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60.2023.39

Reclamo contro il decreto d'abbandono e la decisione incidentale. accusatore privato. abuso di diritto. legittimazione

Ticino · 2023-08-31 · Italiano TI
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Sachverhalt

contestati all’imputato nell’ACC __________ del __________ sarebbero stati commessi, secondo l’ipotesi accusatoria, a danno della società __________ senza che questa sia mai stata interpellata giusta l’art. 118 cpv. 4 CPP per sapere se volesse costituirsi accusatrice privata e senza neppure notificarle l’atto di accusa.

4.5.

In queste circostanze, il comportamento del pubblico ministero, a prescindere dal fatto che due magistrati inquirenti si siano susseguiti nella conduzione dell’inchiesta, che prima ha di fatto accordato la qualità di accusatore privato a RE 1 ed a RE 2, senza mai porsi un dubbio in merito per anni e durante un numero importante di atti istruttori, ed in seguito, nel decreto impugnato, dopo ben otto anni dall’apertura dell’inchiesta, ed unicamente con l’emanazione dell’atto d’accusa e del decreto d’abbandono, ha negato loro tale qualità, costituisce una violazione del divieto “venire contra factum proprium”, quale forma di abuso di diritto.

Si ricorda, in proposito, che il divieto dell'abuso di diritto, previsto anche dall'art. 3 cpv. 2 lit. b CPP, esclude, per tutti i partecipanti al procedimento, comportamenti contraddittori (secondo il divieto di “venire contra factum proprium”), reazioni tardive o tatticismi esasperati o defatigatori (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 3 CPP n. 16, 17 e 18).

6.3.

6.5.

Ora, come indicato in precedenza, i fatti in oggetto si riferiscono ad alcune operazioni complesse e finanziariamente importanti che vedono coinvolti RE 1, RE 2 e PI 1 ed il Ministero del petrolio __________. I primi tre, per espletare tali operazioni si sarebbero rivolti alla __________ ed in particolare al suo direttore e membro del consiglio d’amministrazione __________, concludendo due mandati fiduciari. In particolare, il primo contratto stipulato il 6.5.2009 tra RE 1, RE 2 e PI 1, in qualità di fiducianti, e la __________ Ltd (fiduciaria), che si era assunta l’impegno di coordinare, tramite la società inglese __________ Ltd, l’acquisto di materiale per l’industria petrolifera da produttori europei e la rivendita alla __________ Srl (doc. C, AI 1). Dalla documentazione e dai verbali di interrogatorio agli atti è emerso che la società di diritto inglese __________ Ltd è/era una struttura, specializzata nel trading internazionale, cosiddetta “agent” avente come “principal” due società offshore.

__________ Ltd è/era di proprietà della __________ Ltd (corrispondente inglese di __________) e veniva messa a disposizione dei clienti della __________ per i suoi servizi. Scopo di questa struttura, fra “agent”, “principal”, RE 1, RE 2 e PI 1 era l’ottimizzazione fiscale degli utili.

Dal verbale di interrogatorio di __________ emerge che __________ aveva messo a disposizione di RE 1, RE 2 e PI 1, a titolo fiduciario, la società __________ Ltd per eseguire le operazioni previste in __________.

Dagli atti non emerge dunque che i reclamanti siano/siano stati azionisti della __________ Ltd; non compare infatti tra i documenti presentati dalle parti alcun acquisto di un pacchetto azionario della società in oggetto da parte di RE 1, RE 2 o PI 1. Gli stessi si sono sempre definiti “soci” fra di essi, in qualità di investitori nell’operazione __________, stabilendo una chiave di riparto degli utili di 1/3 ciascuno.

Il magistrato inquirente non ha tuttavia effettuato alcun accertamento in merito alla __________, ed in particolare in merito agli azionisti, rispettivamente agli amministratori di detta società, benché vi fossero state delle richieste in tal senso sia da parte dell’imputato (cfr. AI 277) che dei reclamanti (cfr. AI 273), senza neppure interpellare la società giusta l’art. 118 cpv. 4 CPP per sapere se volesse costituirsi accusatrice privata nei fatti per i quali ha emanato l’atto di accusa 6.2.2023 (ACC __________).

Egli ha in particolare affermato, nella decisione 06.02.2023 con la quale ha respinto le istanze probatorie delle parti, che tali ulteriori verifiche erano, a suo dire,“inutili”, limitandosi a sostenere che“() a prescindere dal fatto che __________ sia oggi ancora iscritta a registro, comunque ciò sarebbe ininfluente sul reato di amministrazione infedele commesso a suo danno. In ogni caso, dal registro di commercio inglese () la società risulta ancora attiva ()”(cfr. AI 279,

p. 2).

A mente di questa Corte appare tuttavia imprescindibile accertare quale sia la struttura della __________, ed analizzare, oltre a quanto sopraindicato, anche i rapporti di quest’ultima con la __________ e la __________, al fine di non incorrere, come in questo caso, in una decisione prematura. Il magistrato inquirente è infatti giunto alla sua conclusione applicando la dottrina e la giurisprudenza secondo le quali, come già sopra indicato, quando un reato contro il patrimonio è commesso a danno di una persona giuridica, solo quest’ultima subisce un danno e può dichiararsi parte lesa, escludendo in particolare i suoi azionisti. La situazione degli azionisti o dei soci di una persona giuridica si distingue però da quella dei soci di una società semplice (art. 530 ss. CO); quest’ultima non ha personalità giuridica (DTF 141 IV 380) e, di conseguenza, ciascun socio, in qualità di membro di una società semplice, può costituirsi accusatore privato e, in tale qualità, inoltrare un reclamo ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP (DTF 142 IV 82).

Il procuratore pubblico non ha tuttavia verificato la tesi dei qui reclamanti secondo la quale essi non sarebbero stati né azionisti della __________ Ltd, né aventi diritto economico della stessa, ma unicamente soci di una società semplice (ai sensi dell’art. 530 ss. CO) attiva nelle diverse operazioni in __________, implementate per il tramite dei veicoli societari (tra cui la __________), messi a disposizione, a titolo fiduciario, dalla __________.

6.6.

In questa situazione, visto quanto precede, questa Corte non è in grado di esprimersi compiutamente sulla legittimazione dei reclamanti in questa sede giusta l’art. 382 CPP. Al fine di chiarire se, come essi affermano, RE 2 e RE 1 siano stati direttamente danneggiati dall’agire dell’imputato, o se, al contrario, direttamente danneggiata sia stata unicamente la __________ Ltd. (ed i reclamanti soltanto di riflesso quali aventi diritto economico della stessa), è necessario effettuare gli accertamenti di cui sopra.

RE 1 e RE 2 ipotizzano nei confronti dell’imputato il reato di amministrazione infedele [secondo cui è punito chiunque (per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP), obbligato per legge, mandato ufficiale oppure negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia oppure permette che ciò avvenga (art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP) (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss.)], in relazione a 29 fatture per un totale di EUR 1'345'085.--, emesse da __________, agente __________a, a titolo di provvigioni, pagate tramite i conti della società __________, ma che in realtà avrebbero dovuto essere pagate dalla società __________ (società di pertinenza di PI 1).

RE 1 è stato sentito quale accusatore privato in data 29.7.2015. Egli ha in particolare affermato che“() con riferimento al pagamento alla signora __________ posso dire che lo stesso non è giustificato; la signora era l’agente in __________ di __________ srl e quindi non poteva emettere fattura di provvigioni alla __________. () il contratto di mandato sottoscritto per __________ prevedeva chiaramente che quest’ultima si dovesse occupare dell’attività di acquisto merci da terzi e rivendita a __________ srl. In nessun punto era stato autorizzato il pagamento per esempio per provvigioni o consulenze. PI 1 come rappresentante degli azionisti poteva quindi conferire ordini solo nell’ambito dell’attività di acquisto e vendita materiale ()”(cfr. AI 9, p. 7).

Anche RE 2, sentito in stessa data, ha confermato la versione di RE 1 affermando che grazie all’aiuto di quest’ultimo avrebbe capito che PI 1“() con l’aiuto di __________, aveva spostato gli utili dove voleva, pagando per esempio l’agente di __________ consortile sul territorio __________ con denaro di __________, e quindi con l’utile da dividere fra noi soci, anche per contratti che non riguardavano __________ ()”(cfr. AI 10, p. 4).

PI 1 è stato interrogato il 10.5.2016 e ha fornito la sua versione dei fatti: “() RE 1, già attivo nel settore petrolchimico in __________ tramite una sua società chiamata __________ Srl, si occupava di piccoli appalti nel settore indicato. Desideroso di partecipare a gare per grossi appalti, che necessitavano quindi grandi finanziamenti economici, per i quali lui non disponeva delle capacità finanziarie, ha deciso di proporre a __________ Srl una collaborazione per aggiudicarsi simili appalti. Vorrei precisare che __________ Srl si è aggiudicata grazie alle conoscenze di RE 1 alcuni grossi appalti in __________ e al tempo stesso ha emesso fidejussioni bancarie che hanno permesso alla stessa __________ Srl di accaparrarsi pure grossi appalti. (). Le gare di appalto sono state vinte dalle due citate società che come agente in loco si riferivano alla signora __________. Per operare in __________ in questo settore è necessario avere un’agente che conosce la realtà locale. Sia __________ Srl che __________ Srl avevano quindi concluso un mandato di rappresentanza con la signora __________; questi 2 contratti non prevedevano le condizioni di retribuzione in quanto queste ultime venivano decise ad ogni gara di appalto vinta e definite in un contratto a sé. (). Vorrei precisare che visto che __________ era la persona di riferimento di RE 1 è sempre stato lui a gestire i rapporti con la stessa. Era lui a indicare quando e quanto bonificare a questa signora ()”(cfr. AI 35, p. 5).

PI 1 ha poi precisato che le spettanze in favore dell’agente in loco __________ venivano a lui corrisposte a volte da __________ Srl e a volte da __________. L’agente non aveva alcun contratto con la __________ ma unicamente con la __________ Srl, rispettivamente con la __________ Srl; tuttavia, a suo dire“() la signora di fatto agiva nel contesto delle operazioni con il Ministero del petrolio dell’__________, nelle quali era coinvolta anche __________ ()”(cfr. AI 35, p. 6).

PI 1 è stato nuovamente sentito il 30.4.2019: ha ribadito che era RE 1 che dava le disposizioni (sia in merito al quantum che al quando) alla __________per eseguire i pagamenti in favore di __________ (cfr. AI 160). Questa conclusione è però stata contestata da RE 1 nel suo interrogatorio del 13.6.2019:“() Quanto dice PI 1 è completamente falso. Voglio precisare che __________ aveva come riferimento __________[__________]che era la segretaria di PI 1 in Srl e che parlava inglese ()”(cfr. AI 173, p. 5).

Il 22.3.2022 è stata dunque sentita la segretaria di PI 1, __________ che ha riferito di non essersi mai occupata delle fatture di __________, che quest’ultima discuteva con RE 1 (cfr. AI 244).

Tali affermazioni risultano tuttavia in contrasto con quanto è emerso dagli atti e, in particolare, con i numerosi e-mail che __________ e __________ si sarebbero scambiate nel 2012/2013 (cfr. AI 218).

__________, interrogata quale persona informata sui fatti il 10.5.2016, dipendente della __________, che si occupava della contabilità di __________, ha affermato che“() in sostanza PI 1 o RE 1 mi dicevano di aver contattato i fornitori; le fatture dei fornitori sarebbero in seguito arrivate a __________ direttamente dai fornitori, e io in __________ ne avrei ricevuto una copia. Successivamente i mandanti PI 1 e RE 1 mi dicevano quando pagare le fatture ai fornitori, pagamento che eseguivo io personalmente poiché avevo accesso online al conto in Banca __________ di __________. (). () la signora __________ era una conoscente di RE 1, era lui che aveva il contatto con lei per una questione di amicizia e poiché solo RE 1 parlava inglese. PI 1 invece non sapeva parlare inglese ()”(cfr. AI 36, p. 4 ss.).

7.3.

Con istanza probatoria 15.6.2022 i denuncianti hanno chiesto l’audizione dell’agente __________ allegando, nel contempo, una sua dichiarazione scritta:“()The undersigned __________ born in __________ __________ (), i declare that payments received by the company __________ ltd based __________, __________ relating to the contracts acquired by __________ srl __________ with the Ministery of oil SCOP – __________. This agreement was done with only Mr. PI 1 by e-mail through Miss __________ as interpreter. All the invoices I issued to __________ LTD against which the above payments were then sent to me, were due to me by __________ srl __________ as per the agency contract for __________. Mr. PI 1 asked me if he could pay these commissions through __________ instead of __________ __________. Request to which I agreed. Mr RE 1 with whom I had technical / commercial relations, I sometimes asked to push Mr. PI 1 to pay me ()”(cfr. AI 266).

Il magistrato inquirente ha dichiarato irricevibile l’istanza probatoria adducendo che RE 1 e RE 2 erano stati esclusi dal procedimento penale, non essendo più accusatori privati (cfr. inc. CRP 60.2023.39).

Nel merito, il procuratore pubblico ha affermato che“() un’audizione di __________ __________ non appare necessaria, in quanto la fattispecie appare sufficientemente comprovata sotto il profilo giuridico ()”(cfr. AI 279, p. 2).

A questo proposito si ricorda che il pubblico ministero può respingere un’istanza probatoria soltanto se volta a far raccogliere prove concernenti fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale o già comprovati sotto il profilo giuridico (art. 318 cpv. 2 prima frase CPP). La reiezione delle prove proposte è dunque circoscritta a motivi ben precisi. L’apprezzamento anticipato delle prove proposte è ammissibile solo nei limiti sopra descritti: esso deve in effetti essere applicato con ritegno in considerazione della restrizione del diritto di essere sentito che determina (cfr. TF 6B_793/2010 del 14.4.2011 consid. 2.3.; TF 6B_481/2017 del 15.9. 2017 consid. 3.1.). La decisione sulle prove è emessa per scritto e succintamente motivata (art. 318 cpv. 2 seconda frase CPP). Il pubblico ministero deve in particolare esporre perché, sulla base delle prove già esperite, ha il convincimento che le prove richieste non possano mutare l’esito del procedimento (cfr. TF 6B_793/2010 del 14.4.2011 consid. 2.3.).

Dopo gli accertamenti di cui sopra (cfr. consid. 6.5.) il magistrato inquirente dovrà dunque valutare se procedere con l’audizione di __________ e, nel caso contrario, esprimersi compiutamente in merito.

8.I reclami 17/20.2.2023 (inc. CRP 60.2023.39 e CRP 60.2023.40) sono accolti ai sensi dei precedenti considerandi.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà ai reclamanti una congrua indennità (art. 436 cpv. 3 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art.379 ss. e 393 ss. CPPed ogni altra disposizione applicabile,

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         La cancelliera

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 by e-mail through Miss __________ as interpreter. All the invoices I issued to __________ LTD against which the above payments were then sent to me, were due to me by __________ srl __________ as per the agency contract for __________. Mr. PI 1 asked me if he could pay these commissions through __________ instead of __________ __________. Request to which I agreed. Mr RE 1 with whom I had technical / commercial relations, I sometimes asked to push Mr. PI 1 to pay me ()”(cfr. AI 266).

Il magistrato inquirente ha dichiarato irricevibile l’istanza probatoria adducendo che RE 1 e RE 2 erano stati esclusi dal procedimento penale, non essendo più accusatori privati (cfr. inc. CRP 60.2023.39).

Nel merito, il procuratore pubblico ha affermato che“() un’audizione di __________ __________ non appare necessaria, in quanto la fattispecie appare sufficientemente comprovata sotto il profilo giuridico ()”(cfr. AI 279, p. 2).

A questo proposito si ricorda che il pubblico ministero può respingere un’istanza probatoria soltanto se volta a far raccogliere prove concernenti fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale o già comprovati sotto il profilo giuridico (art. 318 cpv. 2 prima frase CPP). La reiezione delle prove proposte è dunque circoscritta a motivi ben precisi. L’apprezzamento anticipato delle prove proposte è ammissibile solo nei limiti sopra descritti: esso deve in effetti essere applicato con ritegno in considerazione della restrizione del diritto di essere sentito che determina (cfr. TF 6B_793/2010 del 14.4.2011 consid. 2.3.; TF 6B_481/2017 del 15.9. 2017 consid. 3.1.). La decisione sulle prove è emessa per scritto e succintamente motivata (art. 318 cpv. 2 seconda frase CPP). Il pubblico ministero deve in particolare esporre perché, sulla base delle prove già esperite, ha il convincimento che le prove richieste non possano mutare l’esito del procedimento (cfr. TF 6B_793/2010 del 14.4.2011 consid. 2.3.).

Dopo gli accertamenti di cui sopra (cfr. consid. 6.5.) il magistrato inquirente dovrà dunque valutare se procedere con l’audizione di __________ e, nel caso contrario, esprimersi compiutamente in merito.

8.I reclami 17/20.2.2023 (inc. CRP 60.2023.39 e CRP 60.2023.40) sono accolti ai sensi dei precedenti considerandi.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà ai reclamanti una congrua indennità (art. 436 cpv. 3 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art.379 ss. e 393 ss. CPPed ogni altra disposizione applicabile,

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         La cancelliera

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.60.2023.39/40

Lugano

31 agosto 2023/dp

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sui reclami 17/20.2.2023 presentati da

RE 1

RE 2

contro

e contro

il decreto di abbandono 6.2.2023 emanato dal procuratore pubblico Daniele Galliano nel procedimento promosso a carico di PI 1, __________, per appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele e falsità in documenti (inc. MP __________, ABB __________) (inc. CRP 60.2023.40);

richiamate le osservazioni 2/3.3.2023 di PI 1 che chiede di respingere entrambi i reclami e gli scritti 23/24.2.2023 del magistrato inquirente che, senza osservare, si rimette al giudizio di questa Corte;

preso atto che i reclamanti non hanno replicato;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

PI 1 è amministratore unico della __________ SA, __________ e titolare della ditta __________ Srl con sede a __________, società che si occupa di costruzioni e forniture di impianti industriali. Quest’ultima, nella primavera del 2010, avrebbe acquisito un contratto di fornitura per il Ministero del petrolio __________. Per gestire tale mandato PI 1 avrebbe richiesto la collaborazione di RE 1, esperto del ramo petrolifero (e manager dipendente della __________ Srl dal 2011 e fino al 2013), e di RE 2, finanziatore (dipendente della __________ Srl nel 2008/2009 e poi nel 2010 attivo quale procacciatore di clienti per la stessa società). Per espletare l’incarico si sarebbero quindi rivolti alla __________ ed in particolare al suo direttore e membro del consiglio d’amministrazione __________, concludendo due mandati fiduciari:

Entrambi i mandati prevedevano che RE 2 e RE 1 nominavano quale loro rappresentante PI 1.

Per quanto concerne la cosiddetta operazione __________, dalla denuncia emerge che secondo il mandato fiduciario PI 1 era autorizzato ad istruire __________ per l’acquisto di materiale per l’industria petrolifera e la rivendita a __________ Srl. Tuttavia la __________, su indicazione di PI 1 avrebbe eseguito diverse operazioni che non rientravano nel potere di rappresentanza poiché esulavano, a dire dei denuncianti, dall’attività della __________:“() si ribadisce che il mandato fiduciario riportava espressamente che la __________ () quale fiduciaria, ed il signor PI 1, quale rappresentante dei soci, ed era tale solo per le ‘attività commerciali e relativi ai contratti in __________. Pertanto, se non si trattava di pagamenti che rientravano nell’attività di carattere commerciale, ossia l’acquisto di merci, questi pagamenti non rientravano nel mandato fiduciario e andavano autorizzati dai soci ()”(cfr. AI 1). In particolare dal saldo del conto bancario presso __________ intestato alla __________ sarebbe emerso che nel settembre 2013 quest’ultima società avrebbe effettuato un versamento in favore della __________ Ltd di EUR 345'000.-- senza un valido motivo. Inoltre questo pagamento non sarebbe stato autorizzato da RE 1 e da RE 2. Dall’estratto del conto bancario di __________ presso la banca __________ sarebbero anche emersi dei trasferimenti di denaro, tra gli anni 2010-2012, su di un conto corrente __________ intestato ad un cittadino __________ per un importo complessivo di EUR 1'342'085.-- con causale“Commission for contract () with Ministry of Oil __________”. I denuncianti non avrebbero saputo che la __________ avesse stipulato “un accordo, un contratto commerciale di agenzia o altro (), né erano stati informati di presunti contratti con il Ministero dell’Olio __________()”.

Per quanto concerne invece la cosiddetta operazione __________, RE 1 lamenta, anche in questo caso, il fatto che PI 1 avrebbe agito in nome della società, andando tuttavia oltre il suo potere di rappresentanza e anche dopo la revoca di tale diritto, effettuando bonifici dal conto corrente della società a favore di terze persone, a suo dire senza motivo, o dando disposizioni alla __________ di emettere alcune fatture per della merce venduta alla __________ Srl, indicando un importo minore rispetto all’ordine ricevuto e addirittura un prezzo di vendita inferiore o pari a quello d’acquisto:“() In sostanza PI 1 agiva così: __________ SA, nella persona di PI 1, forniva a __________ la merce incassando prontamente le fatture di vendita. In seguito per conto di __________, il signor PI 1, senza autorizzazione del socio RE 1, vendeva la merce a __________ SA[recte __________ Srl]senza però emettere alcuna fattura oppure emettendo fatture inferiori al prezzo d’acquisto e per alcune senza richiederne il rispettivo pagamento ()”(cfr. AI 1).

4.

RE 1 ed RE 2 hanno dunque denunciato PI 1 per truffa sia in merito all’operazione __________ che all’operazione __________: nel primo caso, per avere sottaciuto loro astutamente che“()i fondi non rimanevano alla __________ (), ma inviati su una off-shore di proprietà o di cui il beneficiario finale era il signor PI 1()distraendo i proventi delle operazioni()”; nel secondo caso invece __________()e PI 1avrebbero“()intenzionalmente e astutamente ingannato RE 1, poiché nascondevano il fatto che __________ non fatturava, rispettivamente non incassava, quanto forniva a __________ Srl ()”. Sostengono inoltre che, in entrambe le operazioni, la documentazione contabile prodotta dalla fiduciaria sarebbe stata lacunosa e probabilmente anche non conforme alla realtà; da qui la denuncia per falsità in documenti.

I denuncianti ritengono dati i presupposti dell’appropriazione indebita sia per l’operazione __________ che __________: nel primo caso la __________ sapeva di poter prendere istruzioni da PI 1 solo per le operazioni inerenti allo scopo del mandato fiduciario, ma ciononostante avrebbe intenzionalmente effettuato ben quattro pagamenti dal conto della società, danneggiando gravemente i denuncianti, mentre nel secondo caso, la fiduciaria avrebbe dovuto chiedere istruzioni a tutti i soci ed in particolare a RE 1, in quanto quest’ultimo aveva revocato il diritto di rappresentanza ad PI 1.

Per quanto concerne l’accusa di amministrazione infedele i denuncianti sostengono che la __________ avrebbe sempre dovuto agire su mandato dei tre soci e non unicamente sulla base delle indicazioni di PI 1; così facendo avrebbe agito in modo imprudente in entrambe le operazioni.

In data 11.5.2016 il magistrato inquirente ha aperto l’istruzione a carico di RE 1 per titolo di appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele aggravata, sub. semplice e falsità in documenti (cfr. AI 37).

In data 29.11.2017 il magistrato inquirente ha interrogato __________ in qualità di imputato (cfr. AI 100) e il 24.6.2019 ha comunicato alle parti la chiusura dell’istruzione nei suoi confronti, prospettando l’emanazione di un decreto d’abbandono (cfr. AI 175), che gli è stato intimato il 10.9.2021 (ABB __________).

PI 1 è stato nuovamente interrogato dal magistrato inquirente il 30.4.2019, il 3.3.2020 e da ultimo (interrogatorio finale) il 28.10.2021 (cfr. AI 160, 199 e 233). Il giorno successivo ha comunicato alle parti la chiusura dell’istruzione, prospettando la promozione dell’accusa nei suoi confronti per titolo di amministrazione infedele aggravata (cfr. AI 234).

Pure RE 1 e RE 2 sono stati nuovamente interrogati, sempre in qualità di accusatori privati, il 13.6.2019, 16.7.2019 e il 16.5.2022 (cfr. AI 173, 177, 256 e 257) e, dando seguito alle istanze probatorie delle parti (cfr. AI 237 e 238), sono stati interrogati anche sei testimoni (cfr. AI 171, 172, 244, 245, 255 e 265), sempre alla presenza del loro patrocinatore.

c.Con lettera 18.10.2022 il procuratore pubblico Daniele Galliano, subentrato nell’inchiesta a Francesca Piffaretti-Lanz, ha informato il patrocinatore di RE 1 e RE 2 di avere“qualche dubbio”in merito al fatto che i suoi assistiti potessero essere ritenuti accusatori privati nel procedimento penale in oggetto, in quanto l’unica danneggiata dall’ipotesi accusatoria di amministrazione infedele aggravata prospettata ad PI 1 il 28.10.2021 (cfr. AI 233), sarebbe la __________ in quanto tale, dotata di personalità giuridica (cfr. AI 267).

Gli ha quindi assegnato un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni precisando che, qualora la __________ fosse nel frattempo stata radiata dal registro di commercio, i suoi assistiti avrebbero dovuto dimostrare di essere gli unici aventi diritto/azionisti della società; l’ha informato che avrebbe deciso la sua istanza probatoria 15.6.2022, dopo aver ricevuto le sue osservazioni (cfr. AI 267).

Con scritto del 25.11.2022 RE 1 e RE 2 - sorpresi dalla richiesta del magistrato inquirente poiché giunta dopo oltre sette anni dall’apertura del procedimento e dopo che essi avevano fattivamente contribuito all’avanzamento dello stesso – hanno ribadito di essere stati direttamente danneggiati dall’agire di PI 1 con il quale avevano costituito una società semplice nelle diverse operazioni implementate tramite le società inglesi messe a disposizione da __________. Hanno nel contempo chiesto al magistrato inquirente, nell’eventualità in cui avesse deciso per la loro estromissione, di disporre l’edizione da __________ della documentazione relativa alle due società inglesi così da accertare chi fossero gli azionisti e gli aventi diritto economico (cfr. AI 273).

L’1.12.2022 il magistrato inquirente ha intimato alle parti una nuova chiusura dell’istruzione, prospettando l’emanazione nei confronti di PI 1 di un decreto d’abbandono per i reati di appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele e falsità in documenti, limitatamente ad alcuni fatti, e la promozione dell’accusa per amministrazione infedele aggravata“() in relazione ai fatti accaduti nel periodo compreso dal 05 agosto 2013 e al 04 settembre 2013 a __________ e in altre imprecisate località, e meglio in relazione ai bonifici di complessivi Euro 345'000.00 a debito della relazione bancaria intestata a __________, __________ (UK)”;ha nel contempo assegnato alle parti un termine scadente il 16.12.2022 per presentare eventuali istanze probatorie (cfr. AI 274).

Con lettera accompagnatoria datata 1.12.2022, il magistrato inquirente ha informato le parti che alla scadenza del termine avrebbe deciso le istanze probatorie precedenti e quelle nuove, così come sulla legittimazione di RE 1 e RE 2 ad essere considerati accusatori privati (cfr. AI 275).

Su quest’ultimo punto, il 15.12.2022 il difensore dell’imputato PI 1 ha chiesto al magistrato inquirente, in via principale di negare la qualità di accusatori privati a RE 1 ed RE 2 e, in via subordinata, di svolgere ulteriori accertamenti sull’esistenza delle società __________ Ltd e __________, rispettivamente sui loro azionisti, aventi diritto economico e amministratori (cfr. AI 277).

In particolare, per quanto qui di interesse,il magistrato inquirente ha dapprima evidenziato che la persona lesa dal reato di amministrazione infedele, se commesso da parte degli organi (o dai dirigenti effettivi) di una persona giuridica, poteva essere unicamente la società; azionisti e creditori non sarebbero direttamente danneggiati. Sarebbe dunque, a suo dire, irrilevante la questione a sapere“() se è stato rispettato un accordo interno con gli azionisti in merito alla divisione dell’utile, oppure il rispetto di un ipotetico contratto di mandato (fiduciario), o ancora se il pagamento di fatture sia avvenuto con l’accordo di tutti i soci ()” (decreto d’abbandono 6.2.2023, p. 15). La denuncia penale sarebbe in merito, a dire del procuratore pubblico, particolarmente confusa“() visto che più volte viene sostenuto che PI 1 avrebbe commesso un atto di malagestione per non aver rispettato degli accordi interni o il mandato fiduciario, quando invece l’esame avrebbe dovuto essere rivolto sulla corretta amministrazione delle società inglesi e se l’ipotetico pagamento di fatture era nell’interesse delle società o meno ()”(decreto d’abbandono 6.2.2023, p. 15).

In merito al pagamento di complessivi EUR 1'345'085.-- in favore di __________ (non giustificato a dire dei denuncianti, in quanto quest’ultima quale agente in __________ di __________ Srl non poteva emettere fatture per provvigioni alla __________), non vi sarebbero sufficienti indizi di reato a carico di PI 1. Da un lato perché __________ era in contatto unicamente con RE 1 in quanto l’imputato non conosceva l’inglese,“() per cui, forzatamente è stato RE 1 ad indicare di pagare le fatture dal conto di __________, altrimenti mal si spiegherebbe come mai una persona di fiducia che lavorava per lui da anni riceve dei bonifici da parte di una società inglese (sconosciuta) e non si pone nessuna domanda ()”(decreto d’abbandono 6.2.2023, p. 17). Inoltre, a dire del procuratore pubblico, i rapporti di dare e avere fra __________ e __________ Srl erano intensi e __________ aveva fornito prestazioni anche per la __________,“() il pagamento del suo onorario non appare problematico, anche perché non spetta al Ministero Pubblico disquisire se le fatture fossero più o meno congrue rispetto all’effettiva prestazione fornita ()”(decreto d’abbandono 6.2.2023, p. 17).

Contro questo decreto sono insorti i denuncianti con reclamo 17.2.2023 davanti a questa Corte, ma limitatamente ai pagamenti dal conto della società __________ in favore dell’agente __________a __________ per complessivi EUR 1'345'085.00 (inc. CRP 60.2023.40).

Secondo i reclamanti, PI 1, approfittando dell’autorizzazione da loro conferitagli, avrebbe posto in atto, intenzionalmente, un comportamento penalmente rilevante, in violazione dell’art. 158 CP. In particolare egli avrebbe dato ordine alla __________ di pagare a __________, agente irachena, 29 fatture dai conti di __________ che in realtà avrebbero dovuto essere pagate dalla società __________ Srl. Essi sostengono che il procuratore pubblico non avrebbe sufficientemente approfondito la questione a sapere chi avrebbe dato gli ordini alla __________ per il pagamento di queste fatture. L’inchiesta avrebbe d’altronde chiarito che vi era unicamente un rapporto contrattuale fra __________ e la __________ Srl, e non risultava per contro alcun contratto fra l’agente iracheno e la __________ o la __________. Il procuratore pubblico avrebbe, a torto, affermato che sarebbe stato unicamente RE 1 ad interloquire con __________, mentre, come risulterebbe dalla dichiarazione spontanea fatta da quest’ultima, emergerebbe che sarebbe stato lo stesso PI 1 a dare le disposizioni di pagamento per il tramite della sua segretaria attraverso l’email della società __________ Srl.

I reclamanti postulano dunque che il decreto d’abbandono venga annullato limitatamente ai fatti in relazione ai pagamenti dal conto corrente __________ in favore di __________.

Il processo, inizialmente aggiornato dalla Corte delle assise correzionali per il 16.6.2023, è stato rinviato a data da stabilire (inc. TPC __________).

in diritto

Giusta l’art. 5 cpv. 3 Cost, organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. Da questo principio generale discende in particolare il diritto fondamentale dell’individuo alla protezione della sua buona fede nelle sue relazioni con lo Stato, consacrato dall’art. 9 in fine Cost. Nel procedimento penale, il principio della buona fede concerne principalmente le autorità, ma anche le altre parti al procedimento penale (DTF 143 IV 11).

Inoltre si rileva che nel caso di reati, quale, ad esempio, il reato di amministrazione infedele, questi sono perseguibili d’ufficio, ossia a prescindere dall’esistenza di un accusatore privato, di modo che gli imputati devono essere puniti anche in sua assenza.

4.3.

Già da questo punto di vista, la procedura adottata dal magistrato inquirente non è corretta e solleva qualche perplessità.

4.4.

Dagli atti risulta che, dall’inoltro della denuncia del 4/5.2.2015 e per tutta la durata del procedimento, RE 1 ed RE 2 hanno partecipato attivamente all’accertamento dei fatti e all’avanzamento dell’istruttoria: hanno avuto, da subito, regolare accesso agli atti (cfr. AI 24); hanno richiesto e ottenuto l’allestimento di un rapporto dell’equipe finanziaria (cfr. AI 222); hanno avuto numerosi scambi di corrispondenza con il magistrato inquirente (cfr. AI 12, 22, 24, 39, 42, 54, 55, 61, 72, 77, 78, 83, 85, 87, 88, 94, 97 e 122); sono stati citati ed erano presenti, personalmente o tramite il loro patrocinatore, a tutti gli interrogatori degli imputati PI 1 e __________ (cfr. AI 35, 100, 160, 199, 232 e 233), delle persone informate sui fatti (cfr. AI 36) e dei testimoni (cfr. AI 171, 172, 244, 245, 247, 248 e 265); sono stati più volte interrogati in veste di accusatori privati (cfr. AI 9, 10, 173, 177, 256 e 257) e hanno potuto inoltrare il 30.11.2021 una prima istanza probatoria (cfr. AI 239) a seguito della comunicazione della chiusura dell’istruzione penale del 29.10.2021 (cfr. AI 234), senza che la loro qualità di accusatori privati fosse mai stata messa in discussione, né dal precedente magistrato inquirente che, di fatto, l’ha riconosciuta, né dall’imputato, se non (per la prima volta) con scritto 15.12.2022 (cfr. AI 277), ma solo dopo aver preso atto del contenuto della lettera 18.10.2022 del nuovo titolare del procedimento penale (cfr. AI 267).

Anche al termine dell’istruzione il comportamento del magistrato inquirente è stato, ancora una volta, ambiguo e contraddittorio. Infatti, con scritto 1.12.2022 (cfr. AI 275), egli ha comunicato alle parti di aver emanato, lo stesso giorno, una “nuova comunicazione di chiusura dell’istruzione” (cfr. AI 274), informandoli che alla scadenza del termine assegnato per presentare eventuali istanze probatorie avrebbe deciso, sia“quelle già presentate”che eventuali nuove istanze, sia sulla “legittimazione di RE 2 e di RE 1 ad essere considerati accusatori privati”.

Sennonché, con decisione 6.2.2023 (cfr. AI 279), dovendo statuire in merito all’istanza probatoria 16/19.12.2022 dei reclamanti (cfr. AI 276), il procuratore pubblico l’ha dichiarata irricevibile, motivandola con il fatto“() che RE 2 e RE 1 sono stati esclusi dalla veste di accusatori privati, in quanto non direttamente danneggiati per i reati a danno della società __________ ()”.

Certo, prima di emanare la decisione qui contestata, nel rispetto della giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. in particolare 6B_1226/2016, consid. 4), con lettera 18.10.2022 (cfr. AI 267) il magistrato inquirente ha informato i reclamanti di avere“qualche dubbio”in merito al fatto che potessero essere ritenuti accusatori privati, dando loro la possibilità di esprimersi in merito, invitandoli a presentare eventuali osservazioni, senza però chiedere loro se la __________, società tuttora esistente ed iscritta al registro di commercio inglese, come confermato dallo stesso magistrato (cfr. AI 279) e in quanto tale dotata di personalità giuridica, fosse intenzionata a subentrare quale accusatrice privata nel procedimento penale o effettuare lui stesso questo accertamento interpellando direttamente la società o la __________, come del resto richiestogli sia dai reclamanti il 25.11.2022 (cfr. AI 273) che dall’imputato il 15.12.2022 (cfr. AI 277).

Accertamento questo sicuramente utile se non addirittura necessario ai fini del procedimento, visto che i fatti contestati all’imputato nell’ACC __________ del __________ sarebbero stati commessi, secondo l’ipotesi accusatoria, a danno della società __________ senza che questa sia mai stata interpellata giusta l’art. 118 cpv. 4 CPP per sapere se volesse costituirsi accusatrice privata e senza neppure notificarle l’atto di accusa.

4.5.

In queste circostanze, il comportamento del pubblico ministero, a prescindere dal fatto che due magistrati inquirenti si siano susseguiti nella conduzione dell’inchiesta, che prima ha di fatto accordato la qualità di accusatore privato a RE 1 ed a RE 2, senza mai porsi un dubbio in merito per anni e durante un numero importante di atti istruttori, ed in seguito, nel decreto impugnato, dopo ben otto anni dall’apertura dell’inchiesta, ed unicamente con l’emanazione dell’atto d’accusa e del decreto d’abbandono, ha negato loro tale qualità, costituisce una violazione del divieto “venire contra factum proprium”, quale forma di abuso di diritto.

Si ricorda, in proposito, che il divieto dell'abuso di diritto, previsto anche dall'art. 3 cpv. 2 lit. b CPP, esclude, per tutti i partecipanti al procedimento, comportamenti contraddittori (secondo il divieto di “venire contra factum proprium”), reazioni tardive o tatticismi esasperati o defatigatori (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 3 CPP n. 16, 17 e 18).

6.3.

6.5.

Ora, come indicato in precedenza, i fatti in oggetto si riferiscono ad alcune operazioni complesse e finanziariamente importanti che vedono coinvolti RE 1, RE 2 e PI 1 ed il Ministero del petrolio __________. I primi tre, per espletare tali operazioni si sarebbero rivolti alla __________ ed in particolare al suo direttore e membro del consiglio d’amministrazione __________, concludendo due mandati fiduciari. In particolare, il primo contratto stipulato il 6.5.2009 tra RE 1, RE 2 e PI 1, in qualità di fiducianti, e la __________ Ltd (fiduciaria), che si era assunta l’impegno di coordinare, tramite la società inglese __________ Ltd, l’acquisto di materiale per l’industria petrolifera da produttori europei e la rivendita alla __________ Srl (doc. C, AI 1). Dalla documentazione e dai verbali di interrogatorio agli atti è emerso che la società di diritto inglese __________ Ltd è/era una struttura, specializzata nel trading internazionale, cosiddetta “agent” avente come “principal” due società offshore.

__________ Ltd è/era di proprietà della __________ Ltd (corrispondente inglese di __________) e veniva messa a disposizione dei clienti della __________ per i suoi servizi. Scopo di questa struttura, fra “agent”, “principal”, RE 1, RE 2 e PI 1 era l’ottimizzazione fiscale degli utili.

Dal verbale di interrogatorio di __________ emerge che __________ aveva messo a disposizione di RE 1, RE 2 e PI 1, a titolo fiduciario, la società __________ Ltd per eseguire le operazioni previste in __________.

Dagli atti non emerge dunque che i reclamanti siano/siano stati azionisti della __________ Ltd; non compare infatti tra i documenti presentati dalle parti alcun acquisto di un pacchetto azionario della società in oggetto da parte di RE 1, RE 2 o PI 1. Gli stessi si sono sempre definiti “soci” fra di essi, in qualità di investitori nell’operazione __________, stabilendo una chiave di riparto degli utili di 1/3 ciascuno.

Il magistrato inquirente non ha tuttavia effettuato alcun accertamento in merito alla __________, ed in particolare in merito agli azionisti, rispettivamente agli amministratori di detta società, benché vi fossero state delle richieste in tal senso sia da parte dell’imputato (cfr. AI 277) che dei reclamanti (cfr. AI 273), senza neppure interpellare la società giusta l’art. 118 cpv. 4 CPP per sapere se volesse costituirsi accusatrice privata nei fatti per i quali ha emanato l’atto di accusa 6.2.2023 (ACC __________).

Egli ha in particolare affermato, nella decisione 06.02.2023 con la quale ha respinto le istanze probatorie delle parti, che tali ulteriori verifiche erano, a suo dire,“inutili”, limitandosi a sostenere che“() a prescindere dal fatto che __________ sia oggi ancora iscritta a registro, comunque ciò sarebbe ininfluente sul reato di amministrazione infedele commesso a suo danno. In ogni caso, dal registro di commercio inglese () la società risulta ancora attiva ()”(cfr. AI 279,

p. 2).

A mente di questa Corte appare tuttavia imprescindibile accertare quale sia la struttura della __________, ed analizzare, oltre a quanto sopraindicato, anche i rapporti di quest’ultima con la __________ e la __________, al fine di non incorrere, come in questo caso, in una decisione prematura. Il magistrato inquirente è infatti giunto alla sua conclusione applicando la dottrina e la giurisprudenza secondo le quali, come già sopra indicato, quando un reato contro il patrimonio è commesso a danno di una persona giuridica, solo quest’ultima subisce un danno e può dichiararsi parte lesa, escludendo in particolare i suoi azionisti. La situazione degli azionisti o dei soci di una persona giuridica si distingue però da quella dei soci di una società semplice (art. 530 ss. CO); quest’ultima non ha personalità giuridica (DTF 141 IV 380) e, di conseguenza, ciascun socio, in qualità di membro di una società semplice, può costituirsi accusatore privato e, in tale qualità, inoltrare un reclamo ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP (DTF 142 IV 82).

Il procuratore pubblico non ha tuttavia verificato la tesi dei qui reclamanti secondo la quale essi non sarebbero stati né azionisti della __________ Ltd, né aventi diritto economico della stessa, ma unicamente soci di una società semplice (ai sensi dell’art. 530 ss. CO) attiva nelle diverse operazioni in __________, implementate per il tramite dei veicoli societari (tra cui la __________), messi a disposizione, a titolo fiduciario, dalla __________.

6.6.

In questa situazione, visto quanto precede, questa Corte non è in grado di esprimersi compiutamente sulla legittimazione dei reclamanti in questa sede giusta l’art. 382 CPP. Al fine di chiarire se, come essi affermano, RE 2 e RE 1 siano stati direttamente danneggiati dall’agire dell’imputato, o se, al contrario, direttamente danneggiata sia stata unicamente la __________ Ltd. (ed i reclamanti soltanto di riflesso quali aventi diritto economico della stessa), è necessario effettuare gli accertamenti di cui sopra.

RE 1 e RE 2 ipotizzano nei confronti dell’imputato il reato di amministrazione infedele [secondo cui è punito chiunque (per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP), obbligato per legge, mandato ufficiale oppure negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia oppure permette che ciò avvenga (art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP) (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss.)], in relazione a 29 fatture per un totale di EUR 1'345'085.--, emesse da __________, agente __________a, a titolo di provvigioni, pagate tramite i conti della società __________, ma che in realtà avrebbero dovuto essere pagate dalla società __________ (società di pertinenza di PI 1).

RE 1 è stato sentito quale accusatore privato in data 29.7.2015. Egli ha in particolare affermato che“() con riferimento al pagamento alla signora __________ posso dire che lo stesso non è giustificato; la signora era l’agente in __________ di __________ srl e quindi non poteva emettere fattura di provvigioni alla __________. () il contratto di mandato sottoscritto per __________ prevedeva chiaramente che quest’ultima si dovesse occupare dell’attività di acquisto merci da terzi e rivendita a __________ srl. In nessun punto era stato autorizzato il pagamento per esempio per provvigioni o consulenze. PI 1 come rappresentante degli azionisti poteva quindi conferire ordini solo nell’ambito dell’attività di acquisto e vendita materiale ()”(cfr. AI 9, p. 7).

Anche RE 2, sentito in stessa data, ha confermato la versione di RE 1 affermando che grazie all’aiuto di quest’ultimo avrebbe capito che PI 1“() con l’aiuto di __________, aveva spostato gli utili dove voleva, pagando per esempio l’agente di __________ consortile sul territorio __________ con denaro di __________, e quindi con l’utile da dividere fra noi soci, anche per contratti che non riguardavano __________ ()”(cfr. AI 10, p. 4).

PI 1 è stato interrogato il 10.5.2016 e ha fornito la sua versione dei fatti: “() RE 1, già attivo nel settore petrolchimico in __________ tramite una sua società chiamata __________ Srl, si occupava di piccoli appalti nel settore indicato. Desideroso di partecipare a gare per grossi appalti, che necessitavano quindi grandi finanziamenti economici, per i quali lui non disponeva delle capacità finanziarie, ha deciso di proporre a __________ Srl una collaborazione per aggiudicarsi simili appalti. Vorrei precisare che __________ Srl si è aggiudicata grazie alle conoscenze di RE 1 alcuni grossi appalti in __________ e al tempo stesso ha emesso fidejussioni bancarie che hanno permesso alla stessa __________ Srl di accaparrarsi pure grossi appalti. (). Le gare di appalto sono state vinte dalle due citate società che come agente in loco si riferivano alla signora __________. Per operare in __________ in questo settore è necessario avere un’agente che conosce la realtà locale. Sia __________ Srl che __________ Srl avevano quindi concluso un mandato di rappresentanza con la signora __________; questi 2 contratti non prevedevano le condizioni di retribuzione in quanto queste ultime venivano decise ad ogni gara di appalto vinta e definite in un contratto a sé. (). Vorrei precisare che visto che __________ era la persona di riferimento di RE 1 è sempre stato lui a gestire i rapporti con la stessa. Era lui a indicare quando e quanto bonificare a questa signora ()”(cfr. AI 35, p. 5).

PI 1 ha poi precisato che le spettanze in favore dell’agente in loco __________ venivano a lui corrisposte a volte da __________ Srl e a volte da __________. L’agente non aveva alcun contratto con la __________ ma unicamente con la __________ Srl, rispettivamente con la __________ Srl; tuttavia, a suo dire“() la signora di fatto agiva nel contesto delle operazioni con il Ministero del petrolio dell’__________, nelle quali era coinvolta anche __________ ()”(cfr. AI 35, p. 6).

PI 1 è stato nuovamente sentito il 30.4.2019: ha ribadito che era RE 1 che dava le disposizioni (sia in merito al quantum che al quando) alla __________per eseguire i pagamenti in favore di __________ (cfr. AI 160). Questa conclusione è però stata contestata da RE 1 nel suo interrogatorio del 13.6.2019:“() Quanto dice PI 1 è completamente falso. Voglio precisare che __________ aveva come riferimento __________[__________]che era la segretaria di PI 1 in Srl e che parlava inglese ()”(cfr. AI 173, p. 5).

Il 22.3.2022 è stata dunque sentita la segretaria di PI 1, __________ che ha riferito di non essersi mai occupata delle fatture di __________, che quest’ultima discuteva con RE 1 (cfr. AI 244).

Tali affermazioni risultano tuttavia in contrasto con quanto è emerso dagli atti e, in particolare, con i numerosi e-mail che __________ e __________ si sarebbero scambiate nel 2012/2013 (cfr. AI 218).

__________, interrogata quale persona informata sui fatti il 10.5.2016, dipendente della __________, che si occupava della contabilità di __________, ha affermato che“() in sostanza PI 1 o RE 1 mi dicevano di aver contattato i fornitori; le fatture dei fornitori sarebbero in seguito arrivate a __________ direttamente dai fornitori, e io in __________ ne avrei ricevuto una copia. Successivamente i mandanti PI 1 e RE 1 mi dicevano quando pagare le fatture ai fornitori, pagamento che eseguivo io personalmente poiché avevo accesso online al conto in Banca __________ di __________. (). () la signora __________ era una conoscente di RE 1, era lui che aveva il contatto con lei per una questione di amicizia e poiché solo RE 1 parlava inglese. PI 1 invece non sapeva parlare inglese ()”(cfr. AI 36, p. 4 ss.).

7.3.

Con istanza probatoria 15.6.2022 i denuncianti hanno chiesto l’audizione dell’agente __________ allegando, nel contempo, una sua dichiarazione scritta:“()The undersigned __________ born in __________ __________ (), i declare that payments received by the company __________ ltd based __________, __________ relating to the contracts acquired by __________ srl __________ with the Ministery of oil SCOP – __________. This agreement was done with only Mr. PI 1 by e-mail through Miss __________ as interpreter. All the invoices I issued to __________ LTD against which the above payments were then sent to me, were due to me by __________ srl __________ as per the agency contract for __________. Mr. PI 1 asked me if he could pay these commissions through __________ instead of __________ __________. Request to which I agreed. Mr RE 1 with whom I had technical / commercial relations, I sometimes asked to push Mr. PI 1 to pay me ()”(cfr. AI 266).

Il magistrato inquirente ha dichiarato irricevibile l’istanza probatoria adducendo che RE 1 e RE 2 erano stati esclusi dal procedimento penale, non essendo più accusatori privati (cfr. inc. CRP 60.2023.39).

Nel merito, il procuratore pubblico ha affermato che“() un’audizione di __________ __________ non appare necessaria, in quanto la fattispecie appare sufficientemente comprovata sotto il profilo giuridico ()”(cfr. AI 279, p. 2).

A questo proposito si ricorda che il pubblico ministero può respingere un’istanza probatoria soltanto se volta a far raccogliere prove concernenti fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale o già comprovati sotto il profilo giuridico (art. 318 cpv. 2 prima frase CPP). La reiezione delle prove proposte è dunque circoscritta a motivi ben precisi. L’apprezzamento anticipato delle prove proposte è ammissibile solo nei limiti sopra descritti: esso deve in effetti essere applicato con ritegno in considerazione della restrizione del diritto di essere sentito che determina (cfr. TF 6B_793/2010 del 14.4.2011 consid. 2.3.; TF 6B_481/2017 del 15.9. 2017 consid. 3.1.). La decisione sulle prove è emessa per scritto e succintamente motivata (art. 318 cpv. 2 seconda frase CPP). Il pubblico ministero deve in particolare esporre perché, sulla base delle prove già esperite, ha il convincimento che le prove richieste non possano mutare l’esito del procedimento (cfr. TF 6B_793/2010 del 14.4.2011 consid. 2.3.).

Dopo gli accertamenti di cui sopra (cfr. consid. 6.5.) il magistrato inquirente dovrà dunque valutare se procedere con l’audizione di __________ e, nel caso contrario, esprimersi compiutamente in merito.

8.I reclami 17/20.2.2023 (inc. CRP 60.2023.39 e CRP 60.2023.40) sono accolti ai sensi dei precedenti considerandi.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà ai reclamanti una congrua indennità (art. 436 cpv. 3 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art.379 ss. e 393 ss. CPPed ogni altra disposizione applicabile,

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         La cancelliera