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60.2016.57

Reclamo contro la decisione di dissequestro. irricevibile

Ticino · 2016-06-02 · Italiano TI
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Incarto n.60.2016.57

Lugano

2 giugno 2016/dp

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 19/22.2.2016 presentato da

RE 1

in merito al (dis-)sequestro del veicolo marca BMW 135i targato ZH __________ nel contesto del procedimento penale di cui all’inc. MP __________ aperto dal procuratore pubblico Marisa Alfier a carico di __________ per il reato (fra gli altri) di guida nonostante la revoca della licenza;

richiamate le osservazioni 4.3.2016 del magistrato inquirente e la replica 11/14.3.2016 della reclamante;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che il 5.5.2015 è stato sentito __________, taxista e amico di __________, il quale avrebbe riferito di aver visto più volte quest’ultima guidare, malgrado la revoca della licenza, un’autovettura di colore blu marca BMW targata Zurigo;

che con ordine 5.5.2015 (AI 31, inc. MP __________) il magistrato inquirente ha così sequestrato (fra gli altri) il veicolo BMW targato ZH __________ presso il domicilio dell’imputata a __________ (AI 44, inc. MP __________);

che la macchina è risultata essere intestata alla RE 1;

che con scritto 12.2.2016 la intestataria dell’autoveicolo in oggetto, considerato che“(…) già a far tempo dal novembre 2015 alla signora __________ è stata ridata la licenza di condurre (…)”, ha richiesto il dissequestro della stessa (AI 72, inc. MP __________);

che la RE 1 ha inoltrato reclamo a questa Corte in data 19/22.2.2016, postulando il dissequestro dell’autovettura marca BMW 135i targata ZH __________;

che il reclamo in oggetto è rivolto contro“(…) l’ordine di sequestro del 5 maggio 2015, l’omissione di dissequestro e la decisione di mantenimento del sequestro della PP Marisa Alfier avente come oggetto il sequestro di un veicolo di proprietà della Ricorrente (…)”(reclamo 19/22.2.2016, p. 1);

che con decisione 4.3.2016 il procuratore pubblico ha respinto la richiesta di dissequestro inoltrata in data 12.2.2016 dalla RE 1;

che in data 11/14.3.2016 quest’ultima ha inoltrato reclamo a questa Corte contro la decisione 4.3.2016 sopraindicata (inc. CRP 60.2016.76);

che, quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se il reclamo è consegnato presso la posta Svizzera o ad un rappresentante diplomatico o consolare svizzero al più tardi entro la mezzanotte dell’ultimo giorno del termine (art. 91 cpv. 2 CPP), diversamente risulta tardivo (sentenza TF 6B_22/2013 del 21.2.2013 consid. 1; BSK StPO – C. RIEDO, 2a. ed., art. 91 CPP n. 13; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, 2a. ed., art. 91 CPP n. 2);

che l’ordine di sequestro dell’autovettura BMW 135i targata ZH __________ è datato 5.5.2015;

che in data 15/18.5.2015 la RE 1 aveva presentato reclamo a questa Corte contro tale ordine di sequestro (inc. CRP __________);

che con scritto 2/3.6.2015 la reclamante aveva tuttavia comunicato il ritiro del gravame;

che il reclamo è stato dunque stralciato dai ruoli con sentenza di questa Corte di data 8.6.2015 (inc. CRP __________);

che la RE 1 non può ripresentare reclamo contro il medesimo ordine di sequestro, poiché il termine di ricorso è ormai trascorso;

che il reclamo è dunque tardivo;

che nella misura in cui il reclamo in oggetto è rivolto anche contro“(…) l’omissione di dissequestro e la decisione di mantenimento del sequestro (…)”(reclamo 19/22.2.2016, p. 1), esso è prematuro;

che giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;

che tuttavia, nel caso in esame, alla richiesta di dissequestro inoltrata dalla RE 1 in data 12.2.2016 il magistrato inquirente ha dato seguito solo con decisione di data 4.3.2016;

che contro la stessa la RE 1 ha inoltrato reclamo a questa Corte in data 11/14.3.2016 (inc. CRP __________);

che la reclamante non solleva nel suo reclamo neppure una denegata o ritardata giustizia nei confronti del magistrato inquirente;

che il presente reclamo, in assenza di una decisione da impugnare, deve dunque essere considerato, anche su questo punto, irricevibile;

2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta),sono poste a carico della RE 1, __________.

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Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera