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60.2025.354

Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico che ha negato all'imputato di conoscere anticipatamente il nominativo del teste

Ticino · · Italiano TI
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Sachverhalt

sopradescritti (AI 1).

Con decreto 25.9.2025 il procuratore pubblico ha nominato l’avv. PR 1 difensore d’ufficio di RE 1 (AI 10). In stessa data quest’ultimo è stato interrogato dal magistrato inquirente (AI 12).

In stessa data il patrocinatore di RE 1 ha richiesto all’ispettore di poter sapere“(…) i dati (nome e cognome) del testimone e di indicarci in quale veste sarà interrogato (testimone o persona informata sui fatti)”.

Il giorno dopo l’ispettore di polizia ha ribadito che“(…) procederemo all’audizione di un teste (…)”, senza fornire altre indicazioni sull’identità di quest’ultimo, e invitando RE 1 a rivolgersi“(…) direttamente alla Procuratrice per chiarire la questione (…)”.

Con email 10.10.2025 il patrocinatore dell’imputato si è così rivolto direttamente al magistrato inquirente informandolo in merito allo scambio di posta elettronica avuto con l’ispettore di polizia e postulando, nel caso di un ulteriore diniego delle informazioni richieste,“(…) l’annullamento (…) di quel verbale di interrogatorio fino alla comunicazione delle generalità con un preavviso di almeno 10 giorni (…)”(AI 53).

Egli ha affermato che l’agire dell’ispettore e del procuratore pubblico di non volergli comunicare il nominativo della persona interrogata, violerebbe il suo diritto di accesso agli atti e sarebbe anche contrario ai diritti della difesa, ed in particolare quello di potersi preparare efficacemente:“(…) in questo contesto, il reclamante è completamente privato di qualsivoglia possibilità di disporre di una difesa efficace, ritenuto che senza preventivamente conoscere le generalità del ‘teste’ citato a comparire (…) la difesa del reclamante non ha la possibilità di confrontarsi con l’imputato ( in particolare per pronosticare quelle che potranno essere le dichiarazioni, ovvero per prepararne il controesame), né di raccogliere la documentazione e/o informazioni potenzialmente utili da sottoporre al teste, e ciò nel rispetto dei principi della parità delle armi, dell’equo processo e del contradittorio (…)”(p. 8).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.60.2025.354

Lugano

6 novembre 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi

sedente per statuire sul reclamo 13.10.2025 presentato da

RE 1c/o carcere giudiziario – La Farera, Lugano,

contro

richiamate le osservazioni 23/24.10.2025 del magistrato inquirente e la replica 27.10.2025 di RE 1;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Secondo quanto emerso dagli atti, in data 24.9.2025“(…) __________ allertava la polizia dichiarando di essere stato sequestrato da quattro persone nel corso della notte a __________. Riferiva di essere riuscito a fuggire dall’appartamento nel quale veniva tenuto sequestrato saltando dal balcone e di avere trovato soccorso da dei passanti lungo la strada che in auto lo avevano accompagnato alla stazione FFS di __________, dove aveva chiamato la polizia. L’uomo precisava di essere stato avvicinato da due persone a lui sconosciute in zona __________ le quali lo avrebbero caricato contro la sua volontà su un’auto al cui interno vi erano altre due persone e quindi portato in un appartamento a __________. Qui gli sarebbe stato preso il marsupio, il telefono cellulare e le scarpe marca Nike. Gli autori gli avrebbero inoltre chiesto il codice della carta di credito, richiesta che egli rifiutava ricevendo di conseguenza dello spray al pepe (…) sul volto. A seguito dell’irritazione agli occhi, gli autori lo lasciavano uscire sul balcone a prendere aria ed egli approfittava della loro distrazione gettandosi dal balcone e dandosi alla fuga (…)”(AI 14).

RE 1 è stato fermato poco dopo ed interrogato in veste di imputato dalla polizia cantonale in merito ai fatti sopradescritti (AI 1).

Con decreto 25.9.2025 il procuratore pubblico ha nominato l’avv. PR 1 difensore d’ufficio di RE 1 (AI 10). In stessa data quest’ultimo è stato interrogato dal magistrato inquirente (AI 12).

In stessa data il patrocinatore di RE 1 ha richiesto all’ispettore di poter sapere“(…) i dati (nome e cognome) del testimone e di indicarci in quale veste sarà interrogato (testimone o persona informata sui fatti)”.

Il giorno dopo l’ispettore di polizia ha ribadito che“(…) procederemo all’audizione di un teste (…)”, senza fornire altre indicazioni sull’identità di quest’ultimo, e invitando RE 1 a rivolgersi“(…) direttamente alla Procuratrice per chiarire la questione (…)”.

Con email 10.10.2025 il patrocinatore dell’imputato si è così rivolto direttamente al magistrato inquirente informandolo in merito allo scambio di posta elettronica avuto con l’ispettore di polizia e postulando, nel caso di un ulteriore diniego delle informazioni richieste,“(…) l’annullamento (…) di quel verbale di interrogatorio fino alla comunicazione delle generalità con un preavviso di almeno 10 giorni (…)”(AI 53).

Egli ha affermato che l’agire dell’ispettore e del procuratore pubblico di non volergli comunicare il nominativo della persona interrogata, violerebbe il suo diritto di accesso agli atti e sarebbe anche contrario ai diritti della difesa, ed in particolare quello di potersi preparare efficacemente:“(…) in questo contesto, il reclamante è completamente privato di qualsivoglia possibilità di disporre di una difesa efficace, ritenuto che senza preventivamente conoscere le generalità del ‘teste’ citato a comparire (…) la difesa del reclamante non ha la possibilità di confrontarsi con l’imputato ( in particolare per pronosticare quelle che potranno essere le dichiarazioni, ovvero per prepararne il controesame), né di raccogliere la documentazione e/o informazioni potenzialmente utili da sottoporre al teste, e ciò nel rispetto dei principi della parità delle armi, dell’equo processo e del contradittorio (…)”(p. 8).

in diritto

Il diritto di essere sentito si concretizza, in diritto penale, segnatamente nel diritto delle parti di presenziare all’assunzione delle prove e nel diritto di accedere agli atti.

4.2.

RE 1, a seguito della decisione del procuratore pubblico di non comunicare il nome del testimone da interrogare, si è dunque trovato privato della possibilità di elaborare con il proprio avvocato una strategia di difesa. Durante l’interrogatorio, egli non sarebbe quindi stato in grado di contestare validamente la testimonianza o le dichiarazioni a suo carico, né di interrogare il testimone (DTF 133 I 33 consid. 2.2; DTF 131 I 476 consid. 2.2.), trovandosi di conseguenza in una situazione simile a quella che si verifica quando all’imputato è stato negato l’accesso agli atti.

Ciò risulta tuttavia in contrasto con la giurisprudenza del Tribunale federale secondo la quale l’imputato ha diritto di conoscere l’identità dei testimoni che saranno interrogati dal magistrato inquirente o dalla polizia cantonale prima di procedere con l’interrogatorio; questo deriva non solo dal diritto di essere sentito e di avere accesso agli atti, ma anche dal diritto a una difesa efficace (DTF 133 I 33 consid. 2.2.; DTF 129 I 85 consid. 4.1.; DTF 118 Ia 457 consid. 3c; decisioni TF 1B_24/2014 del 25.6.2014; TF 6B_276/2018 del 24.9.2018).

Da quanto emerge dagli atti non risulta neppure che una limitazione dei diritti della difesa sarebbe giustificata dalla ricerca della verità materiale: l’intento di ottenere una testimonianza più“genuina”, così come affermato dal magistrato inquirente, non è certo sufficiente per sottoporre a restrizioni il diritto di essere sentito dell’imputato.

Per quanto riguarda poi il presunto rischio di collusione, sollevato dal procuratore pubblico senza tuttavia approfondire le motivazioni alla base delle sue affermazioni, esso sembra riguardare soprattutto i coimputati oltre al reclamante, persone che si trovano tutte in stato di detenzione, misura che in genere è atta a ridurre tale rischio.

4.3.

Visto quanto precede, il reclamo deve essere accolto e gli atti sono rinviati al magistrato inquirente per i suoi incombenti.

Per questi motivi,

richiamati gli art.379 ss. e 393 ss. CPPed ogni altra disposizione applicabile,

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         La cancelliera