opencaselaw.ch

52.2020.295

Divieto d'accesso a determinate aree in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni sportive

Ticino · 2020-05-18 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Divieto d'accesso a determinate aree in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni sportive

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

del 21 marzo 1997; LMSI; RS 120), cui occorre se del caso rinvolgersi per

simili richieste.

3.   Il ricorrente

lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito. Da un lato,

per non avere potuto esprimersi prima che la Polizia cantonale adottasse il

divieto d'accesso. Dall'altro, per

il fatto che la predetta autorità non

avrebbe sufficientemente motivato la propria decisione.

3.1. Secondo costante giurisprudenza, l

a

natura e i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto

dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono

le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale

della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;

RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in

quest'ultima norma assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia

presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende

tutte quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere

efficacemente la sua posizione nella

procedura

(cfr. DTF 140 I 99 consid. 3.4, 136 I 265 consid. 3.2, 135 II 286 consid. 5.1).

D

alla normativa costituzionale deriva anche il diritto a ottenere una

decisione sufficientemente motivata (cfr. anche art. 46 LPAmm, che si limita a

stabilire il principio della motivazione scritta, senza precisare altrimenti il

contenuto e l'estensione della stessa). Tale diritto non impone tuttavia di

esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è

infatti sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i

motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV 179 consid.

2.2, 138 IV 81 consid. 2.2, 137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti). Dal punto di

vista formale, il diritto a

una motivazione è rispettato anche se la

motivazione è implicita, risulta dai diversi considerandi componenti la

decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) oppure da rinvii ad

altri atti (cfr. STF 2C_583/2017 citata consid. 5.2.1, 2C_630/2016 del 6

settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).

3.2. In concreto, su richiesta per

rogatoria dell'autorità ticinese, il 17 ottobre 2019 l'insorgente è stato

sentito dalla polizia bernese in qualità di imputato nel procedimento penale

aperto contro di lui per i fatti qui in discussione, essenzialmente descritti

nel verbale. In quell'occasione, in cui si è avvalso della facoltà di non

rispondere e ha rifiutato di firmare il verbale, gli agenti interroganti lo

hanno anche informato dell'apertura una procedura amministrativa, ciò di cui ha

preso espressamente atto (cfr. verbale d'interrogatorio, pag. 4, righe 88-90).

Gli hanno poi sottoposto il modulo della Polizia cantonale ticinese relativo al

diritto di essere sentito (

rechtliches Gehör

), con il quale è stato

informato che, in base agli atti, a fronte del comportamento rimproveratogli -

chiaramente descritto nel formulario (

cioè per avere, a viso coperto,

portato con sé nel settore ospiti, posizionato e acceso dei pezzi pirotecnici)

-, la stessa si riteneva in dovere di

procedere a indagini amministrative e di prendere in considerazione (

in

Betracht zu ziehen

) l'emanazione nei suoi confronti di un divieto di

accedere a determinate aree ai sensi dell'art. 4 del concordato

, della

durata massima di tre anni. Pur non avendo firmato neanche il suddetto

formulario (né peraltro risposto alle domande in esso contenute), ha dichiarato

di non avere domande in merito alla procedura e di averne preso atto.

Ora, se è ben vero che la giurisprudenza del Tribunale federale ha già avuto

modo di indicare che la compilazione di un tale formulario non appare

sufficiente per ritenere soddisfatto il diritto di essere sentito in relazione

a un provvedimento che viene adottato contestualmente (cfr. STF 1C_653/2015 del

22 luglio 2016 consid. 2.5), in concreto andrebbe considerato che la

controversa misura amministrativa è stata presa dalla competente autorità

ticinese solo circa un mese dopo. Lasso di tempo, questo, durante il quale il

ricorrente - nonostante fosse al corrente della possibile incombente inflizione

della misura prospettatagli - è rimasto sostanzialmente passivo. In ogni caso,

quand'anche si volesse ritenere che con tale modo di procedere l'autorità di

prime cure non ha compiutamente osservato il suo diritto di essere sentito, va

nondimeno considerato che l'insorgente ha ad ogni modo potuto esprimersi sul

provvedimento litigioso davanti al Dipartimento delle istituzioni, che gode di

pieno potere cognitivo (cfr. per analogia art. 69 cpv. 1 LPAmm). E ciò facendo

valere le proprie argomentazioni sia in sede di ricorso, che di replica (dopo

aver preso visione dell'intero incarto), per modo che ogni eventuale violazione

deve essere ritenuta sanata. Tanto più che un

rinvio

degli atti alla Polizia cantonale costituirebbe in concreto una sterile for

malità,

in un'ottica di economia processuale (cfr. DTF 138 II 77 consid. 4, 137 I 195

consid. 2.3.2 e rinvii; 135 I 279 consid. 2.6.1).

3.3. Non merita miglior sorte la censura

di carente motivazione della decisione. Nella sua risoluzione, la Polizia

cantonale ha anzitutto descritto il comportamento rimproverato all'insorgente,

situando i fatti sia geograficamente che cronologicamente. Illustrato il quadro

giuridico applicabile, sulla scorta dell'art. 3 cpv. 1 del concordato (che

elenca gli elementi considerati validi mezzi di prova), ha poi ritenuto

dimostrato il comportamento violento tenuto dal ricorrente e pertanto

giustificata la pronuncia nei suoi confronti di un divieto di accedere a

un'area determinata. Ha quindi fissato la validità temporale (dal 1° dicembre

2019 al 31 dicembre 2020, da 4 ore prima dell'inizio a 4 ore dopo la fine

dell'evento) del divieto, che ha esteso alle aree vietate del Cantone Ticino

(secondo le planimetrie allegate alla decisione) e a tutte le aree vietate

designate dalle autorità cantonali nel quadro del concordato della CDDGP

(consultabili in internet o al posto di polizia locale) di tutti gli incontri

sportivi

disputati in casa e in trasferta dalla prima squadra del __________

(validi per il campionato di Super League e la Coppa Svizzera, oltre che le

partite amichevoli), come pure a tutti i mezzi di trasporto pubblico speciale

dedicato al trasferimento dei sostenitori della squadra. Assortito il divieto

della comminatoria dell'art. 292 CP e preannunciata la sua registrazione nella

banca dati Hoogan, ha indicato i rimedi giuridici per impugnare la misura.

Ora, la predetta

decisione, seppur succinta, consente di desumere con sufficiente chiarezza le

ragioni che hanno indotto la Polizia cantonale ad adottare il qui controverso

provvedimento. La fondatezza o meno di tali argomenti è questione di merito. Le

motivazioni della Polizia cantonale sono del resto state recepite dal

ricorrente, che ha come detto p

otuto

impugnare con cognizione la sua decisione davanti al Dipartimento, sviluppando

le proprie tesi sia in sede di ricorso che di replica, e quindi anche dopo che

la Polizia cantonale ha ulteriormente puntualizzato le prove su cui si è fondata

(cfr. risposta del 23 gennaio 2020, pag. 4-5). Egli ha peraltro ulteriormente

potuto riproporre e sviluppare le sue censure anche in questa sede. Ne discende

che, pure da questo profilo, non è tutto sommato ravvisabile una violazione del

suo diritto di essere sentito rispettivamente che - se anche si volesse

ritenere il contrario - qualsivoglia lesione andrebbe comunque considerata

sanata (cfr.

DTF sopracitate).

4.   4.1. Il 15

novembre 2007 la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti

cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) ha approvato il concordato sulle

misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive entrato in

vigore il 1° gennaio 2010 (BU 2010 22) e in seguito modificato il 2 febbraio

2012.

Esso contempla una serie di misure di polizia che riprendono

sostanzialmente le corrispondenti

disposizioni

della LMSI in vigore fino al 31 dicembre 2009 (cfr. al riguardo: STA

52.2017.150 e 52.2017.152 del 28 febbraio 2019 consid. 4.1). Trattasi

segnatamente del divieto di accesso a un'area determinata (art. 4 e 5),

dell'obbligo di presentarsi alla polizia (art. 6 e 7) e del fermo preventivo di

polizia (art. 8 e 9). Tali misure sono previste secondo

una struttura "a

cascata" (in parte allentata dalla revisione del 2012, che prevede, per i

casi più gravi, la possibilità di disporre direttamente l'obbligo di

presentarsi, cfr. DTF 140 I 2 consid. 12.2.1), di modo che un provvedimento più

severo può essere adottato solo se una misura meno severa non è stata

rispettata. Esse costituiscono dei provvedimenti di natura amministrativa e

sono preventive, finalizzate cioè a impedire un

comportamento violento e a garantire l'ordine pubblico in occasione di

manifestazioni sportive (art. 1 cpv. 1).

Esse non costituiscono sanzioni di carattere penale e nemmeno sono

concepite come tali, ma mirano semmai a impedire che potenziali autori

commettano un reato: non hanno natura repressiva. Quale diritto speciale di

polizia destinato a combattere pericoli in situazioni specifiche, il concordato

concretizza il diritto generale di polizia e quindi anche la clausola generale

di polizia, alla quale può essere fatto capo solo in determinate circostanze

(cfr. STF 1C_94/2009 del 16 novembre 2010 consid. 3.3, 7.5, 7.7 e rinvii ivi

citati; STA 52.2017.150 e 52.2017.152 citate consid. 4.2, 52.2017.268 del 4

febbraio 2019 consid. 3.2; cfr. pure, riguardo alla natura amministrativa

delle suddette misure, DTF 140 I 2 consid. 6).

4.2.

Per quanto riguarda specificatamente il divieto di

accesso a

un'area determinata, tale

misura è prevista, come anzidetto, dall'art. 4 del concordato, giusta il quale

le

autorità competenti

possono vietare a una persona di accedere, in determinati orari, a

un'area esattamente delimitata in prossimità di una manifestazione sportiva

(area vietata), se è provato che in occasione di manifestazioni sportive ha

partecipato ad atti violenti contro persone o cose; l'autorità cantonale

competente definisce i confini

delle singole

aree vietate (cpv. 1). Il divieto è valido per la durata massima di 3 anni e

può riguardare aree sull'intero territorio

svizzero (cpv. 2). Esso è

pronunciato mediante decisione formale delle autorità del Cantone in cui si

sono verificati gli atti di violenza, in cui risiede la persona interessata o

in cui ha sede il club, con il quale ha un legame la persona interessata (cpv.

3). Il Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta e la Fedpol

possono presentare la relativa richiesta (cpv. 4). L'art. 5 del

concordato precisa poi che

la

decisione di divieto di accedere a

un'area determinata stabilisce la durata del

divieto e l'area vietata ed è

accompagnata

dalle indicazioni che permettono alla persona interessata di prendere

esattamente conoscenza delle aree oggetto del divieto

(cpv. 1). Per la

prova della partecipazione ad atti violenti è applicabile l'articolo 3 (cpv.

3).

Nel Canton Ticino, l'autorità competente per

l'applicazione di tale misura è l'ufficiale della Polizia cantonale

(art. 10b cpv. 1 lett. a LPol), la cui decisione può essere contestata dapprima

davanti al Dipartimento competente e successivamente davanti al Tribunale

cantonale amministrativo (art. 10c cpv. 1 LPol). Il procedimento ricorsuale è

di principio retto dalle norme di procedura amministrativa (cfr.

STF

1C_94/2009 citata

consid. 4.3; STA

52.2017.150 e 52.2017.152

citate consid. 4.3, 52.2017.268 citata consid. 3.3).

4.3. Determinante ai fini dell'applicazione del divieto è che possa essere "provato"

un comportamento violento ai sensi dell'art. 2 del concordato. È considerato

tale il comportamento di una persona che, prima, durante o dopo una

manifestazione sportiva, ha segnatamente commesso o incitato a commettere:

reati contro la vita e l'integrità della persona ai sensi degli art. 111-113,

117, 122, 123, 125 cpv. 2, 126 cpv. 1, 129, 133 e 134 del Codice penale

svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0); danneggiamenti ai sensi dell'art.

144 CP; coazione ai sensi dell'art. 181 CP; incendio intenzionale ai sensi

dell'art. 221 CP; esplosione ai sensi dell'art. 223 CP; minacce mediante uso

delittuoso di materie esplosive o gas velenosi ai sensi dell'art. 224 CP; pubblica

istigazione a un crimine o alla violenza ai sensi dell'art. 259 CP; sommossa ai

sensi dell'art. 260 CP; violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari

ai sensi dell'art. 285 CP; impedimento di atti dell'autorità ai sensi dell'art.

286 CP (cpv.1 lett. a-j). È inoltre considerato un comportamento violento,

minacciare la sicurezza pubblica, trasportando o utilizzando armi, esplosivi,

polvere da sparo o pezzi pirotecnici in impianti sportivi, in loro prossimità e

nel viaggio di andata e ritorno (cpv. 2).

4.4. Come

sopra esposto, il termine "provato" deve essere inteso in relazione

all'art. 3 del concordato, norma in cui viene descritta la prova di

comportamenti violenti. Accanto alle pertinenti

sentenze giudiziarie, sono menzionati le pertinenti denunce della

polizia, le dichiarazioni attendibili messe per scritto e firmate o le

registrazioni visive (della polizia, dell'amministrazione delle dogane, del

personale addetto alla sicurezza o delle federazioni e delle società sportive),

i divieti di accedere a stadi pronunciati dalle federazioni e dalle società

sportive e le comunicazioni di

un'autorità straniera competente in

materia (cpv. 1 lett. a-d e cpv. 2). Stante il carattere preventivo del divieto

di accedere

a un'area determinata, non

devono

essere poste esigenze troppo severe alle prove richieste

per poter adottare un simile provvedimento.

Affinché si possa ammettere che vi sia stato

un comportamento violento ai sensi dell'art. 2 del

concordato è sufficiente l'esistenza di un fondato sospetto

. Non è per contro necessario che un

simile atteggiamento sia stato accertato nell'ambito di una decisione penale

cresciuta

in giudicato, né si

deve esigere che le autorità forniscano delle

prove giusta

il codice di procedura penale (cfr.

STA

52.2017.150 e 52.2017.152 citate consid. 4.5, 52.2017.268

citata consid. 3.5, 52.2012.118 e

52.2013.77 del 22 marzo 2017 consid.

3.5 con rimando a

sentenza Verwaltungsgericht St. Gallen B

2012/225 dell'11 dicembre 2012 consid. 3.4 e rif.; cfr. pure DTF 137 I 31

consid. 5.2; sentenza Verwaltungsgericht Bern del 23 febbraio 2016, in: BVR

2016 pag. 247 consid. 3.2). I presupposti per l'adozione di un divieto di

accedere a un'area determinata devono essere verificati nel singolo caso di

specie e possono essere oggetto di puntuale contestazione davanti all'autorità

giudiziaria (cfr. DTF 140 I 2 consid. 8, 137 I 31 consid. 8).

5.   5.1. Il ricorrente contesta

anzitutto i fatti sui quali si fonda la decisione di divieto di accedere a

determinate aree, pronunciata nei suoi confronti il 15 novembre 2019 dalla

Polizia cantonale e confermata dal Dipartimento delle istituzioni. Nega che due

richieste per rogatoria possano essere equiparate a delle dichiarazioni

attendibili della polizia ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 del concordato; sostiene

che non sia provato che sia lui la persona indicata con il numero 18-392 nei

rapporti e nelle fotografie agli atti, ritenuto come all'incarto manchi una sua

foto o la copia del suo documento d'identità che possa confermare tale

circostanza.

5.2. Ora, come rilevato sopra (consid. 4.4), l'art. 3 cpv. 1 del concordato

elenca quelle che sono considerate "prove" di un comportamento

violento ai sensi dell'art. 2 della medesima normativa. Tra

quelle annoverate figurano, oltre alle

denunce della polizia pertinenti (

cpv. 1 lett. a) e alle dichiarazioni

attendibili messe per scritto e firmate, le registrazioni visive della polizia,

dell'amministrazione delle dogane, del personale addetto alla sicurezza o delle

federazioni e delle società sportive (cpv. 1 lett. b e

cpv.

2).

Contrariamente a quanto preteso

nel gravame, di principio, gli elementi su cui le precedenti istanze

hanno

accertato il comportamento violento dell'insorgente

costituiscono

quindi dei validi mezzi di prova ai sensi del concordato: le richieste per

rogatoria motivate della Polizia cantonale, corredate dall'abbondante

documentazione fotografica estrapolata dalle videoregistrazioni interne allo

stadio, permettono infatti di stabilire con sufficiente certezza il

comportamento violento tenuto dal ricorrente. Dai fotogrammi è anzitutto

possibile ricostruire i diversi frangenti in cui il tifoso contrassegnato con

il numero 18-392 ha introdotto all'interno dello stadio la batteria di razzi, l'ha

posizionata negli spalti della tifoseria, accendendola e facendola esplodere in

seguito, così come puntualmente riportato dalla precedente istanza (cfr.

decisione impugnata, consid. 4.2). Dalla descrizione delle indagini svolte

dalla Polizia cantonale emerge inoltre in modo plausibile come,

dopo un

primo errore di persona, nel tifoso in questione sia stato identificato proprio

il ricorrente, che - su richiesta delle autorità ticinesi - è stato poi

interrogato dagli agenti bernesi (cfr. richiesta per rogatoria del 4 luglio

2019 e verbale d'interrogatorio del 17 ottobre 2019). Eloquente è come in quel

contesto l'interessato non abbia

negato il comportamento

imputatogli, né tanto meno contestato di essere lui la persona raffigurata

sulle fotografie che gli sono state mostrate (cfr. verbale d'interrogatorio, pag.

3),

limitandosi solo a non rispondere alle domande postegli. Successivamente,

pur ammettendo di essere stato presente allo stadio di Cornaredo il 4 marzo

2018 (cfr. ricorso al Dipartimento, punto n. 2, pag. 2), ha semplicemente

negato di avere tenuto qualsivoglia comportamento violento. È solo con la

replica presentata alla precedente istanza che l'insorgente ha invece contestato

che

dal materiale agli atti (…) sia possibile stabilire che l'individuo

raffigurato nelle immagini

sia lui. A fronte della dinamica del suo sviluppo,

la generica tesi difensiva del ricorrente appare quindi ben poco credibile. Al

contrario, già solo a fronte degli elementi su cui si sono fondate le

precedenti istanze, v'è da ritenere che sussistono ragionevoli indizi per

affermare che egli abbia partecipato agli atti violenti di cui si è detto.

Non fanno che corroborare tale conclusione le fotografie prodotte

dall'insorgente in questa sede (invero non senza reticenze, ritenuto che ha

aspettato la seconda richiesta del Tribunale per trasmetterle): innegabile è

infatti la chiara somiglianza tra le fotografie sui suoi documenti d'identità

(allegate allo scritto del 30 novembre 2020) e quelle dell'autore dei fatti

contenute nell'incarto (cfr. in particolare doc. A, foto n. 22 e doc. B, doc.

4, pag. 4). Non è invece dato di vedere per quale ragione

l'assunzione di

siffatti documenti

d'identità - di cui lo stesso ricorrente aveva lamentato

l'assenza - non potrebbe

avere una qualsiasi valenza probatoria nel presente

procedimento amministrativo

(retto dall'art. 25 cpv. 1 LPAmm), come ora

afferma in modo del tutto generico (cfr. citato scritto del 30 novembre 2020 al

Tribunale).

In conclusione - ricordato pure il carattere

preventivo del

divieto di natura amministrativa (per il quale non devono essere poste

esigenze troppo severe dal profilo probatorio,

cfr.

supra

, consid. 4.4) - con le precedenti istanze occorre ritenere

data l'esistenza di un

fondato

sospetto, rispettivamente sufficientemente "provato", che il

ricorrente si sia macchiato

di u

n comportamento violento ai sensi dell'art.

E. 2 del concordato, tale da giustificare la pronuncia di un divieto di accedere a

un'area determinata ex art. 4 del concordato. Il fatto che anche la

magistratura penale lo abbia ritenuto colpevole non fa che avvalorare ulteriormente

questa deduzione, e ciò benché contro il decreto d'accusa emanato contro di lui

sia stata interposta opposizione.

Come visto, non è

infatti

necessario che il comportamento

violento sia stato accertato mediante una decisione penale cresciuta

in giudicato (né tanto meno che il

comportamento sia dimostrato con prove giusta il codice di procedura penale; cfr.

supra

, consid. 4.4). In tal senso cadono quindi anche nel vuoto i

diversi richiami del ricorrente alle esigenze probatorie penali, come pure al

principio

della presunzione d'innocenza garantito dall'art. 32 cpv. 1 Cost. e dall'art. 6

cifra 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) - qui inapplicabili (cfr.

DTF 140 I 2 consid. 6; STF 1C_94/2009 citata consid. 3.4; cfr. pure consid. 4.1).

6.   6.1. Fermo quanto precede,

restano da esaminare le censure con cui il ricorrente eccepisce che il divieto

pronunciato nei suoi confronti sarebbe in ogni caso da annullare, poiché lesivo

di diverse garanzie costituzionali, in particolare della sua libertà personale

(sotto il profilo della libertà di movimento, art. 10 cpv. 2 Cost.), nonché

della libertà di opinione (art. 16 Cost.) e di quella di riunione (art. 22

Cost.)

6.2. Come tutte le libertà fondamentali che non rivestono valore assoluto, le

tre garanzie invocate dal ricorrente possono essere assoggettate a delle

limitazioni. Giusta l'art. 36 Cost., le stesse devono poggiare su di una base

legale (cpv. 1), essere giustificate da un interesse pubblico o dalla

protezione di diritti fondamentali altrui (cpv. 2), essere proporzionate allo

scopo (cpv. 3) e rispettare il diritto fondamentale nella sua essenza (cpv. 4).

6.3.

6.3.1. Nel caso di specie - fatto salvo quanto si dirà per i mezzi di trasporto

pubblico speciali (cfr.

infra

, consid. 6.4) - il divieto di accedere a

tutte le aree vietate in cui si svolgono gli incontri sportivi del __________ si

fonda senz'altro su di una valida base legale che è costituita dal già

menzionato concordato. Per quanto concerne poi i rimanenti requisiti previsti

dall'art. 36 Cost è sufficiente in questa sede rinviare, per brevità di

giudizio, alla sentenza pubblicata in DTF 137 I 31, dove il Tribunale federale ha

chiaramente stabilito come le misure di polizia contemplate dagli art. 4 e

segg. del concordato siano sorrette da un preminente interesse pubblico

(consid. 6.4) e siano rispettose del principio della proporzionalità nelle sue

molteplici sfaccettature (consid. 6.5).

Per quanto concerne poi il caso specifico, il

querelato divieto risulta senz'altro idoneo a raggiungere lo scopo di sicurezza

che si

prefigge il concordato. Mal si comprende cosa intenda il

ricorrente quando fa riferimento alle restrizioni (quanto al numero dei

presenti allo stadio) derivanti dall'emergenza sanitaria legata al COVID-19

(cfr. ricorso, punto n. 8.2 e 8.3, pag. 9-10), ritenuto come il minor afflusso

di spettatori non permette certo di per sé di escludere a priori la commissione

di atti violenti. La misura appare poi necessaria, ritenuto come il ricorrente

abbia tenuto un comportamento molto pericoloso, che avrebbe peraltro potuto

causare danni ben più gravi (non solo a cose, ma anche a persone) di quelli che

ha cagionato. Essa risulta senz'altro adeguata alle circostanze del caso, ritenuto

che, tra le misure di polizia previste dal concordato, costituisce la meno

incisiva (cfr., in tal senso, STF 1C_249/2016 del 7 luglio 2016

consid. 3.4).

Il provvedimento è inoltre

stato correttamente limitato nel tempo. La sua durata (di soli 13 mesi) non

raggiunge quella

massima (tre anni), ma

si situa anzi nella fascia inferiore

di

quanto prescritto dalla legge per quel genere di provvedimento (cfr. art. 4

cpv. 2 del concordato). Certo, esso pone al ricorrente delle restrizioni

piuttosto disagevoli. Non si può tuttavia trascurare che tali conseguenze sono

ascrivibili unicamente al comportamento violento da lui manifestato. Esse sono

peraltro comunque circoscritte sia sul piano geografico che temporale. Non si

deve infatti dimenticare che il divieto in

parola

è valido unicamente in occasione delle partite del __________

e concerne

il lasso di tempo - peraltro inappuntabile (cfr. BVR 2016 pag. 247 consid. 6.2)

- che intercorre tra le 4 ore che precedono e le 4 ore successive allo

svolgimento dell'evento. In questo senso, malgrado sia valido per tutta la

Svizzera, il controverso divieto non appare ancora lesivo del principio della

proporzionalità né dal profilo della durata né da quello dell'estensione geografica

e merita dunque conferma.

6.3.2. Analoghe considerazioni valgono per le libertà convenzionali invocate

nel gravame (art. 10 e 11 CEDU), che non offrono garanzie più estese di quelle

costituzionali e che possono essere limitate sostanzialmente alle medesime

condizioni (cfr. art. 10 n. 2 e 11 n. 2 CEDU).

6.4. Come accennato, una diversa conclusione s'impone invece per il divieto,

pure ordinato nei confronti del ricorrente (cfr. dispositivo n. 1.c della

decisione del 15 novembre 2019), di accedere a tutti i mezzi di trasporto

pubblico speciale dedicato al trasferimento dei sostenitori del __________.

Come correttamente rilevato nell'impugnativa, il suddetto provvedimento non

poggia infatti su

una sufficiente base

legale. Una tale misura non si annovera tra quelle previste dal concordato e

non rientra in particolare in

quella sancita dal suo art. 4, non potendo

un mezzo di trasporto in movimento essere considerato

un'area esattamente delimitata

in prossimità di una manifestazione sportiva (area vietata) ai sensi della

predetta disposizione (cfr. in tal senso, decisione del 4 settembre 2017 del

Sicherheits- und Justizdepartement del Canton San Gallo consid. 3; cfr. pure

doc. 7). Su questo punto la decisione impugnata non può pertanto essere confermata.

Va nondimeno osservato che per far fronte ai problemi di sicurezza che

effettivamente sussistono in occasione dei trasporti di sostenitori, la Polizia

cantonale potrà semmai far capo all'art. 3a cpv. 2 e 3 del concordato che -

nell'ambito dell'obbligo di autorizzazione degli incontri secondo questa

disposizione - permette ad esempio alle autorità competenti di

ordinare che per accedere ai trasporti speciali per tifosi,

gli spettatori debbano esibire un documento d'identità e che venga accertato,

mediante consultazione del sistema informatico HOOGAN, che non siano ammesse

persone colpite da un divieto di accesso allo stadio o da altre misure previste

dal presente concordato (cfr., nello stesso senso, decisione del 4 settembre

2017 appena citata).

7.   7.1. Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere parzialmente

accolto, con conseguente conferma della decisione impugnata, salvo per quanto

attiene al divieto di accedere a tutti i mezzi di trasporto pubblico speciale destinati

ai sostenitori del __________, che è annullato.

7.2. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di conferimento

dell'effetto sospensivo all'impugnativa diviene priva d'oggetto.

7.3.

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47

cpv. 1 LPAmm)

è posta a carico

dell'insorgente, proporzionalmente al suo grado di soccombenza preponderante.

Lo Stato ne va invece esente (art. 47 cpv. 6

LPAmm). Al ricorrente,

assistito da un legale, va riconosciuta un'adeguata indennità a titolo di

ripetibili per entrambe le sedi, commisurata in funzione del successo

relativamente limitato dell'impugnativa (

art. 49

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è

parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, la decisione del 18 maggio 2020 (n. 130.30)         del

Dipartimento delle istituzioni è confermata, ad eccezione

del

divieto di accedere a tutti i mezzi di trasporto pubblico    speciale destinati

ai sostenitori del __________, che è            annullato.

2.   La tassa di

giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente, cui va retrocesso

l'importo di fr. 300.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese

processuali.

3.   Lo Stato del

Cantone Ticino rifonderà all'insorgente fr. 600.- a titolo di ripetibili per

entrambe le sedi.

4.   Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

5.   Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente                                                            La

vicecancelliera

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 14.12.2020 52.2020.295 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 14.12.2020 52.2020.295 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.12.2020 52.2020.295

Divieto d'accesso a determinate aree in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni sportive

Incarto n. 52.2020.295 Lugano 14 dicembre 2020 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi vicecancelliera: Barbara Maspoli statuendo sul ricorso del 17 giugno 2020 di RI 1 patrocinato da: PA 1 contro la decisione del 18 maggio 2020 (n. 130.30) del Dipartimento delle istituzioni che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso il divieto d'accesso a determinate aree in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, pronunciato il 15 novembre 2019 dalla Polizia cantonale; ritenuto, in fatto A.   a. RI 1 è un simpatizzante del __________. In tale veste, il 4 marzo 2018 ha assistito alla partita di calcio valida per il campionato di Super League tra il Football Club Lugano e la compagine bernese disputatasi allo stadio di Cornaredo. In occasione di quell'incontro, i tifosi del __________ hanno illegalmente introdotto nello stadio diverso materiale vietato, tra cui anche due borse (di cui una di colore blu dell'Ikea) contenenti due batterie di fuochi d'artificio. Queste ultime sono poi state collocate da due uomini con il volto coperto negli spalti degli ospiti e accese. Grazie alla collaborazione con la polizia bernese, la Polizia cantonale ha identificato in RI 1 uno degli autori materiali del misfatto. Contro di lui è stato aperto un procedimento penale per infrazione alla legge federale sugli esplosivi del 25 marzo 1977 (LEspl; RS 941.41) nonché contravvenzione alla legge sull'ordine pubblico (LOrP; RL 550.100) e alla legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici (LDiss; RL 550.200), entrambe del 23 novembre 2015. Interrogato il 17 ottobre 2019 in qualità di imputato, l'interessato si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande postegli, rifiutando di sottoscrivere il verbale. Egli ha per contro preso atto che, per gli stessi fatti, sarebbe stato aperto nei suoi confronti un procedimento amministrativo ai sensi del concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive del 15 novembre 2007 (concordato; RL 569.200).

b. Il 15 novembre 2019 la Polizia cantonale ha pronunciato nei suoi confronti - sotto comminatoria dell'art. 292 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) - un divieto di accedere, dalle 4 ore prima dell'inizio dell'evento alle 4 ore dopo la conclusione dello stesso, alle aree vietate del Cantone Ticino (secondo le planimetrie annesse; dispositivo n. 1.a), a tutte le aree vietate (consultabili in internet rispettivamente presso il posto di polizia locale) degli incontri sportivi disputati in casa e in trasferta dal __________, validi per il campionato di Super League, per la Coppa Svizzera e per le partite amichevoli (dispositivo n. 1.b), nonché a tutti i mezzi di traporto pubblico speciale dedicato al trasferimento dei sostenitori del __________ (dispositivo n. 1.c). E questo per avere, il 4 marzo 2019, a Lugano, presso lo stadio di Cornaredo, agendo con il proprio volto dissimulato da un passamontagna, introdotto nello stadio facendosi aiutare da altri tifosi, una borsa contenente una batteria pirotecnica con diversi colpi al suo interno e averla, una volta estratta dall'involucro, collocata tra gli spalti del settore ospite per poi accenderla . La durata del divieto è stata fissata in 13 mesi, dal 1° dicembre 2019 al 31 dicembre 2020.

c. Per gli stessi fatti, con decreto di accusa del 14 febbraio 2020 (DA 844/2020) il procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di delitto contro la LEspl, nonché dissimulazione del volto su area pubblica o in luoghi che offrono servizi al pubblico, proponendone la condanna alla pena detentiva di 15 giorni, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, oltre che al pagamento di una multa di fr. 400.-. Avverso il predetto decreto l'interessato ha interposto opposizione. B. Con decisione del 18 maggio 2020 il Dipartimento delle istituzioni ha confermato il provvedimento amministrativo, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da RI 1. Disattesa una censura riferita al diritto di essere sentito e all'obbligo di motivazione, l'autorità ricorsuale di prima istanza ha infatti ritenuto sufficientemente comprovato il suo comportamento violento, fondandosi sulle richieste per rogatoria della Polizia cantonale e sulla relativa documentazione fotografica. Ha inoltre ritenuto la misura compatibile con i diritti fondamentali invocati nel gravame in quanto rispettosa del principio della proporzionalità. C.   Contro quest'ultima pronuncia, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento. Censurata nuovamente la violazione del suo diritto di essere sentito e la carente motivazione della decisione di divieto, il ricorrente contesta di avere fatto uso di mezzi pirotecnici all'interno dell'impianto sportivo, negando che le prove considerate dalla Polizia cantonale siano sufficienti per giustificare un fondato sospetto nei suoi confronti. Richiamata la presunzione d'innocenza, contesta in particolare che si possa affermare con certezza che l'individuo raffigurato nelle fotografie sia lui. Ribadisce l'incompatibilità del divieto con una serie di diritti fondamentali: non essendosi reso colpevole di alcun comportamento violento, il suo interesse privato a muoversi liberamente e ad aggregarsi con altre persone prevarrebbe infatti sull'interesse pubblico perseguito dal concordato e dalla misura adottata nei suoi confronti, che sarebbe in ogni caso sproporzionata. L'estensione del divieto a tutti i mezzi di trasporto speciale sarebbe invece sprovvista di base legale, non potendo rientrare un treno o un torpedone in movimento nella definizione di area esattamente delimitata. D.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Dipartimento che la Polizia cantonale, con argomenti di cui si dirà, all'occorrenza, in appresso. E.   In sede di replica e duplica, le parti si sono riconfermate nelle loro contrapposte tesi e domande di giudizio. F.   Su richiesta del giudice delegato alla causa, formulata il 10 novembre e ribadita il 19 novembre 2020, con scritto del 30 novembre successivo il ricorrente ha prodotto copia dei suoi documenti di legittimazione (passaporto e carta d'identità), nonché della sua licenza di condurre. Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10c cpv. 1 della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 (LPol; RL 561.100). Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) . Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle copie dei documenti di legittimazione prodotte dal ricorrente (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2.   Preliminarmente va precisato che oggetto della presente vertenza è unicamente il divieto di accesso per la durata di 13 mesi a determinate aree del Cantone Ticino e della Svizzera dove si svolgono delle manifestazioni sportive nonché a tutti i mezzi di trasporto pubblico speciale, pronunciato dalla Polizia cantonale il 15 novembre 2019. Inammissibile, poiché esula dalla co mpetenza di questo Tribunale, è quindi la domanda dell'insorgente volta a ottenere l'annullamento dell'iscrizione nella banca dati Hoogan, la quale è gestita dall'Ufficio federale di polizia (Fedpol; cfr. art. 24 a cpv. 1 della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna del 21 marzo 1997; LMSI; RS 120), cui occorre se del caso rinvolgersi per simili richieste.

3.   Il ricorrente lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito. Da un lato, per non avere potuto esprimersi prima che la Polizia cantonale adottasse il divieto d'accesso. Dall'altro, per il fatto che la predetta autorità non avrebbe sufficientemente motivato la propria decisione. 3.1. Secondo costante giurisprudenza, l a natura e i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima norma assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 140 I 99 consid. 3.4, 136 I 265 consid. 3.2, 135 II 286 consid. 5.1). D alla normativa costituzionale deriva anche il diritto a ottenere una decisione sufficientemente motivata (cfr. anche art. 46 LPAmm, che si limita a stabilire il principio della motivazione scritta, senza precisare altrimenti il contenuto e l'estensione della stessa). Tale diritto non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2, 137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti). Dal punto di vista formale, il diritto a una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_583/2017 citata consid. 5.2.1, 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi). 3.2. In concreto, su richiesta per rogatoria dell'autorità ticinese, il 17 ottobre 2019 l'insorgente è stato sentito dalla polizia bernese in qualità di imputato nel procedimento penale aperto contro di lui per i fatti qui in discussione, essenzialmente descritti nel verbale. In quell'occasione, in cui si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha rifiutato di firmare il verbale, gli agenti interroganti lo hanno anche informato dell'apertura una procedura amministrativa, ciò di cui ha preso espressamente atto (cfr. verbale d'interrogatorio, pag. 4, righe 88-90). Gli hanno poi sottoposto il modulo della Polizia cantonale ticinese relativo al diritto di essere sentito (rechtliches Gehör), con il quale è stato informato che, in base agli atti, a fronte del comportamento rimproveratogli - chiaramente descritto nel formulario (cioè per avere, a viso coperto, portato con sé nel settore ospiti, posizionato e acceso dei pezzi pirotecnici) -, la stessa si riteneva in dovere di procedere a indagini amministrative e di prendere in considerazione (in Betracht zu ziehen) l'emanazione nei suoi confronti di un divieto di accedere a determinate aree ai sensi dell'art. 4 del concordato, della durata massima di tre anni. Pur non avendo firmato neanche il suddetto formulario (né peraltro risposto alle domande in esso contenute), ha dichiarato di non avere domande in merito alla procedura e di averne preso atto. Ora, se è ben vero che la giurisprudenza del Tribunale federale ha già avuto modo di indicare che la compilazione di un tale formulario non appare sufficiente per ritenere soddisfatto il diritto di essere sentito in relazione a un provvedimento che viene adottato contestualmente (cfr. STF 1C_653/2015 del 22 luglio 2016 consid. 2.5), in concreto andrebbe considerato che la controversa misura amministrativa è stata presa dalla competente autorità ticinese solo circa un mese dopo. Lasso di tempo, questo, durante il quale il ricorrente - nonostante fosse al corrente della possibile incombente inflizione della misura prospettatagli - è rimasto sostanzialmente passivo. In ogni caso, quand'anche si volesse ritenere che con tale modo di procedere l'autorità di prime cure non ha compiutamente osservato il suo diritto di essere sentito, va nondimeno considerato che l'insorgente ha ad ogni modo potuto esprimersi sul provvedimento litigioso davanti al Dipartimento delle istituzioni, che gode di pieno potere cognitivo (cfr. per analogia art. 69 cpv. 1 LPAmm). E ciò facendo valere le proprie argomentazioni sia in sede di ricorso, che di replica (dopo aver preso visione dell'intero incarto), per modo che ogni eventuale violazione deve essere ritenuta sanata. Tanto più che un rinvio degli atti alla Polizia cantonale costituirebbe in concreto una sterile for malità, in un'ottica di economia processuale (cfr. DTF 138 II 77 consid. 4, 137 I 195 consid. 2.3.2 e rinvii; 135 I 279 consid. 2.6.1). 3.3. Non merita miglior sorte la censura di carente motivazione della decisione. Nella sua risoluzione, la Polizia cantonale ha anzitutto descritto il comportamento rimproverato all'insorgente, situando i fatti sia geograficamente che cronologicamente. Illustrato il quadro giuridico applicabile, sulla scorta dell'art. 3 cpv. 1 del concordato (che elenca gli elementi considerati validi mezzi di prova), ha poi ritenuto dimostrato il comportamento violento tenuto dal ricorrente e pertanto giustificata la pronuncia nei suoi confronti di un divieto di accedere a un'area determinata. Ha quindi fissato la validità temporale (dal 1° dicembre 2019 al 31 dicembre 2020, da 4 ore prima dell'inizio a 4 ore dopo la fine dell'evento) del divieto, che ha esteso alle aree vietate del Cantone Ticino (secondo le planimetrie allegate alla decisione) e a tutte le aree vietate designate dalle autorità cantonali nel quadro del concordato della CDDGP (consultabili in internet o al posto di polizia locale) di tutti gli incontri sportivi disputati in casa e in trasferta dalla prima squadra del __________ (validi per il campionato di Super League e la Coppa Svizzera, oltre che le partite amichevoli), come pure a tutti i mezzi di trasporto pubblico speciale dedicato al trasferimento dei sostenitori della squadra. Assortito il divieto della comminatoria dell'art. 292 CP e preannunciata la sua registrazione nella banca dati Hoogan, ha indicato i rimedi giuridici per impugnare la misura. Ora, la predetta decisione, seppur succinta, consente di desumere con sufficiente chiarezza le ragioni che hanno indotto la Polizia cantonale ad adottare il qui controverso provvedimento. La fondatezza o meno di tali argomenti è questione di merito. Le motivazioni della Polizia cantonale sono del resto state recepite dal ricorrente, che ha come detto p otuto impugnare con cognizione la sua decisione davanti al Dipartimento, sviluppando le proprie tesi sia in sede di ricorso che di replica, e quindi anche dopo che la Polizia cantonale ha ulteriormente puntualizzato le prove su cui si è fondata (cfr. risposta del 23 gennaio 2020, pag. 4-5). Egli ha peraltro ulteriormente potuto riproporre e sviluppare le sue censure anche in questa sede. Ne discende che, pure da questo profilo, non è tutto sommato ravvisabile una violazione del suo diritto di essere sentito rispettivamente che - se anche si volesse ritenere il contrario - qualsivoglia lesione andrebbe comunque considerata sanata (cfr. DTF sopracitate).

4.   4.1. Il 15 novembre 2007 la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) ha approvato il concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive entrato in vigore il 1° gennaio 2010 (BU 2010 22) e in seguito modificato il 2 febbraio 2012. Esso contempla una serie di misure di polizia che riprendono sostanzialmente le corrispondenti disposizioni della LMSI in vigore fino al 31 dicembre 2009 (cfr. al riguardo: STA 52.2017.150 e 52.2017.152 del 28 febbraio 2019 consid. 4.1). Trattasi segnatamente del divieto di accesso a un'area determinata (art. 4 e 5), dell'obbligo di presentarsi alla polizia (art. 6 e 7) e del fermo preventivo di polizia (art. 8 e 9). Tali misure sono previste secondo una struttura "a cascata" (in parte allentata dalla revisione del 2012, che prevede, per i casi più gravi, la possibilità di disporre direttamente l'obbligo di presentarsi, cfr. DTF 140 I 2 consid. 12.2.1), di modo che un provvedimento più severo può essere adottato solo se una misura meno severa non è stata rispettata. Esse costituiscono dei provvedimenti di natura amministrativa e sono preventive, finalizzate cioè a impedire un comportamento violento e a garantire l'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive (art. 1 cpv. 1). Esse non costituiscono sanzioni di carattere penale e nemmeno sono concepite come tali, ma mirano semmai a impedire che potenziali autori commettano un reato: non hanno natura repressiva. Quale diritto speciale di polizia destinato a combattere pericoli in situazioni specifiche, il concordato concretizza il diritto generale di polizia e quindi anche la clausola generale di polizia, alla quale può essere fatto capo solo in determinate circostanze (cfr. STF 1C_94/2009 del 16 novembre 2010 consid. 3.3, 7.5, 7.7 e rinvii ivi citati; STA 52.2017.150 e 52.2017.152 citate consid. 4.2, 52.2017.268 del 4 febbraio 2019 consid. 3.2; cfr. pure, riguardo alla natura amministrativa delle suddette misure, DTF 140 I 2 consid. 6). 4.2. Per quanto riguarda specificatamente il divieto di accesso a un'area determinata, tale misura è prevista, come anzidetto, dall'art. 4 del concordato, giusta il quale le autorità competenti possono vietare a una persona di accedere, in determinati orari, a un'area esattamente delimitata in prossimità di una manifestazione sportiva (area vietata), se è provato che in occasione di manifestazioni sportive ha partecipato ad atti violenti contro persone o cose; l'autorità cantonale competente definisce i confini delle singole aree vietate (cpv. 1). Il divieto è valido per la durata massima di 3 anni e può riguardare aree sull'intero territorio svizzero (cpv. 2). Esso è pronunciato mediante decisione formale delle autorità del Cantone in cui si sono verificati gli atti di violenza, in cui risiede la persona interessata o in cui ha sede il club, con il quale ha un legame la persona interessata (cpv. 3). Il Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta e la Fedpol possono presentare la relativa richiesta (cpv. 4). L'art. 5 del concordato precisa poi che la decisione di divieto di accedere a un'area determinata stabilisce la durata del divieto e l'area vietata ed è accompagnata dalle indicazioni che permettono alla persona interessata di prendere esattamente conoscenza delle aree oggetto del divieto (cpv. 1). Per la prova della partecipazione ad atti violenti è applicabile l'articolo 3 (cpv. 3). Nel Canton Ticino, l'autorità competente per l'applicazione di tale misura è l'ufficiale della Polizia cantonale (art. 10b cpv. 1 lett. a LPol), la cui decisione può essere contestata dapprima davanti al Dipartimento competente e successivamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 10c cpv. 1 LPol). Il procedimento ricorsuale è di principio retto dalle norme di procedura amministrativa (cfr. STF 1C_94/2009 citata consid. 4.3; STA 52.2017.150 e 52.2017.152 citate consid. 4.3, 52.2017.268 citata consid. 3.3). 4.3. Determinante ai fini dell'applicazione del divieto è che possa essere "provato" un comportamento violento ai sensi dell'art. 2 del concordato. È considerato tale il comportamento di una persona che, prima, durante o dopo una manifestazione sportiva, ha segnatamente commesso o incitato a commettere: reati contro la vita e l'integrità della persona ai sensi degli art. 111-113, 117, 122, 123, 125 cpv. 2, 126 cpv. 1, 129, 133 e 134 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0); danneggiamenti ai sensi dell'art. 144 CP; coazione ai sensi dell'art. 181 CP; incendio intenzionale ai sensi dell'art. 221 CP; esplosione ai sensi dell'art. 223 CP; minacce mediante uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi ai sensi dell'art. 224 CP; pubblica istigazione a un crimine o alla violenza ai sensi dell'art. 259 CP; sommossa ai sensi dell'art. 260 CP; violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ai sensi dell'art. 285 CP; impedimento di atti dell'autorità ai sensi dell'art. 286 CP (cpv.1 lett. a-j). È inoltre considerato un comportamento violento, minacciare la sicurezza pubblica, trasportando o utilizzando armi, esplosivi, polvere da sparo o pezzi pirotecnici in impianti sportivi, in loro prossimità e nel viaggio di andata e ritorno (cpv. 2). 4.4. Come sopra esposto, il termine "provato" deve essere inteso in relazione all'art. 3 del concordato, norma in cui viene descritta la prova di comportamenti violenti. Accanto alle pertinenti sentenze giudiziarie, sono menzionati le pertinenti denunce della polizia, le dichiarazioni attendibili messe per scritto e firmate o le registrazioni visive (della polizia, dell'amministrazione delle dogane, del personale addetto alla sicurezza o delle federazioni e delle società sportive), i divieti di accedere a stadi pronunciati dalle federazioni e dalle società sportive e le comunicazioni di un'autorità straniera competente in materia (cpv. 1 lett. a-d e cpv. 2). Stante il carattere preventivo del divieto di accedere a un'area determinata, non devono essere poste esigenze troppo severe alle prove richieste per poter adottare un simile provvedimento. Affinché si possa ammettere che vi sia stato un comportamento violento ai sensi dell'art. 2 del concordato è sufficiente l'esistenza di un fondato sospetto . Non è per contro necessario che un simile atteggiamento sia stato accertato nell'ambito di una decisione penale cresciuta in giudicato, né si deve esigere che le autorità forniscano delle prove giusta il codice di procedura penale (cfr. STA 52.2017.150 e 52.2017.152 citate consid. 4.5, 52.2017.268 citata consid. 3.5, 52.2012.118 e 52.2013.77 del 22 marzo 2017 consid. 3.5 con rimando a sentenza Verwaltungsgericht St. Gallen B 2012/225 dell'11 dicembre 2012 consid. 3.4 e rif.; cfr. pure DTF 137 I 31 consid. 5.2; sentenza Verwaltungsgericht Bern del 23 febbraio 2016, in: BVR 2016 pag. 247 consid. 3.2). I presupposti per l'adozione di un divieto di accedere a un'area determinata devono essere verificati nel singolo caso di specie e possono essere oggetto di puntuale contestazione davanti all'autorità giudiziaria (cfr. DTF 140 I 2 consid. 8, 137 I 31 consid. 8).

5.   5.1. Il ricorrente contesta anzitutto i fatti sui quali si fonda la decisione di divieto di accedere a determinate aree, pronunciata nei suoi confronti il 15 novembre 2019 dalla Polizia cantonale e confermata dal Dipartimento delle istituzioni. Nega che due richieste per rogatoria possano essere equiparate a delle dichiarazioni attendibili della polizia ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 del concordato; sostiene che non sia provato che sia lui la persona indicata con il numero 18-392 nei rapporti e nelle fotografie agli atti, ritenuto come all'incarto manchi una sua foto o la copia del suo documento d'identità che possa confermare tale circostanza. 5.2. Ora, come rilevato sopra (consid. 4.4), l'art. 3 cpv. 1 del concordato elenca quelle che sono considerate "prove" di un comportamento violento ai sensi dell'art. 2 della medesima normativa. Tra quelle annoverate figurano, oltre alle denunce della polizia pertinenti (cpv. 1 lett. a) e alle dichiarazioni attendibili messe per scritto e firmate, le registrazioni visive della polizia, dell'amministrazione delle dogane, del personale addetto alla sicurezza o delle federazioni e delle società sportive (cpv. 1 lett. b e cpv. 2). Contrariamente a quanto preteso nel gravame, di principio, gli elementi su cui le precedenti istanze hanno accertato il comportamento violento dell'insorgente costituiscono quindi dei validi mezzi di prova ai sensi del concordato: le richieste per rogatoria motivate della Polizia cantonale, corredate dall'abbondante documentazione fotografica estrapolata dalle videoregistrazioni interne allo stadio, permettono infatti di stabilire con sufficiente certezza il comportamento violento tenuto dal ricorrente. Dai fotogrammi è anzitutto possibile ricostruire i diversi frangenti in cui il tifoso contrassegnato con il numero 18-392 ha introdotto all'interno dello stadio la batteria di razzi, l'ha posizionata negli spalti della tifoseria, accendendola e facendola esplodere in seguito, così come puntualmente riportato dalla precedente istanza (cfr. decisione impugnata, consid. 4.2). Dalla descrizione delle indagini svolte dalla Polizia cantonale emerge inoltre in modo plausibile come, dopo un primo errore di persona, nel tifoso in questione sia stato identificato proprio il ricorrente, che - su richiesta delle autorità ticinesi - è stato poi interrogato dagli agenti bernesi (cfr. richiesta per rogatoria del 4 luglio 2019 e verbale d'interrogatorio del 17 ottobre 2019). Eloquente è come in quel contesto l'interessato non abbia negato il comportamento imputatogli, né tanto meno contestato di essere lui la persona raffigurata sulle fotografie che gli sono state mostrate (cfr. verbale d'interrogatorio, pag. 3), limitandosi solo a non rispondere alle domande postegli. Successivamente, pur ammettendo di essere stato presente allo stadio di Cornaredo il 4 marzo 2018 (cfr. ricorso al Dipartimento, punto n. 2, pag. 2), ha semplicemente negato di avere tenuto qualsivoglia comportamento violento. È solo con la replica presentata alla precedente istanza che l'insorgente ha invece contestato che dal materiale agli atti (…) sia possibile stabilire che l'individuo raffigurato nelle immagini sia lui. A fronte della dinamica del suo sviluppo, la generica tesi difensiva del ricorrente appare quindi ben poco credibile. Al contrario, già solo a fronte degli elementi su cui si sono fondate le precedenti istanze, v'è da ritenere che sussistono ragionevoli indizi per affermare che egli abbia partecipato agli atti violenti di cui si è detto. Non fanno che corroborare tale conclusione le fotografie prodotte dall'insorgente in questa sede (invero non senza reticenze, ritenuto che ha aspettato la seconda richiesta del Tribunale per trasmetterle): innegabile è infatti la chiara somiglianza tra le fotografie sui suoi documenti d'identità (allegate allo scritto del 30 novembre 2020) e quelle dell'autore dei fatti contenute nell'incarto (cfr. in particolare doc. A, foto n. 22 e doc. B, doc. 4, pag. 4). Non è invece dato di vedere per quale ragione l'assunzione di siffatti documenti d'identità - di cui lo stesso ricorrente aveva lamentato l'assenza - non potrebbe avere una qualsiasi valenza probatoria nel presente procedimento amministrativo (retto dall'art. 25 cpv. 1 LPAmm), come ora afferma in modo del tutto generico (cfr. citato scritto del 30 novembre 2020 al Tribunale). In conclusione - ricordato pure il carattere preventivo del divieto di natura amministrativa (per il quale non devono essere poste esigenze troppo severe dal profilo probatorio, cfr. supra, consid. 4.4) - con le precedenti istanze occorre ritenere data l'esistenza di un fondato sospetto, rispettivamente sufficientemente "provato", che il ricorrente si sia macchiato di u n comportamento violento ai sensi dell'art. 2 del concordato, tale da giustificare la pronuncia di un divieto di accedere a un'area determinata ex art. 4 del concordato. Il fatto che anche la magistratura penale lo abbia ritenuto colpevole non fa che avvalorare ulteriormente questa deduzione, e ciò benché contro il decreto d'accusa emanato contro di lui sia stata interposta opposizione. Come visto, non è infatti necessario che il comportamento violento sia stato accertato mediante una decisione penale cresciuta in giudicato (né tanto meno che il comportamento sia dimostrato con prove giusta il codice di procedura penale; cfr. supra, consid. 4.4). In tal senso cadono quindi anche nel vuoto i diversi richiami del ricorrente alle esigenze probatorie penali, come pure al principio della presunzione d'innocenza garantito dall'art. 32 cpv. 1 Cost. e dall'art. 6 cifra 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) - qui inapplicabili (cfr. DTF 140 I 2 consid. 6; STF 1C_94/2009 citata consid. 3.4; cfr. pure consid. 4.1).

6.   6.1. Fermo quanto precede, restano da esaminare le censure con cui il ricorrente eccepisce che il divieto pronunciato nei suoi confronti sarebbe in ogni caso da annullare, poiché lesivo di diverse garanzie costituzionali, in particolare della sua libertà personale (sotto il profilo della libertà di movimento, art. 10 cpv. 2 Cost.), nonché della libertà di opinione (art. 16 Cost.) e di quella di riunione (art. 22 Cost.) 6.2. Come tutte le libertà fondamentali che non rivestono valore assoluto, le tre garanzie invocate dal ricorrente possono essere assoggettate a delle limitazioni. Giusta l'art. 36 Cost., le stesse devono poggiare su di una base legale (cpv. 1), essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui (cpv. 2), essere proporzionate allo scopo (cpv. 3) e rispettare il diritto fondamentale nella sua essenza (cpv. 4). 6.3. 6.3.1. Nel caso di specie - fatto salvo quanto si dirà per i mezzi di trasporto pubblico speciali (cfr. infra, consid. 6.4) - il divieto di accedere a tutte le aree vietate in cui si svolgono gli incontri sportivi del __________ si fonda senz'altro su di una valida base legale che è costituita dal già menzionato concordato. Per quanto concerne poi i rimanenti requisiti previsti dall'art. 36 Cost è sufficiente in questa sede rinviare, per brevità di giudizio, alla sentenza pubblicata in DTF 137 I 31, dove il Tribunale federale ha chiaramente stabilito come le misure di polizia contemplate dagli art. 4 e segg. del concordato siano sorrette da un preminente interesse pubblico (consid. 6.4) e siano rispettose del principio della proporzionalità nelle sue molteplici sfaccettature (consid. 6.5). Per quanto concerne poi il caso specifico, il querelato divieto risulta senz'altro idoneo a raggiungere lo scopo di sicurezza che si prefigge il concordato. Mal si comprende cosa intenda il ricorrente quando fa riferimento alle restrizioni (quanto al numero dei presenti allo stadio) derivanti dall'emergenza sanitaria legata al COVID-19 (cfr. ricorso, punto n. 8.2 e 8.3, pag. 9-10), ritenuto come il minor afflusso di spettatori non permette certo di per sé di escludere a priori la commissione di atti violenti. La misura appare poi necessaria, ritenuto come il ricorrente abbia tenuto un comportamento molto pericoloso, che avrebbe peraltro potuto causare danni ben più gravi (non solo a cose, ma anche a persone) di quelli che ha cagionato. Essa risulta senz'altro adeguata alle circostanze del caso, ritenuto che, tra le misure di polizia previste dal concordato, costituisce la meno incisiva (cfr., in tal senso, STF 1C_249/2016 del 7 luglio 2016 consid. 3.4). Il provvedimento è inoltre stato correttamente limitato nel tempo. La sua durata (di soli 13 mesi) non raggiunge quella massima (tre anni), ma si situa anzi nella fascia inferiore di quanto prescritto dalla legge per quel genere di provvedimento (cfr. art. 4 cpv. 2 del concordato). Certo, esso pone al ricorrente delle restrizioni piuttosto disagevoli. Non si può tuttavia trascurare che tali conseguenze sono ascrivibili unicamente al comportamento violento da lui manifestato. Esse sono peraltro comunque circoscritte sia sul piano geografico che temporale. Non si deve infatti dimenticare che il divieto in parola è valido unicamente in occasione delle partite del __________ e concerne il lasso di tempo - peraltro inappuntabile (cfr. BVR 2016 pag. 247 consid. 6.2)

- che intercorre tra le 4 ore che precedono e le 4 ore successive allo svolgimento dell'evento. In questo senso, malgrado sia valido per tutta la Svizzera, il controverso divieto non appare ancora lesivo del principio della proporzionalità né dal profilo della durata né da quello dell'estensione geografica e merita dunque conferma. 6.3.2. Analoghe considerazioni valgono per le libertà convenzionali invocate nel gravame (art. 10 e 11 CEDU), che non offrono garanzie più estese di quelle costituzionali e che possono essere limitate sostanzialmente alle medesime condizioni (cfr. art. 10 n. 2 e 11 n. 2 CEDU). 6.4. Come accennato, una diversa conclusione s'impone invece per il divieto, pure ordinato nei confronti del ricorrente (cfr. dispositivo n. 1.c della decisione del 15 novembre 2019), di accedere a tutti i mezzi di trasporto pubblico speciale dedicato al trasferimento dei sostenitori del __________. Come correttamente rilevato nell'impugnativa, il suddetto provvedimento non poggia infatti su una sufficiente base legale. Una tale misura non si annovera tra quelle previste dal concordato e non rientra in particolare in quella sancita dal suo art. 4, non potendo un mezzo di trasporto in movimento essere considerato un'area esattamente delimitata in prossimità di una manifestazione sportiva (area vietata) ai sensi della predetta disposizione (cfr. in tal senso, decisione del 4 settembre 2017 del Sicherheits- und Justizdepartement del Canton San Gallo consid. 3; cfr. pure doc. 7). Su questo punto la decisione impugnata non può pertanto essere confermata. Va nondimeno osservato che per far fronte ai problemi di sicurezza che effettivamente sussistono in occasione dei trasporti di sostenitori, la Polizia cantonale potrà semmai far capo all'art. 3a cpv. 2 e 3 del concordato che - nell'ambito dell'obbligo di autorizzazione degli incontri secondo questa disposizione - permette ad esempio alle autorità competenti di ordinare che per accedere ai trasporti speciali per tifosi, gli spettatori debbano esibire un documento d'identità e che venga accertato, mediante consultazione del sistema informatico HOOGAN, che non siano ammesse persone colpite da un divieto di accesso allo stadio o da altre misure previste dal presente concordato (cfr., nello stesso senso, decisione del 4 settembre 2017 appena citata).

7.   7.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto, con conseguente conferma della decisione impugnata, salvo per quanto attiene al divieto di accedere a tutti i mezzi di trasporto pubblico speciale destinati ai sostenitori del __________, che è annullato. 7.2. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa diviene priva d'oggetto. 7.3. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, proporzionalmente al suo grado di soccombenza preponderante. Lo Stato ne va invece esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Al ricorrente, assistito da un legale, va riconosciuta un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi, commisurata in funzione del successo relativamente limitato dell'impugnativa (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Per questi motivi, decide:

1.   Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza, la decisione del 18 maggio 2020 (n. 130.30)         del Dipartimento delle istituzioni è confermata, ad eccezione del divieto di accedere a tutti i mezzi di trasporto pubblico    speciale destinati ai sostenitori del __________, che è            annullato.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente, cui va retrocesso l'importo di fr. 300.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.

3.   Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente fr. 600.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.

4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                            La vicecancelliera