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60.2021.315

Reclamo

Ticino · 2022-07-19 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 CPP, sia le comunioni ereditarie miste, sia quelle composta da soli eredi non congiunti giusta l’art. 110 cpv. 1 CP. Così facendo anche gli eredi congiunti del de cuius avrebbero la possibilità di far valere le loro pretese civili nel caso in cui fossero membri di una comunione ereditaria mista. In caso contrario essi sarebbero obbligati a rivolgersi alle autorità civili in quanto litisconsorzio necessario.

Pertanto questa Corte ritiene che, per applicazione analogica dell'art. 121 cpv. 2 CPP, gli eredi istituiti debbano essere legittimati ad agire soltanto civilmente e possano disporre unicamente dei diritti processuali concernenti direttamente l’attuazione dell’azione civile (R. WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, op. cit.,

n. 429).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 80, 115, 118, 121, 379 ss. e 393 ss. CPP, 110 CP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         Il cancelliere

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.60.2021.315

Lugano

19 luglio 2022/dp

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

cancelliere:

Carlo Besomi, vicecancelliere

sedente per statuire sul reclamo19.10.2021 presentato da

RE 1

RE 2

RE 3

tutti patr. da:   PR 1  e   PR 2

contro

richiamate le osservazioni 21/22.10.2021 e 10.12.2021 (duplica) di PI 2, entrambe concludenti per la reiezione del gravame, nonché la replica 6/7.12.2021 mediante la quale gli insorgenti si riconfermano nelle loro allegazioni, ed inoltre gli scritti 20.10.2021, 22/25.10.2021 e 9/10.12.2021 (duplica) con cui il procuratore pubblico Chiara Borelli, rispettivamente il presidente della Corte delle assise criminali comunicano di non avere osservazioni da formulare e di rimettersi al giudizio di questa Corte, ed infine lo scritto 14/15.12.2021 di PI 3, con il quale comunica di non ritenere necessario duplicare;

preso atto che il magistrato inquirente, interpellato, non ha prodotto alcuna duplica;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

in diritto

Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

In applicazione dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato(decisione TF 6B_306/2019 del 22.5.2019 consid. 3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP

n. 18 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID /D. JOSITSCH, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (decisione TF 1B_507/2020 dell’8.2.2021 consid. 3.1.; DTF 146 IV 76 consid. 2.2.1.; 141 IV 380 consid. 2.3.1.;BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21).

3.2.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e lo stesso tenore della legge (art. 121 cpv. 1 CPP) è quindi escluso agli eredi (non congiunti) di subentrare nei diritti del de cuius nell’azione penale (DTF 140 IV 162).

4.   4.1.

In materia di diritto successorio, giusta l'art. 537 cpv. 1 CC la successione si apre con la morte di chi lascia l'eredità. Per l'art. 560 cpv. 1 CC, gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua apertura.

L'art. 602 CC prevede che quando il defunto lasci più eredi, sorge fra i medesimi una comunione di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che dura dall'apertura dell'eredità fino alla divisione (cpv. 1). I coeredi diventano proprietari in comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima, sotto riserva delle facoltà di rappresentanza o d'amministrazione particolarmente conferite per legge o per contratto (cpv. 2; DTF 142 IV 82 consid. 3.3.1.; 141 IV 380 consid. 2.3.2.).

La comunione ereditaria è una comunione giuridica senza personalità giuridica, che – in assenza di capacità giuridica – non può essere titolare di diritti e obblighi e non può costituirsi parte in un procedimento: titolari di diritti e doveri sono in effetti i singoli eredi che devono tuttavia agire insieme e non possono procedere individualmente per la successione (decisione TF 6B_309/2015 del 19.11.2015 consid. 3.3.; DTF 142 IV 82 consid. 3.3.1.; 141 IV 380 consid. 2.3.2.).Essi costituiscono un litisconsorzio necessario (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 121 CPP n. 12).

Gli eredi devono dunque agire insieme o attraverso un rappresentante della comunione ereditaria (art. 602 cpv. 3 CC), di un esecutore testamentario (art. 518 CC) o di un amministratore ufficiale della successione (art. 554 CC).

La giurisprudenza ammette un’unica eccezione a tale principio: nel caso in cui alcuni eredi facciano valere dei diritti successori contro tutti gli altri eredi. In questo caso infatti tutti gli eredi sono parte alla procedura e possono far valere i loro diritti reciproci (DTF 141 IV 380).

Se il reato è stato compiuto a danno della comunione ereditaria, danneggiato è ciascun erede.Se invece il reato è stato commesso a pregiudizio del de cuius, i suoi eredi sono soltanto indirettamente lesi (DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.): essi non hanno, in altre parole, un danno diretto.

4.2.

4.3.

Questa problematica verrà trattata in seguito.

4.4.

Riassumendo dunque, in base all’art. 121 cpv. 1 CPP, unicamente i congiunti giusta l’art. 110 cpv. 1 CP possono subentrare nei diritti del de cuius e sono dunque legittimati a partecipare al procedimento penale cumulativamente o alternativamente con un’azione penale (ciascuno singolarmente) e un’azione civile (tutti insieme).

Nella già summenzionata recente sentenza TF 6B_1266/2020 del 25.4.2022 consid. 3.8. il Tribunale federale si è chiesto, senza tuttavia dare una risposta, se la successione per causa di morte potesse essere considerata un caso di surrogazione legale ai sensi dell’art. 121 cpv. 2 CPP. Se così fosse gli eredi (indipendentemente dalla definizione di congiunti giusta l’art. 110 cpv. 1 CP) potrebbero prevalersi dei diritti procedurali legati alle conclusioni civili. L’Alta Corte ha così lasciato intravedere (senza però decidere) la possibilità a comunioni ereditarie miste o composte da soli eredi non congiunti di partecipare all’azione civile in via adesiva.

Anche in questo caso si vedrà meglio in seguito.

Nel caso in esame la dottrina e la giurisprudenza sopraindicate vanno applicate e sussunte alla persona dei reclamanti sulla base dei fatti seguenti.

I reclamanti sono pertanto soltanto indirettamente lesi (art. 115 cpv. 1 CPP) e non possono quindi costituirsi accusatori privati giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP.

Con l'art. 121 cpv. 2 CPP, il legislatore ha previsto una seconda eccezione (oltre quella dell’art. 121 cpv. 1 CPP) al principio secondo cui i successori in diritto (quali semplici danneggiati indiretti) non hanno qualità di parte nel processo penale, segnatamente (limitatamente ai diritti procedurali per far valere in via adesiva l'azione civile) per persone fisiche e giuridiche, che, per legge, succedono nei diritti della persona danneggiata per cessione legale rispettivamente surrogazione.

6.3.4.

Ora occorre interpretare l’art. 121 CPP giusta la giurisprudenza e la dottrina sopraindicate. Nel suo cpv. 1 l’articolo di legge regola il subentro di un erede del de cuius in ambito penale e civile, mentre il cpv. 2 unicamente in ambito civile. L’interpretazione restrittiva dell’art. 121 cpv. 1 CPP, già sopra menzionata, non può tuttavia portare all’esclusione totale degli eredi non congiunti (art. 110 cpv. 1 CP) dal procedimento penale, ma unicamente una loro estromissione per quanto concerne l’azione penale. Escluderli totalmente dal procedimento penale sarebbe una conclusione non avvalorata da una spiegazione plausibile (R. WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, op. cit., n. 381).

Peraltro nella sua recente sentenza, più volte sopraindicata, il Tribunale federale non ha escluso tale possibilità, limitandosi a non decidere in merito, non essendo in quel caso oggetto del contendere (sentenza TF 6B_1266/2020 del 25.4.2022 consid. 3.8.).

Giungendo a tale conclusione, sarebbero dunque ammesse a partecipare al procedimento in applicazione dell’art. 121 cpv. 2 CPP, sia le comunioni ereditarie miste, sia quelle composta da soli eredi non congiunti giusta l’art. 110 cpv. 1 CP. Così facendo anche gli eredi congiunti del de cuius avrebbero la possibilità di far valere le loro pretese civili nel caso in cui fossero membri di una comunione ereditaria mista. In caso contrario essi sarebbero obbligati a rivolgersi alle autorità civili in quanto litisconsorzio necessario.

Pertanto questa Corte ritiene che, per applicazione analogica dell'art. 121 cpv. 2 CPP, gli eredi istituiti debbano essere legittimati ad agire soltanto civilmente e possano disporre unicamente dei diritti processuali concernenti direttamente l’attuazione dell’azione civile (R. WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, op. cit.,

n. 429).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 80, 115, 118, 121, 379 ss. e 393 ss. CPP, 110 CP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         Il cancelliere