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60.2021.282

Reclamo contro l'ordine di rilevamento. sommossa. proporzionalità

Ticino · 2022-08-30 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 non può dunque certamente servire a stabilire se quest’ultima si trovasse alla stazione FFS di __________ quella sera, in assenza di materiale per effettuare una comparazione.

Come ricordato in precedenza, dottrina e giurisprudenza consentono agli inquirenti la registrazione di rilevamenti segnaletici per permettere il riconoscimento di un individuo in caso di futuri reati, a condizione però che sussistano indizi rilevanti e concreti sulla possibile implicazione dell’imputato in altri reati, anche futuri, di una certa gravità (sentenza TF 1B_171/2021 del 6.7.2021).

Su questi presupposti la decisione impugnata è totalmente silente e neppure in sede di osservazioni il procuratore pubblico si è espresso in merito. Il rilevamento mediante fotografia del tatuaggio sulla spalla sinistra della reclamante e la presa delle sue impronte papillari, non si giustificano dunque neppure per questo motivo.

Questa Corte non può pronunciarsi sull’operato della polizia cantonale in prima istanza essendo compito dapprima del Ministero pubblico che ha infatti deciso di non aprire l’istruzione nei confronti di ignoti agenti di polizia. Decreto di non luogo a procedere che non è poi stato impugnato dalla reclamante e che è pertanto è cresciuto in giudicato.

richiamati gli art. 260 CP, 260, 304, 309

- 310, 322, 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         La cancelliera

E. 4 Intimazione : Per la Corte dei reclami penali Il presidente                                                         La cancelliera

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.60.2021.282

Lugano

30 agosto 2022/dp

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

cancelliere:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo17/20.9.2021 presentato da

RE 1__________,

contro

richiamato lo scritto 28/29.9.2021 del procuratore pubblico, con il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare e di rimettersi al prudente giudizio di codesta Corte;

preso atto che RE 1 interpellata il 29.9.2021 non ha replicato;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

b.Con ordine di perquisizione e sequestro 12.3.2021, il procuratore pubblico ha richiesto la perquisizione del sistema di video sorveglianza presso le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) e il sequestro delle fotografie rilevate dal sistema di videosorveglianza per la data della manifestazione.

Dai filmati e dalle immagini sequestrate, la polizia ha identificato tra i manifestanti RE 1.

RE 1 non ha risposto a nessuna delle domande degli agenti interroganti, avvalendosi “della facoltà di non rispondere e non firmare gli allegati”; dichiarando inoltre “mi rifiuto di sottopormi” ai rilevamenti segnaletici ordinati dall’ufficiale di polizia (fotografia e dattiloscopia).

Nell’ordine ha pure indicato che in caso di rifiuto da parte dell’interessata “la misura ordinata deve essere eseguita con l’uso proporzionale della forza (art. 260 cpv. 4 CPP)” (inc. CRP __________).

Dagli atti prodotti sia da RE 1 con il reclamo che dal magistrato inquirente, risulta che la reclamante ha poi sottoscritto sia l’ordine dell’ufficiale di polizia che quello del procuratore pubblico (cfr. firma apposta a p. 3 dello stesso). La reclamante ha pure sottoscritto il verbale d’interrogatorio di polizia e il formulario “Dichiarazione stato civile e patrimoniale”, mentre solo il suo difensore di fiducia ha sottoscritto “per presa visione” la documentazione fotografica sottopostale durante l’interrogatorio.

Come risulta dal Rapporto d’esecuzione della polizia cantonale del 1.2.2022, prodotto agli atti dal magistrato inquirente il 3/4.2.2022 (inc. CRP 60.2021.282, AI 9), l’8.9.2021 oltre ai rilevamenti dattiloscopici di RE 1, sono state effettuate le fotografie segnaletiche (ritratto frontale e di profilo a destra), una fotografia della figura intera e una del tatuaggio presente sulla sua spalla sinistra.

e.Con esposto 17/20.9.2021, RE 1 si “oppone” all’ordine di rilevamento segnaletico impartito dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri nel corso dell’interrogatorio dell’8.9.2021 poiché “non proporzionale”, chiedendo che lo stesso venga “revocato e che tutte le fotografie del suo corpo e le impronte digitali siano cancellate”.

Sostiene che“(…) non vi erano le condizioni né materiali né formali per procedere al rilevamento dei dati segnaletici non idonei a chiarire i fatti di cui sono accusata, tanto meno il rilevamento di tatuaggi sul corpo facendomi spogliare e guardando anche sotto la biancheria intima. Una pratica intimidatoria, vessatoria e denigratoria da parte della polizia nei miei confronti. Sporgo quindi anche denuncia penale nei confronti degli agenti di polizia per abuso di autorità (…)”(inc. CRP __________).

f.Con scritto 28/29.09.2021 il procuratore pubblico ha comunicato di non avere osservazioni da formulare e di rimettersi al giudizio di questa Corte, precisando poi di avere trasmesso al procuratore generale la denuncia di RE 1 contro gli agenti di polizia che avevano effettuato i rilevamenti segnaletici.

Il 5.10.2021 il procuratore generale ha emanato nei confronti di“ignoti Agenti della Polizia cantonale”un decreto di non luogo a procedere per titolo di abuso di autorità in merito ai fatti denunciati da RE 1 (cfr. NLP __________); il decreto non è stato impugnato dalla qui reclamante.

g.Delle ulteriori osservazioni del procuratore pubblico si dirà, se necessario, nel corso del procedimento.

in diritto

Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Si deve quindi concludere che il principio della buona fede processuale non è stato violato.

Nell’ambito dell’esame della gravità del reato richiesta non sono determinanti né la configurazione quale reato punibile a querela di parte o d’ufficio, né la comminatoria astratta della pena, ma si devono piuttosto includere il bene giuridico interessato e il contesto concreto; devono essere seriamente minacciati beni giuridici fondamentali (sentenza TF 1B_171/2021 del 6.7.2021).

3.6.

Ora, se si può ammettere che sussistano sufficienti e concreti indizi nei confronti di RE 1 in merito al reato di sommossa, ci si può chiedere se la misura ordinata dal magistrato inquirente rispetti il principio di proporzionalità.

Il procuratore pubblico, con scritto 8.9.2021 ha ordinato alla polizia cantonale di effettuare i seguenti rilevamenti segnaletici: caratteristiche fisiche, fotografie segnaletiche e impronte papillari.

Da quanto risulta dal rapporto d’esecuzione 1.2.2022 della polizia cantonale alla reclamante sono state effettuate le fotografie segnaletiche (ritratto frontale e di profilo a destra), una fotografia della figura intera e una del tatuaggio presente sulla sua spalla sinistra (cfr. AI 9).

Come risulta dal materiale video risultante dalla perquisizione e sequestro del sistema di videosorveglianza della stazione ferroviaria di __________, la ragazza, identificata dalla polizia cantonale in RE 1, indossava una giacca nera, pantaloni lunghi neri, uno zainetto e in testa un foulard di colore nero (e poi arancione) (AI 3).

Le foto segnaletiche e quella della figura intera (che ne attesta l’altezza, la corporatura, l’aspetto, ecc.) effettuate alla reclamante in data 8.9.2021 su ordine del procuratore pubblico sono dunque atte a raggiungere lo scopo desiderato e meglio per poterle confrontare con le immagini e i filmati estrapolati dalla videosorveglianza della stazione FFS e stabilire se la qui reclamante abbia effettivamente partecipato, e con quale ruolo, nelle varie fasi degli scontri con la polizia.

In tal senso la misura risulta proporzionata.

Al contrario, per quanto concerne la fotografia del tatuaggio presente sulla spalla sinistra della reclamante, non appare in alcun modo che questa sia atta a delucidare la fattispecie, indossando RE 1 al momento dei fatti, come già sopraindicato, una giacca imbottita nera con maniche lunghe.

Per quanto attiene poi alle impronte papillari, dagli atti non emerge in alcun modo e neppure il magistrato inquirente lo sostiene nelle sue osservazioni al reclamo, che la polizia cantonale abbia sequestrato degli oggetti utilizzati dai manifestanti durante gli scontri con la polizia la sera dell’8.3.2021 e che gli stessi siano stati analizzati alla ricerca di impronte papillari da sottoporre a confronto con quelle della reclamante e/o di altri partecipanti.

La raccolta delle impronte papillari di RE 1 non può dunque certamente servire a stabilire se quest’ultima si trovasse alla stazione FFS di __________ quella sera, in assenza di materiale per effettuare una comparazione.

Come ricordato in precedenza, dottrina e giurisprudenza consentono agli inquirenti la registrazione di rilevamenti segnaletici per permettere il riconoscimento di un individuo in caso di futuri reati, a condizione però che sussistano indizi rilevanti e concreti sulla possibile implicazione dell’imputato in altri reati, anche futuri, di una certa gravità (sentenza TF 1B_171/2021 del 6.7.2021).

Su questi presupposti la decisione impugnata è totalmente silente e neppure in sede di osservazioni il procuratore pubblico si è espresso in merito. Il rilevamento mediante fotografia del tatuaggio sulla spalla sinistra della reclamante e la presa delle sue impronte papillari, non si giustificano dunque neppure per questo motivo.

Questa Corte non può pronunciarsi sull’operato della polizia cantonale in prima istanza essendo compito dapprima del Ministero pubblico che ha infatti deciso di non aprire l’istruzione nei confronti di ignoti agenti di polizia. Decreto di non luogo a procedere che non è poi stato impugnato dalla reclamante e che è pertanto è cresciuto in giudicato.

richiamati gli art. 260 CP, 260, 304, 309

- 310, 322, 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         La cancelliera