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52.2023.436

Rifiuto del rinnovo di un permesso di dimora UE/AELS

Ticino · 2022-08-22 · Italiano TI
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 non pretende di avere cessato di esercitare un'attività subordinata a seguito di inabilità permanente al lavoro come prevede l'art. 2 par. 1 lett. b prima frase del regolamento 1251/70 testé menzionato, essa non può invocare neppure la lettera a di tale normativa, visto che il 1° gennaio 2020, quando ha raggiunto l'età riconosciuta dall'AVS per la rendita di vecchiaia, non occupava in Svizzera un impiego almeno durante gli ultimi dodici mesi, pur risiedendovi ininterrottamente da più di tre anni. Non permette di giungere a conclusioni a lei più favorevoli l'art. 4 par. 2 del regolamento 1251/70, secondo cui i periodi di disoccupazione involontaria debitamente accertati dal competente ufficio del lavoro e le assenze per malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1 testé menzionato. Pur considerando il fatto che la Sezione della popolazione le aveva prorogato il permesso di dimora UE/AELS, di cui beneficiava dal 2009 per soggiorno privato, questa volta per la ricerca di un posto di lavoro poiché a quel momento beneficiava nel nostro Paese delle indennità di disoccupazione, l'insorgente dimentica però che l'art. 1 prima frase del regolamento in parola indica espressamente che le relative disposizioni si applicano ai cittadini di uno Stato membro che sono stati occupati in qualità di lavoratori dipendenti nel territorio di un altro Stato membro. Ciò che non è il caso della qui ricorrente, non avendo mai svolto un'attività nello Stato ospitante. In effetti, RI 1 ha sempre lavorato nel Paese di origine, a __________, fino al 28 luglio 2018, quando ha cessato la propria attività a seguito del licenziamento collettivo operato dalla società.

5.   Non adempiendo le condizioni per poter risiedere nel nostro Paese, bisogna pertanto concludere che i presupposti per non rinnovarle il permesso sono di principio dati. Inoltre la ricorrente non può appellarsi ad altre norme, di diritto internazionale o interno, per dedurre un diritto al rilascio o alla proroga dell'autorizzazione di soggiorno.

E. 6 A questo punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione della popolazione.

E. 6.1 Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il suo grado d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura venisse confermata (art. 96 LStrI). Nel caso in cui il provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, un analogo esame della proporzionalità va svolto inoltre anche nell'ottica di questa norma (DTF 135 II 377 consid. 4.3; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Trabelsi contro Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.).

E. 6.2 La ricorrente risiede stabilmente in Svizzera dal mese di dicembre 2009, alloggiando sempre a __________. Ora, pur ammettendo che la sua presenza nel nostro Paese va considerata di lunga durata, bisogna tenere conto che essa non dispone di mezzi finanziari sufficienti per il proprio mantenimento al punto che dal 2020 deve far capo alla complementare per far fronte ai suoi bisogni essenziali. Benché le prestazioni complementari, in diritto interno, non siano definite quale aiuto sociale in senso stretto, le stesse limitano però le finanze pubbliche e devono quindi essere prese in considerazione anche nella ponderazione degli interessi ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU, visto che il benessere economico dello Stato può costituire un motivo di allontanamento dal territorio (STF 2C_914/2020 dell'11 marzo 2021 consid. 5.10). Bisogna anche considerare che RI 1 è nata e cresciuta in Italia, dove ha vissuto per oltre 50 anni. Il suo ritorno in Patria, dove potrà continuare a beneficiare della rendita di vecchiaia svizzera in quanto cittadina dell'UE, non le porrà quindi insormontabili problemi di reinserimento, avendovi pure lavorato. Non possono certo essere considerati tali gli inconvenienti legati alla ricerca di un alloggio che essa dovrà forzatamente affrontare una volta rientrata in Italia, trattandosi di un aspetto del tutto normale che tocca la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine anche dopo una prolungata assenza all'estero. Pur prendendo atto che in questa sede la ricorrente non invoca più i problemi di salute che la affliggono, descritti in narrativa, va in ogni caso osservato che la vicina Penisola possiede le strutture sanitarie adeguate per curare le patologie di cui soffre. Dal profilo poi delle relazioni familiari e sociali, non è dato di vedere come essa non possa risiedere nella regione di confine, visto pure che risiedeva a __________ prima di giungere in Svizzera, a __________. In tal modo, anche le relazioni con il figlio __________ (1988), residente nel nostro Cantone e titolare di un permesso di domicilio, vengono salvaguardate.

E. 6.3 Si deve pertanto concludere che il provvedimento dipartimentale litigioso è stato adottato in esito ad una corretta applicazione delle disposizioni legali determinanti e non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento di cui dispone l'autorità.

7.   7.1. Stante tutto quanto precede, il ricorso deve dunque essere respinto con conseguente conferma della decisione impugnata. 7.2. La tassa di giustizia e le spese, commisurate tenendo conto della situazione economica della ricorrente, sono poste a suo carico, in quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Per questi motivi, decide:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 400.- sono poste a carico della ricorrente.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).

4.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente                                                     Il cancelliere

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.52.2023.436

Lugano

18 novembre 2024

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

cancelliere:

Thierry Romanzini

RI 1

contro

la risoluzione del 25 ottobre 2023 (n. 5054) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione del 22 agosto 2022 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di rifiuto del rinnovo di un permesso di dimora UE/AELS;

Per questi motivi,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     Il cancelliere