Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.70.2005.9
BARENCO
Lugano
25 marzo 2005
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La presidente del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Vista listanza 14 marzo 2005 presentata da
IS 1
e domiciliato a
tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudizialedella seguente condanna:
Preso atto che l'istante è stato nuovamente condannato con decreto d'accusa 3.4.2003 del Ministero pubblico, Lugano, alla pena di 20 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per 2 anni, per lesioni semplici, coazione e danneggiamento;
Ritenuto che IS 1 non può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP, avendo egli subito in Svizzera, successivamente alla condanna 6 agosto 1998 un'altra sanzione penale, motivo per cui, tutto ben ponderato, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata non può oggi essere accolta.
Visti gli art. 80 cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg. CPPT;
9 CPP e 39 TG sulle spese
- all'istante;
- al procuratore generale PO 1.
La presidente
del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi