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53.2004.21

Cancellazione saldo orario negativo di ore d'insegnamento accumulato

Ticino · 2006-03-20 · Italiano TI
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Cancellazione saldo orario negativo di ore d'insegnamento accumulato

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Tessin Tribunale cantonale amministrativo 20.03.2006 53.2004.21 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 20.03.2006 53.2004.21 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.03.2006 53.2004.21

Cancellazione saldo orario negativo di ore d'insegnamento accumulato

Incarto n. 53.2004.21 Lugano 20 marzo 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sulla petizione 16 ottobre 2004 di AT 1 contro lo Stato della Repubblica e Cantone del Ticino; chiedente la cancellazione del saldo orario negativo di ore d'insegnamento accumulato; vista la risposta 18 novembre 2004 del convenuto; preso atto delle osservazioni:

-    24 febbraio 2006 dell'attore;

-      3 marzo 2006 del convenuto; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che dal

1. settembre 1973 l'attore AT 1 è al servizio dello Stato quale docente di scienze naturali; che da quando insegna nella scuola media l'onere lavorativo settimanale è oscillato tra 18 e 26 ore come segue: anno scolastico Rapporto d'impiego Ore effettuate Ore retribuite Saldo annuale Saldo riportato 1983/84 N 100% 25 24 + 1 + 1 1984/85 N 100% 22 24

- 2

- 1 1885/86 N 100% 26 24 + 2 + 1 1986/87 N 100% 22 24

- 2

- 1 1987/88 N 100% 24 24 0

- 1 1988/89 N 100% 24 24 0

- 1 1989/90 N 100% 24 24 0

- 1 1990/91 N 100% 24 24 0

- 1 1991/92 N 100% 23 24

- 1

- 2 1992/93 Congedo parziale 19 19 0

- 2 1993/94 Congedo parziale 18 18 0

- 2 1994/95 Congedo parziale 21 21 0

- 2 1995/96 N 100% 25 24 + 1

- 1 1996/97 N 100% 22 24

- 2

- 3 1997/98 Congedo parziale 21 21 0

- 3 1998/99 Congedo parziale 21 21 0

- 3 1999/00 Congedo parziale 21 21 0

- 3 2000/01 N 100% 24.5 24 + 0.5

- 2.5 2001/02 N 100% 23 24

- 1

- 3.5 2002/03 N 100% 22 24

- 2

- 5.5 2003/04 N 100% 26 24 + 2

- 3.5 che con emendamento del 16 dicembre 2003 il Consiglio di Stato ha modificato il Regolamento concernente l'onere d'insegnamento dei docenti (ROID) del 20 agosto 1997, aggiungendo all'art. 1 un capoverso 3, in forza del quale per esigenze organizzative dell'orario scolastico, l'orario dei docenti nominati può variare, di regola, per un massimo di due ore in sorpasso o in difetto del rapporto di nomina; le differenze sono da compensare

- rispettivamente recuperare - nel biennio successivo; che, analogamente interpellata, il 17 febbraio 2004 la Sezione amministrativa del DECS ha comunicato all'attore che non sarebbero state accolte le richieste dei docenti intese ad annullare il saldo negativo (malus) o a farsi immediatamente retribuire un saldo positivo (bonus) e che le differenze sarebbero state da recuperare, rispettivamente compensare, nel biennio 2004/05; che con giudizio 7 settembre 2004 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta determinazione, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato da AT 1; che con la petizione citata in ingresso AT 1 ha convenuto in giudizio lo Stato davanti a questo tribunale, chiedendogli di annullare il saldo orario negativo di ore d'insegnamento accumulato; che secondo l'attore l'emendamento del ROID di cui si è detto sopra non sarebbe applicabile al suo caso, poiché il saldo negativo di ore d'insegnamento è stato accumulato prima della sua entrata in vigore; che all'accoglimento della petizione si è opposta la Sezione amministrativa del DECS, contestando le tesi dell'attore con argomenti che saranno discussi qui appresso; che con scritto del 24 febbraio 2006 AT 1 ha segnalato al tribunale che a partire dall'anno scolastico 2005/06 il suo onere d'insegnamento è stato fissato a 27 ore per settimana, contro le 25 fissate dalla legge; che il convenuto si è confermato nelle osservazioni presentate in precedenza; considerato, in diritto che giusta l'art. 68 LOrd, le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego tra l'autorità di nomina e il dipendente sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica; che la limitazione della competenza di questo tribunale alle contestazioni per pretese di natura pecuniaria va interpretata in modo restrittivo (RDAT 1983 n. 26; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 71 PAmm n. 5 b); sono di principio tali soltanto le pretese con cui l'attore chiede la condanna della controparte al pagamento di una somma di denaro; che la predetta limitazione, prevista dall'art. 29 LOrd 1954, soppressa dall'art. 47 LOrd 1987, è stata espressamente reintrodotta dall'art. 68 LOrd 1995 attualmente in vigore; che il docente AT 1 è invero un dipendente cantonale, ma la pretesa che fa valere nei confronti dello Stato, suo datore di lavoro, sebbene connessa al rapporto d'impiego, non è di natura pecuniaria; che l'attore chiede infatti una modifica dell'onere lavorativo settimanale; a differenza del caso a cui si richiama, non domanda che lo Stato sia condannato a versargli una somma di denaro; che la petizione va dunque dichiarata irricevibile; che la tassa di giustizia è posta a carico dell'attore secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 68, 71 LOrd; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   La petizione è irricevibile.

2.   La tassa di giustizia di fr. 200.- è a carico dell'attore.

3.   Intimazione a:; . terzi implicati CV 1 rappr. da: RA 1 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario