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60.2006.193

ricorso contro i provvedimenti e le omissioni del presidente del tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento. in materia di prove. ricevibilità.

Ticino · 2006-06-06 · Italiano TI
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Incarto n.60.2006.193

Lugano

6 giugno 2006

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul gravame  31.5/1.6.2006 presentato da

RI 1

contro

l’ordinanza sulle prove 24/26.5.2006 del presidente della Pretura penale;

premesso che il gravame è intitolato “Complemento al ricorso” con riferimento al ricorso 24/25.4.2006 presentato dalla medesima persona, assistita dal medesimo patrocinatore, contro la decisione 10/12.4.2006 del presidente della Pretura penale di congiunzione di procedimento penale a carico di diverse persone (inc. CRP __________);

ritenuto che di principio è proceduralmente esclusa la possibilità di presentare un complemento ad un ricorso trascorso il termine di ricorso;

considerato che nel presente caso non si è neppure in presenza di un’ipotetica replica;

ritenuto inoltre che un complemento ad un ricorso è a maggior ragione escluso se riferito a fatti o decisioni successivi all’inoltro del primo gravame;

considerato che la decisione successiva (qui impugnata) è relativa ad una problematica (di assunzione o meno di prove al dibattimento) diversa rispetto a quella oggetto della precedente decisione impugnata (relativa alla congiunzione/disgiunzione di procedimento penale a carico di diverse persone), di modo che anche logicamente e sostanzialmente non è concepibile un complemento in presenza di problematiche diverse;

ritenuto altresì che sostanzialmente il presente gravame si riferisce esclusivamente alla decisione 24/26.5.2006 della Pretura penale in materia di prove, come peraltro chiaramente indicato nel "petitum” (punto 2, p. 5 del ricorso) e nella parte “in ordine” (ricorso p. 2);

considerato come l’art. 227 cpv. 6 in fine CPP esclude l’impugnazione a questa Camera delle decisioni che ammettono o respingono le prove notificate;

ritenuto infine il chiaro testo di legge ed il principio della separazione dei poteri, il gravame dev’essere dichiarato irricevibile;

considerato che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria