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52.2019.364

Revoca della licenza di condurre per la durata di tre mesi

Ticino · 2019-06-26 · Italiano TI
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 lett. a LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze particolari (buona reputazione, necessità professionale di disporre di un veicolo a motore), tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; S TF 1 C_172/2017 del 24 aprile 2017 consid. 2.2.4 e rif.). 3.8. Il ricorrente avrebbe dovuto scontare la misura dal 13 giugno al 12 settembre 2019, ma le procedure ricorsuali che ha preferito intraprendere hanno sospeso l'esecuzione del provvedimento. Una volta passata in giudicato la presente decisione, l'insorgente dovrà dunque prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un altro periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale al febbraio 2019 e le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.

4.   Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Per questi motivi, decide:

1.   Il ricorso è respinto .

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente in ragione di fr. 1'200.-, è posta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il giudice presidente                                              La vicecancelliera

E. 2.1 Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). A determinate condizioni, t ale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria (qual è quella del decreto di accusa), segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti sarebbe stato avviato anche un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nel contesto del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non può attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali argomenti difensivi e mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1, 1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).

E. 2.2 In concreto, a seguito degli eventi occorsi l'8 febbraio 2019, l'insorgente è stato condannato alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni) di fr. 1'800.-, corrispondente a 45 aliquote giornaliere da fr. 40.- cadauna, oltre che al pagamento di una multa di fr. 300.- per aver circolato, nell'abitato di __________, alla velocità punibile di 58 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) laddove vige il limite di 30 km/h, contravvenendo così all'art. 90 cpv. 2 LCStr. Il decreto di accusa del __________ è rimasto incontestato ed è quindi regolarmente passato in giudicato. Ora, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare tali fatti (neppure, dunque, la leggibilità del tachimetro della vettura), ormai stabiliti dalle autorità penali con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale - al pari dell'istanza inferiore - è infatti vincolato agli accertamenti che hanno portato alla condanna di RI 1. Nulla può dunque essere rimproverato al Governo per non avere esaminato il veicolo al fine di verificare la posizione e la visibilità del tachimetro nelle condizioni descritte dall'insorgente (luce solare abbagliante e luci del cruscotto accese). Se il ricorrente riteneva che la sanzione penale fosse stata emanata sulla scorta di un presupposto fattuale inesatto, avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati in calce al decreto di accusa e contestare l'infrazione che gli veniva addebitata agendo in via d'opposizione, a dducendo in quel contesto tutte le censure e i mezzi di prova che riteneva utili ai fini della sua difesa. Tanto più che egli si è sempre giustificato affermando di avere avuto difficoltà a leggere il contachilometri della vettura e che, non conoscendo bene il veicolo di proprietà della madre, non si era accorto (in base al rumore del motore) di circolare a velocità eccessiva (cfr. verbale d'interrogatorio del 4 marzo 2019, pag. 2; osservazioni del 28 marzo 2019 alla Sezione della circolazione; ricorso al Consiglio di Stato, pag. 1; ricorso qui in esame, pag. 1 ; replica, pag. 2 ). La sua linea difensiva avrebbe perciò dovuto coerentemente indurlo a insistere onde tutelarsi al meglio. Nulla di tutto ciò è tuttavia avvenuto. Egli è dunque sicuramente malvenuto a lamentarsi solo in sede amministrativa delle difficoltà di lettura del tachimetro. La buona fede processuale gli avrebbe infatti imposto di far valere tali argomenti già in sede penale. L'insorgente, nonostante la gravità del reato rimproveratogli e l'ampiezza della sanzione inflittagli, è invece rimasto passivo, adagiandosi sul decreto con il quale il Procuratore pubblico lo ha condannato a una pena pecuniaria e una multa per avere commesso un'infrazione grave alle norme della circolazione, senza contestarlo. Ha dunque lasciato passare in giudicato la decisione penale, pur sapendo che i fatti accertati in quella sede sarebbero stati vincolanti anche per le autorità amministrative. In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione in questa sede gli estremi dell'infrazione o la sussistenza del reato al fine di eludere la misura di revoca che occorre applicargli (RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1).

E. 2.3 A titolo meramente abbondanziale si osserva come la tesi difensiva proposta dall'insorgente sia comunque del tutto infondata. Come correttamente rilevato dalla precedente istanza, ogni conducente deve infatti essere in grado di condurre il veicolo alla guida del quale si pone nel rispetto delle norme della circolazione stradale, senza potersi certo nascondere dietro un'asserita scarsa familiarità con lo stesso per giustificare un'eventuale infrazione e sottrarsi alla propria responsabilità - che, anzi, proprio per tale ragione, potrebbe addirittura risultare aggravata. Posto che neppure il ricorrente sostiene, né tantomeno dimostra, che la vettura in questione non sia omologata, qualora la stessa avesse presentato un malfunzionamento, sarebbe comunque spettato al detentore, subordinatamente a lui quale conducente, provvedere alla sua eliminazione (cfr. art. 29 e 93 cpv. 2 LCStr).

3.   3.1. Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2, 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 2). Senza alcun giovamento per il ricorrente, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso. 3.2. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr). La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16 a ; medio grave, art. 16 b ; grave, art. 16 c ) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16 c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti e altri reati di cui tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16 c cpv. 2 lett. a LCStr). Commette invece un'infrazione medio grave colui che, violando le norme della circolazione cagiona un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16 b cpv. 1 lett. a LCStr). In tale evenienza, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno un mese (art. 16 b cpv. 2 lett. a LCStr). 3.3. In una giurisprudenza recente (DTF 135 II 138 consid. 2.2.2), il Tribunale federale ha avuto modo di spiegare che l'infrazione medio grave così come definita dall'art. 16 b cpv. 1 lett. a LCStr è data in pratica per esclusione, qualora in essa non siano racchiusi tutti gli elementi costitutivi per considerarla lieve giusta l'art. 16 a cpv. 1 lett. a LCStr (colpa leggera + pericolo minimo per la sicurezza altrui) o grave ai sensi dell'art. 16 c cpv. 1 lett. a LCStr (colpa grave + grave messa in pericolo della sicurezza al trui). 3.4. Nell'ambito degli eccessi di velocità, la giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla scorta del diritto in essere fino al 31 dicembre 2004 è stata portata a stabilire delle regole precise al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti. Un eccesso di velocità all'interno della località di 21-24 km/h in condizioni favorevoli era considerato di media gravità e provocava una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.52.2019.364

Lugano

20 novembre 2019

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente,

Sarah Socchi, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 6 agosto 2019 di

RI 1

contro

la decisione del 26 giugno 2019 (n. 3188) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 12 aprile 2019 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi;

3.3. In una giurisprudenza recente (DTF 135 II 138 consid.2.2.2), il Tribunale federale ha avuto modo di spiegare che l'infrazione medio grave così come definita dall'art. 16bcpv. 1 lett. a LCStr è data in pratica per esclusione, qualora in essa non sianoracchiusi tutti gli elementi costitutivi per considerarla lieve giusta l'art. 16acpv. 1 lett. a LCStr (colpa leggera + pericolo minimoper la sicurezza altrui) o grave ai sensi dell'art. 16ccpv. 1 lett. a LCStr (colpa grave + grave messa in pericolo della sicurezza altrui).3.4. Nell'ambito degli eccessi di velocità, la giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla scorta del diritto in essere fino al 31 dicembre 2004 è stata portata a stabilire delle regole precise al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti. Un eccesso di velocità all'interno della località di 21-24 km/h in condizioni favorevoli era considerato di media gravità e provocava una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr (DTF 126 II 196 consid. 2a). Indipendentemente dalle circostanze concrete, un superamento del limite di 25 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF 132 II 234 consid. 3.1).Il nuovo diritto, in vigore dal 1° gennaio 2005, ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità stabiliti dal Tribunale federale (cfr. DTF 132 II 234 consid. 3.2; STF 1C_83/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 2). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 21-24 km/h all'interno della località costituisce quindi un'infrazione di media gravità, che con il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della patente di almeno un mese, sempre che non vi siano precedenti (art. 16bcpv. 2 lett. a LCStr). A partire da un eccesso di 25 km/h oltre il limite, l'inosservanza assurge per contro a reato grave da punire con una revoca di almeno tre mesi(art. 16ccpv. 2 lett. a LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli.

Questa giurisprudenza non dispensa tuttavia l'autorità da qualsiasi esame delle circostanze del caso concreto. Da un canto, l'importanza della messa in pericolo e quella della colpa devono essere prese in considerazione al fine di stabilire quale debba essere la durata della revoca (cfr. art. 16 cpv. 3 LCStr). Dall'altro, occorre esaminare se circostanze particolari non giustifichino comunque di considerare il caso come di minore gravità(DTF 126 II 196 consid. 2a, 124 II 97 consid. 2c; cfr. fra le tante: STF 1C_293/2009 del 27 agosto 2009 consid. 2.3.2).

3.5.Nel caso in esame, l'adempimento dei presupposti oggettivi dell'infrazione, ossia di una grave violazione delle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16ccpv. 1 lett. a LCStr, è pacifica. Incontestato è infatti che RI 1 circolasse, l'8 febbraio 2019, nell'abitato di __________, a una velocità di 58 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) su un tratto in cui vige il limite di 30 km/h, superando così di 28 km/h la velocità massima consentita. L'esistenza di una messa in pericolo accresciuta può quindi essere ammessa già solo in funzione dell'entità dell'eccesso compiuto, indipendentemente dalle circostanze favorevoli in cui sarebbe stata commessa l'infrazione.

3.6. Tale eccesso è, di principio, già sufficiente anche per l'aspettosoggettivo, ritenuto che, secondo i criteri schematici posti dalla giurisprudenza, quando il superamento del limite massimo consentito costituisce dal profilo oggettivo un caso grave, esso è, di regola, pure costitutivo di una crassa negligenza (DTF 126 II 196 consid. 2; STF 1C_224/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 4.5 e rimandi). Ciò sempre che non si possa considerare che RI 1 potesse valersi di un'eccezione a tale schematismo, in particolare se la sua colpa appare di minore gravità.

In concreto inutilmente egli si prevale (di nuovo) dell'impossibilità di vedere il tachimetro della vettura, con cui egli non avrebbe del resto avuto familiarità. La tesi - che, come detto, il ricorrente ha rinunciato a portare avanti in sede penale, impugnando il decreto di accusa

- è comunquepriva di fondamento, come rilevato al consid. 2.3.D'altra parte, RI 1 neppure pretende di avere avuto seri motivi per ritenere di non trovarsi in una zona in cui vigeva il limite di 30 km/h (cfr. STF 1C_567/2008 del 17 aprile 2009 consid. 3.3). Non sussistendo quelle particolari circostanze esatte dalla giurisprudenza per negare l'adempimento dell'elemento soggettivo, va mantenuto lo schematismo propugnato dalla giurisprudenza federale secondo il quale il solo eccesso di 28 km/h all'interno di una località è sufficiente a considerare adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi di un'infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16ccpv. 1 lett. a LCStr.Checché ne dica il ricorrente, un simile schematismo è infatti indispensabileper assicurare la parità di trattamento tra i conducenti in un campo in cui le infrazioni sono commesse in massa (DTF 132 II 234 consid. 3; STF 1C_293/2009 citata consid. 2.3.2).

3.7. Se ne deve concludere che, in assenza di precedenti in materia di circolazione stradale di cui occorra tener conto, il provvedimento amministrativo della durata di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è vero che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui si è macchiato il ricorrente (cfr. art. 16ccpv. 2 lett. a LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze particolari (buona reputazione, necessità professionale di disporre di un veicolo a motore), tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF 1C_172/2017 del 24 aprile2017 consid. 2.2.4 e rif.).

3.8. Il ricorrente avrebbe dovuto scontare la misura dal 13 giugno al 12 settembre 2019,ma le procedure ricorsuali che ha preferito intraprendere hanno sospeso l'esecuzione del provvedimento. Una volta passata in giudicato la presente decisione, l'insorgente dovrà dunque prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un altro periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale al febbraio 2019 e le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.

Per questi motivi,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il giudice presidente                                              La vicecancelliera