Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 marzo 2025 ed è stata ritirata il giorno seguente (cfr. tracciamento postale
n. 98.40.239144.05026861); che uno dei due membri del consorzio è pertanto venuto a conoscenza della decisione impugnata il 5 marzo 2025 e, stando a quanto riportato nel ricorso, non ha mai informato la sua socia; che la passività della RI 1 non può essere scusata, a maggior ragione se si considera che, come sopra ricordato, l'impugnativa, affinché sia ricevibile, necessita di essere presentata congiuntamente da tutti i membri del consorzio; che il principio della buona fede imponeva invece alla consorziata di attivarsi, informando la capofila dell'avvenuta delibera per valutare l'eventualità di introdurre insieme un ricorso; ciò almeno entro 10 giorni dalla ricezione della decisione, ossia al più tardi il 17 marzo 2025; che seguendo la giurisprudenza sopra enunciata, il gravame avrebbe dovuto essere introdotto nel termine di 10 giorni a contare dalla predetta data; termine che è quindi scaduto il 7 aprile 2025; che essendo stato presentato soltanto il 23 aprile 2025, dopo un primo scritto indirizzato al committente il 17 aprile 2025, il ricorso è manifestamente tardivo e va dichiarato inammissibile (art. 72 LPAmm); che non avendo la RI 1 dato prova della diligenza richiesta dalle circostanze, la domanda di restituzione contro il lasso del termine di ricorso - peraltro nemmeno motivata - non adempie ai presupposti di cui all'art. 15 cpv. 1 LPAmm; la stessa va quindi respinta nella misura della sua ricevibilità; che la tassa di giustizia, ridotta, segue la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm); non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è irricevibile .
2. Nella misura in cui è ricevibile, l'istanza di restituzione del termine è respinta.
3. La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico delle ricorrenti.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110 ) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
5. Intimazione a: La giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo La cancelliera
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.52.2025.129
Lugano
25 aprile 2025
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La giudice delegata
del Tribunale cantonale amministrativo
Flavia Verzasconi,presidente
assistita
dalla cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 23 aprile 2025 delle
RI 1
RI 2
che compongono il ConsorzioRI 3,
contro
la decisione del 3 marzo 2025 del Municipio del Comune di CO 2 che, in esito a pubblico concorso, ha deliberato la commessa concernente le opere da giardiniere per la realizzazione del campo da calcio a __________ alla ditta CO 1;
Per questi motivi,
La giudice delegata
del Tribunale cantonale amministrativo
La cancelliera