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60.2004.134

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. avvocato praticante (lic. iur.). danni materiali. torto morale.

Ticino · 2005-11-16 · Italiano TI
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Incarto n.60.2004.134

Lugano

16 novembre 2005

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 5/6.4.2004 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 24.11.2003 emanato dal procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti (ABB __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamate le osservazioni 22.4.2004 del procuratore pubblico di cui si dirà, laddove necessario, in seguito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che l’istante postula la rifusione della nota professionale dei suoi patrocinatori di fiducia lic. iur. __________ __________ e avv. __________ __________ di complessivi CHF 3'554.05, di cui CHF 3'151.50 a titolo di onorario (769 minuti - pari a 12 ore e 49 minuti - a CHF 110.--/ora e 418 minuti - pari a 6 ore e 58 minuti - a CHF 250.--/ora), CHF 151.50 di spese e CHF 251.05 di IVA (cfr. dettaglio nota professionale);

che conseguentemente all’istante va riconosciuto l’importo limitatamente a CHF 1'189.85 (649 minuti) a titolo di onorario in relazione al patrocinio del lic. iur. __________ __________, di cui 160 minuti inerenti ai due interrogatori del suo assistito tenutisi l’8.5.2002 [ritenuto che il legale ha assistito soltanto parzialmente il suo cliente durante l’interrogatorio tenutosi la mattina dell’8.5.2002 (cfr. AI 14, verbale d’interrogatorio 8.5.2002, p. 4) e che il secondo interrogatorio è iniziato alle ore 14.30 ed è terminato alle ore 16.30 (cfr. AI 15 verbale d’interrogatorio 8.5.2002)], 150 minuti inerenti all’interrogatorio 22.5.2002 (AI 44) come postulato, 30 minuti inerenti agli scritti a MP (10 minuti/scritto, trattandosi di lettere di poche righe), 69 minuti inerenti alle varie conferenze telefoniche con la famiglia del cliente, il Ministero pubblico, la polizia (come postulato), 45 minuti inerenti all’esame degli atti (come postulato), 150 minuti inerenti all’accesso alle carceri pretoriali, __________ (come postulato) e 45 minuti di conferenza con il cliente (come postulato);

che per il patrocinio prestato dall’avv. __________ __________ viene ammesso un dispendio orario limitatamente a CHF 1'241.65 (298 minuti), di cui 63 minuti inerenti alle varie conferenze telefoniche (come postulato), 60 minuti inerenti alle lettere al cliente (15 minuti per scritto, essendo - in base alle spese - ciascuna di una pagina) e 15 minuti inerente alla lettera al PP (AI 98, essendo di poche righe), 100 minuti inerenti all’esame degli atti (come postulato), 60 minuti inerenti alle conferenze con il cliente (la durata indicata apparendo eccessiva);

che a detta somma vanno aggiunte le spese riconosciute in CHF 137.80, ridotte a CHF 11.70 quelle inerenti alle telefonate (CHF 0.15/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc. 19.2004.6) e stralciati CHF 2.-- inerente alla “Conf. tel a MP” del 21.5.2005, non essendo stata indicata la durata del colloquio telefonico;

che l’IVA - al 7.6% su CHF 2'569.30 - ammonta a CHF 195.25;

che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 5.4.2004 della presente istanza;

che dal contenuto del certificato medico rilasciato il 26.1.2004 dal dr. med. __________ __________ (cfr. doc. D, certificato medico 26.1.2004 allegato all’istanza 5.6.4.2004) vi è evidentemente un nesso di causalità adeguato (cfr., al proposito TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e detta pretesa;

che si giustifica di riconoscere l’importo di CHF 2'034.40 per “spese ospedaliere psichiatria” (cfr., al proposito, doc. E, fattura no. 18458 8.7.2002 e polizza di versamento), oltre interessi al 5% dal 24.11.2003, come postulato;

che l’istante domanda al proposito l’importo di CHF 22'100.--, di cui CHF 2'100.-- per il periodo di ingiusta incarcerazione e CHF 20'000.-- “per tutto il procedimento penale condotto nei” suoi “confronti (...) per le gravi ripercussioni che (...) ha avuto sulla sua salute, (...)” a titolo di torto morale (istanza 5/6.4.2004, p. 6 e 7);

che è stato detenuto dal 8.5.2002 al 22.5.2002 (cfr. decreto di abbandono 24.11.2003);

che pertanto il carcere preventivo ingiustamente sofferto ammonta a quindici giorni;

che all’istante va risarcita la somma di CHF 2'100.-- per il periodo di ingiusta incarcerazione, oltre interessi al 5% dal 24.11.2003, come postulato;

che l’istante sostiene, in sintesi, che “le conseguenze dell’intero procedimento e di tutte le misure istruttorie nei” suoi “confronti (...), in particolare la carcerazione ingiusta, risultano indelebili nella” sua “persona”, rilevando inoltre di aver “(...) avuto un grave trauma psichico che si è inserito, amplificato, in un contesto medico-psichiatrico già deteriorato dall’improvvisa perdita di due figli” (istanza 5/6.4.2004, p. 7);

che evidenzia in particolare la sua situazione personale e familiare “(...) funestata dalla scomparsa, a seguito di due distinti incidenti automobilistici, nel 2000 del figlio __________ (__________) e nel 2001 della figlia __________ (__________)”, sostenendo inoltre che “subito dopo questi dolorosi episodi, già causa di scompensi psichici, (...) ha dovuto subire il noto procedimento penale e un periodo di ingiusta carcerazione, che hanno influito in modo negativo sulla sua salute residua”, rinviando al contenuto dei certificati medici agli atti e che “il procedimento, con tutti i suoi risvolti negativi, ha gravato pesantemente sulla” sua “già martoriata psiche (...), con il conseguente peggioramento della sua vita familiare e sociale” (istanza 5/6.4.2004, p. 5 e 6);

che il procedimento penale aperto nei suoi confronti e le sue conseguenze, evincibili in particolare dal certificato medico 16.1.2004, lo hanno indubbiamente segnato in maniera profonda sia a livello fisico sia a livello psicologico;

che ciononostante - nella commisurazione dell’indennità a titolo di torto morale - in relazione allo stato di salute dell’istante occorre ricordare la cosiddetta teoria della “predisposizione costituzionale” - ossia una particolare predisposizione del danneggiato per danni corporali emergente dallo stato del corpo umano oppure la tendenza di quest’ultimo a reazioni gravi e anormali in relazione a danneggiamenti - quale motivo di riduzione e che assume rilevanza pure in caso di responsabilità causale (R. WALLIMANN BAUR, Diss.ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 154 e riferimenti);

che nel caso in esame non si può escludere a priori la possibilità che altri fattori concomitanti abbiano contribuito al peggioramento del suo stato di salute, essendo “(...) a più riprese (...) stato ricoverato per la psicopatologia di base per la quale egli risulta in terapia psichiatrica, (...)” (doc. D, certificato medico 26.1.2004), verosimilmente a seguito dell’incidente della circolazione avvenuto il __________ e al successivo incidente occorso in data __________ ed avendo dichiarato nel corso del suo interrogatorio, tenutosi in sede di Ministero pubblico l’8.5.2002, di essere invalido al 100% (AI 14, verbale d’interrogatorio 8.5.2002, p. 1 e 2);

che assevera altresì che “l’evento giudiziario, noto come __________, ha avuto un forte eco a livello cantonale a causa del grande interesse mediatico suscitato (...)”, che la procedura a suo carico sarebbe “(...) stata conosciuta da un’importante parte della popolazione che non ne avrebbe avuto informazione se si fosse trattato di una normale inchiesta non veicolata da giornali o da televisione”, che “l’opinione pubblica é stata minuziosamente informata” di questa vicenda, “(...) delle persone coinvolte, segnatamente del” suo “coinvolgimento (...)” e che “considerando poi la regione dove vive (...), a __________ in __________, l’effetto di pubblicità è stato amplificato dal fatto che la popolazione ha una più ampia conoscenza reciproca” (istanza 5/6.4.2004, p. 6);

che al proposito va rilevato che all’inchiesta “____________________” è stato dato sì ampio risalto sui quotidiani ticinesi e dai mass media, suscitando senza dubbio scalpore tra la popolazione, ma l’attenzione pubblica si è comunque focalizzata su altre persone, essendo l’inchiesta “(...) durata circa un anno e mezzo ed é segnatamente sfociata in tre decreti di accusa nei confronti di altrettanti coaccusati dell’istante, contro i quali è stata interposta opposizione” e che per quanto attiene al qui istante “(...) l’inchiesta si è di fatto sviluppata sull’arco del solo mese di maggio 2002 o poco di più, dopo di che egli non è praticamente stato più soggetto di atti d’inchiesta”, che “(...) è invece proseguita a carico di altre persone, segnatamente di __________ __________, ed ha avuto un’importante periodo di stallo dovuto a questioni probatorie - che non hanno potuto infine essere risolte per problemi tecnici - estranee alla posizione dell’istante” (osservazioni 22.4.2004, p. 2);

che l’istante del resto non comprova che il suo nominativo sarebbe in qualche modo trapelato dai quotidiani ticinesi o da altri mass media e non dimostra nemmeno quali sarebbero stati gli effetti di questa vicenda sul suo rapporto personale/familiare con la popolazione __________;

che tenuto conto di quanto sopra esposto questa Camera ritiene di poter equamente quantificare il risarcimento del torto morale in complessivi CHF 4'000.--;

che l’importo qui riconosciuto, tiene conto sia della sofferenza fisica e psichica per l’istante, causata dall’arresto, dalla durata della detenzione preventiva, sia della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come avvalorato nel decreto di abbandono __________ e nella presente decisione;

che l’istante postula l’allestimento di una perizia psichiatrica sulla sua persona (cfr. istanza 5/6.4.2004, p. 4 e 8);

che del resto non precisa per quale motivo sarebbe necessaria una siffatta perizia;

che pertanto detta richiesta non può essere accolta;

per conoscenza:

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria