Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato. Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti. In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio. Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.
E. 2 Prima di entrare nel merito della vertenza occorre rilevare che l’istante, nel petitum, postula l’accoglimento dell’istanza di promozione dell’accusa, senza chiedere di promuovere l’accusa nei confronti del querelato e senza nemmeno indicare per quale ipotesi di reato come previsto dall’art. 188 CPP. Dalla lettura del gravame emerge in ogni modo che essa chiede di promuovere l’accusa nei confronti di __________ PI 1 per l’ipotesi di reato di frode dello scotto (cfr. istanza di promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 5). L’istante, inoltre, non si confronta esplicitamente con il secondo presupposto posto ad un’istanza di promozione dell’accusa (cfr. considerando 1), ossia la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondire quelle già acquisite. La questione della ricevibilità dell’istanza può restare comunque indecisa, ritenuto che il decreto impugnato andrebbe confermato nel merito.
E. 3.1 Giusta l’art. 149 CP si rende colpevole di frode dello scotto
chiunque si fa ospitare o servire cibi o bibite in un esercizio pubblico
alberghiero o di ristorazione o ottiene altre prestazioni e froda l’esercente
della somma dovuta.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, che peraltro non è
recente, l’elemento oggettivo del reato di frode dello scotto è adempiuto nella
misura in cui l’albergatore / il ristoratore viene ingannato nella sua
aspettativa di essere remunerato per le prestazioni di vitto o/e di alloggio
fornite all’ospite (cfr. decisione del 7.9.1983 in Sem. jud. 1984, p. 285; DTF
75 IV 16). Questa situazione è data nel caso in cui l’ospite non paga alcunché,
ma anche allorquando questi non adempie tempestivamente la sua
controprestazione, di regola quindi al più tardi nel momento in cui lascia
l’albergo (DTF 75 IV 16). Il Tribunale federale ha altresì ritenuto che già un
semplice ritardo di pagamento costituisce un pregiudizio per l’albergatore / il
ristoratore (cfr. decisione del 7.9.1983 in Sem. jud. 1984, p. 286; DTF 75 IV
16 e 17), siccome quest’ultimo oltre a non avere più la certezza di incassare
l’importo di sua spettanza, non può, nel frattempo, nemmeno usufruire di questa
somma di denaro (DTF 75 IV 17). Può accadere che l’albergatore / il ristoratore
che concede credito ad un ospite, il quale usufruisce per molto tempo delle prestazioni
di vitto e/o di alloggio, non venga deluso nella sua aspettativa di essere
remunerato (cfr. decisione del 7.9.1983 in Sem. jud. 1984, p. 286; DTF 75 IV
18). Ciò presuppone però che l’albergatore / il ristoratore abbia dedotto
dall’atteggiamento assunto dall’ospite, la sua insolvenza oppure il suo rifiuto
di pagare le prestazioni oppure la possibilità di non essere remunerato, e che
egli abbia inoltre tenuto conto di questa circostanza (cfr. decisione del
7.9.1983 in Sem. jud. 1984, p. 286 e 287; DTF 75 IV 18).
Giova comunque osservare che nella misura in cui la dottrina è concordante,
dal profilo oggettivo la fattispecie della frode dello scotto non è in ogni
caso adempiuta, qualora il presunto autore, che ha usufruito delle prestazioni
fornitegli dall’albergatore / dal ristoratore, prima di lasciare l’albergo
senza pagare, ha pattuito un pagamento posteriore con il creditore (cfr. “Urteil
vom 1.4.1998 SB 98 13 (GR)” in PKG 1998 n. 30, p. 118). Si pensi ad esempio nel
caso in cui l’ospite dopo aver usufruito delle prestazioni si rende conto di
non avere con sé alcun denaro: egli lo comunica al personale, promettendo
contestualmente di saldare il debito successivamente, lasciando su richiesta i
suoi dati personali (cfr.
“Urteil vom 1.4.1998 SB 98 13
(GR)” in PKG 1998 n. 30, p. 118; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH,
Strafrecht III: Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo 2003, p. 216; J. REHBERG / A
.
ECKERT / S. FLACHSMANN, Tafeln zum Strafrecht BT,
Zurigo 1997, p. 92). Altri autori vanno ancora oltre e sostengono che il
ritardo nel pagamento non può portare semplicemente alla frode dello scotto: se
al momento della partenza o dell’abbandono del locale l’ospite è in grado ed é
disposto a pagare successivamente, non gli si può infliggere una pena; l’ospite
dovrebbe essere perseguito penalmente, soltanto nel caso in cui egli non è
proprio intenzionato di pagare alcunché (cfr. BSK StGB II - G. ARZT, Basilea
2003, n. 4 ad art. 149 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches
Strafrecht BT I: Straftaten gegen individualinteressen, Berna 2003, § 16 n. 46;
S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurigo 1997, n. 3
ad art.149 CP e riferimenti; “Urteil vom 1.4.1998 SB 98 13 (GR)” in PKG 1998 n.
30, p. 118 e riferimenti). Occorre pure rilevare che Arzt - in relazione alla
decisione del Tribunale federale DTF 75 IV 15, che, come testé esposto, ha
ritenuto il pagamento tardivo di per sé un danno -, ha evidenziato che sia
l’art. 149 CP, sia l’art. 146 CP, non possono essere utilizzati allo scopo di
punire penalmente la semplice renitenza del debitore e allo scopo di risparmiare
al creditore di adire le vie giudiziarie fino a giungere all’esecuzione forzata
(BSK StGB II - G. ARZT, op. cit., n. 4 ad art. 149 CP).
L’argomentazione di Corboz - secondo cui, dal profilo oggettivo, è
data la violazione della disposizione di cui all’art. 149 CP dal momento in cui
viene a cadere l’accordo sul posticipo di pagamento, per esempio nell’ipotesi
in cui l’ospite dovesse soggiornare per lungo tempo presso una pensione e
l’esercente, dal canto suo, dovesse, volente o nolente, accettare di aspettare
un suo ritorno a miglior fortuna - appare un’opinione isolata, tant’è che egli
non fa alcun riferimento a dottrina o a giurisprudenza (cfr. B. CORBOZ, Les
infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 8 ad art. 149 CP).
Il Kantonsgericht grigionese ha lasciato aperta la questione a
sapere se la mora nel pagamento in caso di solvibilità e di volontà di pagamento
dell’ospite sia sufficiente per una condanna penale (cfr. “Urteil vom 1.4.1998
SB 98 13 (GR)” in PKG 1998 n. 30).
Dal profilo soggettivo il dolo eventuale è sufficiente (DTF 75 IV 18
e riferimenti; G. STRATENWERTH / G. JENNY, op. cit., § 16 n. 47; S. TRECHSEL,
op. cit., n. 4 ad art. 149 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 9 ad art. 149 CP).
E. 3.2 Dagli atti risulta che il 10.10.2001 le parti hanno concluso un
contratto di locazione a tempo determinato - della durata dal 25.10.2001 al
10.12.2001 - avente quale oggetto gli appartamenti 142 e 142 (cfr. copia
contratto di locazione 10.10.2001 allegato al rapporto d’inchiesta di polizia
giudiziaria 10.8.2002 dell’inc. MP __________). Le parti hanno, tra l’altro,
concordato un corrispettivo giornaliero di fr. 224.-- per l’appartamento 142,
rispettivamente di fr. 152.-- per l’appartamento 143 (cfr. copia contratto di
locazione 10.10.2001 allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria
10.8.2002 dell’inc. MP __________). In data 6.12.2001, rispettivamente in data
2.1.2002 le parti hanno prolungato il contratto di locazione, avente tuttavia
quale oggetto gli appartamenti 134, 135 e 136 e fissando, tra l’altro, un
corrispettivo giornaliero di fr. 152.-- per ciascun appartamento (copia
contratti di locazione 6.12.2001 e 2.1.2002 allegati al rapporto d’inchiesta di
polizia giudiziaria 10.8.2002 dell’inc. MP __________). Appare inoltre che il
querelato, unitamente alla sua famiglia, ha effettivamente “
(…) soggiornato ininterrottamente
presso l’albergo denunciante fino al 10 agosto 2002
” (decreto di non luogo
a procedere 22.8.2002, NLP __________, p. 1; copia scritto 8.8.2002 dell’avv. __________
__________ allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 10.8.2002
dell’inc. MP __________).
Circa il pagamento del corrispettivo il querelato avrebbe versato, a
titolo di deposito cauzionale, fr. 4'000.-- e successivamente, con una certa
regolarità, importi di fr. 4'000.-- / 5'000.-- (cfr. verbale d’interrogatorio
10.8.2002 di __________ __________, p. 1 e 2; decreto di non luogo a procedere
22.8.2002, NLP __________, p. 1; querela penale 19.2.2003, p. 2; istanza di
promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 2), accumulando un debito residuo per un
totale di fr. 31'968.-- (cfr. istanza di promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 2;
copia fattura del 9.8.2002 allegata al rapporto d’inchiesta di polizia
giudiziaria 10.8.2002 dell’inc. MP __________).
È pacifico che il querelato, unitamente alla sua famiglia, ha
usufruito, per quasi dieci mesi consecutivi, di alcuni appartamenti messi a
disposizione dall’istante e che egli ha versato il corrispettivo con una certa
regolarità, ma soltanto a titolo parziale. Ora, per il fatto che l’istante non
abbia preteso il pagamento regolare dell’intero corrispettivo mensile e che inoltre
non abbia nemmeno reclamato l’adempimento delle clausole contrattuali di cui al
punto f) e g) pattuite tra le parti [“
f) La pigione mensile e le prestazioni
supplementari devono essere pagate entro 10 giorni dalla ricezione della
fattura sul nostro conto bancario o in contanti direttamente alla cassa della
ricezione
” e ancora: “
g) Qualora il termine di pagamento non dovesse
essere rispettato la locazione terminerà immediatamente con la consumazione del
deposito
” (copie contratti di locazione 10.10.2001 e 6.12.2001 allegati al
rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 10.8.2002 dell’inc. MP __________)],
non si può ipotizzare il reato di frode dello scotto, ritenuto che la IS 1 in
tal modo non sembra essere stata delusa nelle sue aspettative di essere
remunerata. Dal comportamento assunto dal querelato, segnatamente dal fatto che
egli era costantemente in mora per il versamento di una parte del
corrispettivo, è evidente che l’istante avrebbe potuto dedurre una sua
eventuale insolvenza oppure un suo possibile rifiuto di far fronte alla
remunerazione del montante scoperto. A ciò si aggiunge la circostanza che
ciononostante l’istante ha accettato questa modalità di pagamento e che
soltanto con scritto 8.8.2002 essa, per il tramite del suo patrocinatore, ha
invitato il querelato a liberare gli appartamenti entro il 10.8.2002.
È inoltre doveroso ricordare che la IS 1 ha inizialmente preteso e incassato
dal querelato, a titolo di anticipo, un deposito cauzionale di fr. 4'000.--, -
come d’uso negli alberghi per tutelarsi da un possibile pregiudizio -, e che
sapeva che l’importo scoperto incrementava di giorno in giorno (cfr. verbale
d’interrogatorio 10.8.2002 di __________ __________, p. 2, allegato al rapporto
d’inchiesta di polizia giudiziaria 10.8.2002 dell’inc. MP __________: “
Preciso
che il sig. PI 1 ha sempre versato qualche cosa. Di tanto in tanto portava fr.
4'000.--/5’000.-- per scalare il suo debito nei nostri confronti. Solo che le
fatture non venivano mai interamente saldate, anzi aumentavano sempre di più
”).
Di conseguenza essa avrebbe potuto e dovuto invitare il querelato e la sua
famiglia a lasciare gli appartamenti in questione dal momento in cui era
scoperta la somma di fr. 4'000.-- corrispondente al deposito cauzionale, e non
soltanto l’8.10.2002 quando il credito aveva ormai ampiamente superato
quest’importo.
Per il che, il caso in esame non appare sussumibile all’ipotesi di
reato di frode dello scotto. La fattispecie sembra invero rivestire una connotazione
di natura prettamente civilistica, avendo l’istante con il suo comportamento accordato
una concessione di credito verso il querelato, con tutti i rischi ivi connessi.
L’asserzione della IS 1, che si basa sull’opinione isolata di Corboz che non
viene apparentemente condivisa dalla dottrina dominante (cfr., al proposito,
considerando 3.1.), - secondo cui sarebbe adempiuto il presupposto oggettivo
del reato ipotizzato, dal momento in cui il querelato avrebbe disatteso
l’accordo pattuito tra le parti, avendo promesso di saldare l’importo residuo
entro il 15.9.2002 e non avendo questi fino ad oggi versato alcunché, rendendosi
pure irreperibile -, è per questi motivi, nel caso qui posto a giudizio, insostenibile.
E. 4 L’istante
ha infine contestato la tardività della querela, asserendo contestualmente che
la medesima si fonderebbe su fatti nuovi e che sarebbe stata inoltrata
tempestivamente, dalla sottoscrizione della transazione del 21.11.2002 (cfr. istanza
di promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 4 e 5; copia transazione 21.11.2002
allegata alla querela 19.2.2003).
La querela trasmessa brevi manu dall’istante al Ministero pubblico
il 19.2.2003, concerne - come rettamente rilevato dal magistrato inquirente - i
medesimi fatti che sono già stati oggetto della denuncia/querela 10.8.2002,
sfociata nel decreto di non luogo a procedere 22.8.2002, nel frattempo
cresciuto in giudicato. L’unica novità che emerge dagli atti è che il
querelato, nonostante le sue promesse verbali e scritte, non avrebbe versato
alcunché all’istante, rendendosi pure irreperibile (cfr. querela penale
19.2.2003, p. 3). Il fatto che il 15.9.2002 sia venuto a scadere il termine di
pagamento (cfr., al proposito, copia scritto 9.8.2002 allegata alla querela
19.2.2003) e che il querelato non abbia sottoscritto la transazione 21.11.2002
(cfr. istanza di promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 4), non è da considerarsi
come una nuova prova e non giustifica quindi una riapertura del procedimento ai
sensi dell’art. 187 CPP, trattandosi, come esposto, di problematiche da risolvere
in sede civile.
A prescindere da ciò, occorre ricordare che il termine di tre mesi
per presentare la querela previsto dall’art. 29 CP decorre dal giorno in cui
l’autore è noto al querelante e dal momento in cui questi viene a conoscenza
del reato, ossia dal momento in cui sa che l’ospite lo froda della somma dovuta
(cfr. DTF 75 IV 20).
Nel caso in esame, la querela è da considerarsi tardiva, ritenuto
che il termine decorre, al più presto, dal momento in cui il querelato ha dovuto
abbandonare gli appartamenti in questione - il 10.8.2002 -, e al più tardi, dal
momento in cui egli si è reso irreperibile, - il 4.10.2002 -, siccome da quella
data egli risulta d’ignota dimora (cfr. copia FU __________, Pretura del
Distretto di __________, __________, notifica di sentenza nella forma degli
assenti, allegata alla querela penale 19.2.2003). L’istante non ha apportato alcuna
prova attestante il fatto che il suo patrocinatore ha avuto contatti con lui
nel corso del mese di novembre 2002, come del resto comprovato dalla
circostanza che egli non ha sottoscritto la transazione del 21.11.2002 (cfr. copia
transazione 21.11.2002 allegata alla querela penale 19.2.2003).
E. 5 Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l’eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (cfr. decisione TF 1P.147/2004 del 27.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP).
E. 6 Il gravame, per quanto ricevibile, è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’istante, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 184 ss. CPP, 149 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza, per quanto ricevibile, è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 500.-- (cinquecento), sono poste a carico della IS 1, __________.
3. Rimedio di diritto: Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.
4. Intimazione: - terzi implicati PI 1 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria
E. 16 e 17), siccome questultimo oltre a non avere più la certezza di incassare limporto di sua spettanza, non può, nel frattempo, nemmeno usufruire di questa somma di denaro (DTF 75 IV 17). Può accadere che lalbergatore / il ristoratore che concede credito ad un ospite, il quale usufruisce per molto tempo delle prestazioni di vitto e/o di alloggio, non venga deluso nella sua aspettativa di essere remunerato (cfr. decisione del 7.9.1983 in Sem. jud. 1984, p. 286; DTF 75 IV 18). Ciò presuppone però che lalbergatore / il ristoratore abbia dedotto dallatteggiamento assunto dallospite, la sua insolvenza oppure il suo rifiuto di pagare le prestazioni oppure la possibilità di non essere remunerato, e che egli abbia inoltre tenuto conto di questa circostanza (cfr. decisione del 7.9.1983 in Sem. jud. 1984, p. 286 e 287; DTF 75 IV 18).
Giova comunque osservare che nella misura in cui la dottrina è concordante, dal profilo oggettivo la fattispecie della frode dello scotto non è in ogni caso adempiuta, qualora il presunto autore, che ha usufruito delle prestazioni fornitegli dallalbergatore / dal ristoratore, prima di lasciare lalbergo senza pagare, ha pattuito un pagamento posteriore con il creditore (cfr. Urteil vom 1.4.1998 SB 98 13 (GR) in PKG 1998 n. 30, p. 118). Si pensi ad esempio nel caso in cui lospite dopo aver usufruito delle prestazioni si rende conto di non avere con sé alcun denaro: egli lo comunica al personale, promettendo contestualmente di saldare il debito successivamente, lasciando su richiesta i suoi dati personali (cfr.Urteil vom 1.4.1998 SB 98 13 (GR) in PKG 1998 n. 30, p. 118; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III: Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo 2003, p. 216; J. REHBERG / A .ECKERT / S. FLACHSMANN, Tafeln zum Strafrecht BT, Zurigo 1997, p. 92). Altri autori vanno ancora oltre e sostengono che il ritardo nel pagamento non può portare semplicemente alla frode dello scotto: se al momento della partenza o dellabbandono del locale lospite è in grado ed é disposto a pagare successivamente, non gli si può infliggere una pena; lospite dovrebbe essere perseguito penalmente, soltanto nel caso in cui egli non è proprio intenzionato di pagare alcunché (cfr. BSK StGB II - G. ARZT, Basilea 2003, n. 4 ad art. 149 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht BT I: Straftaten gegen individualinteressen, Berna 2003, § 16 n. 46; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurigo 1997, n. 3 ad art.149 CP e riferimenti; Urteil vom 1.4.1998 SB 98 13 (GR) in PKG 1998 n. 30, p. 118 e riferimenti). Occorre pure rilevare che Arzt - in relazione alla decisione del Tribunale federale DTF 75 IV 15, che, come testé esposto, ha ritenuto il pagamento tardivo di per sé un danno -, ha evidenziato che sia lart. 149 CP, sia lart. 146 CP, non possono essere utilizzati allo scopo di punire penalmente la semplice renitenza del debitore e allo scopo di risparmiare al creditore di adire le vie giudiziarie fino a giungere allesecuzione forzata (BSK StGB II - G. ARZT, op. cit., n. 4 ad art. 149 CP).
Largomentazione di Corboz - secondo cui, dal profilo oggettivo, è data la violazione della disposizione di cui allart. 149 CP dal momento in cui viene a cadere laccordo sul posticipo di pagamento, per esempio nellipotesi in cui lospite dovesse soggiornare per lungo tempo presso una pensione e lesercente, dal canto suo, dovesse, volente o nolente, accettare di aspettare un suo ritorno a miglior fortuna - appare unopinione isolata, tantè che egli non fa alcun riferimento a dottrina o a giurisprudenza (cfr. B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 8 ad art. 149 CP).
Il Kantonsgericht grigionese ha lasciato aperta la questione a sapere se la mora nel pagamento in caso di solvibilità e di volontà di pagamento dellospite sia sufficiente per una condanna penale (cfr. Urteil vom 1.4.1998 SB 98 13 (GR) in PKG 1998 n. 30).
Dal profilo soggettivo il dolo eventuale è sufficiente (DTF 75 IV 18 e riferimenti; G. STRATENWERTH / G. JENNY, op. cit., § 16 n. 47; S. TRECHSEL, op. cit., n. 4 ad art. 149 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 9 ad art. 149 CP).
3.2.
Dagli atti risulta che il 10.10.2001 le parti hanno concluso un contratto di locazione a tempo determinato - della durata dal 25.10.2001 al 10.12.2001 - avente quale oggetto gli appartamenti 142 e 142 (cfr. copia contratto di locazione 10.10.2001 allegato al rapporto dinchiesta di polizia giudiziaria 10.8.2002 dellinc. MP __________). Le parti hanno, tra laltro, concordato un corrispettivo giornaliero di fr. 224.-- per lappartamento 142, rispettivamente di fr. 152.-- per lappartamento 143 (cfr. copia contratto di locazione 10.10.2001 allegato al rapporto dinchiesta di polizia giudiziaria 10.8.2002 dellinc. MP __________). In data 6.12.2001, rispettivamente in data 2.1.2002 le parti hanno prolungato il contratto di locazione, avente tuttavia quale oggetto gli appartamenti 134, 135 e 136 e fissando, tra laltro, un corrispettivo giornaliero di fr. 152.-- per ciascun appartamento (copia contratti di locazione 6.12.2001 e 2.1.2002 allegati al rapporto dinchiesta di polizia giudiziaria 10.8.2002 dellinc. MP __________). Appare inoltre che il querelato, unitamente alla sua famiglia, ha effettivamente () soggiornato ininterrottamente presso lalbergo denunciante fino al 10 agosto 2002 (decreto di non luogo a procedere 22.8.2002, NLP __________, p. 1; copia scritto 8.8.2002 dellavv. __________ __________ allegato al rapporto dinchiesta di polizia giudiziaria 10.8.2002 dellinc. MP __________).
Circa il pagamento del corrispettivo il querelato avrebbe versato, a titolo di deposito cauzionale, fr. 4'000.-- e successivamente, con una certa regolarità, importi di fr. 4'000.-- / 5'000.-- (cfr. verbale dinterrogatorio 10.8.2002 di __________ __________, p. 1 e 2; decreto di non luogo a procedere 22.8.2002, NLP __________, p. 1; querela penale 19.2.2003, p. 2; istanza di promozione dellaccusa 7.3.2003, p. 2), accumulando un debito residuo per un totale di fr. 31'968.-- (cfr. istanza di promozione dellaccusa 7.3.2003, p. 2; copia fattura del 9.8.2002 allegata al rapporto dinchiesta di polizia giudiziaria 10.8.2002 dellinc. MP __________).
È pacifico che il querelato, unitamente alla sua famiglia, ha usufruito, per quasi dieci mesi consecutivi, di alcuni appartamenti messi a disposizione dallistante e che egli ha versato il corrispettivo con una certa regolarità, ma soltanto a titolo parziale. Ora, per il fatto che listante non abbia preteso il pagamento regolare dellintero corrispettivo mensile e che inoltre non abbia nemmeno reclamato ladempimento delle clausole contrattuali di cui al punto f) e g) pattuite tra le parti [f) La pigione mensile e le prestazioni supplementari devono essere pagate entro 10 giorni dalla ricezione della fattura sul nostro conto bancario o in contanti direttamente alla cassa della ricezione e ancora: g) Qualora il termine di pagamento non dovesse essere rispettato la locazione terminerà immediatamente con la consumazione del deposito (copie contratti di locazione 10.10.2001 e 6.12.2001 allegati al rapporto dinchiesta di polizia giudiziaria 10.8.2002 dellinc. MP __________)], non si può ipotizzare il reato di frode dello scotto, ritenuto che la IS 1 in tal modo non sembra essere stata delusa nelle sue aspettative di essere remunerata. Dal comportamento assunto dal querelato, segnatamente dal fatto che egli era costantemente in mora per il versamento di una parte del corrispettivo, è evidente che listante avrebbe potuto dedurre una sua eventuale insolvenza oppure un suo possibile rifiuto di far fronte alla remunerazione del montante scoperto. A ciò si aggiunge la circostanza che ciononostante listante ha accettato questa modalità di pagamento e che soltanto con scritto 8.8.2002 essa, per il tramite del suo patrocinatore, ha invitato il querelato a liberare gli appartamenti entro il 10.8.2002.
È inoltre doveroso ricordare che la IS 1 ha inizialmente preteso e incassato dal querelato, a titolo di anticipo, un deposito cauzionale di fr. 4'000.--, - come duso negli alberghi per tutelarsi da un possibile pregiudizio -, e che sapeva che limporto scoperto incrementava di giorno in giorno (cfr. verbale dinterrogatorio 10.8.2002 di __________ __________, p. 2, allegato al rapporto dinchiesta di polizia giudiziaria 10.8.2002 dellinc. MP __________: Preciso che il sig. PI 1 ha sempre versato qualche cosa. Di tanto in tanto portava fr. 4'000.--/5000.-- per scalare il suo debito nei nostri confronti. Solo che le fatture non venivano mai interamente saldate, anzi aumentavano sempre di più). Di conseguenza essa avrebbe potuto e dovuto invitare il querelato e la sua famiglia a lasciare gli appartamenti in questione dal momento in cui era scoperta la somma di fr. 4'000.-- corrispondente al deposito cauzionale, e non soltanto l8.10.2002 quando il credito aveva ormai ampiamente superato questimporto.
Per il che, il caso in esame non appare sussumibile allipotesi di reato di frode dello scotto. La fattispecie sembra invero rivestire una connotazione di natura prettamente civilistica, avendo listante con il suo comportamento accordato una concessione di credito verso il querelato, con tutti i rischi ivi connessi. Lasserzione della IS 1, che si basa sullopinione isolata di Corboz che non viene apparentemente condivisa dalla dottrina dominante (cfr., al proposito, considerando 3.1.), - secondo cui sarebbe adempiuto il presupposto oggettivo del reato ipotizzato, dal momento in cui il querelato avrebbe disatteso laccordo pattuito tra le parti, avendo promesso di saldare limporto residuo entro il 15.9.2002 e non avendo questi fino ad oggi versato alcunché, rendendosi pure irreperibile -, è per questi motivi, nel caso qui posto a giudizio, insostenibile.
La querela trasmessa brevi manu dallistante al Ministero pubblico il 19.2.2003, concerne - come rettamente rilevato dal magistrato inquirente - i medesimi fatti che sono già stati oggetto della denuncia/querela 10.8.2002, sfociata nel decreto di non luogo a procedere 22.8.2002, nel frattempo cresciuto in giudicato. Lunica novità che emerge dagli atti è che il querelato, nonostante le sue promesse verbali e scritte, non avrebbe versato alcunché allistante, rendendosi pure irreperibile (cfr. querela penale 19.2.2003, p. 3). Il fatto che il 15.9.2002 sia venuto a scadere il termine di pagamento (cfr., al proposito, copia scritto 9.8.2002 allegata alla querela 19.2.2003) e che il querelato non abbia sottoscritto la transazione 21.11.2002 (cfr. istanza di promozione dellaccusa 7.3.2003, p. 4), non è da considerarsi come una nuova prova e non giustifica quindi una riapertura del procedimento ai sensi dellart. 187 CPP, trattandosi, come esposto, di problematiche da risolvere in sede civile.
A prescindere da ciò, occorre ricordare che il termine di tre mesi per presentare la querela previsto dallart. 29 CP decorre dal giorno in cui lautore è noto al querelante e dal momento in cui questi viene a conoscenza del reato, ossia dal momento in cui sa che lospite lo froda della somma dovuta (cfr. DTF 75 IV 20).
Nel caso in esame, la querela è da considerarsi tardiva, ritenuto che il termine decorre, al più presto, dal momento in cui il querelato ha dovuto abbandonare gli appartamenti in questione - il 10.8.2002 -, e al più tardi, dal momento in cui egli si è reso irreperibile, - il 4.10.2002 -, siccome da quella data egli risulta dignota dimora (cfr. copia FU __________, Pretura del Distretto di __________, __________, notifica di sentenza nella forma degli assenti, allegata alla querela penale 19.2.2003). Listante non ha apportato alcuna prova attestante il fatto che il suo patrocinatore ha avuto contatti con lui nel corso del mese di novembre 2002, come del resto comprovato dalla circostanza che egli non ha sottoscritto la transazione del 21.11.2002 (cfr. copia transazione 21.11.2002 allegata alla querela penale 19.2.2003).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 184 ss. CPP, 149 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.60.2003.73
Lugano
18 ottobre 2004
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sullistanza di promozione dellaccusa 7.3.2003 presentata da
IS 1,
in relazione
al decreto di non luogo a procedere 26.2.2003 emanato dal procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti nellambito del procedimento penale dipendente dalla querela 19.2.2003 nei confronti di __________ PI 1, ora dignota dimora, per titolo di frode dello scotto;
richiamate le osservazioni 11/12.3.2003 del procuratore pubblico, concludenti per la reiezione del gravame;
ritenuto che il querelato è ora dignota dimora, questa Camera non ha potuto trasmettergli la presente istanza per formulare eventuali osservazioni in merito (cfr. buste agli atti);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
in diritto
Giusta lart. 149 CP si rende colpevole di frode dello scotto chiunque si fa ospitare o servire cibi o bibite in un esercizio pubblico alberghiero o di ristorazione o ottiene altre prestazioni e froda lesercente della somma dovuta.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, che peraltro non è recente, lelemento oggettivo del reato di frode dello scotto è adempiuto nella misura in cui lalbergatore / il ristoratore viene ingannato nella sua aspettativa di essere remunerato per le prestazioni di vitto o/e di alloggio fornite allospite (cfr. decisione del 7.9.1983 in Sem. jud. 1984, p. 285; DTF 75 IV 16). Questa situazione è data nel caso in cui lospite non paga alcunché, ma anche allorquando questi non adempie tempestivamente la sua controprestazione, di regola quindi al più tardi nel momento in cui lascia lalbergo (DTF 75 IV 16). Il Tribunale federale ha altresì ritenuto che già un semplice ritardo di pagamento costituisce un pregiudizio per lalbergatore / il ristoratore (cfr. decisione del 7.9.1983 in Sem. jud. 1984, p. 286; DTF 75 IV 16 e 17), siccome questultimo oltre a non avere più la certezza di incassare limporto di sua spettanza, non può, nel frattempo, nemmeno usufruire di questa somma di denaro (DTF 75 IV 17). Può accadere che lalbergatore / il ristoratore che concede credito ad un ospite, il quale usufruisce per molto tempo delle prestazioni di vitto e/o di alloggio, non venga deluso nella sua aspettativa di essere remunerato (cfr. decisione del 7.9.1983 in Sem. jud. 1984, p. 286; DTF 75 IV 18). Ciò presuppone però che lalbergatore / il ristoratore abbia dedotto dallatteggiamento assunto dallospite, la sua insolvenza oppure il suo rifiuto di pagare le prestazioni oppure la possibilità di non essere remunerato, e che egli abbia inoltre tenuto conto di questa circostanza (cfr. decisione del 7.9.1983 in Sem. jud. 1984, p. 286 e 287; DTF 75 IV 18).
Giova comunque osservare che nella misura in cui la dottrina è concordante, dal profilo oggettivo la fattispecie della frode dello scotto non è in ogni caso adempiuta, qualora il presunto autore, che ha usufruito delle prestazioni fornitegli dallalbergatore / dal ristoratore, prima di lasciare lalbergo senza pagare, ha pattuito un pagamento posteriore con il creditore (cfr. Urteil vom 1.4.1998 SB 98 13 (GR) in PKG 1998 n. 30, p. 118). Si pensi ad esempio nel caso in cui lospite dopo aver usufruito delle prestazioni si rende conto di non avere con sé alcun denaro: egli lo comunica al personale, promettendo contestualmente di saldare il debito successivamente, lasciando su richiesta i suoi dati personali (cfr.Urteil vom 1.4.1998 SB 98 13 (GR) in PKG 1998 n. 30, p. 118; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III: Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo 2003, p. 216; J. REHBERG / A .ECKERT / S. FLACHSMANN, Tafeln zum Strafrecht BT, Zurigo 1997, p. 92). Altri autori vanno ancora oltre e sostengono che il ritardo nel pagamento non può portare semplicemente alla frode dello scotto: se al momento della partenza o dellabbandono del locale lospite è in grado ed é disposto a pagare successivamente, non gli si può infliggere una pena; lospite dovrebbe essere perseguito penalmente, soltanto nel caso in cui egli non è proprio intenzionato di pagare alcunché (cfr. BSK StGB II - G. ARZT, Basilea 2003, n. 4 ad art. 149 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht BT I: Straftaten gegen individualinteressen, Berna 2003, § 16 n. 46; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurigo 1997, n. 3 ad art.149 CP e riferimenti; Urteil vom 1.4.1998 SB 98 13 (GR) in PKG 1998 n. 30, p. 118 e riferimenti). Occorre pure rilevare che Arzt - in relazione alla decisione del Tribunale federale DTF 75 IV 15, che, come testé esposto, ha ritenuto il pagamento tardivo di per sé un danno -, ha evidenziato che sia lart. 149 CP, sia lart. 146 CP, non possono essere utilizzati allo scopo di punire penalmente la semplice renitenza del debitore e allo scopo di risparmiare al creditore di adire le vie giudiziarie fino a giungere allesecuzione forzata (BSK StGB II - G. ARZT, op. cit., n. 4 ad art. 149 CP).
Largomentazione di Corboz - secondo cui, dal profilo oggettivo, è data la violazione della disposizione di cui allart. 149 CP dal momento in cui viene a cadere laccordo sul posticipo di pagamento, per esempio nellipotesi in cui lospite dovesse soggiornare per lungo tempo presso una pensione e lesercente, dal canto suo, dovesse, volente o nolente, accettare di aspettare un suo ritorno a miglior fortuna - appare unopinione isolata, tantè che egli non fa alcun riferimento a dottrina o a giurisprudenza (cfr. B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 8 ad art. 149 CP).
Il Kantonsgericht grigionese ha lasciato aperta la questione a sapere se la mora nel pagamento in caso di solvibilità e di volontà di pagamento dellospite sia sufficiente per una condanna penale (cfr. Urteil vom 1.4.1998 SB 98 13 (GR) in PKG 1998 n. 30).
Dal profilo soggettivo il dolo eventuale è sufficiente (DTF 75 IV 18 e riferimenti; G. STRATENWERTH / G. JENNY, op. cit., § 16 n. 47; S. TRECHSEL, op. cit., n. 4 ad art. 149 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 9 ad art. 149 CP).
3.2.
Dagli atti risulta che il 10.10.2001 le parti hanno concluso un contratto di locazione a tempo determinato - della durata dal 25.10.2001 al 10.12.2001 - avente quale oggetto gli appartamenti 142 e 142 (cfr. copia contratto di locazione 10.10.2001 allegato al rapporto dinchiesta di polizia giudiziaria 10.8.2002 dellinc. MP __________). Le parti hanno, tra laltro, concordato un corrispettivo giornaliero di fr. 224.-- per lappartamento 142, rispettivamente di fr. 152.-- per lappartamento 143 (cfr. copia contratto di locazione 10.10.2001 allegato al rapporto dinchiesta di polizia giudiziaria 10.8.2002 dellinc. MP __________). In data 6.12.2001, rispettivamente in data 2.1.2002 le parti hanno prolungato il contratto di locazione, avente tuttavia quale oggetto gli appartamenti 134, 135 e 136 e fissando, tra laltro, un corrispettivo giornaliero di fr. 152.-- per ciascun appartamento (copia contratti di locazione 6.12.2001 e 2.1.2002 allegati al rapporto dinchiesta di polizia giudiziaria 10.8.2002 dellinc. MP __________). Appare inoltre che il querelato, unitamente alla sua famiglia, ha effettivamente () soggiornato ininterrottamente presso lalbergo denunciante fino al 10 agosto 2002 (decreto di non luogo a procedere 22.8.2002, NLP __________, p. 1; copia scritto 8.8.2002 dellavv. __________ __________ allegato al rapporto dinchiesta di polizia giudiziaria 10.8.2002 dellinc. MP __________).
Circa il pagamento del corrispettivo il querelato avrebbe versato, a titolo di deposito cauzionale, fr. 4'000.-- e successivamente, con una certa regolarità, importi di fr. 4'000.-- / 5'000.-- (cfr. verbale dinterrogatorio 10.8.2002 di __________ __________, p. 1 e 2; decreto di non luogo a procedere 22.8.2002, NLP __________, p. 1; querela penale 19.2.2003, p. 2; istanza di promozione dellaccusa 7.3.2003, p. 2), accumulando un debito residuo per un totale di fr. 31'968.-- (cfr. istanza di promozione dellaccusa 7.3.2003, p. 2; copia fattura del 9.8.2002 allegata al rapporto dinchiesta di polizia giudiziaria 10.8.2002 dellinc. MP __________).
È pacifico che il querelato, unitamente alla sua famiglia, ha usufruito, per quasi dieci mesi consecutivi, di alcuni appartamenti messi a disposizione dallistante e che egli ha versato il corrispettivo con una certa regolarità, ma soltanto a titolo parziale. Ora, per il fatto che listante non abbia preteso il pagamento regolare dellintero corrispettivo mensile e che inoltre non abbia nemmeno reclamato ladempimento delle clausole contrattuali di cui al punto f) e g) pattuite tra le parti [f) La pigione mensile e le prestazioni supplementari devono essere pagate entro 10 giorni dalla ricezione della fattura sul nostro conto bancario o in contanti direttamente alla cassa della ricezione e ancora: g) Qualora il termine di pagamento non dovesse essere rispettato la locazione terminerà immediatamente con la consumazione del deposito (copie contratti di locazione 10.10.2001 e 6.12.2001 allegati al rapporto dinchiesta di polizia giudiziaria 10.8.2002 dellinc. MP __________)], non si può ipotizzare il reato di frode dello scotto, ritenuto che la IS 1 in tal modo non sembra essere stata delusa nelle sue aspettative di essere remunerata. Dal comportamento assunto dal querelato, segnatamente dal fatto che egli era costantemente in mora per il versamento di una parte del corrispettivo, è evidente che listante avrebbe potuto dedurre una sua eventuale insolvenza oppure un suo possibile rifiuto di far fronte alla remunerazione del montante scoperto. A ciò si aggiunge la circostanza che ciononostante listante ha accettato questa modalità di pagamento e che soltanto con scritto 8.8.2002 essa, per il tramite del suo patrocinatore, ha invitato il querelato a liberare gli appartamenti entro il 10.8.2002.
È inoltre doveroso ricordare che la IS 1 ha inizialmente preteso e incassato dal querelato, a titolo di anticipo, un deposito cauzionale di fr. 4'000.--, - come duso negli alberghi per tutelarsi da un possibile pregiudizio -, e che sapeva che limporto scoperto incrementava di giorno in giorno (cfr. verbale dinterrogatorio 10.8.2002 di __________ __________, p. 2, allegato al rapporto dinchiesta di polizia giudiziaria 10.8.2002 dellinc. MP __________: Preciso che il sig. PI 1 ha sempre versato qualche cosa. Di tanto in tanto portava fr. 4'000.--/5000.-- per scalare il suo debito nei nostri confronti. Solo che le fatture non venivano mai interamente saldate, anzi aumentavano sempre di più). Di conseguenza essa avrebbe potuto e dovuto invitare il querelato e la sua famiglia a lasciare gli appartamenti in questione dal momento in cui era scoperta la somma di fr. 4'000.-- corrispondente al deposito cauzionale, e non soltanto l8.10.2002 quando il credito aveva ormai ampiamente superato questimporto.
Per il che, il caso in esame non appare sussumibile allipotesi di reato di frode dello scotto. La fattispecie sembra invero rivestire una connotazione di natura prettamente civilistica, avendo listante con il suo comportamento accordato una concessione di credito verso il querelato, con tutti i rischi ivi connessi. Lasserzione della IS 1, che si basa sullopinione isolata di Corboz che non viene apparentemente condivisa dalla dottrina dominante (cfr., al proposito, considerando 3.1.), - secondo cui sarebbe adempiuto il presupposto oggettivo del reato ipotizzato, dal momento in cui il querelato avrebbe disatteso laccordo pattuito tra le parti, avendo promesso di saldare limporto residuo entro il 15.9.2002 e non avendo questi fino ad oggi versato alcunché, rendendosi pure irreperibile -, è per questi motivi, nel caso qui posto a giudizio, insostenibile.
La querela trasmessa brevi manu dallistante al Ministero pubblico il 19.2.2003, concerne - come rettamente rilevato dal magistrato inquirente - i medesimi fatti che sono già stati oggetto della denuncia/querela 10.8.2002, sfociata nel decreto di non luogo a procedere 22.8.2002, nel frattempo cresciuto in giudicato. Lunica novità che emerge dagli atti è che il querelato, nonostante le sue promesse verbali e scritte, non avrebbe versato alcunché allistante, rendendosi pure irreperibile (cfr. querela penale 19.2.2003, p. 3). Il fatto che il 15.9.2002 sia venuto a scadere il termine di pagamento (cfr., al proposito, copia scritto 9.8.2002 allegata alla querela 19.2.2003) e che il querelato non abbia sottoscritto la transazione 21.11.2002 (cfr. istanza di promozione dellaccusa 7.3.2003, p. 4), non è da considerarsi come una nuova prova e non giustifica quindi una riapertura del procedimento ai sensi dellart. 187 CPP, trattandosi, come esposto, di problematiche da risolvere in sede civile.
A prescindere da ciò, occorre ricordare che il termine di tre mesi per presentare la querela previsto dallart. 29 CP decorre dal giorno in cui lautore è noto al querelante e dal momento in cui questi viene a conoscenza del reato, ossia dal momento in cui sa che lospite lo froda della somma dovuta (cfr. DTF 75 IV 20).
Nel caso in esame, la querela è da considerarsi tardiva, ritenuto che il termine decorre, al più presto, dal momento in cui il querelato ha dovuto abbandonare gli appartamenti in questione - il 10.8.2002 -, e al più tardi, dal momento in cui egli si è reso irreperibile, - il 4.10.2002 -, siccome da quella data egli risulta dignota dimora (cfr. copia FU __________, Pretura del Distretto di __________, __________, notifica di sentenza nella forma degli assenti, allegata alla querela penale 19.2.2003). Listante non ha apportato alcuna prova attestante il fatto che il suo patrocinatore ha avuto contatti con lui nel corso del mese di novembre 2002, come del resto comprovato dalla circostanza che egli non ha sottoscritto la transazione del 21.11.2002 (cfr. copia transazione 21.11.2002 allegata alla querela penale 19.2.2003).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 184 ss. CPP, 149 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria