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52.2020.59

Commessa pubblica. Offerta viziata (inattendibile)

Ticino · 2020-01-20 · Italiano TI
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Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Alla presente fattispecie sono applicabili la LCPubb e il regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato internazionale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) nella loro versione in vigore sino al 31 dicembre 2019 (cfr. disposizione transitoria della modifica legislativa del 10 aprile 2017; BU 2019, 211).

E. 1.2 La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante al concorso oggetto del contendere, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la decisione con cui il committente ha affidato a un'altra ditta la commessa (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile in ordine.

E. 1.3 Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). I memoriali e i documenti prodotti dalle parti forniscono sufficienti elementi per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa. Non occorre esperire alcuna perizia sulle prestazioni da annoverare nelle best practices del settore in merito alla manutenzione di un sito web basato su CMS W__________ , come richiesto dall'aggiudicataria: come si vedrà in appresso, la questione non è determinante per l'esito della causa.

E. 2 Secondo l'art. 40 cpv. 2 RLCPubb la partecipazione alla gara, con l'inoltro dell'offerta, implica l'accettazione di tutte le condizioni contenute nella documentazione del concorso. La norma scaturisce direttamente dal principio della buona fede (cfr. art. 5 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101). È inoltre riconducibile al principio della sicurezza del diritto. Sarebbe invero contrario a tali principi concedere ai concorrenti la possibilità di rimettere in discussione le regole della gara ancora nell'ambito di ricorsi proposti contro le decisioni adottate successivamente dal committente. La rinuncia ad agire dei concorrenti esplica in linea di massima effetti preclusivi (RDAT I-2002 n. 24). Il principio della buona fede e della sicurezza giuridica impongono ai concorrenti anche l'obbligo di segnalare tempestivamente al committente errori manifesti o comunque facilmente riconoscibili compiuti durante lo svolgimento della competizione, pena l'impossibilità di avvalersene al momento dell'aggiudicazione (DTF 130 I 241 consid. 4.3). Eccezioni a questa regola sono ammissibili soltanto nel caso di contestazioni rivolte contro prescrizioni di gara che ledono in modo particolarmente grave l'ordinamento sulle commesse pubbliche, oppure contro prescrizioni di cui i concorrenti non potevano prevedere compiutamente la portata (RtiD II-2014 n. 24 consid. 3.2; STA 52.2019.209 del 2 ottobre 2019 consid. 2.2., 52.2015.369 del 23 ottobre 2015 consid. 3, 52.2011.327 del 16 agosto 2011 consid. 3.1, 52.2011.4 del 25 gennaio 2011 consid. 3.2).

E. 3 Nel caso concreto, l'insorgente è insorta contro la decisione di aggiudicazione della commessa alla CO 1 contestando, tra le altre cose, il bando di concorso nella misura in cui non fornirebbe dettagli adeguati circa le prestazioni comprese nella manutenzione annuale. A ragione l'aggiudicataria e il committente eccepiscono la tardività di queste critiche. Se è vero che non vi è una descrizione precisa delle attività da comprendere nella manutenzione, è pur vero che di tale mancanza i concorrenti potevano rendersi conto immediatamente alla visione degli atti di gara. D'altro la canto, pure la ricorrente afferma che il concetto di manutenzione è noto a tutti gli esperti del settore. Se la ricorrente non abbia inteso fornire tutte le prestazioni comunemente comprese in questo ambito, è questione che rileva della completezza dell'offerta, non dell'impostazione del bando di concorso.

E. 4 Notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara entrano in considerazione per l'aggiudicazione. Le prescrizioni di gara costituiscono in effetti la legge stessa del concorso e vincolano tanto i concorrenti, quanto il committente, che deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (cfr. art. 1 lett. a e c LCPubb, art. 5 lett. a LCPubb). Al momento della loro apertura le offerte devono quindi risultare complete, corrette, nonché compilate nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando di concorso e della relativa documentazione di gara (cfr. art. 26 cpv. 1 LCPubb e 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP ). Questo, in particolare, per permettere al committente di effettivamente raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di scegliere quella oggettivamente più vantaggiosa. Le offerte devono in altri termini essere formulate in modo tale da permettere al committente di procedere direttamente all'aggiudicazione, senza dover sollecitare il singolo concorrente a fornire aggiunte, chiarimenti o precisazioni in merito all'offerta inoltrata ( Jean-Baptiste Zufferey/Corinne Maillard/Nicolas Michel , Droit des marchés publics, Friborgo 2002, pag. 108-109). Offerte difformi vanno per principio escluse dalla gara; la difformità può consistere sia nella disattenzione di esigenze imposte dalla legge o dalle regole del concorso, sia nella mancata compilazione di posizioni del capitolato d'appalto, sia nell'offerta di prestazioni che non rispondono alle prescrizioni fissate dagli atti di gara. Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (cfr. STF 2D_45/2016 del 10 luglio 2017 consid. 5.1, 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1, 2P.339/2001 del 12 aprile 2002 consid. 5 c/cc in: RDAT II-2002 n. 47 pag. 158 segg.; RtiD I-2014 n. 12 consid. 3.1, STA 52.2013.2 del 24 aprile 2013 consid. 2.2; Matteo Cassina , Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34).

E. 5.1 La ricorrente ha innanzitutto messo in dubbio l'attendibilità del prezzo offerto dall'aggiudicataria per la manutenzione. Dopo aver visionato gli atti, l'insorgente ha pure contestato la validità dell'offerta della deliberataria. Questa, avendo precisato che al servizio di supporto si applica la tariffa oraria / giornaliera , avrebbe escluso tali prestazioni dal prezzo offerto.

E. 5.2 Come esposto in narrativa, l'aggiudicataria ha esposto il prezzo (fr. 1'938.60) per la posizione

2) manutenzione e supporto annuale nell'apposito spazio del modulo d'offerta. Tuttavia, accanto alla casella Prezzo supporto LU-VE 8h00 -17h00, presa a carico entro 4 ore ha precisato si applica la tariffa oraria / giornaliera. A non averne dubbio l'offerente ha indicato in modo vincolante che tale servizio sarebbe stato fatturato applicando un onorario non precisato e non compreso nel prezzo globale. Le successive spiegazioni fornite al committente non permettono di giungere a diversa conclusione. Se è vero che, su esplicita richiesta della stazione appaltante, l'aggiudicataria ha confermato che l'importo offerto comprende pure il servizio di supporto, è pur vero che le ulteriori precisazioni lasciano ben pochi dubbi circa l'intenzione di escludere determinate prestazioni dall'offerta. L'aggiudicataria ha infatti dichiarato che il singolo intervento al di fuori di installazioni di sicurezza e l'ottimizzazione delle componenti già coperte dalla manutenzione annuale è quantificato a regia secondo la nostra tariffa oraria / giornaliera pari a CHF 1'378.55 al giorno (CHF 172.30 all'ora) […] . A fronte di simili dichiarazioni, non si può accreditare la tesi della deliberataria secondo cui i servizi fatturabili a regia concernerebbero soltanto interventi di tipo straordinario (cosiddette change requests , prestazioni supplementari non contemplate nei requisiti del capitolato). Se così fosse, l'aggiudicataria non avrebbe avuto l'esigenza di specificare alcunché nel modulo d'offerta. Omettendo di inserire nel prezzo globale una prestazione richiesta, con l'indicazione che sarebbe stata fatturata a parte, l'offerta della deliberataria era da ritenere viziata, rispettivamente inattendibile, e andava pertanto esclusa.

E. 6 Visto quanto precede, il ricorso deve essere accolto e la decisione di aggiudicazione annullata. Disponendo questo Tribunale degli elementi necessari, la commessa va aggiudicata direttamente alla ricorrente. Nulla vi si oppone: la sua offerta è stata ritenuta idonea e valutata dalla committenza, che le ha assegnato il secondo posto in graduatoria. Le generiche critiche che la stazione appaltante ha rivolto, soltanto in questa sede, contro l'offerta della ricorrente non permettono di giungere ad altra conclusione.

E. 7 L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

E. 8 La tassa di giustizia è posta a carico del committente e dell'aggiudicataria (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Esse rifonderanno inoltre alla ricorrente congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Per questi motivi, decide:

1.   Il ricorso è accolto . §.   Di conseguenza: 1.1.     la decisione del 20 gennaio 2020 con cui l'CO 2 Cantonale ha deliberato alla CO 1 il mandato per la fornitura di una soluzione per un nuovo sito web è annullata; 1.2.     la commessa è aggiudicata alla RI 1 come da sua offerta.

2.   La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico del committente e della CO 1 in ragione di un mezzo (fr. 1'500.-) ciascuno. Alla ricorrente è restituito l'anticipo versato.

3.   Il committente e la CO 1 verseranno alla ricorrente fr. 1'500.- ciascuno a titolo di ripetibili.

4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

5.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente                                                     La vicecancelliera

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.52.2020.59

Lugano

19 ottobre 2020

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2020 della

RI 1

contro

la decisione del 20 gennaio 2020 dell'CO 2 che, in esito a pubblico concorso, ha deliberato alla CO 1 il mandato per la fornitura di una soluzione per un nuovo sito web;

Per questi motivi,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     La vicecancelliera