Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 1.1.
Giusta lart. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss. CPP) può essere impugnato mediante reclamo.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero in Ticino alla Corte dei re-clami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le viola-zioni del diritto, compreso leccesso e labuso del potere di ap-prezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), laccertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, linadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo lart. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento segnatamente allart. 390 CPP per la forma scritta ed allart. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare in particolare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
E. 1.2 Il gravame inoltrato il 24/27.10.2025 contro il decreto di abbandono 16.10.2025 per il reato di calunnia, diffamazione e ingiuria (ABB __________), è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni ai sensi dellart. 322 cpv. 2 CPP) e, di principio, anche proponibile (BSK StPO M. HEINIGER / R. RICKLI, 3. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).
E. 1.3 RE 1, accusatore privato nel procedimento, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto allannullamento o alla modifica del decreto di abbandono che ha negato lesistenza dei reati ipotizzati, che gli avrebbe cagionato un danno personale, diretto ed attuale.
E. 1.4 Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
Limpugnativa, in queste circostanze, è pertanto ricevibile.
E. 2 Il reclamo contro il decreto di abbandono è accolto, segnata-mente, in presenza di sufficienti indizi di reato tali da giustificare la promozione dellaccusa (art. 319 cpv. 1 lit. a CPP) oppure se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (art. 319 cpv. 1 lit. b CPP).
Si ricorda che lazione penale per principio è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata allarbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.
E. 3 3.1.
Il reclamante ipotizza a carico di PI 1 i reati di diffamazione giusta lart. 173 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o divulga una tale incolpazione o un tale sospetto (BSK Strafrecht F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 1 ss.)] e di calunnia giusta lart. 174 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto (BSK Strafrecht F. RIKLIN, op. cit., art. 174 CP n. 1 ss.)] in relazione al contenuto della lettera 10.04.2024 redatta e sottoscritta da PI 1.
E. 3.2.1 L'onore protetto dal diritto penale tutela il sentimento di essere considerato come una persona onesta e rispettabile, ovvero di non essere disprezzato quale essere umano (DTF 148 IV 409 consid. 2.3.; DTF 145 IV 462 consid. 4.2.2.; DTF 137 IV 313 consid. 2.1.1.). La reputazione relativa all'attività professionale o al ruolo svolto nella comunità non è protetta penalmente. Ciò vale pure per le critiche rivolte al professionista, all'artista o al politico in tali vesti, anche quando sono di natura tale da offenderli o da screditarli. Nell'ambito delle attività lavorative, non è sufficiente negare a una persona determinate qualità, imputarle delle manchevolezze o sminuirla rispetto ai suoi concorrenti. È per contro ravvisabile una lesione dell'onore anche in questi campi, quando viene evocato un reato penale o un comportamento chiaramente riprovevole secondo le concezioni morali generalmente riconosciute (DTF 148 IV 409 consid. 2.3.; DTF 145 IV 462 consid. 4.2.2.; decisione TF 6B_191/2024 del 16.07.2024).
La questione a sapere se unaffermazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona deve essere decisa non secondo il senso che possono averle dato quelli che lhanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad uninterpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che in concreto le attribuisce luditore o il lettore non prevenuto (decisioni TF 6B_673/2020 del 16.03.2021 consid. 4.2.; 6B_582/2020 del 17.12.2020 consid. 3.2.; DTF 145 IV 462 consid. 4.2.3.; BSK Strafrecht F. RIKLIN, op. cit., vor art. 173 CP n. 28 ss.; StGB Praxiskommentar S. TRECHSEL / M. PIETH / V. LIEBER, 4. ed., vor art. 173 CP n. 11). Secondo la giurisprudenza, un testo deve essere analizzato non unicamente in funzione delle espressioni utilizzate prese separatamente, ma anche secondo il senso generale che ne risulta dal suo insieme (decisione TF 6B_191/2024 del 16.07.2024).
E. 3.2.2 I reati contro lonore presuppongono intenzionalità, che deve riferirsi allaffermazione lesiva dellonore e nel caso degli art. 173 s. CP anche alla presa di conoscenza da parte del terzo (decisione TF 6B_584/2016 del 06.02.2017 consid. 3.1.1.). Il dolo eventuale è sufficiente per i reati di diffamazione e di ingiuria. Non è invece necessario un particolare animus iniurandi, bastando che lautore dei reati sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona interessata e che ciò nonostante le proferisca (decisione TF 6B_541/2019 del 15.07.2019 consid. 2.1.).
E. 3.2.3 In applicazione dellart. 176 CP alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate la diffamazione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti oppure qualunque altro mezzo.
E. 3.3 Ai sensi dellart. 14 CP chiunque agisce come lo impone oppure lo consente la legge si comporta lecitamente anche se latto in sé sarebbe punibile giusta il Codice penale oppure unaltra legge.
Il Tribunale federale, nella giurisprudenza sviluppata in relazione allart. 14 CP [disposizione che deve essere esaminata prima dellart. 173 cifra 2 CP (decisione TF 6B_1254/2019 del 16.03.2020 consid. 7.1.; DTF 131 IV 154 consid. 1.3.1.; BSK Strafrecht F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 12)], reputa che nellambito di una procedura giudiziaria le dichiarazioni lesive dellonore espresse da una parte oppure dal suo patrocinatore sono giustificate dal diritto di perorare la propria causa e dai doveri a questo relativi, risultanti dalla Costituzione e dalla legge, purché siano pertinenti, non esorbitino da quanto necessario, non siano inutilmente offensive e non vengano diffuse in mala fede e purché semplici ipotesi siano designate come tali (decisioni TF 6B_1254/2019 del 16.03.2020 consid. 7.1.; 6B_541/2019 del 15.07.2019 consid. 2.2.; 6B_877/2018 del 16.01.2019 consid. 1.2.; DTF 135 IV 177 consid. 4.; 131 IV 154 consid. 1.3.1.; BSK Strafrecht M.A. NIGGLI / C. GÖHLICH, op. cit., art. 14 CP n. 18 s.; BSK Strafrecht F. RIKLIN, op. cit., vor art. 173 CP n. 61; StGB Praxiskommentar S. TRECHSEL / C. GETH, op. cit., art. 14 CP n. 5).
Secondo il Tribunale federale alle parti va in sostanza riconosciuta una certa libertà di retorica che permette loro pure lesternazione di valutazioni un po esagerate o addirittura di provocazioni, nella misura in cui le loro dichiarazioni non appaiano completamente prive di pertinenza o inutilmente offensive (decisioni TF 2C_103/2016 del 30.08.2016 consid. 3.2.1.; 6B_118/2015 del 16.07.2015 consid. 3.4.2.; 6B_666/2011 del 12.03.2012 consid. 1.2.).
E. 3.4.1 Nel caso concreto, occorre innanzitutto rilevare che le versioni delle parti coinvolte, ossia, da un lato quella del direttore PI 1, che riporta nella sua lettera 10.04.2024 le affermazioni asseritamente proferite nei suoi confronti dal docente RE 1, e dallaltro lato la versione di questultimo, che nega recisamente di aver mai proferito tali affermazioni, appaiono manifestamente contrapposte. In simili circostanze e in assenza di testimoni diretti si dovrebbe concludere che dagli atti sui quali si deve fondare il giudizio di questa Corte non emergono indizi dei reati ipotizzati dal reclamante che siano idonei a sostanziare la sua versione.
E. 3.4.2.1 Questa Corte rileva in ogni caso che le affermazioni ritenute diffamatorie e calunniose sono contenute nella lettera 10.04.2024 redatta dal direttore del __________ e indirizzata al capo della Sezione __________, dunque nel contesto dellorganizzazione e amministrazione scolastica e dei doveri di servizio.
A tal proposito, occorre precisare che, nel caso in cui emergano contrasti allinterno del corpo docente e della direzione suscettibili di sfociare in una violazione del Codice di comportamento per i dipendenti dellAmministrazione cantonale o in eventuali violazioni dei doveri di servizio da parte di un docente, lautorità di nomina o le istanze a essa subordinate, su segnalazione del direttore, sono chiamate a intervenire ai sensi della legge sullordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti e ai sensi della legge sulla scuola (art. 22 ss. Lord e 29 LSc). PI 1, nella sua qualità di direttore del __________, nellavvisare e segnalare formalmente al suo superiore nello specifico il caposezione le criticità insorte nei rapporti con RE 1, ha pertanto agito nellesercizio delle proprie funzioni e conformemente a quanto previsto dalla legge.
Dagli atti non emergono peraltro elementi idonei a confermare quanto sostenuto dal reclamante, secondo cui gli scritti in questione sarebbero stati manifestamente utilizzati per giustificare (in modo fallace) linterruzione del rapporto di impiego [...]. Al contrario, la documentazione agli atti evidenzia come il direttore si sia limitato ad avvisare il proprio superiore di circostanze da lui ritenute critiche e che lavrebbero coinvolto anche in prima persona, concernenti il rapporto di servizio con un docente della propria sede, nell'ambito dellusuale esercizio delle proprie competenze e dei doveri di vigilanza e di informazione che incombono ad un direttore di un istituto scolastico.
PI 1 ha inoltre debitamente contestualizzato le critiche mosse a RE 1, non limitandosi a formulare giudizi denigratori fini a sé stessi, bensì illustrando le circostanze e le ragioni che li giustificavano.
Nella lettera egli ha infatti esposto levoluzione dei rapporti professionali con il docente, spiegando come, inizialmente, le richieste del docente fossero sempre state adeguate e in parte anche costruttive, ma che, a partire dal 2021, con lentrata in funzione del nuovo vicedirettore, con il quale avrebbe avuto fin da subito delle divergenze, esse fossero divenute via via più frequenti e insistenti. Ha poi aggiunto di avere privilegiato lascolto e la mediazione, nel tentativo di conciliare le richieste formulate dal docente e la fattibilità delle medesime, ma che, nonostante tali tentativi, la situazione sarebbe divenuta ormai insostenibile per la sede scolastica.
Dagli atti emerge inoltre lesistenza di una situazione di tensione tra il reclamante e i suoi superiori, precedente allinvio dello scritto incriminato, protrattasi nel tempo e caratterizzata da ripetuti scambi di e-mail dai toni polemici e conflittuali. Dagli atti risultano poi due precedenti ammonimenti nei confronti del docente, concernenti modalità di comunicazione ritenute inadeguate e toni irrispettosi nei confronti del direttore del __________, il primo risalente al 2012 e il secondo al 2023. Questa Corte non ritiene pertanto che il contenuto della lettera 10.04.2024 possa essere considerato pretestuoso e del tutto infondato, come invece preteso dal reclamante.
Infine, trattandosi, come rilevato, di uno scritto interno allamministrazione scolastica, non si può nemmeno ritenere che la lettera 10.04.2024 contenente le affermazioni incriminate sia stata divulgata a terze persone estranee alla vicenda. Essa è infatti venuta a conoscenza di una cerchia ristretta di destinatari, segnatamente, in un primo tempo del solo caposezione, il quale, nell'ambito della gerarchia interna, lha successivamente inoltrata ai funzionari competenti della __________, tutti vincolati dal segreto d'ufficio e pienamente cogniti del contesto nel quale le affermazioni contestate sono state formulate.
Medesime conclusioni devono essere ritenute anche per quanto concerne il rapporto 21.05.2024, il cui contenuto corrisponde ed è stato integralmente ripreso dalla lettera 10.04.2024.
E. 3.4.2.2 In tali circostanze, anche qualora si volesse ammettere che i termini utilizzati da PI 1 per formulare le proprie critiche nei confronti di RE 1 fossero particolarmente schietti e diretti, essi erano comunque da ritenersi pertinenti con loggetto della segnalazione al suo superiore, non esorbitavano da quanto necessario e non erano neppure inutilmente offensivi, poiché finalizzati a spiegare la situazione, come da lui vissuta soggettivamente. Egli si è, infatti, limitato ad esprimere ciò che poteva, in buona fede, ritenere per vero. Si può pertanto considerare che le asserzioni incriminate erano atte a sostenere e spiegare la sua posizione nellambito di una segnalazione al proprio superiore concernente un docente della sua sede, con il quale i rapporti si erano progressivamente deteriorati.
E. 3.4.3 Alla luce di quanto sopra esposto, il decreto di abbandono 16.10.2025 devessere confermato.
E. 3.5.1 Giusta lart. 139 cpv. 1 CPP per laccertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e lesperienza. Questa norma concretizza i principi della libera valutazione delle prove ex art. 10 cpv. 2 CPP (decisione TF 6B_82/2018 del 25.9.2018 consid. 1.2.2.) e della verità materiale ex art. 6 cpv. 1 CPP (le autorità penali, per il postulato inquisitorio, accertano dufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, riguardo al reato e allimputato) [decisione TF 6B_789/2019 del 12.8.2020 consid. 2.3.] (StPO Praxiskommentar D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4.ed., art. 139 CPP n. 1).
Il principio inquisitorio giusta lart. 6 CPP non obbliga nondimeno lautorità penale ad assumere dufficio oppure su richiesta [tempestiva e nella forma corretta (decisione TF 6B_941/2019 del 14.2.2020 consid. 2.3.)] delle parti (art. 107 cpv. 1 lit. e CPP) mezzi di prova qualora in considerazione di quanto già agli atti giunga al convincimento che gli ulteriori mezzi di prova non muterebbero il suo giudizio: può procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove secondo lart. 139 cpv. 2 CPP (decisione TF 6B_741/2020 dell11.11.2020 consid. 4.1.; BSK StPO S. GLESS, op. cit., art. 139 CPP n. 31 ss., n. 48 ss.; StPO Praxiskommentar D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 139 CPP n. 3).
E. 3.5.2 Per i motivi alla base del decreto 16.10.2025 e di questo stesso giudizio si poteva/può rinunciare senza arbitrio ad esperire prove, in particolare gli interrogatori di confronto tra le parti coinvolte, che non avrebbero potuto/potrebbero mutare lesito del procedimento.
E. 3.6.1 Si ricorda infine che per la decisione se emanare un decreto di abbandono vale il principio in dubio pro duriore, riconducibile al principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost. e 2 cpv. 2 CPP in relazione con gli art. 310 cpv. 2, 319 cpv. 1 e 324 CPP; decisione 7B_204/2024 del 24.3.2026 consid. 2.2.1.) [principio che peraltro deve tenere presente anche la giurisdizione di reclamo nella valutazione del decreto di abbandono (decisione TF 6B_1148/2021 del 23.6.2023 consid. 3.1.)]. Esso comporta che un tale decreto non possa essere pronunciato se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili o che le condizioni per il perseguimento penale non sono adempiute.
E. 3.6.2 Nel caso concreto, per i motivi sopra esposti, la probabilità che nel corso dellistruzione emergano indizi di colpevolezza rispettivamente che il querelato sia condannato davanti al giudice di merito è esigua, per non dire nulla. Il decreto di abbandono non lede pertanto il principio in dubio pro duriore.
E. 3.7 Alla luce di quanto sopra, il decreto di abbandono 16.10.2025 deve essere integralmente confermato.
E. 4 Il reclamo è respinto.
Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP), che rifonderà a PI 1 unadeguata indennità (art. 436 cpv. 1 in rel. con lart. 432 cpv. 2 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 173, 174 e 177 CP, 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di CHF 900.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 1'000.-- (mille), sono poste a carico di RE 1, __________, il quale rifonderà a PI 1 CHF 800.-- (ottocento) a titolo di indennità.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale fe
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n. 60.2025.374
Lugano
4 agosto 2026/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Ivano Ranzanici, vicepresidente,
Giovan Maria Tattarletti, Andrea Pedroli (in sostituzione di Nicola Respini, ricusatosi)
cancelliera:
Diana Buetti
sedente per statuire sul reclamo 24/27.10.2025 presentato da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
il decreto di abbandono 16.10.2025 (ABB __________) del procuratore pubblico Luca Losa nellambito del procedimento penale dipendente dalla sua querela 29.08.2024 nei confronti di PI 1 (patr. dallavv. PR 2, __________) e di PI 2 (patr. dallavv. PR 3, __________), per titolo di calunnia, diffamazione e ingiuria;
richiamati gli scritti 06.11.2025 e 20/21.11.2025 del procuratore pubblico, con i quali rinuncia a presentare osservazioni e chiede la reiezione del gravame, 06/07.11.2025 (osservazioni) e 28.11/01.12.2025 (duplica) di PI 1, con i quali chiede la reiezione del gravame;
vista la replica 18/19.11.2025 di RE 1, con cui si riconferma nelle sue argomentazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con esposto 29.08.2024, RE 1, docente presso il __________, ha sporto querela nei confronti di PI 1, direttore dellistituto, e di PI 2, capo della Sezione __________, come pure nei confronti di ignoti da identificarsi presso la Sezione __________, per titolo di diffamazione, calunnia e ogni altro reato in concreto ravvisabile, in relazione ai fatti che seguono.
Il 10.04.2024, il direttore PI 1 avrebbe inviato una lettera intitolata Richiesta al capo sezione PI 2 segnalando dei fatti relativi al comportamento del docente RE 1 e chiedendo un intervento da parte dei suoi superiori affinché sia trovata una soluzione adeguata per porre fine a questa situazione ormai diventata insostenibile per la nostra sede.
A mente del querelante, questa lettera conterrebbe affermazioni diffamatorie e calunniose nei suoi confronti, e meglio diverse accuse non veritiere tra cui:
- [...] avere dato dello stronzo a PI 1;
- [...] avere minacciato PI 1;
- [...] avere avuto un atteggiamento aggressivo nei confronti di PI 1;
- [...] cercare costantemente lo scontro e di provocare senza motivo PI 1;
- [...] avere creato malcontento generalizzato e tensioni allinterno della sede scolastica del __________..
In seguito, il 21.05.2024, sarebbe stato anche allestito un rapporto non firmato, ma riconducibile alla Divisione __________ e suppostamente redatto da PI 2 in merito al rapporto dimpiego del docente e nel quale sarebbero state riprese le false accuse indicate nella lettera 10.04.2024, senza verificarne il fondamento e senza alcun confronto con il sottoscritto.
Il querelante ha dunque sporto querela poiché i contenuti della lettera 10.04.2024, del rapporto 21.05.2024 e, di riflesso, della Risoluzione governativa del 05.06.2024 sarebbero stati atti a ledere la mia reputazione professionale e sarebbero stati senzaltro lesivi del mio onore ai sensi del diritto penale.
b. Il 13.12.2024 la polizia ha interrogato RE 1 (cfr. AI 4, all. 1), mentre il 13 e il 17.01.2025 sono stati interrogati PI 1, il quale ha confermato quanto scritto nella lettera 10.04.2024, rispettivamente PI 2, il quale ha subito dichiarato di non aver redatto lui il rapporto 21.05.2024 (cfr. AI 4, all.ti 2 e 3).
Il 20 e 21.05.2025 il procuratore pubblico ha interrogato personalmente PI 1, che si è riconfermato nelle sue precedenti dichiarazioni, rispettivamente PI 2 che, riconfermandosi anche lui in quanto precedentemente dichiarato, ha aggiunto che, su richiesta della giurista in seno alla Sezione che si occuperebbe dei casi amministrativi e che a quel momento avrebbe avuto un sovraccarico di lavoro, il rapporto 21.05.2024 sarebbe stato redatto dallavv. __________, aggiunta al capo della Sezione __________ (cfr. AI 19 e 20).
c. Con decreto 16.06.2025 il pubblico ministero ha comunicato alle parti la chiusura dellistruzione prospettando agli imputati labbandono del procedimento e assegnando un termine per presentare eventuali istanze probatorie e richieste di indennità ex art. 429 ss. CPP (cfr. AI 21).
Né il querelante, né gli imputati hanno presentato istanze probatorie. Gli imputati non hanno richiesto alcun indennizzo.
d. Con decreto 16.10.2025 (ABB __________), il magistrato inquirente ha abbandonato il procedimento penale promosso a carico di PI 1 e PI 2 per titolo di diffamazione (art. 173 CP), calunnia (art. 174 cifra 1 CP) e ingiuria (art. 177 CP).
Il procuratore pubblico, dopo aver ricordato i fatti e riassunto i principali atti istruttori svolti, ha innanzitutto ritenuto che lespressione laccusa non veritiera di avere creato malcontento generalizzato e tensioni allinterno della sede scolastica del __________ non potesse costituire alcun reato contro lonore, tuttal più avrebbe potuto ricadere nella sfera dellonore professionale, non protetta dunque dal diritto penale.
Per quanto riguarda il contenuto della lettera 10.04.2024, il magistrato inquirente ha sostenuto che dagli interrogatori di PI 1 risulterebbe che egli si sarebbe limitato a segnalare la propria percezione di una situazione che riteneva essere divenuta ingestibile e non avrebbe utilizzato termini inutilmente offensivi. Listruttoria non avrebbe nemmeno consentito di appurare che quanto asserito da PI 1, che in taluni passaggi della lettera si limita invero a riportare testualmente scambi di battute con RE 1, sarebbe falso.
A mente del magistrato, il querelato si sarebbe dunque limitato a segnalare a unautorità amministrativa, che avrebbe poi valutato attentamente il contenuto del suo scritto, quanto egli riteneva vero, seguendo in questo modo le regolari vie di servizio e non divulgando a terzi la propria segnalazione. Non sarebbe pertanto dato lelemento soggettivo dellintenzionalità.
Il procuratore pubblico non ha più ritenuto necessario procedere ad una valutazione del carattere eventualmente lesivo dellonore delle singole espressioni contenute nella lettera, evidenziando che in ogni caso, alla luce della giurisprudenza citata, talune di queste non appaiono comunque lesive dellonore di RE 1.
A PI 1 e PI 2, in considerazione delle loro esplicite rinunce, non è stato riconosciuto alcun indennizzo ai sensi dellart. 429 CPP.
e. Con gravame 24/27.10.2025, RE 1 chiede lannullamento del decreto di abbandono nei confronti di PI 1 e, in via principale, di promuovere laccusa nei suoi confronti per titolo di diffamazione e calunnia, in via subordinata, di rinviare gli atti ad un nuovo procuratore pubblico affinché esperisca gli accertamenti istruttori supplementari menzionati nel presente reclamo.
Il reclamante rinuncia esplicitamente a contestare il decreto di abbandono nei confronti di PI 2 e di ignoti (cfr. reclamo, p.2).
Dopo aver ribadito brevemente la fattispecie, RE 1 precisa che gli scritti incriminati che sarebbero stati manifestamente utilizzati per giustificare (in modo fallace) linterruzione del rapporto di impiego [...] riporterebbero dei fatti che lo dipingerebbero come un docente resosi autore di atteggiamenti scorretti, aggressivi, inutilmente polemici e finanche [...] di rilevanza penale. Fatti che egli nega e che ha sempre negato.
Nello specifico, la lettera 10.04.2024, sottoscritta dal direttore PI 1 e indirizzata al capo sezione, attribuirebbe al reclamante le seguenti inaccettabili affermazioni:
- ...PI 1 prima dicevo che eri un bravo ragazzo, ora devo ricredermi sei uno stronzo, e dillo pure a chi di dovere ..., asseritamente pronunciata il 17.02.2023;
- ...al collegio docenti farò un intervento per farti fare una figura di merda!..., asseritamente pronunciata il 14.11.2023;
- ...lo sai che chi rischia maggiormente il posto tra me e te, sei tu. Io non ho niente da perdere, ti consiglio di dare le dimissioni da direttore..., asseritamente pronunciata il 15.11.2023.
In questo medesimo documento, il direttore avrebbe anche scritto che il reclamante ...cerca lo scontro e provoca il suo interlocutore in modo pesante e continuo....
Il reclamante contesta poi il fatto che, benché le parti coinvolte siano state interrogate singolarmente, le loro rispettive versioni non sarebbero state messe a confronto tra loro. Nemmeno sarebbero state compiute particolari verifiche, mediante per esempio domande di complemento, sulla coerenza e veridicità di quanto riferito dagli imputati. Verifiche che secondo il reclamante sarebbero determinanti e doverose.
Egli adduce che agli atti non vi sarebbero elementi che permettono di considerare come veritiera la circostanza che il prof. RE 1 abbia qualificato di stronzo il Direttore del __________ o lo abbia minacciato, aggiungendo che la sola circostanza che di fatto si sarebbe dovuto dare per assodata è che, in realtà, il reclamante non ha minacciato, né tantomeno qualificato di stronzo il direttore [...], il quale si è di conseguenza assunto la responsabilità di indicare il docente, agli occhi di tutti coloro che hanno avuto accesso al suo scritto [...] quale persona autrice di infrazioni penali, rispettivamente di condotte chiaramente riprovate da concezioni morali generalmente ammesse come lesive dellonore [...].
RE 1 solleva poi una violazione del principio in dubio pro duriore. Non capirebbe infatti come il procuratore pubblico, in presenza delle dichiarazioni rese dal direttore nei suoi confronti, che sarebbero tali da dipingerlo agli occhi di terzi come un autore di ingiuria e minaccia contro lo stesso Direttore, senza che vi fosse uno straccio di prova e la cui conseguenza (grave) è stata il licenziamento del docente stesso, avrebbe potuto ritenere che le possibilità di condanna dellimputato fossero minori a quelle di assoluzione e non almeno equivalenti, se non superiori.
Il reclamante contesta infine anche la conclusione del procuratore pubblico secondo cui non sarebbe data lintenzionalità. Infatti, PI 1, vista la sua funzione, avrebbe saputo benissimo che effetto dirompente poteva senza dubbio avere quel suo scritto allattenzione di chi avrebbe potuto, come è stato, allontanare il diretto interessato. Ciò che sarebbe sufficiente per considerare il dolo eventuale.
f. In risposta allo scritto 07/10.11.2025 di PI 2, con il quale la sua legale ha chiesto che il reclamante precisasse il punto 2 del suo petitum in merito allannullamento del decreto di abbandono, lavv. PR 1, con lettera 24.11.2025, ha confermato che, a causa di una banale svista, lannullamento del decreto di abbandono in parola riguarda unicamente la decisione di abbandonare il procedimento nei confronti del signor PI 1 (cfr. doc CRP 6 e 10).
g. Delle ulteriori argomentazioni, così come degli altri allegati, si dirà, se necessario, in seguito.
in diritto
1. 1.1.
Giusta lart. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss. CPP) può essere impugnato mediante reclamo.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero in Ticino alla Corte dei re-clami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le viola-zioni del diritto, compreso leccesso e labuso del potere di ap-prezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), laccertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, linadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo lart. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento segnatamente allart. 390 CPP per la forma scritta ed allart. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare in particolare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame inoltrato il 24/27.10.2025 contro il decreto di abbandono 16.10.2025 per il reato di calunnia, diffamazione e ingiuria (ABB __________), è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni ai sensi dellart. 322 cpv. 2 CPP) e, di principio, anche proponibile (BSK StPO M. HEINIGER / R. RICKLI, 3. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).
1.3.
RE 1, accusatore privato nel procedimento, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto allannullamento o alla modifica del decreto di abbandono che ha negato lesistenza dei reati ipotizzati, che gli avrebbe cagionato un danno personale, diretto ed attuale.
1.4.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
Limpugnativa, in queste circostanze, è pertanto ricevibile.
2. Il reclamo contro il decreto di abbandono è accolto, segnata-mente, in presenza di sufficienti indizi di reato tali da giustificare la promozione dellaccusa (art. 319 cpv. 1 lit. a CPP) oppure se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (art. 319 cpv. 1 lit. b CPP).
Si ricorda che lazione penale per principio è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata allarbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.
3. 3.1.
Il reclamante ipotizza a carico di PI 1 i reati di diffamazione giusta lart. 173 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o divulga una tale incolpazione o un tale sospetto (BSK Strafrecht F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 1 ss.)] e di calunnia giusta lart. 174 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto (BSK Strafrecht F. RIKLIN, op. cit., art. 174 CP n. 1 ss.)] in relazione al contenuto della lettera 10.04.2024 redatta e sottoscritta da PI 1.
3.2.
3.2.1.
L'onore protetto dal diritto penale tutela il sentimento di essere considerato come una persona onesta e rispettabile, ovvero di non essere disprezzato quale essere umano (DTF 148 IV 409 consid. 2.3.; DTF 145 IV 462 consid. 4.2.2.; DTF 137 IV 313 consid. 2.1.1.). La reputazione relativa all'attività professionale o al ruolo svolto nella comunità non è protetta penalmente. Ciò vale pure per le critiche rivolte al professionista, all'artista o al politico in tali vesti, anche quando sono di natura tale da offenderli o da screditarli. Nell'ambito delle attività lavorative, non è sufficiente negare a una persona determinate qualità, imputarle delle manchevolezze o sminuirla rispetto ai suoi concorrenti. È per contro ravvisabile una lesione dell'onore anche in questi campi, quando viene evocato un reato penale o un comportamento chiaramente riprovevole secondo le concezioni morali generalmente riconosciute (DTF 148 IV 409 consid. 2.3.; DTF 145 IV 462 consid. 4.2.2.; decisione TF 6B_191/2024 del 16.07.2024).
La questione a sapere se unaffermazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona deve essere decisa non secondo il senso che possono averle dato quelli che lhanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad uninterpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che in concreto le attribuisce luditore o il lettore non prevenuto (decisioni TF 6B_673/2020 del 16.03.2021 consid. 4.2.; 6B_582/2020 del 17.12.2020 consid. 3.2.; DTF 145 IV 462 consid. 4.2.3.; BSK Strafrecht F. RIKLIN, op. cit., vor art. 173 CP n. 28 ss.; StGB Praxiskommentar S. TRECHSEL / M. PIETH / V. LIEBER, 4. ed., vor art. 173 CP n. 11). Secondo la giurisprudenza, un testo deve essere analizzato non unicamente in funzione delle espressioni utilizzate prese separatamente, ma anche secondo il senso generale che ne risulta dal suo insieme (decisione TF 6B_191/2024 del 16.07.2024).
3.2.2.
I reati contro lonore presuppongono intenzionalità, che deve riferirsi allaffermazione lesiva dellonore e nel caso degli art. 173 s. CP anche alla presa di conoscenza da parte del terzo (decisione TF 6B_584/2016 del 06.02.2017 consid. 3.1.1.). Il dolo eventuale è sufficiente per i reati di diffamazione e di ingiuria. Non è invece necessario un particolare animus iniurandi, bastando che lautore dei reati sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona interessata e che ciò nonostante le proferisca (decisione TF 6B_541/2019 del 15.07.2019 consid. 2.1.).
3.2.3.
In applicazione dellart. 176 CP alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate la diffamazione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti oppure qualunque altro mezzo.
3.3.
Ai sensi dellart. 14 CP chiunque agisce come lo impone oppure lo consente la legge si comporta lecitamente anche se latto in sé sarebbe punibile giusta il Codice penale oppure unaltra legge.
Il Tribunale federale, nella giurisprudenza sviluppata in relazione allart. 14 CP [disposizione che deve essere esaminata prima dellart. 173 cifra 2 CP (decisione TF 6B_1254/2019 del 16.03.2020 consid. 7.1.; DTF 131 IV 154 consid. 1.3.1.; BSK Strafrecht F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 12)], reputa che nellambito di una procedura giudiziaria le dichiarazioni lesive dellonore espresse da una parte oppure dal suo patrocinatore sono giustificate dal diritto di perorare la propria causa e dai doveri a questo relativi, risultanti dalla Costituzione e dalla legge, purché siano pertinenti, non esorbitino da quanto necessario, non siano inutilmente offensive e non vengano diffuse in mala fede e purché semplici ipotesi siano designate come tali (decisioni TF 6B_1254/2019 del 16.03.2020 consid. 7.1.; 6B_541/2019 del 15.07.2019 consid. 2.2.; 6B_877/2018 del 16.01.2019 consid. 1.2.; DTF 135 IV 177 consid. 4.; 131 IV 154 consid. 1.3.1.; BSK Strafrecht M.A. NIGGLI / C. GÖHLICH, op. cit., art. 14 CP n. 18 s.; BSK Strafrecht F. RIKLIN, op. cit., vor art. 173 CP n. 61; StGB Praxiskommentar S. TRECHSEL / C. GETH, op. cit., art. 14 CP n. 5).
Secondo il Tribunale federale alle parti va in sostanza riconosciuta una certa libertà di retorica che permette loro pure lesternazione di valutazioni un po esagerate o addirittura di provocazioni, nella misura in cui le loro dichiarazioni non appaiano completamente prive di pertinenza o inutilmente offensive (decisioni TF 2C_103/2016 del 30.08.2016 consid. 3.2.1.; 6B_118/2015 del 16.07.2015 consid. 3.4.2.; 6B_666/2011 del 12.03.2012 consid. 1.2.).
3.4.
3.4.1.
Nel caso concreto, occorre innanzitutto rilevare che le versioni delle parti coinvolte, ossia, da un lato quella del direttore PI 1, che riporta nella sua lettera 10.04.2024 le affermazioni asseritamente proferite nei suoi confronti dal docente RE 1, e dallaltro lato la versione di questultimo, che nega recisamente di aver mai proferito tali affermazioni, appaiono manifestamente contrapposte. In simili circostanze e in assenza di testimoni diretti si dovrebbe concludere che dagli atti sui quali si deve fondare il giudizio di questa Corte non emergono indizi dei reati ipotizzati dal reclamante che siano idonei a sostanziare la sua versione.
3.4.2.
3.4.2.1.
Questa Corte rileva in ogni caso che le affermazioni ritenute diffamatorie e calunniose sono contenute nella lettera 10.04.2024 redatta dal direttore del __________ e indirizzata al capo della Sezione __________, dunque nel contesto dellorganizzazione e amministrazione scolastica e dei doveri di servizio.
A tal proposito, occorre precisare che, nel caso in cui emergano contrasti allinterno del corpo docente e della direzione suscettibili di sfociare in una violazione del Codice di comportamento per i dipendenti dellAmministrazione cantonale o in eventuali violazioni dei doveri di servizio da parte di un docente, lautorità di nomina o le istanze a essa subordinate, su segnalazione del direttore, sono chiamate a intervenire ai sensi della legge sullordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti e ai sensi della legge sulla scuola (art. 22 ss. Lord e 29 LSc). PI 1, nella sua qualità di direttore del __________, nellavvisare e segnalare formalmente al suo superiore nello specifico il caposezione le criticità insorte nei rapporti con RE 1, ha pertanto agito nellesercizio delle proprie funzioni e conformemente a quanto previsto dalla legge.
Dagli atti non emergono peraltro elementi idonei a confermare quanto sostenuto dal reclamante, secondo cui gli scritti in questione sarebbero stati manifestamente utilizzati per giustificare (in modo fallace) linterruzione del rapporto di impiego [...]. Al contrario, la documentazione agli atti evidenzia come il direttore si sia limitato ad avvisare il proprio superiore di circostanze da lui ritenute critiche e che lavrebbero coinvolto anche in prima persona, concernenti il rapporto di servizio con un docente della propria sede, nell'ambito dellusuale esercizio delle proprie competenze e dei doveri di vigilanza e di informazione che incombono ad un direttore di un istituto scolastico.
PI 1 ha inoltre debitamente contestualizzato le critiche mosse a RE 1, non limitandosi a formulare giudizi denigratori fini a sé stessi, bensì illustrando le circostanze e le ragioni che li giustificavano.
Nella lettera egli ha infatti esposto levoluzione dei rapporti professionali con il docente, spiegando come, inizialmente, le richieste del docente fossero sempre state adeguate e in parte anche costruttive, ma che, a partire dal 2021, con lentrata in funzione del nuovo vicedirettore, con il quale avrebbe avuto fin da subito delle divergenze, esse fossero divenute via via più frequenti e insistenti. Ha poi aggiunto di avere privilegiato lascolto e la mediazione, nel tentativo di conciliare le richieste formulate dal docente e la fattibilità delle medesime, ma che, nonostante tali tentativi, la situazione sarebbe divenuta ormai insostenibile per la sede scolastica.
Dagli atti emerge inoltre lesistenza di una situazione di tensione tra il reclamante e i suoi superiori, precedente allinvio dello scritto incriminato, protrattasi nel tempo e caratterizzata da ripetuti scambi di e-mail dai toni polemici e conflittuali. Dagli atti risultano poi due precedenti ammonimenti nei confronti del docente, concernenti modalità di comunicazione ritenute inadeguate e toni irrispettosi nei confronti del direttore del __________, il primo risalente al 2012 e il secondo al 2023. Questa Corte non ritiene pertanto che il contenuto della lettera 10.04.2024 possa essere considerato pretestuoso e del tutto infondato, come invece preteso dal reclamante.
Infine, trattandosi, come rilevato, di uno scritto interno allamministrazione scolastica, non si può nemmeno ritenere che la lettera 10.04.2024 contenente le affermazioni incriminate sia stata divulgata a terze persone estranee alla vicenda. Essa è infatti venuta a conoscenza di una cerchia ristretta di destinatari, segnatamente, in un primo tempo del solo caposezione, il quale, nell'ambito della gerarchia interna, lha successivamente inoltrata ai funzionari competenti della __________, tutti vincolati dal segreto d'ufficio e pienamente cogniti del contesto nel quale le affermazioni contestate sono state formulate.
Medesime conclusioni devono essere ritenute anche per quanto concerne il rapporto 21.05.2024, il cui contenuto corrisponde ed è stato integralmente ripreso dalla lettera 10.04.2024.
3.4.2.2.
In tali circostanze, anche qualora si volesse ammettere che i termini utilizzati da PI 1 per formulare le proprie critiche nei confronti di RE 1 fossero particolarmente schietti e diretti, essi erano comunque da ritenersi pertinenti con loggetto della segnalazione al suo superiore, non esorbitavano da quanto necessario e non erano neppure inutilmente offensivi, poiché finalizzati a spiegare la situazione, come da lui vissuta soggettivamente. Egli si è, infatti, limitato ad esprimere ciò che poteva, in buona fede, ritenere per vero. Si può pertanto considerare che le asserzioni incriminate erano atte a sostenere e spiegare la sua posizione nellambito di una segnalazione al proprio superiore concernente un docente della sua sede, con il quale i rapporti si erano progressivamente deteriorati.
3.4.3.
Alla luce di quanto sopra esposto, il decreto di abbandono 16.10.2025 devessere confermato.
3.5.
3.5.1.
Giusta lart. 139 cpv. 1 CPP per laccertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e lesperienza. Questa norma concretizza i principi della libera valutazione delle prove ex art. 10 cpv. 2 CPP (decisione TF 6B_82/2018 del 25.9.2018 consid. 1.2.2.) e della verità materiale ex art. 6 cpv. 1 CPP (le autorità penali, per il postulato inquisitorio, accertano dufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, riguardo al reato e allimputato) [decisione TF 6B_789/2019 del 12.8.2020 consid. 2.3.] (StPO Praxiskommentar D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4.ed., art. 139 CPP n. 1).
Il principio inquisitorio giusta lart. 6 CPP non obbliga nondimeno lautorità penale ad assumere dufficio oppure su richiesta [tempestiva e nella forma corretta (decisione TF 6B_941/2019 del 14.2.2020 consid. 2.3.)] delle parti (art. 107 cpv. 1 lit. e CPP) mezzi di prova qualora in considerazione di quanto già agli atti giunga al convincimento che gli ulteriori mezzi di prova non muterebbero il suo giudizio: può procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove secondo lart. 139 cpv. 2 CPP (decisione TF 6B_741/2020 dell11.11.2020 consid. 4.1.; BSK StPO S. GLESS, op. cit., art. 139 CPP n. 31 ss., n. 48 ss.; StPO Praxiskommentar D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 139 CPP n. 3).
3.5.2.
Per i motivi alla base del decreto 16.10.2025 e di questo stesso giudizio si poteva/può rinunciare senza arbitrio ad esperire prove, in particolare gli interrogatori di confronto tra le parti coinvolte, che non avrebbero potuto/potrebbero mutare lesito del procedimento.
3.6.
3.6.1.
Si ricorda infine che per la decisione se emanare un decreto di abbandono vale il principio in dubio pro duriore, riconducibile al principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost. e 2 cpv. 2 CPP in relazione con gli art. 310 cpv. 2, 319 cpv. 1 e 324 CPP; decisione 7B_204/2024 del 24.3.2026 consid. 2.2.1.) [principio che peraltro deve tenere presente anche la giurisdizione di reclamo nella valutazione del decreto di abbandono (decisione TF 6B_1148/2021 del 23.6.2023 consid. 3.1.)]. Esso comporta che un tale decreto non possa essere pronunciato se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili o che le condizioni per il perseguimento penale non sono adempiute.
3.6.2.
Nel caso concreto, per i motivi sopra esposti, la probabilità che nel corso dellistruzione emergano indizi di colpevolezza rispettivamente che il querelato sia condannato davanti al giudice di merito è esigua, per non dire nulla. Il decreto di abbandono non lede pertanto il principio in dubio pro duriore.
3.7.
Alla luce di quanto sopra, il decreto di abbandono 16.10.2025 deve essere integralmente confermato.
4. Il reclamo è respinto.
Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP), che rifonderà a PI 1 unadeguata indennità (art. 436 cpv. 1 in rel. con lart. 432 cpv. 2 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 173, 174 e 177 CP, 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di CHF 900.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 1'000.-- (mille), sono poste a carico di RE 1, __________, il quale rifonderà a PI 1 CHF 800.-- (ottocento) a titolo di indennità.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale fe
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera