considerato ai fini della determinazione della pena nel contesto dell'applicazione dellart. 47 CP (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2013, n. 136 ad art. 139).
E. 23 Nel caso concreto, IM 1 ha commesso oltre 30 furti sullarco di 6 mesi e ciò a significare del tempo e dei mezzi impiegati. Peraltro, a fronte delle sue scarse entrate economiche, appare evidente che egli facesse affidamento sulla refurtiva per poter far fronte al suo fabbisogno personale.
La lunga serie di precedenti italiani attesta poi il fatto che egli ha fatto del furto non solo unattività accessoria, ma addirittura quella principale.
Già sulla base di questo motivo, il furto è realizzato nella sua forma aggravata, tanto che risulterebbe superfluo esaminare anche se IM 1 faceva parte di una banda.
La risposta comunque è affermativa.
In aula limputato ha spiegato, in merito al suo agire con il cittadino marocchino:
" Questo marocchino diceva di essere il cugino della persona che mi vendeva stupefacenti in un bosco. A volte capitava che quando andavo a cercare sostanze lui fosse presente e quindi ci allontanavamo insieme. Non partivamo con lintenzione di commettere furti, ma era una cosa che veniva decisa strada facendo. Preciso che anche lui era consumatore. Una volta arrivati in Svizzera, sceglievamo la prima casa chiusa che capitava. Ci fermavamo con la macchina ed entravamo insieme.
(VI DIB 25.02.2016, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
IM 1 e il cittadino marocchino, per atti concludenti, si sono associati in banda al fine di compiere furti. Tale agire sarebbe proseguito se non fosse stato interrotto: come riferito dallo stesso imputato, capitava che partendo insieme in auto, per atti concludenti, i due decidessero di commettere furti, ciò che si sarebbe evidentemente ripetuto se non fosse intervenuto larresto.
V) Imputazioni di ripetuto danneggiamento, in parte di lieve entità, e ripetuta violazione di domicilio
E. 24 Corollario dei furti commessi vi sono pure i reati di danneggiamento e di violazione di domicilio.
Giusta lart. 144 cpv. 1 CP, chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Per lart. 186 CP, invece, chiunque, indebitamente e contro la volontà dellavente diritto, sintroduce in una casa, in unabitazione, in un locale chiuso di una casa, o in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, o in un cantiere, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
E. 25 IM 1, al fine di introdursi nelle abitazioni e negli esercizi pubblici per commettere i furti, ha utilizzato attrezzi da scasso oppure altri oggetti presenti sul luogo, come ad esempio dei sassi, per forzare porte e finestre, rispettivamente infrangere i vetri, danneggiando in questo modo cose altrui per un importo quantificato in CHF 106'525.90.
Parimenti, al fine di commettere i furti, egli si è introdotto, rispettivamente ha tentato di introdursi, nelle rispettive abitazioni e negli esercizi pubblici contro il volere degli aventi diritto commettendo anche il reato di violazione di domicilio.
Anche per questi reati IM 1 ha ammesso le sue responsabilità sia in corso dinchiesta (VI PP 20.11.2015, AI 35) che durante il dibattimento (VI DIB 25.02.2016, p. 4 e 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).
La Corte ha quindi confermato anche le imputazioni di cui ai punti 2 e 3 dellatto daccusa.
VI) Imputazione di guida senza autorizzazione
E. 26 IM 1 è infine accusato di guida senza autorizzazione, per avere, nelle circostanze di cui ai punti 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23 e 1.25 dellatto daccusa, condotto due autovetture intestate alla madre, sebbene la licenza di condurre gli sia stata revocata per il periodo dal 10 giugno 2015 al 9 settembre 2015.
E. 27 Giusta lart. 95 cpv. 1 lett. b LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre gli sia stata rifiutata, revocata o non riconosciuta.
E. 28 A seguito dellinfrazione alla LF sulla circolazione stradale commessa il 10 giugno 2015, la quale ha portato al citato decreto daccusa del 7 settembre 2015 per guida in stato di inattitudine, lUfficio giuridico della circolazione ha risolto nei confronti dellimputato un divieto di condurre veicoli a motore su territorio Svizzero della validità di 3 mesi, e meglio dal 10 giugno 2015 al 9 settembre 2015 inclusi (rapporto dinchiesta, AI 53).
Per quanto riguarda questo reato, limputato ha dapprima negato ogni addebito, affermando di essere venuto in Svizzera con lauto unicamente dopo il 9 settembre 2015 (VI PG 04.10.2015, p. 6, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 1; VI PP 06.10.2015, p. 4, AI 7).
Il 20 novembre 2015, dinanzi al PP, ha riconosciuto di avere circolato in Svizzera nel periodo compreso tra il 10 giugno e il 9 settembre 2015, contestualmente alla commissione dei furti, affermando tuttavia che questo sarebbe avvenuto unicamente nei casi in cui i furti sono avvenuti a __________ e __________, e non in occasione di quelli da lui perpetrati vicino al confine con lItalia, e meglio a __________ e __________, siccome in questi casi sarebbe venuto in Svizzera in bicicletta (VI PP 20.11.2015, p. 17, AI 35).
In occasione dellinterrogatorio dibattimentale IM 1 ha infine riconosciuto integralmente i fatti descritti al punto 4 del rinvio a giudizio (VI DIB 25.02.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Il reato di guida senza autorizzazione ha quindi trovato conferma.
VII) Commisurazione della pena
E. 29 Giusta lart. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate allatto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nellambito del precedente diritto designava con le espressioni risultato dell'attività illecita e modo di esecuzione (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle circostanze esterne, e meglio della situazione concreta dellautore in relazione allatto, per esempio situazioni demergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dellart. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
In questambito, si inserisce leventuale responsabilità limitata dellautore. In una sentenza dell8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad uninterpretazione puramente letterale del testo dellart. 19 cpv. 2 CP (il giudice attenua la pena) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dellautore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Determinata, così, la colpa globale dellimputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dallart. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati allautore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo latto e nel corso del procedimento penale così come delleffetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
E. 30 Secondo lart. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per linflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna lautore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).
Per lart. 49 cpv. 2 CP, se deve giudicare un reato che lautore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che lautore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
E. 31 Nellevenienza concreta si impone di premettere che IM 1 ha delinquito sullarco di diversi anni e i primi 3 episodi risalgono al 2006. Tali reati sono stati commessi in epoca precedente le sentenze italiane dell8 febbraio 2007, del 31 maggio 2007, del 4 luglio 2008, del 25 giugno 2009, dell11 marzo 2010 e dell11 gennaio 2011, motivo per cui lodierna sentenza risulta essere parzialmente aggiuntiva a queste ultime. In tal senso, considerata lentità delle pene pronunciate, la Corte ha considerato che i 3 episodi citati non possono venire concretamente sanzionati, posto che i giudici italiani non avrebbero verosimilmente pronunciato una pena più severa neppure nellevenienza in cui ne fossero stati a conoscenza.
In sostanza, dunque, nel computo della pena sono stati considerati unicamente gli episodi del 2015, parzialmente aggiuntivi al decreto daccusa del 7 settembre 2015 del Ministero pubblico del Cantone Ticino con condanna alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da CHF 100.00 (cento) cadauna corrispondenti a complessivi CHF 4'500.00 (quattromilacinquecento), sospesa per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
E. 32 Fatta questa premessa, la colpa dellimputato è oggettivamente e soggettivamente grave.
Lo è dal profilo oggettivo perché, come già indicato, limputato ha agito in 31 occasioni tra aprile e ottobre 2015, ciò che gli ha permesso di raccogliere una refurtiva ragguardevole, commettendo reati che colpiscono i danneggiati nella loro sfera privata, violati nellintimità di casa loro, alimentando il loro senso di insicurezza e quello generale della popolazione.
La colpa di IM 1 è grave anche dal profilo soggettivo. Limputato, pur sapendo di commettere reato, ha dato prova di unallarmante propensione a delinquere e reiterazione.
Ai furti ha dedicato tempo, risorse ed energie, così da giungere in Svizzera a commettere reati con preoccupante frequenza. Come detto, in 6 mesi tra aprile 2015 e ottobre 2015 ha commesso oltre 30 furti, colpendo quindi con una media di 5 volte al mese.
Senza ombra di dubbio IM 1 ha agito a fine di lucro, per guadagnare soldi in fretta e senza grossi sforzi così da poter finanziare il proprio vizio, ovvero il consumo di stupefacenti, denotando così egoismo.
A pesare sullimputato vi sono poi i suoi precedenti.
Dagli atti emergono 11 condanne italiane e lui stesso ha ammesso di avere scontato, nelletà adulta, circa 10 anni di detenzione.
Il fatto che dopo lultima scarcerazione sia tornato a commettere furti dimostra che egli non ha tratto nessun insegnamento dalle precedenti condanne.
A favore dellimputato, la Corte ha ritenuto il suo vissuto, nonché la sensibilità alla pena e limportante collaborazione fornita, ciò di cui ha dato atto anche la pubblica accusa.
Per contro, non può essere seguita la difesa quando invoca la parziale scemata responsabilità.
La giurisprudenza, infatti, prevede che occorre valutare di caso in caso se lautore ha agito in stato di incapacità.
Con sentenza 6S.284/2005 del 9 settembre 2005, lAlta Corte federale ha ribadito che una leggera ebbrezza indotta dal consumo di stupefacenti non è sufficiente a suscitare seri dubbi in merito alla piena responsabilità dellautore. È significativa unicamente unebbrezza media comportante una perturbazione della coscienza, della facoltà volitiva o della capacità di reagire. Il solo fatto che lautore sia consumatore di stupefacenti non è sufficiente a far dubitare della sua piena responsabilità, allorquando non è stabilito che il consumo abbia avuto lincidenza descritta al momento del compimento dellatto rimproveratogli (consid. 2.3).
Nel caso concreto, gli indizi testimoniano piuttosto di unintegra lucidità da parte di IM 1 al momento dei fatti: egli infatti si recava sul luogo del furto in automobile, sceglieva il bersaglio da colpire (abitazione vuota per assenza di automobili posteggiate), decideva come entrare nellabitazione, a volte mostrando abilità, sottraeva quanto ritenuto importante (giungendo a contestare singoli oggetti della refurtiva denunciata dagli accusatori privati) e ricordava dove aveva agito, tanto da saperlo indicare agli inquirenti.
Un esito differente avrebbe potuto esservi qualora fosse stato dimostrato che IM 1, nelle occasioni dei furti, si trovava sotto linflusso di stupefacenti. In tal caso, tuttavia, allimputato avrebbe dovuto essere imputato il reato di guida in stato di inattitudine, circostanza che coerentemente latto daccusa non contempla.
Neppure può essere applicata, in caso di furto, la generica scemata responsabilità che viene ritenuta tra consumatori che per procacciarsi la sostanza a loro volta vendono stupefacenti: evidentemente commettere furti con scasso rappresenta un passaggio ulteriore.
E. 33 In tale contesto, richiamato pure il concorso tra i reati, la Corte ha ritenuta adeguata alla colpa di IM 1 una pena solo di poco inferiore a quella proposta dalla pubblica accusa,
che è stata fissata in 28 (ventotto) mesi di detenzione.
E. 34 Giusta lart. 42 cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola lesecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere lautore dal commettere nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento dellesecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.).
Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, lautore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza la condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). Lart. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata allesistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel caso dellart. 42 cpv. 2 CP non è più supposta lassenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Per circostanze particolarmente favorevoli si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid. 2.1.; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che linfrazione da giudicare non ha alcun rapporto con linfrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1).
Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta allestero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3; STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1; 6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).
E. 35 Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4 pag. 77).
Quando la durata della pena detentiva si situa, come nella fattispecie, tra uno e due anni, il giudice ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è l'eccezione (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata solo se la concessione della sospensione di una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere tra "tutto o niente" (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).
Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale, che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.
E. 36 Giusta lart. 46 CP se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi chegli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per pronunciare nellambito della nuova pena una pena unica in applicazione analogica dellarticolo 49. Può tuttavia pronunciare una pena detentiva senza condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano adempiute le condizioni di cui allarticolo 41 (cpv. 1).
Se non vi è dattendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la durata del periodo di prova prorogato, può ordinare unassistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga decorre dal giorno in cui è stata ordinata (cpv. 2).
Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto decide anche sulla revoca (cpv. 3).
La revoca non può essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del periodo di prova (cpv. 5).
E. 37 Nel caso concreto, trova evidentemente applicazione lart. 42 cpv. 2 CP.
A questo proposito, la Corte non solo non ha intravvisto circostanze particolarmente favorevoli, ma considerati i precedenti penali, la prognosi per limputato è assolutamente negativa.
La pena dovrà quindi essere integralmente espiata.
Avendo peraltro commesso numerosi furti nel periodo di prova successivo alla condanna per guida senza licenza, il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da CHF 100.00 (cento) cadauna corrispondenti a complessivi CHF 4'500.00 (quattromilacinquecento), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 7 settembre 2015, è stato revocato.
Basterà al proposito ricordare che malgrado tale condanna, IM 1 ha proseguito a guidare autovetture in Svizzera.
VIII) Sequestri
E. 38 In accoglimento della richiesta della pubblica accusa, la Corte ha ordinato il sequestro conservativo a copertura delle spese dellimporto di Euro 108.65, la confisca dellimporto di CHF 6.05 quale provento di reato, così come la confisca di tutti i restanti oggetti sotto sequestro in quanto mezzi di prova.
IX) Pretese degli accusatori privati
E. 39 Per l'art. 122 cpv. 1 CPP in veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato.
La Corte ha riconosciuto nel principio le pretese civili degli accusatori privati, i quali sono stati rinviati al competente foro civile per la quantificazione.
X) Retribuzione del difensore dufficio
E. 40 Giusta lart. 135 cpv. 1 CPP il difensore dufficio è retribuito secondo la tariffa davvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio dufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.
Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dellavvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore dufficio, nel caso di concessione del beneficio dellassistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
Allavvocato è riconosciuto lonorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa dufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad unefficace difesa nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato lonorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).
Lonorario dellavvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dallAlta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, lonorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). Lonorario dellavvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dallorario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore 08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dellonorario a favore del difensore dufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dellart. 21 cpv. 2 della legge sullavvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali lavvocato ha riguardo alla complessità ed allimportanza del caso, al valore ed allestensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, allesito conseguito ed alla sua prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato lart. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Questultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dellonorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dellincarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
Lassunzione di un mandato di patrocinatore dufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata unattività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa dufficio sono sottoposte allIVA se lavvocato medesimo vi è assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica lattribuzione dellIVA al patrocinatore indipendente quandesso non sia personalmente assoggettato alla stessa.
E. 41 La nota professionale dellavv. DUF 1, adattata alleffettiva durata del dibattimento, è stata riconosciuta così come esposta, ad eccezione del tempo impiegato per il verbale di arresto del 6 ottobre 2015, che è stato diminuito dalle 5 ore richieste alleffettiva durata dello stesso, corrispondente a 4 ore, nonché per linterrogatorio del 16 ottobre 2015, diminuito dalle 5 ore e 30 minuti richieste al tempo effettivo di 4 ore e 6 minuti, come da preavviso del PP del 16 dicembre 2015 (AI 58).
Visti gli art.: 12, 40, 47, 49, 51, 69, 70, 139, 144, 186 CP;
95 LCStr;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n. 72.2015.205
Lugano,
25 febbraio 2016/lc
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
GI 1 6
GI 2 7
Cristina Laghi, vicecancelliera
sedente nellaula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati:
ACPR 1
ACPR 2
ACPR 3
ACPR 4
ACPR 5
ACPR 6
ACPR 7
ACPR 8
ACPR 9
ACPR 10
ACPR 11
ACPR 12
ACPR 13
ACPR 14
ACPR 15
ACPR 16
ACPR 17
ACPR 18
ACPR 19
ACPR 20
ACPR 21
ACPR 22
ACPR 23
ACPR 24
ACPR 25
ACPR 26
ACPR 27
ACPR 28
ACPR 29
ACPR 30
ACPR 31
ACPR 32
ACPR 33
ACPR 34
ACPR 35
ACPR 36
contro
IM 1
rappresentato dallavv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 04.10.2015 al 14.11.2015 (42 giorni)
in esecuzione anticipata di pena dal 15.11.2015
imputato, a norma dellatto daccusa nr. 168/2015 del 16.12.2015 emanato dal
Procuratore pubblico PP 1, di
1. Ripetuto furto aggravato (per mestiere, in parte in banda)
per avere,
nel periodo 17.09.2006 - 04.10.2015, in 34 occasioni, in diverse località del Canton Ticino, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene,
agendo in parte in correità con un cittadino di origine marocchina, quale membro di una banda intesa a commettere furti con oggetto prevalentemente abitazioni secondarie ed esercizi pubblici non in servizio;
operando, in modo professionale, sistematico, regolare e secondo un preciso piano;
ripetutamente sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre, merce varia per un valore complessivo di refurtiva denunciata di almeno CHF 64'785.50;
e meglio,
1.1. nel corso del periodo 17.09.2006 (a partire dalle ore 08.00) - 20.09.2006 (fino alle ore 20.00), a __________, in via __________, sottratto, ai danni di ACPR 2, allinterno di un rustico, vini liquori e grappe per un valore complessivo di refurtiva denunciata di CHF 300.00;
1.2. nel corso del periodo 19.09.2006 (a partire dalle ore 15.00) - 20.09.2006 (fino alle ore 07.30), a __________, in via __________, tentato di sottrarre cose mobili altrui dallautovettura targata __________ di proprietà del __________;
1.3. nel corso del periodo 19.09.2006 (a partire dalle ore 15.00) - 20.09.2006 (fino alle ore 07.30), a __________, in via __________, tentato di sottrarre cose mobili altrui dallautovettura targata __________ di proprietà di ACPR 16;
1.4. nel corso del periodo 15.04.2015 (a partire dalle ore 17.00) - 29.04.2015 (fino alle ore 16.30), a __________, in via __________, allinterno di unabitazione, in correità con un cittadino marocchino, non identificato, sottratto, ai danni ACPR 26, 1 amplificatore, 1 radiolina, 2 giubbotti, 1 aspirapolvere murale, 1 cannocchiale, 1 borsa nautica, 1 televisore, 1 radio con CD stereo, 1 rasoio elettrico, 10 t-shirts e 1 chiave, per un valore complessivo di refurtiva denunciata di CHF 2'486.90;
1.5. nel corso del periodo 10.04.2015 (a partire dalle ore 08.00) - 30.04.2015 (fino alle ore 20.00), a __________, in via __________, presso unabitazione, in correità con il solito cittadino marocchino, non identificato, tentato di sottrarre cose mobili altrui allinterno dellabitazione di proprietà di ACPR 3;
1.6. nel corso del periodo 28.04.2015 (a partire dalle ore 14.00) - 02.05.2015 (fino alle ore 09.00), a __________, in __________, allinterno di unabitazione, sottratto un televisore, ai danni ACPR 17, per un valore risarcito dallassicurazione pari a CHF 400.00;
1.7 nel corso del periodo 01.05.2015 (a partire dalle ore 10.00) - 06.05.2015 (fino alle ore 13.30), a __________, in __________, allinterno di unabitazione, sottratto, ai danni di ACPR 18, un televisore e una giacca in pelle per un valore complessivo di refurtiva denunciata di CHF 800.00;
1.8. nel corso del periodo 01.05.2015 (a partire dalle ore 10.00) - 06.05.2015 (fino alle ore 13.30), a __________, in __________, allinterno di unabitazione, sottratto, ai danni di ACPR 12, 1 televisore, 1 valigia marca Samsonite, 1 ipad, 1 paio di cuffiette, delle sigarette, 2 spine e CHF 500.00, per un valore complessivo di refurtiva denunciata di CHF 4'257.00;
1.9. in data 11.05.2015, a __________, in via __________, allinterno di unabitazione, sottratto della bigiotteria e delle monetine, ai danni di ACPR 19, per un valore complessivo di refurtiva denunciata di circa CHF 10'641.00;
1.10. nel periodo 09.05.2015 (a partire dalle ore 20.00) - 13.05.2015 (fino alle ore 20.30), a __________, in via __________, presso unabitazione, tentato di sottrarre cose mobili altrui ai danni di ACPR 20;
1.11. nel periodo 11.05.2015 (a partire dalle ore 11.00) - 18.05.2015 (fino alle ore 13.00), a __________, in via __________, presso unabitazione, tentato di sottrarre cose mobili altrui ai danni di ACPR 21;
1.12. nel periodo 09.06.2015 (a partire dalle ore 11.00) - 10.06.2015 (fino alle ore 08.20), a __________, in via __________, allinterno di unabitazione, in correità con il solito cittadino di origine marocchina, sottratto, ai danni di ACPR 4, 1 televisore, 1 radio, 1 laptop, 1 macchina del caffè e 4 cartucce per stampante, per un valore complessivo di refurtiva denunciata di CHF 6420.00;
1.13. nel periodo 09.06.2015 (a partire dalle ore 11.00) - 10.06.2015 (fino alle ore 08.20), a __________, in via __________, allinterno di unabitazione, in correità con il solito cittadino di origine marocchina, sottratto, ai danni di ACPR 22, 1 macchina del caffé, per un valore di refurtiva denunciata di CHF 299.00;
1.14. nel periodo il 10.06.2015, tra le ore 02.30 e le ore 08.20, a __________, presso un cantiere vicino alla Stazione FFS, sottratto, ai danni della società ACPR 6 SA, 1 PC portatile, per un valore di refurtiva denunciata di CHF 1'800.00;
1.15. in data 10.06.2015, tra le ore 01.30 e le ore 09.00, a __________, in via __________, tentato di sottrarre da unautovettura cose mobili altrui ai danni di ACPR 5;
1.16. nel periodo 06.07.2015 (a partire dalle ore 12.00) 09.07.2015 (fino alle ore 08.00), a __________, in via __________, allinterno di unabitazione, in correità con il solito cittadino di origine marocchina, sottratto, ai danni di ACPR 8, 1 bicicletta, 1 figura in bronzo, 1 collana di perle, 1 orologio in acciaio, 1 pantalone, 1 tuta da windsurf, 2 giacche da windsorf, 1 tagliasiepe a benzina, 2 paia di scarpe, 1 abito da ciclista, 1 pantaloncino corto, la licenza di circolazione del motoscafo e documentazione varia, per un valore complessivo di refurtiva denunciata parzialmente quantificato in CHF 2'240.00;
1.17. nel periodo 27.07.2015 (a partire dalle ore 14.30) - 29.07.2015 (fino alle ore 01.10), a __________, in via __________, allinterno di unabitazione, sottratto, ai danni di ACPR 10, denaro contante pari ad Euro 15'400, 1 ipad, 1 iphone e 1 orologio, per un valore complessivo di refurtiva denunciata di CHF 18900.00;
1.18. nel periodo 27.07.2015 (a partire dalle ore 12.00) - 09.08.2015 (fino alle ore 13.30), a __________, in via __________, presso unabitazione, tentato di sottrarre cose mobili altrui ai danni di ACPR 23;
1.19. in data 12.08.2015 (tra le ore 12.00 e le ore 13.45), a __________, in via __________, presso il chiosco del campeggio ACPR 25, allinterno di unabitazione, sottratto, ai danni di ACPR 14 e __________, denaro per un valore complessivo di refurtiva denunciata di CHF 1184.20;
1.20. nel periodo 20.08.2015 (a partire dalle ore 12.00) - 25.08.2015 (fino alle ore 12.00), a __________, in via __________, presso unabitazione, tentato di sottrarre cose mobili altrui ai danni di ACPR 24;
1.21. in data 02.09.2015, tra le ore 12.00 e le ore 14.00, a __________, in via __________, ai danni del ACPR 25, sottratto un portamonete rosso, ai danni del ristorante, per un valore di refurtiva denunciata di CHF 35.00;
1.22. in data 05.09.2015, tra le ore 15.00 e le ore 15.09, a __________, in __________, in correità con il solito cittadino di origine marocchina, sottratto, ai danni del ACPR 13, un PC portatile, sigarette, un portamonete e il fondo cassa, per un valore complessivo di refurtiva denunciata di CHF 1'344.50;
1.23. nel periodo 04.07.2015 (a partire dalle ore 18.30) - 07.07.2015 (fino alle ore 07.35), a __________, in via __________, allinterno di un esercizio pubblico, sottratto, ai danni della società __________ SA, merce varia e la cassa registratrice, per un valore complessivo di refurtiva denunciata di CHF 1'744.00;
1.24. in data 08.09.2015, tra le ore 11.45 e le ore 14.00, a __________, in via __________, sottratto, allinterno di un esercizio pubblico ai danni del fiorista __________, denaro per un valore complessivo denunciato di CHF 750.00;
1.25. nel periodo 07.09.2015 (a partire dalle ore 21.30) - 08.09.2015 (fino alle ore 14.50), a __________, in via __________, presso unabitazione, tentato di sottrarre cose mobili altrui ai danni del ACPR 11;
1.26. nel periodo 10.09.2015 (a partire dalle ore 23.00) - 11.09.2015 (fino alle ore 07.10), a __________, in via __________, allinterno di unabitazione, sottratto, ai danni di ACPR 27, denaro dal registratore di cassa, per un valore complessivo denunciato di CHF 350.00;
1.27. nel periodo 13.09.2015 (a partire dalle ore 13.00) - 15.09.2015 (fino alle ore 15.00), a __________, in via __________, presso unabitazione, tentato di sottrarre cose mobili altrui ai danni di ACPR 28;
1.28. in data 29.09.2015, tra le ore 15.20 e le ore 17.10, a __________ in via __________, allinterno di unabitazione, sottratto, ai danni di ACPR 29, denaro e selle di capriolo, per un valore complessivo di refurtiva denunciata di circa CHF 230.00;
1.29. nel periodo 28.09.2015 (a partire dalle ore 14.00) - 01.10.2015 (fino alle ore 12.00), a __________, in via __________, allinterno di unabitazione, sottratto, ai danni di ACPR 30, 1 televisore, per un valore denunciato di CHF 1'000.00;
1.30. in data 03.10.2015, tra le ore 01.00 e le ore 16.00, a __________, in via __________,
1.30.1 sottratto, allinterno del ristorante __________, ai danni della società ACPR 31 SAGL, denaro, per un valore denunciato di CHF 1'493.90;
1.30.2 tentato di sottrarre denaro, ai danni della società ACPR 32 SA, proprietaria del distributore automatico del caffè che si trova allinterno del ristorante __________;
1.31. in data 03.10.2015, tra le ore 14.10 e le ore 17.10, a __________, in __________, sottratto, allinterno di un esercizio pubblico __________, ai danni della ACPR 33 SAGL, denaro, per un valore complessivo di refurtiva denunciata di CHF 300.00;
1.32. nel periodo 29.09.2015 (a partire dalle ore 18.30) - 04.10.2015 (fino alle ore 14.45), a __________, in via __________, allinterno di unabitazione, sottratto, ai danni di ACPR 34, 2 canne da pesca, 1 quadro e 1 specchio, per un valore complessivo di refurtiva denunciata di CHF 5'950.00;
1.33. nel periodo 29.09.2015 (a partire dalle ore 17.00) - 07.10.2015 (fino alle ore 17.00), a __________, in via __________, presso unabitazione, tentato di sottrarre cose mobili altrui ai danni di ACPR 10;
1.34. in data 04.10.2015, tra le ore 21.00 e le ore 21.20, a __________, in via __________,
1.34.1 sottratto, ai danni della società ACPR 1 SA, una borsa da PC, un PC portatile e 1 smartphone, per un valore complessivo di refurtiva denunciata di CHF 1'860.00; refurtiva recuperata e riconsegnata allaccusatore privato;
1.34.2 sottratto, ai danni della società ACPR 7 SA, proprietaria del distributore automatico delle bibite presente allinterno della __________, denaro, il cui ammontare non è stato quantificato dallaccusatore privato;
2. ripetuto danneggiamento (in parte di lieve entità)
per avere,
nelle circostanze di luogo e di tempo ed al fine di commettere i furti di cui ai punti 1., infrangendo mediante utilizzo di cacciaviti e altri oggetti da scasso le porte o altre vie daccesso di abitazioni ed esercizi pubblici, in parte in correità con un cittadino di origine marocchina, causato danni per un valore complessivo denunciato di almeno CHF 106'525.90;
segnatamente,
2.1. nelle circostanze di cui al punto 1.4., in correità con il solito cittadino di origine marocchina, causato a ACPR 26, la rottura della porta secondaria in legno dellabitazione per un valore di danno denunciato di CHF 286.20;
(pretesa di risarcimento, compreso il riordino, di complessivi CHF 1'081.10)
2.2. nelle circostanze di cui al punto 1.5., in correità con il solito cittadino di origine marocchina, causato a ACPR 3, la rottura della finestra del bagno e dellinferriata, per un valore di danno denunciato di CHF 1'285.00;
2.3. nelle circostanze di cui al punto 1.6., causato a ACPR 17, la rottura dellinferriata e della portafinestra della camera, per un valore di danno denunciato di CHF 1'250.00;
2.4. nelle circostanze di cui al punto 1.7., causato a ACPR 18, la rottura della portafinestra, della persiana e del quadro elettrico, per un valore di danno denunciato di circa CHF 3601.70;
2.5. nelle circostanze di cui al punto 1.8, causato a ACPR 12, la rottura porta dentrata della veranda della persiana e dellattacco del cavo tv in soggiorno, per un valore di danno denunciato di CHF 1'470.90;
2.6. nelle circostanze di cui al punto 1.9., causato a ACPR 19, la rottura della porta principale, per un valore di danno denunciato di CHF 5'097.80;
2.7. nelle circostanze di cui al punto 1.10., causato a ACPR 20, la rottura della porta dentrata e della finestra, per un valore di danno denunciato di CHF 13'956.30;
2.8. nelle circostanze di cui al punto 1.11, causato a ACPR 21, la rottura dellinferriata, della porta principale e della chitarra, per un valore di danno denunciato di CHF 2'800.00;
2.9. nelle circostanze di cui al punto 1.12., in correità con il solito cittadino di origine marocchina, causato a ACPR 4, la rottura della portafinestra, della tapparella, della finestra della cucina, del tavolo e delle sedie, per un valore di danno denunciato di CHF 18500.00;
(pretesa di risarcimento, comprese le spese di pulizia, di complessivi CHF 20'000.00)
2.10. nelle circostanze di cui al punto 1.13., in correità con il solito cittadino di origine marocchina, causato a ACPR 22, la rottura dellinferriata, della finestra e della porta, per un valore di danno denunciato di CHF 4'082.40;
2.11. nelle circostanze di cui al punto 1.14., causato alla società ACPR 6 SA, la rottura della porta dentrata dellufficio del cantiere, della porta dentrata del box mensa, del container e del quadro elettrico, per un valore di danno denunciato di CHF 1'500.00;
2.12. nelle circostanze di cui al punto 1.15., causato a ACPR 5, la rottura del finestrino anteriore lato passeggero e della carrozzeria lato passeggero dellautovettura, per un valore di danno denunciato di CHF 500.00;
2.13. nelle circostanze di cui al punto 1.16., in correità con il solito cittadino di origine marocchina, causato a ACPR 8, la rottura della portafinestra, della porta principale e degli interni della casa, per un valore di danno denunciato di CHF 2'720.00;
(pretesa di risarcimento, comprese le spese di pulizia, di complessivi CHF 3'120.00)
2.14. nelle circostanze di cui al punto 1.17., causato a ACPR 10, la rottura del vetro della porta dingresso dellabitazione, per un valore di danno denunciato di circa CHF 660.00
2.15. nelle circostanze di cui al punto 1.18., causato a ACPR 23, la rottura della porta principale dellabitazione, per un valore di danno non quantificato dallaccusatrice privata;
2.16. nelle circostanze di cui al punto 1.19., causato a ACPR 14 e __________, la rottura della cassa registratrice e del cassetto della scrivania dellufficio, per un valore di danno denunciato di CHF 2'500.00;
2.17. nelle circostanze di cui al punto 1.20., causato a ACPR 24, la rottura del portoncino in legno esterno e dellimposta della finestra per un valore di danno denunciato di CHF 1'081.10;
2.18. nelle circostanze di cui al punto 1.21., causato al ACPR 25, la rottura della porta dentrata, della porta della cucina e del cassetto, per un valore di danno denunciato di CHF 2'174.05;
2.19. nelle circostanze di cui al punto 1.22., causato al ACPR 13, la rottura della portafinestra del ristorante e del cassetto della cassa registratrice per un valore di danno denunciato di CHF 1'633.70;
2.20. nelle circostanze di cui al punto 1.23., causato alla società __________, la rottura della porta secondaria e della porta interna come pure dellapparecchio automatico delle sigarette, per un valore di danno denunciato di CHF 2'674.55;
2.21. nelle circostanze di cui al punto 1.24., causato al negozio ACPR 35, la rottura della porta principale e del registratore di cassa, per un valore di danno denunciato di CHF 1'785.20;
2.22. nelle circostanze di cui al punto 1.25., in correità con il solito cittadino di origine marocchina, causato al ACPR 11, la rottura della grata al pianterreno, di una parte di muro, della gelosia e della portafinestra del balcone, per un valore di danno denunciato di CHF 828.90;
2.23. nelle circostanze di cui al punto 1.26., causato a ACPR 27, la rottura della porta secondaria e del registratore di cassa, per un valore di danno denunciato di CHF 1'650.00;
2.24. nelle circostanze di cui al punto 1.27., causato a ACPR 28, la rottura del cilindro della porta della cantina, per un valore di danno denunciato di CHF 70.00;
2.25. nelle circostanze di cui al punto 1.28., causato a ACPR 29, la rottura della porta principale e di unanta, per un valore di danno denunciato di CHF 2'235.60;
2.26. nelle circostanze di cui al punto 1.29., causato a ACPR 30, la rottura di tre porte distinte, per un valore di danno denunciato di CHF 1'600.00;
2.27. nelle circostanze di cui al punto 1.30.,
2.27.1. causato alla società ACPR 31 SAGL, la rottura della porta secondaria e della portafinestra, per un valore di danno denunciato di CHF 13466.00;
2.27.2. causato alla società ACPR 32 SA, la rottura del distributore automatico del caffè, per un valore di danno denunciato di CHF 1'782.00;
2.28. nelle circostanze di cui al punto 1.31., causato alla società ACPR 33 SAGL, la rottura del telaio della porta secondaria per un valore di danno denunciato di CHF 4030.00;
2.29. nelle circostanze di cui al punto 1.32., causato a ACPR 34, la rottura della porta dingresso dellabitazione, per un valore di danno denunciato di CHF 1230.00;
2.30. nelle circostanze di cui al punto 1.33., causato a ACPR 10, la rottura dellentrata sul salone, della porta finestra e della tenda, per un valore di danno non quantificato dallaccusatore privato;
2.31. nelle circostanze di cui al punto 1.34.,
2.31.1. causato alla società ACPR 1 SA, la rottura della porta dentrata del rustico, della cassaforte e di 2 porte delle sellerie, per un valore di danno denunciato di CHF 4200.00;
2.31.2. causato alla società ACPR 7 SA, la rottura del distributore di bibite automatico, per un valore di danno denunciato di CHF 5'874.50;
3. ripetuta violazione di domicilio (in parte tentata)
per essersi introdotto, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui ai punti 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.19, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.26, 1.28, 1.29, 1.30.1, 1.31, 1.32 e 1.34.1,
rispettivamente per aver tentato di introdursi, nelle circostanze di cui ai punti 1.5, 1.10, 1.11, 1.18, 1.20, 1.25, 1.27 e 1.33,
al fine di commettere i relativi furti,
indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, allinterno dei summenzionati esercizi pubblici e delle suddette abitazioni;
4. guida nonostante la revoca
per avere condotto, nelle circostanze di cui ai punti 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23 e 1.25, due autovetture, intestate alla madre, sebbene la licenza di condurre gli sia stata revocata per il periodo dal 10.06.2015 al 09.09.2015;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 139 cifra 2 e 3 CP, art. 144 cpv. 1 CP, art. 186 CP e art. 95 cpv. 1 lett. b LCS;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- limputato IM 1, assistito dal suo difensore dufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:31 alle ore 14:45.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche dellatto daccusa:
- i punti 1.5 e 2.2 sono modificati nel senso che il nome dellaccusatore privato è ACPR 3, e non ACPR 3;
- in punti 1.24 e 2.21 sono modificati nel senso che le infrazioni sono state commesse in correità con il solito cittadino di origine marocchina, come si evince dalle dichiarazioni dellimputato di cui al VI PP 20 novembre 2015, p. 13, AI 35;
- il titolo del punto 4 è modificato in guida senza autorizzazione.
Le parti si dichiarano daccordo e latto daccusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: rileva che sui fatti limputato si presenta reo confesso. Egli ha un passato da tossicodipendente che lha portato a commettere in Italia tutta una serie di gravi reati, ciò che lo ha portato a scontare ben 10 anni in carcere e qualche anno in comunità.
I valori della refurtiva e del danno denunciati dagli AP sono in gran parte stati riconosciuti dalle compagnie assicurative e sono in gran parte comprovati. Ciononostante IM 1 li ha in parte contestati.
Quanto allaggravante della banda, laccusa rileva che la stessa può sussistere in ragione dellagire indisturbato di IM 1 e del marocchino in 7 occasioni.
La PP riassume poi i presupposti dellaggravante del mestiere, affermando che nel caso concreto sono senza dubbio dati. La reale professione di IM 1 era quella dei furti, egli non ha praticamente mai avuto un lavoro fisso.
Sulla commisurazione della pena, rileva che la colpa dellimputato è importante. Nonostante gli anni passati in carcere egli non ha imparato la lezione ed ha continuato a delinquere. Il suo agire delittuoso è stato intenso e determinato, tanto da diventare parte fondamentale della sua vita. Egli ha inoltre agito su un arco importante di tempo. IM 1 ha fatto dellarte di rubare la sua esistenza; egli ruba non per garantirsi il suo sostentamento, ma per acquistare lo stupefacente. Limputato ha parecchi precedenti penali, che hanno mancato la propria funzione di monito. A mente dellaccusa non vi sono attenuanti specifiche ai sensi dellart. 48 CP, ma va riconosciuta a favore di IM 1 la sua condizione di importante tossicodipendenza, durevole negli anni, nonché il suo atteggiamento assolutamente collaborante, laddove ha ammesso determinati furti senza che vi fossero prove oggettive a suo carico. IM 1, inoltre, ha avuto un atteggiamento verso lautorità molto rispettoso, e questo sin dallarresto.
Laccusa conclude proponendo la condanna di IM 1 alla pena detentiva di 30 (trenta) mesi, parzialmente aggiuntiva alla condanna alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere di cui al decreto daccusa del 7 settembre 2015, della cui sospensione condizionale chiede la revoca, posto che limputato ha delinquito nel periodo di prova. Visti i precedenti a carico dellimputato, non intravvede infine alcuna possibilità per la sospensione condizionale parziale della pena;
- lavv. DUF 1, difensore dellimputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in entrata ricorda che IM 1 è tossicodipendente e affetto da una grave malattia. Chiede quindi sin da subito che al suo assistito non venga inflitta una pena repressiva tout court.
Non vi è alcuna contestazione per quanto attiene ai punti 3 e 4 dellatto daccusa.
Per quanto riguarda il punto 1 dellatto daccusa, la difesa riassume i presupposti dellaggravante della banda, rilevando che vi deve essere un certo grado di organizzazione allinterno e una certa collaborazione, di modo che si possa parlare di un gruppo saldo e stabile, ed è necessaria una volontà di commettere furti dello stesso tipo nel lungo periodo, ciò che non emerge nel caso concreto. Le occasioni in cui IM 1 e il marocchino hanno commesso furti assieme sono limitate nel tempo. IM 1 è piuttosto un lupo solitario che commetteva un furto quando ne aveva bisogno per le sue necessità. Come si è visto anche oggi in aula, non vi era unorganizzazione o una decisione comune.
Il difensore contesta anche laggravante del mestiere, di cui riassume i presupposti oggettivi e soggettivi. Si tratta sì di una trentina di furti in un certo periodo di tempo, ma è necessario soffermarsi anche sul modo di agire, sui metodi impiegati e sui guadagni conseguiti, da cui si evince che laggravante del mestiere non è data nel caso concreto, siccome IM 1 non ha fatto alcun investimento per fare i furti (utilizzava al massimo un cacciavite e un palanchino, se non addirittura oggetti trovati sul luogo del furto, come ad esempio un sasso oppure le mani). Egli non indossava guanti ed ha anche bevuto sul luogo del furto, lasciando DNA ovunque. Anche la scelta degli obiettivi non è ponderata, egli non ha scelto il luogo in cui poteva ottenere il maggior profitto. IM 1 non ha agito con lausilio di nessuno. Non emerge quindi un soggetto che fa del furto il suo mestiere, ma che fa del furto una necessità per potersi pagare lo stupefacente, causa dei suoi problemi.
Sempre per quanto attiene il punto 1 dellAA, la difesa contesta lammontare della refurtiva così come ha fatto IM 1 nel VI PP 20.11.2015, AI 35. Il difensore rileva che la collaborazione di IM 1 è stata piena, le sue tracce sono state trovate su 14 scene di furto e oggi discutiamo di 34 furti. Non vi è quindi motivo per non credergli anche sulla refurtiva sottratta. La stessa cosa vale per lammontare del danno di cui al punto 2 dellAA. Chiede quindi che gli AP vengano rimandati al foro civile.
Quanto alla commisurazione della pena, rileva che IM 1 ha commesso i furti siccome tossicodipendente. Egli a causa della malattia e della tossicodipendenza non è riuscito a trovare lavoro ed è caduto nella disperazione. Limputato è dispiaciuto per avere commesso i furti e da sobrio non lo avrebbe mai fatto.
Il difensore chiede lapplicazione dellart. 19 cpv. 2 CP e quindi di una scemata imputabilità di grado lieve in ragione della tossicodipendenza. Pur cosciente della giurisprudenza del TF al proposito (STF 6S.284/2005 del 9 settembre 2005), visto il forte consumo di IM 1, comprovato dalla documentazione in atti, la difesa chiede che la Corte si allinei a quanto sostenuto da Albrecht, Die Strafbestimmungen des BetmG, n. 137 ad art. 19 LSTup, il quale sostiene che si può riconoscere una scemata imputabilità a causa della tossicodipendenza anche senza una perizia, quando è asserito il consumo duraturo di droghe pesanti.
Riferendosi ai documenti prodotti in aula, la difesa rileva che IM 1 già in carcere ha attivato una terapia per scalare il metadone e a breve dovrebbe concludere con lassunzione di tale farmaco. Egli inoltre ha contestualmente chiesto la presa a carico del __________. A mente della difesa, per __________ vi è quindi una prognosi favorevole e gli va comminata una pena posta al beneficio della sospensione condizionale parziale, di modo che una volta finito di scalare il metadone in carcere egli abbia la possibilità di andare in comunità a disintossicarsi totalmente e possa essere risocializzato.
Conclude chiedendo la condanna del suo assistito alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi, di cui 6 (sei) da espiare e i restanti sospesi, nonché che non si proceda alla revoca della condanna pronunciata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 7 settembre 2015.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Correzioni dellatto daccusa
1. In merito alle correzioni dellatto daccusa si richiama il verbale del dibattimento, osservando che le parti hanno aderito alla proposta di modificare i punti 1.5 e 2.2 nel senso che il nome del danneggiato è ACPR 3 e non ACPR 3.
Con laccordo delle parti, i punti 1.24 e 2.21 sono stati modificati nel senso che le infrazioni sono state commesse in correità con il solito cittadino di origine marocchina, come si evince dalle dichiarazioni dellimputato di cui al VI PP 20 novembre 2015 (AI 35, p. 13).
Le parti hanno in fine aderito alla proposta del Presidente di modificare il titolo del punto 4 in guida senza autorizzazione.
II) Curriculum vitae
2. IM 1 è nato il __________ a __________ (Italia).
Al PP ha fornito un suo breve curriculum vitae:
" Sono nato a __________ e cresciuto a __________, dove ho frequentato le scuole dellobbligo.
omissis
Nel 2000 mi sono sposato con __________, dalla cui unione nel ______ è nata __________. Ci siamo separati nel ______. Vedo la bambina tutti i fine settimana, sta con me e la mia famiglia. Verso alla mia ex moglie Euro 250 per gli alimenti della bimba.
Dopo le scuole dellobbligo ho iniziato a lavorare presso _______. Dallora ho cambiato diversi lavori e posti.
omissis
(VI PP 06.10.2015, p. 2, AI 7).
3. Già in occasione del primo verbale di Polizia, limputato ha riferito dei suoi numerosi precedenti penali, affermando che:
" Durante la mia vita ne ho commesse tante, i miei precedenti in Italia prevedono diverse Rapine, diversi Furti, diverse infrazioni per Stupefacenti e altri.
(VI PG 04.10.2015, p. 3, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 1).
Nel verbale darresto dinanzi al PP ha precisato:
" Ho avuto già diversi procedimenti penali in Italia, ormai conclusi, circa una decina. Erano tutti riconducibili a rapine tutte legate alla mia tossicodipendenza. Ho avuto anche una condanna per stupefacenti.
Ho un procedimento in corso attualmente presso la Cassazione che riguarda un caso di estorsione.
(VI PP 06.10.2015, p. 2, AI 7).
Limputato ha riferito che tra uninfrazione e laltra lavorava come ______ (VI PG 04.10.2015, p. 3, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 1), lultimo suo lavoro regolare risalendo tuttavia al 2006:
" Lultimo lavoro lho terminato tantissimi anni fa, nel 2006. Da allora ho avuto solo qualche lavoro in nero; solitamente ogni settimana riuscivo a lavorare per qualche ora o per qualche giornata. La settimana scorsa sono andato a fare una giornata di lavoro con mio zio, abbiamo piastrellato.
Per il resto posso dire che per quanto riguarda il mio sostentamento e quello di mia figlia, mi aiutano i miei famigliari.
() stimo di aver guadagnato nei mesi scorsi una media di Euro 700 per mese.
(VI PP 06.10.2015, p. 2, AI 7).
4. In aula ha precisato:
" Fino al 2006 ho lavorato come __________ a __________, la quale ha poi chiuso. Ho quindi iniziato a fare il _________. Nel 2015 ho lavorato in nero per ________, con la speranza che potesse assumermi in maniera fissa, ciò che però non è avvenuto. Sono quindi ricaduto nuovamente nella droga ed ho iniziato a commettere furti.
(VI DIB 25.02.2016, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Di fatto la vita dellaccusato, perlomeno dal raggiungimento della maggiore età, coincide sostanzialmente con lelenco dei suoi precedenti penali.
A far tempo dal 14 giugno 1990, quando è stato condannato a 9 mesi di reclusione per il reato di furto, IM 1 è stato oggetto di diversi procedimenti penali in Italia, principalmente per reati contro il patrimonio. Le condanne si sono susseguite ad intervalli più o meno regolari, fino allaffidamento in comunità per tossicodipendenti.
5. A Casellario giudiziale italiano (AI 19) risultano le seguenti condanne a carico di IM 1:
- 14.09.1990: condanna della Pretura di _______ a 9 mesi di reclusione e multa di 900'000.00 lire per furto;
- 23.07.1990: condanna della Pretura di _______ a 8 mesi di reclusione e multa di 200'000.00 lire per furto tentato;
- 12.06.1991: condanna della Corte di appello di _______ a 3 anni di reclusione e multa di 1'200'000.00 lire per rapina e detenzione illegale di armi e munizione continuata;
- 04.10.1991: condanna della Pretura di _______ a 4 mesi di reclusione e multa di 400'000.00 lire per ricettazione e truffa continuata;
- 09.11.1991: condanna della Pretura di _______ a 30 giorni di reclusione e multa di 300'000.00 lire per ricettazione;
- 17.03.1992: condanna del Tribunale di _______ ad 1 anno e 4 mesi di reclusione e multa di 1'000'000.00 lire per rapina tentata;
- 30.03.1992: condanna della Pretura di _______ a 1 mese di reclusione e multa di 100'000.00 lire per furto continuato;
- 10.05.1993: condanna della Pretura di _______ a 4 mesi di reclusione e multa di 400'000.00 lire per ricettazione;
- 23.11.1991: condanna della Corte di appello di _______ a 2 anni e 4 mesi di reclusione e multa di 900'000.00 lire per rapina continuata;
- 02.12.1996: condanna della Pretura di _______ a 10 giorni di reclusione e multa di 400'000.00 lire per ricettazione;
- 11.12.1996: condanna della Pretura di _______ a 15 giorni di reclusione e multa di 60'000.00 lire per ricettazione;
- 02.03.2004: condanna del Tribunale di _______ a 1 mese e 15 giorni di reclusione per lesione personale;
- 14.10.2005: condanna del Tribunale monocratico di _______ a 3 mesi di reclusione per evasione;
- 08.02.2007: condanna del Tribunale di _______ a 2 anni di reclusione e multa di 600'000.00 lire per rapina, porto di armi e resistenza a pubblico ufficiale;
- 31.05.2007: condanna del Tribunale monocratico di _______ a 1 mese di arresto e ammenda di 51.00 Euro per porto di armi;
- 04.07.2008: condanna del Tribunale monocratico di _______ a 2 mesi di arresto e ammenda di 100.00 Euro per porto di armi;
- 25.06.2009: condanna del Tribunale di _______ a 3 anni e 2 mesi di reclusione e multa di 1'000.00 Euro per rapina;
- 11.03.2010: condanna del Tribunale monocratico di _______ a 20 giorni di arresto e ammenda di 500.00 Euro per guida in stato di ebbrezza in conseguenza delluso di bevande alcoliche.
L11 gennaio 2011, infine, il prevenuto è stato condannato dalla Corte di appello di _______ alla reclusione di 6 anni nonché alla multa di 1'500.00 Euro, oltre allinterdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale per 6 anni, per i titoli di reato di ripetuta rapina tentata, lesione personale e furto con strappo.
Nel 2015 IM 1 è stato oggetto di un procedimento penale in Svizzera, il quale ha portato alla sua condanna, mediante decreto daccusa del 7 settembre 2015, alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da CHF 100.00 cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 4'500.00, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, per guida in stato di inattitudine (Estratto del casellario giudiziale svizzero, doc. TPC 37).
IM 1 ha confermato questi precedenti, asserendo comunque di non ricordare di essere stato condannato per questioni legate alle armi (VI DIB 25.02.2016, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Limputato ha riferito di avere passato circa 10 anni della sua vita in carcere e altri 2/3 anni in comunità di recupero per tossicodipendenti, precisando che:
" Lultima volta che sono stato in comunità ero a __________ e sono uscito circa un anno e mezzo fa. Lultima pena scontata in carcere era nel 2013 quando sono stato liberato per andare in comunità.
(VI PP 06.10.2015, p. 3, AI 7).
6. Il 16 ottobre 2015, in Polizia, limputato ha raccontato:
" In grandi linee potrei dire che ho cominciato a commettere furti in Svizzera a fine aprile 2015. Premetto che anche nel 2006 avevo commesso qualche furto in Svizzera ma poi sono stato arrestato in Italia nel novembre 2006. Ho ottenuto gli arresti domiciliari presso una comunità nel giugno 2007. Dopo circa un mesetto, avendo sgarrato alle regole, sono stato nuovamente incarcerato a __________ dove sono rimasto fino al giugno 2012. Quindi venivo affidato alla comunità terapeutica __________ dove trascorrevo quasi un anno e mezzo. Terminata la condanna e la terapia, venivo rilasciato nellottobre 2013. Sono tornato a casa ad __________ ed ho cominciato a cercare lavoro presso gli enti statali lufficio di collegamento ed altre strutture sia statali che non statali. È tutto documentato. Sono in grado di fare diversi lavori _______, _______, _______, _______ e altri lavoretti. Le ricerche non hanno dato buon fine soprattutto perché mi si richiedeva il certificato penale o la mia età superava letà richiesta.
Mi sono trovato con dei debiti da pagare ed il mantenimento mio personale e gli assegni per mia figlia cui far fronte.
Dopo un anno in cui sono rimasto pulito, sono ricaduto ed ho ricominciato a far uso di sostanze stupefacenti, eroina e cocaina. Le date esatte non le ricordo, più o meno sarà stato la fine del 2014.
(VI PG 16.10.2015, p. 2 e 3, allegato al rapporto dinchiesta, AI 53).
7. Con riferimento al suo rapporto con le sostanze stupefacenti, limputato ha poi aggiunto:
" Se inizialmente luso degli stupefacenti era sporadico, durante questa estate il consumo si è fatto più forte. Latmosfera a casa è diventata più pesante. Anche fisicamente ho cominciato ad accusare il colpo. Sono quindi andato dal mio medico per cercare di fermarmi il prima possibile. Mi sono stati prescritti dei tranquillanti. Sono quindi stato al servizio italiano che si occupa dei tossicodipendenti per cercare un aiuto.
(VI PG 16.10.2015, p. 4, allegato al rapporto dinchiesta, AI 53).
In occasione dellinterrogatorio dibattimentale ha precisato:
" () ho iniziato a consumare stupefacenti a 16 anni. Sono poi stato in comunità. In seguito mi sono sposato, ho avuto una bambina ed ho passato un bel periodo. Dopodiché sono ricaduto nella droga nel _______, quando mi sono lasciato con la mia ex moglie. Da questo momento ho continuato a fare uso di stupefacenti in maniera regolare, a volte più a volte meno, fatta eccezione per i periodi che ho passato in carcere in Italia.
(VI DIB 25.02.2016, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
" () ho scontato lultimo periodo di detenzione nel 2013 presso una comunità riabilitativa. Finito il mio percorso in comunità sono uscito e ho iniziato a lavorare per _______ di cui ho detto sopra che poi però non mi ha tenuto a lavorare per lui. Quando ho perso il lavoro ho ricominciato a consumare stupefacenti (eroina e cocaina), in pratica circa 6 mesi prima del mio arresto.
(VI DIB 25.02.2016, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
8. IM 1, sieropositivo da 25 anni e per questo motivo invalido al 60% (VI PP 20.11.2015, p. 20, AI 35; VI DIB 25.02.2016, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale), ha riferito di essere in cura metadonica, nonché di assumere medicamenti per lansia:
" Prendo il metadone da circa 4/5 settimane. Inoltre, assumo un ansiolitico simile al Tavor, il Valium e il Rivotril, tutti medicamenti datimi dal mio medico curante e che ho iniziato ad assumere quando ero in carcere.
(VI PP 06.10.2015, p. 10, AI 7).
" Attualmente assumo 40 mg di metadone al giorno.
(VI PP 20.11.2015, p. 20, AI 35).
In occasione dellinterrogatorio dibattimentale, limputato ha affermato di avere iniziato, in carcere, a scalare il metadone (VI DIB 25.02.2016, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
A questo proposito il difensore ha prodotto uno scritto delle Strutture Carcerarie Cantonali e un rapporto dell__________ (doc. dib. 2).
9. Quanto alla sua situazione debitoria, in aula limputato ha indicato di avere delle multe da pagare in Svizzera, legate alla condanna per guida in stato di ebbrezza, nonché un debito di circa Euro 5'000.00/6'000.00 con il suo fornitore di stupefacenti (VI DIB 25.02.2016, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
10. Interrogato in merito alle sue prospettive future, dinanzi al PP IM 1 si è così espresso:
" () è mia intenzione, con laiuto del Sert (servizio pubblico statale italiano), continuare il programma di riabilitazione per potermi allontanare una volta per tutte dalla droga. ()
Questo servizio mi aiuterà anche per la ricerca di un lavoro che spero di riuscire ad ottenere. ()
Prometto allinterrogante che una volta rilasciato dal carcere, non ritornerò più in Svizzera a rubare.
(VI PP 20.11.2015, p. 20, AI 35).
In occasione del pubblico dibattimento limputato ha affermato:
" Voglio vivere con mia figlia e stare vicino ai miei famigliari visto che mio padre non sta bene. Ho una compagna che mi sta vicino.
(VI DIB 25.02.2016, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
III) Circostanze dellarresto, inchiesta e atto daccusa
11. IM 1 è stato fermato dalla Polizia il 4 ottobre 2015, in flagranza di furto presso la ACPR 1 SA di __________ (Istanza di carcerazione preventiva, AI 9).
Immediatamente verbalizzato, limputato ha subito ammesso di essere lautore del furto contestatogli, affermando trattarsi dellunico furto commesso sul nostro territorio (VI PG 04.10.2015, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 1).
Dando seguito in data 7 ottobre 2015 alla richiesta formulata dal PP (AI 9) il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva di IM 1 fino al 4 dicembre 2015 (AI 11).
Accogliendo la richiesta formulata dallimputato, con decisione del 13 novembre 2015 il PP ha autorizzato IM 1 a scontare anticipatamente la pena a fare tempo dal 14 novembre 2015 (AI 32).
12. Con latto daccusa in rassegna, il PP ha rinviato a giudizio limputato per i reati di ripetuto furto aggravato (per mestiere, in parte in banda), ripetuto danneggiamento (in parte di lieve entità), ripetuta violazione di domicilio (in parte tentata) e guida senza autorizzazione.
IV) Imputazione di ripetuto furto aggravato (per mestiere, in parte in banda)
13. Secondo laccusa IM 1 si è reso colpevole di ripetuto furto aggravato (per mestiere, in parte in banda), per avere, nel periodo compreso tra il 17 settembre 2006 e il 4 ottobre 2015, in 34 occasioni, in diverse località del Canton Ticino, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, agendo in parte in correità con un cittadino di origine marocchina, quale membro di una banda intesa a commettere furti con oggetto prevalentemente abitazioni secondarie ed esercizi pubblici non in servizio, operando in modo professionale, sistematico, regolare e secondo un preciso piano, ripetutamente sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre, merce varia per un valore complessivo di refurtiva denunciata di almeno CHF 64'785.50.
14. Ai sensi dellart. 139 cifra 1 CP è punito con la reclusione fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, a scopo dindebito profitto, sottrae una cosa mobile altrui al fine di appropriarsene.
15. Come si è visto, in occasione del suo primo verbale di Polizia, limputato ha subito riconosciuto di essere lautore del furto ai danni della ACPR 1 SA di __________, negando tuttavia di avere perpetrato altri furti sul nostro territorio (VI PG 04.10.2015, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 1).
Questultima affermazione dellimputato è però stata subito smentita dai primi riscontri scientifici e meglio da sue tracce di scarpe, impronte dattiloscopiche nonché tracce di DNA e già il giorno successivo è stato possibile collegare IM 1 ad altri furti commessi in Svizzera (rapporto di complemento 06.10.2015, AI 4; AI 34), da lui in parte ammessi nel verbale darresto dinanzi al PP (VI PP 06.10.2015, AI 7).
Alcuni giorni dopo larresto, dopo essere stato accompagnato su luoghi di furti riconducibili allimputato sulla base di riscontri scientifici o per modalità dazione, latteggiamento inizialmente reticente di IM 1 ha lasciato spazio a diverse ammissioni di colpevolezza (cfr. VI PG 16.10.2015, allegato al rapporto dinchiesta, AI 53).
In occasione dellinterrogatorio del 20 novembre 2015 dinanzi al PP, limputato ha infine ammesso tutti i furti contestatigli, compresi quelli per cui non vi sono prove oggettive a suo carico (VI PP 20.11.2015, AI 35), ciò che ha fatto pure in aula (VI DIB 25.02.2016, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
16. Linchiesta ha permesso di stabilire che limputato, attivo soprattutto in stabili siti in riva al lago di __________, sceglieva lobiettivo da colpire in modo da evitare il contatto con i danneggiati, operando in particolar modo in abitazioni secondarie, villette, esercizi pubblici, negozi ed in alcuni casi veicoli parcheggiati.
In occasione dei furti commessi da solo, raggiungeva il luogo a volte alla guida di autovetture di proprietà della madre o di un conoscente, altre volte in bicicletta. Dopo avere parcheggiato nella zona scelta, raggiungeva quindi a piedi lobiettivo, il quale, stando alle sue dichiarazioni, veniva da lui scelto in maniera casuale.
Quando era invece accompagnato dal correo, ovvero un non meglio identificato cittadino marocchino, i due raggiungevano il nostro territorio a bordo del veicolo in uso e condotto da questultimo.
Per accedere agli edifici, IM 1 o il correo forzavano quindi porte o finestre utilizzando cacciaviti, palanchini o anche la sola forza fisica.
Dopo avere rovistato allinterno dei locali, limputato si appropriava di qualsiasi oggetto che a suo giudizio avrebbe potuto essere rivenduto. Tra la refurtiva figurano in particolare televisori, apparecchi elettronici, vestiti, accessori, quadri, suppellettili e denaro contante.
La refurtiva veniva poi rivenduta dallimputato in Italia, ad un cittadino marocchino non meglio identificato, in cambio di sostanza stupefacente (eroina o cocaina) (rapporto dinchiesta, AI 53; VI PG 16.10.2015, p. 2 e 3; VI DIB 25.02.2016, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
17. Del cittadino marocchino con cui ha affermato di avere commesso alcuni dei furti, limputato non ha voluto riferire alcunché per paura di ritorsioni.
Nel verbale di Polizia del 16 ottobre 2015 ha indicato:
" A volte venivo solo a commettere i furti, altre volte mi trovavo con unaltra persona ed assieme venivamo in Svizzera a commettere i furti.
() È un marocchino, se non sbaglio è cugino della persona che mi fornisce lo stupefacente. Non voglio fare il suo nome perché ho paura di qualche sua ritorsione o nei miei confronti o nei confronti della mia famiglia. ()
Quando cera lui bene o male si partiva già con lidea di fare un furto. Lui era molto più deciso di me.
In questo caso si veniva in Svizzera con la sua auto.
(VI PG 16.10.2015, p. 4, allegato al rapporto dinchiesta, AI 53).
18. La Corte ha dunque concluso, tenuto conto sia delle prove materiali che delle dichiarazioni dellimputato, che IM 1 è autore colpevole dei furti a lui imputati così come esposto al punto 1 dellatto daccusa.
Quanto ai motivi a delinquere, limputato ha dichiarato di avere sostanzialmente iniziato a commettere furti in Svizzera per procurarsi sostanza stupefacente e risarcire un debito contratto, siccome non sarebbe riuscito a trovare un lavoro onesto, in parte a causa dei precedenti penali ed in parte della sua ormai non più giovanissima età (VI PG 16.10.2015, p. 2 e 3, allegato al rapporto dinchiesta, AI 53; VI DIB 25.02.2016, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
19. Con specifico riferimento allammontare della refurtiva, IM 1 ha parzialmente contestato gli importi denunciati dagli accusatori privati, giudicandoli troppo elevati (VI PP 20.11.2015, AI 35), contestazione da lui mantenuta pure in occasione del dibattimento (VI DIB 25.02.2016, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Ora, si impone di premettere che il valore dei beni sottratti ha uninfluenza marginale nella valutazione della responsabilità dellimputato.
È infatti pacifico che il bottino raccolto da autori di furto non dipende dalla loro volontà, bensì unicamente dal caso. In tal senso, ben più significativo risulta essere il numero di furti commessi, consumati e tentati.
Ciò detto, la Corte tuttavia non ha intravvisto alcuna ragione per discostarsi dai valori denunciati dai danneggiati; non solo una gran parte di tali valori risulta dai relativi giustificativi forniti dagli accusatori privati, ma soprattutto, non vi è motivo di dubitare della parola di persone danneggiate dallagire dellimputato e del suo correo.
Lammontare della refurtiva è quindi stato ritenuto così come esposto dagli accusatori privati e indicato nellatto daccusa.
20. Il furto è aggravato e perciò passibile di una pena massima di dieci anni di reclusione o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se lautore fa mestiere del furto (art. 139 cifra 2 CP), oppure una pena massima di dieci anni di reclusione o una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere, se lautore ha agito in qualità di affiliato ad una banda, si è munito di unarma da fuoco o di unaltra arma pericolosa, oppure ancora si è dimostrato particolarmente pericoloso per il modo in cui ha perpetrato il furto (art. 139 cifra 3 CP).
Secondo la giurisprudenza, lautore agisce per mestiere laddove risulta - dal tempo e dai mezzi che consacra agli atti criminosi, dalla frequenza degli stessi durante un periodo determinato, così come dallentità dei guadagni auspicati o ottenuti - che egli esercita lattività delinquenziale alla stessa stregua di una professione, anche semplicemente accessoria. È necessario che la persona miri ad ottenere dei redditi non indifferenti e relativamente regolari (STF 6B_681/2009 del 18 febbraio 2010 consid. 2; DTF 116 IV 319 consid. 4; DTF 117 IV 65; DTF 119 IV 129; DTF 123 IV 116).
Elementi costitutivi del delinquere per mestiere sono quindi una commissione ripetuta dei reati, lintenzione di ottenerne un reddito e la disponibilità a commettere anche nel futuro un numero imprecisato di reati del tipo in questione.
Innanzitutto è dunque necessario che il prevenuto abbia già compiuto dei reati. Se da un lato, uno solo non è sufficiente, dallaltro la giurisprudenza non ha fissato un numero minimo a partire dal quale si può parlare di professione del crimine. Per la valutazione si deve considerare quale è stato il periodo nel quale gli atti sono stati perpetrati e lammontare della refurtiva. Così, ad esempio, possono essere sufficienti 5 furti in una settimana con un bottino complessivo di CHF 2'000.00 mentre non lo sarebbero 5 furti in un anno, per lo stesso ammontare. La verifica non può essere fatta in maniera astratta ma deve essere riferita al caso concreto (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2013, n. 97 ad art. 139).
In secondo luogo, deve poi essere esaminato se lautore ha agito con lintenzione di ottenere un reddito. Ciò è dato solo se è riconoscibile la volontà di derivare con una relativa regolarità dallattività criminale delle entrate per coprire una parte delle spese necessarie a mantenere il tenore di vita.
Il Tribunale federale ha ritenuto sufficiente che il reddito conseguito dallattività delittuosa basti a coprire i costi nella misura, a volte, del 10% e, a volte, del 25%. È stato, ad esempio, considerato sufficiente un importo mensile di CHF1'000.00 per un meccanico (DTF 119 IV 129, 133) rispettivamente quello di CHF 500.00 mensili a fronte di un salario di CHF 3'500.00 (DTF 123 IV 113, 116). Troppo scarse sono, per contro, state ritenute entrate per CHF 250.00 al mese (DTF 116 IV 319, 334 ss.).
Non è necessario che lautore riesca concretamente ad ottenere il reddito, basta la corrispondente intenzione (DTF 68 IV 40, 44; DTF 78 IV 91, 94 seg.). Neppure indispensabile è che la delinquenza rappresenti lunica o la principale fonte di guadagno del reo: un reddito complementare basta (DTF 123 IV 113, 117).
Da ultimo lautore deve essere pronto a commettere un numero imprecisato di reati del genere in questione. La questione risulta essere poco problematica se egli nel passato ha perpetrato reati in una maniera tale da aver già palesato questa sua disponibilità. Se il numero dei delitti realmente effettuati è ridotto, la qualificazione può avvenire solo sulla scorta di una prognosi di plausibilità con riferimento a comportamenti futuri, fondata su quanto da lui sino a quel momento fatto e considerati la frequenza dei delitti, i mezzi impiegati per la loro commissione e lammontare del bottino (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2013, n. 108 ad art. 139).
21. Secondo la giurisprudenza l'aggravante della banda è data qualora due o più persone manifestano, espressamente o per atti concludenti, la volontà di associarsi in vista di commettere in futuro più azioni criminose, indipendenti, qualificate come furto oppure come rapina, anche se non ancora ben definite e/o pianificate. Secondo il Tribunale federale per l'applicazione di questa aggravante, è sufficiente che gli autori prevedano o ipotizzino più di due future azioni criminose (DTF 122 IV 265, 100 IV 219, 102 IV 166; Schubarth, Komm., allart. 137 n. 129 ss; Trechsel, Kurzkomm., allart. 139 n. 16 s.; Rehberg - Schmid, Strafrecht III, § 8 n. 4.2.; Stratenwerth, Schweiz. Strafrecht, BT I, § 13 n. 100-102; Noll, Schweiz. Strafrecht, BT I, p. 140 s.).
Con riferimento al quesito a sapere se due persone fossero sufficienti a costituire una banda il TF ha stabilito che, per decidere se sussista una banda, vanno valutati, più che il numero di partecipanti, il grado d'organizzazione e l'intensità della collaborazione esistente tra gli autori.
In particolare, è data l'affiliazione ad una banda se lorganizzazione (almeno accennata con la ripartizione dei ruoli o del lavoro) e l'intensità della collaborazione raggiungono una dimensione tale che si possa parlare di una squadra solida e stabile ancorché durata poco tempo (DTF 124 IV 86; 124 IV 286).
Dal profilo soggettivo è sufficiente che l'autore abbia voluto e conosciuto le circostanze di fatto che corrispondono alla definizione di banda. L'elemento della banda deve essere ammesso solo se l'intenzione dell'autore porta sulla perpetrazione in comune di più infrazioni (DTF 124 IV 86; 122 IV 265, 120 IV 317; 105 IV 181).
L'aggravante della banda si giustifica per la maggior pericolosità dei singoli componenti derivante dal fatto che, detto in parole povere, lunione fa la forza o, meglio, influisce psichicamente e fisicamente in modo negativo sul loro comportamento e sulla loro determinazione (DTF 78 IV 233).
22. Il simultaneo verificarsi di più circostanze aggravanti non consente di superare il limite superiore della pena edittale, ma può essere considerato ai fini della determinazione della pena nel contesto dell'applicazione dellart. 47 CP (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2013, n. 136 ad art. 139).
23. Nel caso concreto, IM 1 ha commesso oltre 30 furti sullarco di 6 mesi e ciò a significare del tempo e dei mezzi impiegati. Peraltro, a fronte delle sue scarse entrate economiche, appare evidente che egli facesse affidamento sulla refurtiva per poter far fronte al suo fabbisogno personale.
La lunga serie di precedenti italiani attesta poi il fatto che egli ha fatto del furto non solo unattività accessoria, ma addirittura quella principale.
Già sulla base di questo motivo, il furto è realizzato nella sua forma aggravata, tanto che risulterebbe superfluo esaminare anche se IM 1 faceva parte di una banda.
La risposta comunque è affermativa.
In aula limputato ha spiegato, in merito al suo agire con il cittadino marocchino:
" Questo marocchino diceva di essere il cugino della persona che mi vendeva stupefacenti in un bosco. A volte capitava che quando andavo a cercare sostanze lui fosse presente e quindi ci allontanavamo insieme. Non partivamo con lintenzione di commettere furti, ma era una cosa che veniva decisa strada facendo. Preciso che anche lui era consumatore. Una volta arrivati in Svizzera, sceglievamo la prima casa chiusa che capitava. Ci fermavamo con la macchina ed entravamo insieme.
(VI DIB 25.02.2016, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
IM 1 e il cittadino marocchino, per atti concludenti, si sono associati in banda al fine di compiere furti. Tale agire sarebbe proseguito se non fosse stato interrotto: come riferito dallo stesso imputato, capitava che partendo insieme in auto, per atti concludenti, i due decidessero di commettere furti, ciò che si sarebbe evidentemente ripetuto se non fosse intervenuto larresto.
V) Imputazioni di ripetuto danneggiamento, in parte di lieve entità, e ripetuta violazione di domicilio
24. Corollario dei furti commessi vi sono pure i reati di danneggiamento e di violazione di domicilio.
Giusta lart. 144 cpv. 1 CP, chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Per lart. 186 CP, invece, chiunque, indebitamente e contro la volontà dellavente diritto, sintroduce in una casa, in unabitazione, in un locale chiuso di una casa, o in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, o in un cantiere, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
25. IM 1, al fine di introdursi nelle abitazioni e negli esercizi pubblici per commettere i furti, ha utilizzato attrezzi da scasso oppure altri oggetti presenti sul luogo, come ad esempio dei sassi, per forzare porte e finestre, rispettivamente infrangere i vetri, danneggiando in questo modo cose altrui per un importo quantificato in CHF 106'525.90.
Parimenti, al fine di commettere i furti, egli si è introdotto, rispettivamente ha tentato di introdursi, nelle rispettive abitazioni e negli esercizi pubblici contro il volere degli aventi diritto commettendo anche il reato di violazione di domicilio.
Anche per questi reati IM 1 ha ammesso le sue responsabilità sia in corso dinchiesta (VI PP 20.11.2015, AI 35) che durante il dibattimento (VI DIB 25.02.2016, p. 4 e 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).
La Corte ha quindi confermato anche le imputazioni di cui ai punti 2 e 3 dellatto daccusa.
VI) Imputazione di guida senza autorizzazione
26. IM 1 è infine accusato di guida senza autorizzazione, per avere, nelle circostanze di cui ai punti 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23 e 1.25 dellatto daccusa, condotto due autovetture intestate alla madre, sebbene la licenza di condurre gli sia stata revocata per il periodo dal 10 giugno 2015 al 9 settembre 2015.
27. Giusta lart. 95 cpv. 1 lett. b LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre gli sia stata rifiutata, revocata o non riconosciuta.
28. A seguito dellinfrazione alla LF sulla circolazione stradale commessa il 10 giugno 2015, la quale ha portato al citato decreto daccusa del 7 settembre 2015 per guida in stato di inattitudine, lUfficio giuridico della circolazione ha risolto nei confronti dellimputato un divieto di condurre veicoli a motore su territorio Svizzero della validità di 3 mesi, e meglio dal 10 giugno 2015 al 9 settembre 2015 inclusi (rapporto dinchiesta, AI 53).
Per quanto riguarda questo reato, limputato ha dapprima negato ogni addebito, affermando di essere venuto in Svizzera con lauto unicamente dopo il 9 settembre 2015 (VI PG 04.10.2015, p. 6, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 1; VI PP 06.10.2015, p. 4, AI 7).
Il 20 novembre 2015, dinanzi al PP, ha riconosciuto di avere circolato in Svizzera nel periodo compreso tra il 10 giugno e il 9 settembre 2015, contestualmente alla commissione dei furti, affermando tuttavia che questo sarebbe avvenuto unicamente nei casi in cui i furti sono avvenuti a __________ e __________, e non in occasione di quelli da lui perpetrati vicino al confine con lItalia, e meglio a __________ e __________, siccome in questi casi sarebbe venuto in Svizzera in bicicletta (VI PP 20.11.2015, p. 17, AI 35).
In occasione dellinterrogatorio dibattimentale IM 1 ha infine riconosciuto integralmente i fatti descritti al punto 4 del rinvio a giudizio (VI DIB 25.02.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Il reato di guida senza autorizzazione ha quindi trovato conferma.
VII) Commisurazione della pena
29. Giusta lart. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate allatto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nellambito del precedente diritto designava con le espressioni risultato dell'attività illecita e modo di esecuzione (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle circostanze esterne, e meglio della situazione concreta dellautore in relazione allatto, per esempio situazioni demergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dellart. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
In questambito, si inserisce leventuale responsabilità limitata dellautore. In una sentenza dell8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad uninterpretazione puramente letterale del testo dellart. 19 cpv. 2 CP (il giudice attenua la pena) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dellautore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Determinata, così, la colpa globale dellimputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dallart. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati allautore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo latto e nel corso del procedimento penale così come delleffetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
30. Secondo lart. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per linflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna lautore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).
Per lart. 49 cpv. 2 CP, se deve giudicare un reato che lautore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che lautore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
31. Nellevenienza concreta si impone di premettere che IM 1 ha delinquito sullarco di diversi anni e i primi 3 episodi risalgono al 2006. Tali reati sono stati commessi in epoca precedente le sentenze italiane dell8 febbraio 2007, del 31 maggio 2007, del 4 luglio 2008, del 25 giugno 2009, dell11 marzo 2010 e dell11 gennaio 2011, motivo per cui lodierna sentenza risulta essere parzialmente aggiuntiva a queste ultime. In tal senso, considerata lentità delle pene pronunciate, la Corte ha considerato che i 3 episodi citati non possono venire concretamente sanzionati, posto che i giudici italiani non avrebbero verosimilmente pronunciato una pena più severa neppure nellevenienza in cui ne fossero stati a conoscenza.
In sostanza, dunque, nel computo della pena sono stati considerati unicamente gli episodi del 2015, parzialmente aggiuntivi al decreto daccusa del 7 settembre 2015 del Ministero pubblico del Cantone Ticino con condanna alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da CHF 100.00 (cento) cadauna corrispondenti a complessivi CHF 4'500.00 (quattromilacinquecento), sospesa per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
32. Fatta questa premessa, la colpa dellimputato è oggettivamente e soggettivamente grave.
Lo è dal profilo oggettivo perché, come già indicato, limputato ha agito in 31 occasioni tra aprile e ottobre 2015, ciò che gli ha permesso di raccogliere una refurtiva ragguardevole, commettendo reati che colpiscono i danneggiati nella loro sfera privata, violati nellintimità di casa loro, alimentando il loro senso di insicurezza e quello generale della popolazione.
La colpa di IM 1 è grave anche dal profilo soggettivo. Limputato, pur sapendo di commettere reato, ha dato prova di unallarmante propensione a delinquere e reiterazione.
Ai furti ha dedicato tempo, risorse ed energie, così da giungere in Svizzera a commettere reati con preoccupante frequenza. Come detto, in 6 mesi tra aprile 2015 e ottobre 2015 ha commesso oltre 30 furti, colpendo quindi con una media di 5 volte al mese.
Senza ombra di dubbio IM 1 ha agito a fine di lucro, per guadagnare soldi in fretta e senza grossi sforzi così da poter finanziare il proprio vizio, ovvero il consumo di stupefacenti, denotando così egoismo.
A pesare sullimputato vi sono poi i suoi precedenti.
Dagli atti emergono 11 condanne italiane e lui stesso ha ammesso di avere scontato, nelletà adulta, circa 10 anni di detenzione.
Il fatto che dopo lultima scarcerazione sia tornato a commettere furti dimostra che egli non ha tratto nessun insegnamento dalle precedenti condanne.
A favore dellimputato, la Corte ha ritenuto il suo vissuto, nonché la sensibilità alla pena e limportante collaborazione fornita, ciò di cui ha dato atto anche la pubblica accusa.
Per contro, non può essere seguita la difesa quando invoca la parziale scemata responsabilità.
La giurisprudenza, infatti, prevede che occorre valutare di caso in caso se lautore ha agito in stato di incapacità.
Con sentenza 6S.284/2005 del 9 settembre 2005, lAlta Corte federale ha ribadito che una leggera ebbrezza indotta dal consumo di stupefacenti non è sufficiente a suscitare seri dubbi in merito alla piena responsabilità dellautore. È significativa unicamente unebbrezza media comportante una perturbazione della coscienza, della facoltà volitiva o della capacità di reagire. Il solo fatto che lautore sia consumatore di stupefacenti non è sufficiente a far dubitare della sua piena responsabilità, allorquando non è stabilito che il consumo abbia avuto lincidenza descritta al momento del compimento dellatto rimproveratogli (consid. 2.3).
Nel caso concreto, gli indizi testimoniano piuttosto di unintegra lucidità da parte di IM 1 al momento dei fatti: egli infatti si recava sul luogo del furto in automobile, sceglieva il bersaglio da colpire (abitazione vuota per assenza di automobili posteggiate), decideva come entrare nellabitazione, a volte mostrando abilità, sottraeva quanto ritenuto importante (giungendo a contestare singoli oggetti della refurtiva denunciata dagli accusatori privati) e ricordava dove aveva agito, tanto da saperlo indicare agli inquirenti.
Un esito differente avrebbe potuto esservi qualora fosse stato dimostrato che IM 1, nelle occasioni dei furti, si trovava sotto linflusso di stupefacenti. In tal caso, tuttavia, allimputato avrebbe dovuto essere imputato il reato di guida in stato di inattitudine, circostanza che coerentemente latto daccusa non contempla.
Neppure può essere applicata, in caso di furto, la generica scemata responsabilità che viene ritenuta tra consumatori che per procacciarsi la sostanza a loro volta vendono stupefacenti: evidentemente commettere furti con scasso rappresenta un passaggio ulteriore.
33. In tale contesto, richiamato pure il concorso tra i reati, la Corte ha ritenuta adeguata alla colpa di IM 1 una pena solo di poco inferiore a quella proposta dalla pubblica accusa,
che è stata fissata in 28 (ventotto) mesi di detenzione.
34. Giusta lart. 42 cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola lesecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere lautore dal commettere nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento dellesecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.).
Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, lautore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza la condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). Lart. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata allesistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel caso dellart. 42 cpv. 2 CP non è più supposta lassenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Per circostanze particolarmente favorevoli si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid. 2.1.; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che linfrazione da giudicare non ha alcun rapporto con linfrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1).
Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta allestero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3; STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1; 6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).
35. Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4 pag. 77).
Quando la durata della pena detentiva si situa, come nella fattispecie, tra uno e due anni, il giudice ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è l'eccezione (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata solo se la concessione della sospensione di una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere tra "tutto o niente" (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).
Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale, che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.
36. Giusta lart. 46 CP se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi chegli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per pronunciare nellambito della nuova pena una pena unica in applicazione analogica dellarticolo 49. Può tuttavia pronunciare una pena detentiva senza condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano adempiute le condizioni di cui allarticolo 41 (cpv. 1).
Se non vi è dattendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la durata del periodo di prova prorogato, può ordinare unassistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga decorre dal giorno in cui è stata ordinata (cpv. 2).
Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto decide anche sulla revoca (cpv. 3).
La revoca non può essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del periodo di prova (cpv. 5).
37. Nel caso concreto, trova evidentemente applicazione lart. 42 cpv. 2 CP.
A questo proposito, la Corte non solo non ha intravvisto circostanze particolarmente favorevoli, ma considerati i precedenti penali, la prognosi per limputato è assolutamente negativa.
La pena dovrà quindi essere integralmente espiata.
Avendo peraltro commesso numerosi furti nel periodo di prova successivo alla condanna per guida senza licenza, il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da CHF 100.00 (cento) cadauna corrispondenti a complessivi CHF 4'500.00 (quattromilacinquecento), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 7 settembre 2015, è stato revocato.
Basterà al proposito ricordare che malgrado tale condanna, IM 1 ha proseguito a guidare autovetture in Svizzera.
VIII) Sequestri
38. In accoglimento della richiesta della pubblica accusa, la Corte ha ordinato il sequestro conservativo a copertura delle spese dellimporto di Euro 108.65, la confisca dellimporto di CHF 6.05 quale provento di reato, così come la confisca di tutti i restanti oggetti sotto sequestro in quanto mezzi di prova.
IX) Pretese degli accusatori privati
39. Per l'art. 122 cpv. 1 CPP in veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato.
La Corte ha riconosciuto nel principio le pretese civili degli accusatori privati, i quali sono stati rinviati al competente foro civile per la quantificazione.
X) Retribuzione del difensore dufficio
40. Giusta lart. 135 cpv. 1 CPP il difensore dufficio è retribuito secondo la tariffa davvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio dufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.
Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dellavvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore dufficio, nel caso di concessione del beneficio dellassistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
Allavvocato è riconosciuto lonorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa dufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad unefficace difesa nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato lonorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).
Lonorario dellavvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dallAlta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, lonorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). Lonorario dellavvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dallorario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore 08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dellonorario a favore del difensore dufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dellart. 21 cpv. 2 della legge sullavvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali lavvocato ha riguardo alla complessità ed allimportanza del caso, al valore ed allestensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, allesito conseguito ed alla sua prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato lart. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Questultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dellonorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dellincarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
Lassunzione di un mandato di patrocinatore dufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata unattività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa dufficio sono sottoposte allIVA se lavvocato medesimo vi è assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica lattribuzione dellIVA al patrocinatore indipendente quandesso non sia personalmente assoggettato alla stessa.
41. La nota professionale dellavv. DUF 1, adattata alleffettiva durata del dibattimento, è stata riconosciuta così come esposta, ad eccezione del tempo impiegato per il verbale di arresto del 6 ottobre 2015, che è stato diminuito dalle 5 ore richieste alleffettiva durata dello stesso, corrispondente a 4 ore, nonché per linterrogatorio del 16 ottobre 2015, diminuito dalle 5 ore e 30 minuti richieste al tempo effettivo di 4 ore e 6 minuti, come da preavviso del PP del 16 dicembre 2015 (AI 58).
Visti gli art.: 12, 40, 47, 49, 51, 69, 70, 139, 144, 186 CP;
95 LCStr;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. ripetuto furto aggravato
siccome commesso per mestiere e agendo in parte in correità con un cittadino di origine marocchina, quale membro di una banda intesa a commettere furti,
per avere,
nel periodo compreso tra il 17 settembre 2006 e il 4 ottobre 2015, in diverse località del Canton Ticino,
ripetutamente sottratto, in 34 occasioni, cose mobili altrui per un valore complessivo di 64'785.50;
1.2. ripetuto danneggiamento, in parte di lieve entità
per avere,
al fine di compiere i furti di cui al punto 1.1 del presente dispositivo, ripetutamente danneggiato la proprietà altrui, per un importo complessivo di CHF 106'525.90;
1.3. ripetuta violazione di domicilio
per essersi,
al fine di compiere i furti di cui al punto 1.1 del presente dispositivo, contro la volontà dellavente diritto, ripetutamente introdotto nella proprietà altrui;
1.4. guida senza autorizzazione
per avere,
nel periodo compreso tra il 4 luglio e l8 settembre 2015, a __________, __________, __________ e __________, in 7 occasioni, guidato due autovetture intestate alla madre, sebbene la licenza di condurre gli sia stata revocata per il periodo dal 10 giugno 2015 al 9 settembre 2015;
e meglio come descritto nellatto daccusa e precisato nei considerandi.
2. Di conseguenza,
IM 1
trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto daccusa del Ministero pubblico del Cantone Ticino del 7 settembre 2015, nonché a quelle di cui alle sentenze dell8 febbraio 2007 del Tribunale di _______, del 31 maggio 2007 del Tribunale monocratico di _______, del 4 luglio 2008 del Tribunale monocratico di _______, del 25 giugno 2009 del Tribunale di _______, dell11 marzo 2010 del Tribunale monocratico di _______ e dell11 gennaio 2011 della Corte di appello di _______,
è condannato
alla pena detentiva di 28 (ventotto) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3. È ordinata la revoca della sospensione condizionale concessa alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da CHF 100.00 (cento) cadauna corrispondenti a complessivi CHF 4'500.00 (quattromilacinquecento), sospesa per un periodo di prova di 3 (tre) anni, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 7 settembre 2015.
4. Sono riconosciute nel principio le pretese civili degli accusatori privati, i quali sono rinviati al competente foro civile per la quantificazione.
5. È ordinato il sequestro conservativo a copertura di tasse e spese dellimporto di Euro 108.65. Per il resto, è ordinata la confisca di tutto quanto sotto sequestro.
6. La tassa di giustizia di CHF 1'000.00 (mille) e le spese procedurali sono a carico del condannato.
7. Le spese per la difesa dufficio sono sostenute dallo Stato.
7.1. La nota professionale dellavv. DUF 1 è approvata per:
onorario CHF 7'128.00
spese CHF 111.80
totale CHF 7'239.80
7.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino limporto di CHF 7239.80 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 8'848.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 482.--
fr. 10'330.--
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