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52.2017.31

Rinnovo di un permesso di dimora UE/AELS

Ticino · 2018-10-11 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 7 Va poi osservato che l'insorgente non può invocare la protezione dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) che garantisce il rispetto della vita famigliare , ritenuto che è maggiorenne e non risulta che si trovi in un rapporto di dipendenza verso sua madre, con la quale non vive nella sua stessa comunione domestica. Condizioni, queste, che devono essere necessariamente adempiute per poter applicare tale disposto convenzionale. Non porta a diversa conclusione l'argomento secondo cui sua madre risulta limitata nei movimenti in quanto soffre di problemi di deambulazione. A prescindere dal fatto che non è stato dimostrato che essa necessiti della presenza del figlio (il ricorrente ha pure una sorella che vive in Ticino), i loro rapporti potranno comunque essere mantenuti anche rendendole regolarmente visita, dal momento che RI 1 non è stato colpito da un divieto di entrata in Svizzera. Le loro relazioni verranno pertanto salvaguardate.

8.   Stante quanto precede, si deve pertanto concludere che il provvedimento litigioso è stato adottato in esito a una corretta applicazione delle disposizioni legali determinanti. Esso risulta inoltre senz'altro rispettoso del principio di proporzionalità.

E. 9 In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto. La risoluzione dipartimentale impugnata, cosi come quella governativa che la tutela, vanno quindi confermate in quanto immuni da violazioni del diritto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto. L a tassa di giudizio è posta a carico del ricorrente, in quanto parte soccombente, conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm, ma tiene comunque conto della sua situazione finanziaria . Per questi motivi, dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   Spese e tassa di giustizia, per complessivi fr. 600.–, sono poste a carico del ricorrente.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente                                                     Il vicecancelliere

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.52.2017.31

Lugano

11 ottobre 2018

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Thierry Romanzini

statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2017 di

RI 1

contro

la risoluzione del 30 novembre 2016 (n. 5368) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione con la quale il 14 luglio 2016 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, gli ha negato il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS;

Per questi motivi,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     Il vicecancelliere