Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 ss.).
Dalla denuncia penale emerge poi che gli studenti sarebbero stati più volte rassicurati in merito alla validità del titolo a livello Svizzero e a livello europeo, sia attraverso dei colloqui con gli organi di __________ Sagl, sia attraverso degli scambi di posta elettronica con gli stessi (doc. AA, AI 4).
I reclamanti imputano, in sostanza, ai denunciati di aver ottenuto la loro iscrizione (con il conseguente pagamento delle rette) con linganno facendo loro credere, contrariamente al vero, che __________ Sagl era ununiversità svizzera e che al termine dei loro studi avrebbero ottenuto un titolo di valore universitario, valido in Svizzera e a livello europeo inducendoli così in errore. Sulla base di tale errore, gli studenti avrebbero pagato la retta, compiendo, così, un atto che potrebbe rivelarsi pregiudizievole al loro patrimonio. Tuttavia nessun accertamento è stato eseguito dal magistrato inquirente che non ha analizzato ed accertato quali garanzie e informazioni erano state date agli studenti, quali le prestazioni fornite dalla società e quali gli oneri economici previsti ed imposti agli studenti.Il procuratore pubblico ha unicamente negato che un eventuale inganno (di cui allart. 146 CP) potesse essere considerato astuto. Egli non si è soffermato sulle eventuali indicazioni e promesse che i qui reclamanti descrivono come credibili, fatte con modalità e inserite in un contesto che, a loro dire, non necessitava ulteriori verifiche. Le analogie con un precedente caso trattato dalla Corte di appello e di revisione penale (CARP) il 15.5.2019 e citato anche dal qui procuratore pubblico (inc. CARP __________) sono evidenti. Il magistrato inquirente avrebbe quindi dovuto aprire un nuovo incarto e valutare / accertare / approfondire il merito della denuncia per riprendere i termini impiegati nel precedente giudizio di questa Corte, noto al procuratore pubblico.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 323, 379 ss. e 393 CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
Per la Corte dei reclami penali
Il vicepresidente La cancelliera
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.60.2022.200
Lugano
22 marzo 2023/dp
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Ivano Ranzanici, vicepresidente
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 25/26.7.2022 presentato da
RE 1
RE 2
RE 3
RE 4
RE 5
RE 6
RE 7
RE 8
RE 9
RE 10
RE 11
RE 12
RE 13
contro
il decreto di non luogo a procedere (parziale) 6.7.2022 (NLP __________) emanato dal procuratore pubblico Daniele Galliano nellambito del procedimento penale promosso a seguito della loro denuncia 24/25.11.2021 nei confronti diPI 3, __________, PI 1, __________, PI 2, __________, PI 4, __________ e ignoti (tutti patr. da: avv. PR 3, __________), per titolo di truffa, concorrenza sleale e falsità in documenti (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 11/12.8.2022 di PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4, concludenti per la reiezione del gravame;
vista la replica 29.8.2022 dei reclamanti e la duplica 14/15.9.2022 di PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4;
considerato che il procuratore pubblico, interpellato, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Si rileva che già in data 4/5.12.2018 al Ministero pubblico era giunta una segnalazione anonima conrichiesta di intervento immediatoda parte di alcuni studenti della __________ Sagl:() Siamo ex studenti __________: molti di noi avrebbero ottenuto in questi anni una laurea convalidata dalla __________ e della __________ ma non hanno ottenuto nessuna autorizzazione al lavoro in __________ e quindi siamo di fatto costretti a operare in nero su territorio __________ con rischi concreti sia per noi che per i pazienti in quanto impossibilitati ad aprire partita iva o a stipulare una copertura assicurativa (). False sono state anche le loro rassicurazioni che la __________ si era accreditata a __________ e che il nostro titolo sarebbe stato rilasciato direttamente da __________. ()(AI 1, inc. MP __________). Con decisione 29.12.2020, dopo aver interpellato la Divisione della cultura e degli studi universitari del Dipartimento delleducazione, della cultura e dello sport, e dopo aver consultato il sito internet della __________ Sagl, il procuratore pubblico Claudio Luraschi aveva emanato un decreto di non luogo a procedere nei confronti di questultima e di PI 3 (presidente), __________ e __________ (presidi) e lavv. __________ (patrocinatore di __________ Sagl). In merito al reato di truffa il magistrato inquirente aveva precisato che() sebbene le comunicazioni fatte online non siano completamente chiare ed esenti da contraddizioni, dalle stesse, in particolare nella sezione del sito dedicata al riconoscimento dei titoli, è facilmente evincibile che i diplomi degli istituti __________ e __________ non siano per sé equipollenti rispetto a titoli universitari __________ e/o __________, e che il riconoscimento di detti diplomi negli altri Paesi è subordinato alle condizioni e alle procedure previste dal singolo Stato, il quale può richiedere di sostenere ulteriori corsi (). In siffatte circostanze, visto quanto già dichiarato dalla __________ Sagl sul suo sito internet, non si può ritenere che gli studenti siano stati ingannati in modo astuto sul valore e i diritti conferiti dai titoli di studio conseguibili ()(decreto di non luogo a procedere 29.12.2020, p. 6, NLP __________). Per quanto concerneva il reato di cui agli art. 23 cpv. 1 LCSl e art. 3 cpv. 1 lit. b LCSl, il procuratore pubblico ha constatato lassenza di una valida querela ex art. 30 CP.
Questa Corte ha in particolare considerato:
(). Da quanto emerge dagli atti il procuratore pubblico non ha verificato se le parti fossero le medesime e se gli ex-studenti anonimi fossero, in qualche modo, riconducibili ai qui reclamanti. Non si comprende peraltro neppure dalla denuncia anonima, in modo chiaro, a quale corso erano iscritti i denuncianti e quale laurea avrebbero ottenuto tramite __________ Sagl, né quali e da chi fossero state date delle rassicurazioni agli studenti in merito alla validità dei titoli conseguiti. Nessun accertamento è stato fatto nel 2018/2019 (tranne lo scritto al DECS) e nessun accertamento è stato fatto nel 2021.
Si rileva dunque che né i denuncianti né i denunciati (almeno in parte) risultano gli stessi; appare pertanto almeno controverso il fatto che il procuratore pubblico oggi titolare dellinchiesta, abbia decretato di non riaprire un procedimento penale in base alla denuncia 24/25.11.2021, che però riguardava parti diverse. Lart. 323 CPP non appare, visto quanto precede, applicabile nella fattispecie in esame; il magistrato inquirente avrebbe dovuto aprire un nuovo incarto e valutare / accertare / approfondire (come del resto ha fatto parzialmente in via abbondanziale nel suo decreto 9.12.2021) il merito della denuncia ()(sentenza 23.6.2022, p. 10 s.).
Il procuratore pubblico ha dapprima espresso le sue perplessità in merito alla precedente sentenza di questa Corte, affermando che la stessa non era, a suo dire, sufficientemente motivata (sollevando una violazione del principio di essere sentito), lamentandosi del fatto che questautorità non si era espressa sul merito della fattispecie e si era limitata allanalisi dellart. 323 CPP:() occorre () emanare la presente decisione impugnabile, al fine di suscitare (si spera, ma non vi è certezza) una decisione motivata della CRP sul merito della vicenda in caso di reclamo ed avere qualche indicazione su come proseguire ()(decreto di non luogo a procedere 6.7.2022, p. 3).
Egli ha poi analizzato la qualità di accusatore privato dei denuncianti affermando che gli stessi() possono essere certamente considerati accusatori privati per il reato di truffa () e concorrenza sleale ()(decreto di non luogo a procedere 6.7.2022, p. 4). Al contrario essi non potevano essere, a suo dire, considerati accusatori privati in relazione al reato di falsità in documenti,(). Posto come i denuncianti non hanno sostenuto, in denuncia, di essere stati tratti in inganno mediante lutilizzo di documentazione fittizia ()(decreto di non luogo a procedere 6.7.2022, p. 4).
Nel merito il procuratore pubblico ha negato lapplicazione dellart. 146 CP affermando che __________ Sagl, e per essa i denunciati, avrebbe fornito i corsi ai denuncianti ed avrebbe fatto di tutto per ottenere il riconoscimento dei diplomi presso le autorità __________, facendo anche appello contro la decisione di diniego:() ne consegue che la tesi secondo cui fin dallinizio () gli imputati avrebbero ingannato gli studenti già sapendo che i titoli di studio non sarebbero stati riconosciuti appare insostenibile e non può essere seguita ()(decreto di non luogo a procedere 6.7.2022, p. 6). Inoltre difetterebbe, a dire del magistrato inquirente, il requisito dellinganno astuto:(). Infatti, gli studenti avevano a disposizione una vasta scelta di altri istituti (o università statali) () che offrivano un percorso di studi in fisioterapia. (). I denuncianti non spiegano per quale motivo hanno scelto __________, piuttosto che scegliere una scuola più rodata e riconosciuta o ununiversità statale (). A parere dello scrivente, chi sceglie un percorso accademico più facile e tortuoso (frequentare dei corsi presso un istituto accademico svizzero per ottenere un riconoscimento a __________) accetta che al momento del riconoscimento del titolo vi possano essere dei problemi e che alla fine il diploma non venga riconosciuto. E ciò a prescindere dalle eventuali rassicurazioni ricevute, dato che dagli atti emerge chiaramente che (perlomeno) sul sito internet di __________ non veniva offerta alcuna garanzia in merito al riconoscimento del diploma ()(decreto di non luogo a procedere 6.7.2022,
p. 6).
In merito al reato di cui allart. 23 LCSl (reato a querela di parte), il procuratore pubblico ha dichiarato che la querela sporta il 24.11.2021 sarebbe stata tardiva in quanto i denuncianti avrebbero saputo già a maggio 2020 che le autorità __________ avevano rifiutato di riconoscere i loro diplomi. Da ultimo il magistrato inquirente ha precisato che() né dalla denuncia penale né nei successivi allegati i denuncianti hanno mai chiarito quali sarebbero i documenti falsi con riferimento al reato di cui allart. 251 CP ()(decreto di non luogo a procedere 6.7.2022, p. 7).
In conclusione il procuratore pubblico ha emanato il decreto di non luogo a procedere (parziale) in oggetto, limitatamente però ai reati di truffa, concorrenza sleale e falsità in documenti (in relazione ai fatti accaduti nel periodo compreso dallanno 2016 al 24/25.11.2021). Per quanto riguarda il reato di uso illecito di segni pubblici di cui allart. 28 LPSt e infrazione alla Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero di cui allart. 63 LPSU, il magistrato inquirente ha dichiarato che() linchiesta invece prosegue in quanto sono necessari ulteriori accertamenti con altre Autorità (). Tuttavia, in relazione a queste fattispecie i qui denuncianti non possono essere considerati accusatori privati ()(decreto di non luogo a procedere 6.7.2022, p. 8).
In merito ai reati di concorrenza sleale e di falsità in documenti i reclamanti contestano le argomentazioni del magistrato inquirente e si riconfermano con quanto esposto nel precedente reclamo.
in diritto
3.1.1.
Il magistrato inquirente, nellatto impugnato, ha formulato rilievi relativi alla precedente decisione di questa Corte, emessa il 23 giugno 2022 (CRP 60.2021.389). Egli ha in particolare ritenuto, dimenticando che le sentenze delle autorità superiori vanno ossequiate e non discusse, come occorra:() emanare la presente decisione impugnabile, al fine di suscitare (si spera ma non vi è certezza) una decisione motivata della CRP sul merito della vicenda in caso di reclamo ed avere qualche indicazione su come proseguire. Si premette però che il diritto di essere sentito () esige che lAutorità superiore si confronti con le censure sollevate, e le esamini seriamente, dando atto di questo esame nella motivazione della sua decisione, perlomeno per i punti essenziali. Questa garanzia impone allAutorità di motivare il suo giudizio. (). Ciò dovrebbe valere anche in concreto, oltretutto se solo si considera che se la Corte si fosse espressa (ma anche solo a titolo abbondanziale) sulle argomentazioni di merito invocate nella decisione del 09 dicembre 2021, oggi questi argomenti sarebbero esauriti, a vantaggio della sicurezza del diritto e delleconomia processuale, e non da ultimo del principio di celerità ()(decreto di non luogo a procedere 6.7.2022, p. 3).
Va qui rilevato come il magistrato inquirente debba rammentare quali siano il suo ruolo ed i suoi compiti. Egli non può attendersi dallautorità superiore che questa allestisca a suo uso una lista dei compiti da svolgere. Ciò svilirebbe e sminuirebbe la portata del suo ruolo di magistrato. Quando una sentenza della Corte dei reclami penali annulli e rinvii gli atti dando indicazioni generali, la loro concretizzazione tocca esclusivamente al magistrato inquirente, ciò a salvaguardia della possibile successiva verifica delloperato dellinquirente cui potrebbe nuovamente essere chiamata questa Corte. La separazione delle specifiche funzioni lo impone.
3.1.2.
Nel suo precedente decreto del 9.12.2021 il procuratore pubblico, visto quanto esposto nella denuncia 24/25.11.2021, aveva valutato che né dalla stessa, né dai suoi allegati, emergevano fatti nuovi rispetto a quanto denunciato nel 2018, atti a giustificare una riapertura del procedimento penale giusta lart. 323 CPP. Tuttavia,da quanto risultava dagli atti, il procuratore pubblico non aveva verificato se le parti fossero le medesime e se gli ex-studenti anonimi fossero, in qualche modo, riconducibili ai qui reclamanti. Peraltro neppure dalla denuncia anonima si poteva comprendere, in modo chiaro, a quale corso erano iscritti i denuncianti e quale diploma avrebbero ottenuto tramite __________ Sagl, né quali rassicurazioni, da parte di chi, fossero state date agli studenti in merito alla validità dei titoli conseguiti. Nessun accertamento era stato fatto nel 2018/2019 (tranne lo scritto al DECS) e nessun accertamento era stato svolto nel 2021.
Né i denuncianti né i denunciati (almeno in parte) risultavano gli stessi della denuncia del 2018. Lart. 323 CPP, a mente di questa Corte, non era applicabile nella fattispecie in esame, non trattandosi di una riapertura. In questo senso la Corte dei reclami penali ha quindi annullato la decisione impugnata indicando al magistrato inquirente di aprire un nuovo incarto e valutare / accertare / approfondire il merito della denuncia, ciò che doveva avvenire con le modalità che sono note o dovrebbero essere note al procuratore pubblico.
3.2.
3.2.1.
Giusta lart. 4 CPP, nellapplicazione del diritto le autorità penali sono indipendenti e sottostanno soltanto al diritto (cpv. 1); è fatto salvo il potere di impartire istruzioni alle autorità di perseguimento penale, secondo larticolo 14 (cpv. 2). Indipendenza ed imparzialità di giudizio comportano lesercizio delle funzioni processuali senza essere sottoposti e senza dovere tenere conto di influenze e di istruzioni di altri organi statali e di altre persone fisiche o giuridiche, comprese le parti nel processo. Lindipendenza secondo il cpv. 1 dellart. 4 CPP riguarda tutte le autorità penali previste dal CPP, e pertanto anche le autorità di perseguimento penale elencate nellart. 12 CPP, in particolare il pubblico ministero(CR CPP - J-M. VERNIORY, 2. ed., art. 14 n. 9).
Lindipendenza costituisce un elemento essenziale per lequilibrato esercizio dellazione penale e vale, quindi, anche nei confronti delle autorità giudiziarie gerarchicamente superiori, che non sono legittimate a stabilire quale condotta o giudizio sia conforme al diritto in un determinato caso, se non nellambito di un giudizio pronunciato nellesame di un rimedio processuale previsto dalla legge. Anche la giurisprudenza anteriore non è vincolante; la sua influenza dipende solo dalla sua forza di convincimento e dalla sua autorevolezza interna.La dottrina citata(CR CPP - J-M. VERNIORY, op. cit., art. 4 n. 20)rammenta come, ad eccezione della Polizia e delle autorità in materia di contravvenzioni, il napparaît justement guère compatible avec lindépendance judiciaire telle que prévue par les instruments internationaux de prévoir une surveillance au sens strict (cest à dire pouvoir donner des instructions, de type hiérarchique) des organes de justice.Questo al di fuori di unalta sorveglianza esercitata dal Cantone sul potere giudiziario e svolta, in Ticino, dal Consiglio della Magistratura. Non occorre, in questa sede, ulteriormente approfondire questi temi che il magistrato inquirente conosce.
3.2.2.
Giusta lart. 397 cpv. 2 CPP quando accoglie il reclamo, la giurisdizione di reclamo emana una nuova decisione o annulla la decisione impugnata, rinviandola alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente. Riservati i casi di accoglimento del reclamo contro un decreto di abbandono, rispettivamente per denegata o ritardata giustizia, di cui all'art. 397 cpv. 3 e 4 CPP, di principio la giurisdizione di reclamo se annulla la decisione impugnata non può impartire istruzioni all'autorità che deve nuovamente chinarsi sul caso. Ciò non significa tuttavia che essa non possa indicare le esigenze che l'autorità inferiore dovrà ossequiare, le modalità di tale ossequio spettando allautorità inferiore stessa.
Il principio dellindipendenza di cui allart. 4 CPP permette dunque ad unautorità superiore di impartire istruzioni ad unautorità inferiore solo per quanto previsto dalla legge, ed in modo limitato. Lautorità inferiore è però vincolata dalla decisione che le rinvia il caso (decisione TF 6B_694/2016 del 22.3.2017; DTF 138 IV 205).
3.2.3.
Nella fattispecie allesame i reclamanti avevano inoltrato una denuncia penale in data 24/25.11.2021 nei confronti di ignoti() correi e complici, da identificare nel contesto elle attività commerciali di __________ Sagl ()(denuncia penale 24/25.11.2021, AI 4). Essi erano infatti totalmente alloscuro del fatto che fosse già stato emanato un decreto di non luogo a procedere nei confronti di __________ Sagl, di PI 3 e di altre persone legate alla società (decreto di non luogo a procedere 29.12.2020, NLP __________). Il procuratore pubblico ha interpretato la nuova denuncia come una richiesta di riapertura del procedimento giusta lart. 323 CPP e, con scritto 9.12.2021 (recante quale numero di incarto nuovamente NLP __________), ha ritenuto che non fossero adempiute le condizioni per la riapertura del medesimo procedimento penale e questo per lassenza di fatti nuovi.
Questa Corte, ha considerato affrettato lagire del magistrato e, ritenuta linapplicabilità dellart. 323 CPP al caso [lo scritto 24/25.11.2021 dei qui reclamanti (AI 4) non era da interpretare come una richiesta di riapertura del procedimento, ma una denuncia penale], ha accolto il reclamo annullando il decreto del procuratore pubblico con rinvio degli atti allo stesso affinché procedesse nei suoi incombenti. In altri termini il magistrato inquirente dovevadar seguito alla denuncia, aprendo un nuovo incarto (e non più facendo riferimento al decreto di non luogo a procedere citato), procedendo alle necessarie valutazioni, agli accertamenti imposti dalle circostanze ed eseguendo gli approfondimenti opportuni a fronte dellesposto.Ciò che non è stato fatto.
3.3.2.
La lamentela è decisamente tardiva e non può essere fatta valere in questa sede. Va comunque evidenziato come questa Corte abbia analizzato se vi fosse stata, da parte del procuratore pubblico, una violazione dellart. 323 CPP. Dopo aver constatato che il magistrato inquirente aveva mal interpretato e valutato lo scritto 24/25.11.2021, non avendo verificato se le parti fossero le medesime e non avendo egli eseguito alcun accertamento, ha annullato il decreto e rinviato lincarto al medesimo procuratore pubblico per i suoi incombenti, tra cui quello di aprire un nuovo incarto. Non si comprende dunque per quale motivo questa autorità avrebbe dovuto chinarsi anche sul merito della fattispecie, trattata() a titolo meramente abbondanziale ()dal magistrato inquirente nel suo decreto 9.12.2021 (p. 3 ss.).
Dalla denuncia penale emerge poi che gli studenti sarebbero stati più volte rassicurati in merito alla validità del titolo a livello Svizzero e a livello europeo, sia attraverso dei colloqui con gli organi di __________ Sagl, sia attraverso degli scambi di posta elettronica con gli stessi (doc. AA, AI 4).
I reclamanti imputano, in sostanza, ai denunciati di aver ottenuto la loro iscrizione (con il conseguente pagamento delle rette) con linganno facendo loro credere, contrariamente al vero, che __________ Sagl era ununiversità svizzera e che al termine dei loro studi avrebbero ottenuto un titolo di valore universitario, valido in Svizzera e a livello europeo inducendoli così in errore. Sulla base di tale errore, gli studenti avrebbero pagato la retta, compiendo, così, un atto che potrebbe rivelarsi pregiudizievole al loro patrimonio. Tuttavia nessun accertamento è stato eseguito dal magistrato inquirente che non ha analizzato ed accertato quali garanzie e informazioni erano state date agli studenti, quali le prestazioni fornite dalla società e quali gli oneri economici previsti ed imposti agli studenti.Il procuratore pubblico ha unicamente negato che un eventuale inganno (di cui allart. 146 CP) potesse essere considerato astuto. Egli non si è soffermato sulle eventuali indicazioni e promesse che i qui reclamanti descrivono come credibili, fatte con modalità e inserite in un contesto che, a loro dire, non necessitava ulteriori verifiche. Le analogie con un precedente caso trattato dalla Corte di appello e di revisione penale (CARP) il 15.5.2019 e citato anche dal qui procuratore pubblico (inc. CARP __________) sono evidenti. Il magistrato inquirente avrebbe quindi dovuto aprire un nuovo incarto e valutare / accertare / approfondire il merito della denuncia per riprendere i termini impiegati nel precedente giudizio di questa Corte, noto al procuratore pubblico.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 323, 379 ss. e 393 CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
Per la Corte dei reclami penali
Il vicepresidente La cancelliera