Violazione delle norme relative al tempo di riposo del personale di un negozio/snack bar annesso ad una stazione di servizio
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 LL). Il giorno della festa nazionale è, nei suoi effetti dal profilo del
diritto del lavoro, parificato alla domenica e i Cantoni possono parificare alla
domenica al massimo altri otto giorni festivi all'anno (cfr. art. 20a cpv. 1 LL).
Essi sono liberi di designare altri giorni festivi come giorni di riposo
pubblici: questi ultimi non sono tuttavia parificati alle domeniche legali, per
cui, dal profilo della LL, costituiscono dei giorni feriali.
2.2. L'OLL 2 definisce le
possibili deroghe alle prescrizioni legali in materia di durata del lavoro e
del riposo in caso di condizioni
particolari
giusta l'art. 27 cpv. 1 LL e designa le categorie di
aziende o i gruppi
di lavoratori ai quali si applicano tali deroghe, così come l'entità delle
stesse (cfr. art. 1 OLL 2).
2.3. La Segreteria di
Stato dell'economia (SECO) ha pubblicato una guida per l'interpretazione della
LL e delle relative
ordinanze, allo scopo di
garantire una prassi omogenea e la parità di trattamento (cfr. Indicazioni
relative alla legge sul lavoro e alle
ordinanze 1 e 2, Berna, stato al
novembre 2017). Benché tale direttiva non sia vincolante per le autorità
giudiziarie, non vi sono motivi per distanziarsene, ritenuto che essa appare
del tutto in linea con gli scopi perseguiti dalle legge e dalle relative
ordinanze (cfr. STA 52.2014.176 del 27 maggio 2014; 52.2013.261 del 3 luglio
2013 consid. 3.2 e rinvii).
2.4. Giusta l'art. 46 OLL
2, alle aziende del settore automobilistico e ai lavoratori che esse impiegano
nell'approvvigionamento dei veicoli con carburante, nel servizio di assistenza
in caso di panne e di rimorchio come pure nei successivi lavori di riparazione si
applica l'art. 4 per tutta la notte e tutta la domenica. Secondo quest'ultima
disposizione, il datore di lavoro può, senza autorizzazione ufficiale, occupare
integralmente o parzialmente lavoratori durante la notte (cpv. 1), la domenica
(cpv. 2) o nel lavoro continuo (cpv. 3). Ciò tuttavia soltanto a condizione che
sia necessario per lo svolgimento delle suddette attività. Nel caso dei punti
di vendita di carburante, il regime speciale si applica anche alla vendita di
piccoli accessori per la manutenzione e la cura correnti delle automobili, di
piccoli oggetti
d'equipaggiamento da
utilizzare nell'automobile nonché di accessori stagionali
(cfr.
Indicazioni SECO, ad art. 46 OLL 2).
2.5. Negozi con un assortimento più vasto, esulano dal campo di
applicazione dell'art. 46 OLL 2. I chioschi, le aziende al servizio dei
viaggiatori e i negozi delle stazioni di servizio possono però semmai
beneficiare del regime speciale istituito dall'art. 26 OLL 2. Per potersene
avvalere, i negozi delle stazioni di servizio - cui si riferisce il capoverso
2bis della norma - devono essere situati nelle aree di servizio autostradali o
lungo le strade principali con traffico intenso di viaggiatori. La nozione di
strade
principali con traffico intenso di viaggiatori
- che spetta alle autorità
d'esecuzione cantonali concretizzare, stabilendo quali vie di transito corrispondano
a tale definizione - comprende le grosse arterie di traffico che collegano
località di dimensioni importanti, Cantoni o Stati, sulle quali si snoda la
parte principale del traffico che percorre grandi distanze. Né il traffico
pendolare quotidiano fra località vicine, né il traffico locale sono invece
parte integrante essenziale del traffico ai sensi di tale nozione (cfr. DTF 134
II 265 consid. 5; cfr. anche Indicazioni SECO, ad art. 26 OLL 2).
I negozi situati sulle
strade che rispondono ai suddetti criteri devono inoltre proporre un'
offerta
di merci e servizi che risponda principalmente ai bisogni dei viaggiatori
,
cioè delle persone che
circolano con mezzi
privati o in corriera e i camionisti. Le merci in
questione non possono
costituire in nessun caso un assortimento completo ma devono soddisfare un
bisogno di base dei viaggiatori (vitto, articoli per l'igiene, prodotti tipici
per il viaggio, prodotti della stampa, ecc.) e devono essere vendute in
quantità o volume tali da poter essere trasportate senza difficoltà da una
persona sola, ritenuto che l'operazione della vendita dev'essere facile e
rapida. Anche l'offerta di servizi deve soddisfare bisogni specifici che si
manifestano frequentemente durante un viaggio. Essa può comprendere, tra l'altro,
la ristorazione e i servizi igienici (cfr. Istruzioni SECO, ad art. 26 OLL 2).
Per l'art. 26 cpv. 2bis
OLL 2, ai negozi che adempiono i citati requisiti e ai lavoratori in essi
occupati si applicano l'art. 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché
gli art. 8 cpv. 1, 12 cpv. 2 e 14 cpv. 1. In particolare, l'art. 12 cpv. 2 OLL
E. 1.2 L'impugnativa può essere decisa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Ad una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), le prove sollecitate dall'insorgente, per quanto non siano già agli atti, non appaiono idonee ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio. Non occorre in particolare dar seguito alla richiesta della ricorrente di interrogare uno dei suoi rappresentanti (__________) nella misura in cui essa ha già avuto modo di esercitare compiutamente il suo diritto di essere sentita per iscritto, mediante gli allegati di causa. Va infatti ricordato che né la legislazione cantonale, né quella federale garantiscono alle parti il diritto di esprimersi oralmente, essendo sufficiente che le stesse possano fare valere le loro ragioni per iscritto (DTF 134 I 140 consid. 5.3; cfr. fra le tante: STA 52.2011.436 del 3 novembre 2014).
2. 2.1. La LL vieta di principio il lavoro notturno (cfr. art. 16 LL) e il lavoro domenicale (cfr. art. 18 cpv.
E. 2 garantisce al lavoratore almeno 12 domeniche libere per anno civile, le quali possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno. Nelle settimane senza domenica libera (cioè in quelle in cui si lavora la domenica o nella settimana successiva ad una domenica lavorativa) dev'essere accordato immediatamente dopo il riposo giornaliero (che ammonta ad almeno 11 ore consecutive, cfr. art. 15 a cpv. 1 LL) un riposo settimanale di 36 ore consecutive, ovvero un tempo di riposo complessivo di 47 ore consecutive (cfr. Istruzioni SECO, ad art. 12 OLL 2, in particolare nella versione tedesca e francese, e ad art. 26 OLL 2). Lo stesso vale per il lavoro svolto nei giorni festivi parificati alla domenica.
E. 2.6 Gli alberghi, i ristoranti
e i caffè nonché i lavoratori in essi occupati per il servizio alla clientela
soggiacciono invece alle disposizioni speciali richiamate all'art. 23 cpv. 1
OLL 2, ovvero all'art. 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché agli
art. 8 cpv. 1, 11, 12 cpv. 3, 13 e 14 cpv. 2 e 3 OLL 2. L'art. 12 cpv. 3 consente
in particolare di ridurre a quattro il numero delle domeniche libere e di ripartirle
in modo irregolare nel corso dell'anno, a condizione che il lavoratore benefici
della settimana di cinque giorni nella media dell'anno civile. Siccome tale norma
non prevede nulla di specifico riguardo al riposo compensativo per le settimane
senza domenica libera, occorre riferirsi all'art. 20 cpv. 2 LL, secondo cui il
lavoro domenicale di una durata massima di
cinque
ore deve essere compensato mediante tempo libero mentre quello che si prolunga
oltre dev'essere compensato con
un riposo non inferiore a 24 ore
consecutive durante un giorno lavorativo, seguente il riposo giornaliero (di
almeno 11 ore), della settimana precedente o successiva, per un totale di 35
ore consecutive (cfr. anche art. 21 cpv. 5 OLL 1). Per l'art. 13 OLL 2, il riposo
compensativo per il lavoro effettuato nei giorni festivi può invece essere
accordato in blocco per un anno civile: contrariamente a quanto disposto
dall'art. 20 cpv. 2 LL, esso non deve dunque necessariamente essere concesso
nella settimana che precede o segue il giorno festivo (cfr. Indicazioni SECO,
ad art. 13 OLL 2).
Il regime sopra illustrato
si applica alle aziende del settore alberghiero o della ristorazione, cioè alle
aziende che offrono l'alloggio di persone a pagamento, la distribuzione di
pasti e di bevande da consumarsi sul posto, nonché la consegna di pasti pronti
al consumo o da asporto (ad esempio, servizi di consegna di pizze e take-away;
cfr. art. 23 cpv. 3 OLL 2). Non sono invece compresi nel campo di applicazione i
dettaglianti che forniscono alimentari, prodotti surgelati o soltanto bevande; le
aziende che offrono i propri servizi di ristorazione solo ad una cerchia
ristretta di clienti invece che al vasto pubblico (ad esempio, mensa o ristorante
in seno all'impresa); le aziende che, pur fornendo servizi di ristorazione,
svolgono un'altra attività principale (ad esempio, bar-caffè nei grandi
magazzini, internet-caffè, snack bar senza servizio di ristorazione, stazioni
di servizio con mescita di bevande; cfr. Indicazioni SECO, ad art 23 OLL 2).
3. 3.1. Ora, come
correttamente osservato dalla precedente istanza, la ricorrente non ha fornito alcuna
prova concreta a sostegno
della propria tesi
secondo cui la ristorazione rappresenterebbe l'attività principale della
stazione di servizio. Pur
affermandone
l'indipendenza economica, non ha infatti dimostrato che lo
snack
bar procura all'azienda una maggior
cifra d'affari rispetto
alla
stazione di benzina e al negozio. Neppure ha comprovato che la maggior parte del
personale (rispettivamente delle percentuali lavorative) è assegnata allo snack
bar. Infatti, non solo la timbratura per la registrazione del tempo di lavoro
avviene sotto un'unica dicitura ("Normale shop"), ma neppure i
contratti di lavoro distinguono con chiarezza le mansioni per le quale le singole
dipendenti sono state assunte (cfr. i contratti di __________, __________, __________,
__________, __________ e __________, impiegate in qualità di
"venditrici,
cameriere e ausiliarie di cucina"
, quello di __________ per la
funzione di
"venditrice e ausiliaria di cucina"
e quello di __________
assunta quale
"aiuto cuoco"
ma addetta anche alla vendita degli
articoli del negozio e del fast food). Dalla tabella prodotta il 27 ottobre
2016 emerge addirittura che, astrazion fatta dalle tre
"team leader"
(la cui effettiva occupazione non è dato di conoscere), alla cassa del
negozio lavora un numero maggiore di dipendenti che nello snack bar (quattro
cassiere, per una percentuale lavorativa complessiva del 350%, a fronte di due
cameriere ed una cuoca, per un totale di tre unità al 100%).
In tali circostanze, ritenuto
come lo snack bar si situi nella medesima area di servizio della stazione di
benzina e del relativo negozio (cfr. doc. 14) e considerato come le due
attività abbiano i medesimi orari di esercizio (dalle timbrature si evince infatti
che entrambe le attività terminano alle 22.30, le stazioni di benzina dovendo
del resto chiudere alle 22.00 per effetto dell'art. 21 cpv. 1 lett. e LCL), occorre
convenire con l'UIL che l'attività caratterizzante - e dunque principale - della
stazione di servizio è costituita da quella di erogazione di benzina e di
vendita al dettaglio di merci e servizi che rispondono ai bisogni dei
viaggiatori, cui quella dello snack bar è subordinata.
Non porta ad altra conclusione
la tesi avanzata in questa sede dalla ricorrente, la quale pretende che le
dipendenti impiegate nello snack bar si occuperebbero esclusivamente
dell'attività di ristorazione mentre sarebbero semmai le cassiere del negozio ad
aiutare le colleghe al bar nei momenti di maggior affluenza (cfr. triplica,
pag. 1-2). Premesso che nelle proprie osservazioni 22 febbraio 2017 aveva
affermato che la maggior parte delle impiegate era
prevalentemente
occupata
nell'attività del bar e della cucina (pag. 3) e che ancora in sede di replica ha
spiegato che il personale viene
spostato regolarmente da un reparto all'altro,
a
dipendenza delle necessità
(pag. 3), l'insorgente non ha dimostrato
quanto ha preteso per la prima volta nella triplica. Anzi, la circostanza pare
essere smentita dal nuovo piano di lavoro che è stato adottato al fine di
allinearsi alle direttive dell'UIL: da un suo esame risulta infatti che nessuna
delle dipendenti svolge al bar, rispettivamente in cucina, tutti i propri turni
di lavoro (cfr. doc. D). Del resto, neppure i contratti di lavoro risultano
essere stati modificati in tal senso.
Proprio a fronte dell'illustrata
intercambiabilità del personale, appaiono irrilevanti i lavori di
ristrutturazione nel frattempo intrapresi per rendere le strutture e i servizi
igienici dello snack bar indipendenti dai servizi della vendita al dettaglio.
L'applicabilità dell'art.
23 OLL 2 è dunque in concreto esclusa già solo in ragione del fatto che la
ristorazione non costituisce l'attività principale della stazione di servizio, senza
che occorra verificare il rispetto dell'ulteriore requisito relativo alla
durata (cinque giorni nella media dell'anno civile) della settimana lavorativa.
Du-
rata massima che, sia detto abbondanzialmente, neppure è stata comprovata e che
anzi il nuovo piano di lavoro prodotto agli atti, se applicato sull'arco
dell'intero anno civile, non garantirebbe.
3.2. Resta pertanto da
stabilire se l'insorgente possa beneficiare del regime istituito dall'art. 26
cpv. 2bis OLL 2.
Anzitutto, come
correttamente ritenuto dall'autorità dipartimentale, la stazione di servizio in
questione si situa su una strada principale con traffico intenso di viaggiatori:
essa si colloca infatti su
un'arteria - percorsa,
secondo i dati elaborati dall'Osservatorio Ambientale Svizzera Italiana del
Dipartimento del territorio (richiamabili dal sito __________), da una media
annuale di oltre 28'000 veicoli al giorno (con un incremento significativo nel
periodo estivo) - che attraversa il __________ e che funge da asse di
collegamento tra l'autostrada __________ e la semiautostrada __________ che
conduce a __________ e __________ (cfr. pure, in questo senso, Messaggio n.
6480 del 23 marzo 2011 relativo alla legge sull'apertura dei negozi, pag. 22). Tale
circostanza non era del resto inizialmente stata
contestata nemmeno
dalla ricorrente che, per giustificare l'orario di apertura della stazione di
servizio, si era appellata, in via subordinata, proprio all'art. 26 cpv. 2bis
OLL 2 (cfr. osservazioni 2 dicembre 2016).
La conformità
dell'assortimento di merci e servizi forniti dalla stazione di servizio alla
suddetta norma non è inoltre stata messa in discussione né dall'UIL, né
dall'insorgente.
Tuttavia, affinché le
disposizioni speciali richiamate dall'art. 26 cpv. 2bis OLL 2 possano trovare
applicazione in concreto, la superficie del negozio (56 mq) e quella del bar
(133 mq) devono essere ridotte complessivamente a 120 mq lordi, pari alla superficie
di vendita massima ammissibile per i negozi delle stazioni di servizio (cfr.
Lista di controllo per il lavoro notturno e domenicale nei negozi delle stazioni
di servizio; cfr. STF 2A.211/2006 del 26 gennaio 2007 consid. 3.4 in ARV 2007
pag. 110).
3.3. Entro questi limiti, la
ricorrente beneficia dunque del regime
dell'art.
26 cpv. 2bis OLL 2. È quindi segnatamente tenuta a concedere almeno 12
domeniche libere per anno civile e, nelle
setti-
mane senza domenica libera, un tempo di riposo complessivo di 47 ore consecutive
(cfr. art. 12 cpv. 2 OLL 2). Contrariamente a quanto sembra emergere dalla
decisione impugnata (che rinvia all'art. 21 cpv. 5 OLL 1), lo stesso tempo di
riposo (47 ore conse-cutive) va accordato per il lavoro effettuato in un giorno
festivo. Compensazioni che, al contrario di quanto ritiene la ricorrente,
devono forzatamente essere riconosciute nella
settimana in cui il
lavoratore ha prestato servizio la domenica
(rispettivamente nel giorno festivo) o in quella successiva.
In occasione del controllo aziendale effettuato
nel settembre
2016, l'UIL aveva
accertato delle violazioni alle suddette prescrizioni da parte dell'insorgente,
la quale ha nel frattempo provveduto ad adottare un nuovo piano di lavoro (che,
se applicato
sull'arco dei 12 mesi, riconoscerebbe il principio delle 12
domeniche libere per anno civile). Tuttavia, nella misura in cui i dettami legali
non sono ancora rispettati (cfr. in particolare la compensazione per il lavoro nei
giorni festivi parificati alla domenica), la ricorrente è tenuta a conformarvisi.
3.4. A titolo prettamente abbondanziale,
va smentita l'insorgente laddove pretende che il regime applicabile ai
ristoranti non sarebbe peggiorativo per il lavoratore in quanto, pur prevedendo
unicamente quattro domeniche libere per anno civile, garantisce la settimana
lavorativa di cinque giorni nella media dell'anno civile. Questa Corte non può
infatti non convenire con l'UIL sul fatto che gli art. 12 cpv. 3 e 13 OLL 2,
richiamati dall'art. 23 OLL 2, tutelano meno il lavoratore (dal profilo delle
domeniche libere e del riposo compensativo) rispetto all'art. 12 cpv. 2 OLL 2,
cui rinvia l'art. 26 cpv. 2bis OLL 2 (che pure su altri aspetti risulta essere
più favorevole al lavoratore). Non può del resto essere
dimenticato che, sebbene non abbia conseguenze dirette sulla salute, il
lavoro domenicale è di principio vietato (cfr. sopra, consid. 2.1) in
quanto la sua incidenza sul piano sociale e culturale è molto importante:
l'istituzione di un medesimo giorno libero per
tutti permette infatti alle persone di godere di riposo e di svago e di
recuperare energie e calma; il tempo libero comune facilita inoltre la cura dei
rapporti interpersonali all'interno e all'esterno della famiglia (DTF 120 Ib
332 consid. 3a e rinvii; STA
52.2014.176 del
27 maggio 2014 e rinvii). Ciò posto, un regime che riduce questo tempo libero
comune dev'essere considerato peggiorativo per il lavoratore rispetto ad uno che
prevede semplicemente settimane lavorative più lunghe.
4. In esito alle
considerazione che precedono, il ricorso dev'essere respinto, con conseguente
conferma dell'avversata decisione dell'UIL, il quale provvederà a fissare
all'insorgente un nuovo termine per adeguarsi all'ordine impartitole.
Con l'emanazione del presente
giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene
priva di oggetto.
5. La tassa di giustizia e le
spese sono poste a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1
LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è
respinto
.
2. La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 1'500.-, già anticipate dalla ricorrente,
rimangono a suo carico.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 01.12.2017 52.2017.255 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 01.12.2017 52.2017.255 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 01.12.2017 52.2017.255
Violazione delle norme relative al tempo di riposo del personale di un negozio/snack bar annesso ad una stazione di servizio
Incarto n. 52.2017.255 Lugano 1 dicembre 2017 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Marco Lucchini vicecancelliera: Barbara Maspoli statuendo sul ricorso 8 maggio 2017 della RI 1 patrocinata da: PA 1 contro la decisione 23 marzo 2017 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL) del Dipartimento delle finanze e dell'economia che impartisce all'insorgente un termine scadente il 28 aprile 2017 per ripristinare una situazione conforme alla legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 (LL; RS 822.11); ritenuto, in fatto A. a. La RI 1 gestisce in via __________ a __________ una stazione di benzina con annesso negozio e snack bar, oltre ad un servizio di soccorso stradale/garage.
b. Con scritto 7 novembre 2016, l'UIL ha comunicato alla RI 1 che, nell'ambito del controllo esperito il 21 settembre 2016 relativo al periodo lavorativo 1° gennaio - 31 agosto 2016, in seno all'azienda - soggetta alle disposizioni speciali indicate all'art. 26 dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro del 10 maggio 2000 (OLL 2; RS 822.112) - erano state riscontrate delle infrazioni, in particolare per quanto concerne il tempo di riposo del personale del negozio.
c. Chiamata a pronunciarsi in merito, la RI 1 ha tra l'altro preteso che alla stazione di servizio, la cui attività principale sarebbe la ristorazione, si applicasse piuttosto il regime speciale istituito dall'art. 23 OLL 2 per gli alberghi, i ristoranti e i caffè.
d. Il 2 febbraio 2017 la RI 1 è stata oggetto di un richiamo da parte dell'UIL, secondo cui invece l'interessata non sottostarebbe a quest'ultima norma, bensì all'art. 26 cpv. 2bis OLL 2, essendo sia il negozio che lo snack bar strettamente correlati al servizio erogato dalla stazione di benzina. Ha quindi fissato all'azienda un termine scadente il 1° marzo 2017 per ripristinare una situazione conforme al diritto.
e. Nella sua nuova presa di posizione, la RI 1 ha evidenziato come la maggior parte delle dipendenti fosse occupata prevalentemente nel bar e nella cucina, chiedendo che almeno per loro venisse accertata l'applicabilità del regime speciale dell'art. 23 OLL 2. In caso contrario, ha chiesto che venisse constatato il diritto ad un riposo compensativo complessivo per il lavoro effettuato nei giorni festivi di 35 ore consecutive giusta l'art. 21 dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro del 10 maggio 2000 (OLL 1; RS 822.111) e non di 47 ore consecutive, come invece esatto dall'art. 12 cpv. 2 OLL 2 con riferimento al lavoro domenicale. Ha quindi postulato la sospensione del termine per l'attuazione delle misure elencate nel richiamo, così come l'emanazione di una decisione formale. B. Con decisione 23 marzo 2017, l'UIL, in assenza di prove concrete del contrario, ha stabilito che l'attività di erogazione di benzina e di vendita al dettaglio di merci e servizi che rispondono ai bisogni dei viaggiatori costituiva l'attività principale della stazione di servizio, con la conseguenza che il regime speciale dell'art. 23 OLL 2 - peggiorativo per il lavoratore - non poteva trovare applicazione nel caso di specie e che la compensazione del lavoro prestato nei giorni festivi doveva avvenire in base all'art. 21 cpv. 5 OLL. Ha pertanto richiamato la RI 1 al rispetto della legge, ingiungendole - sotto comminatoria della pena prevista all'art. 292 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) - di conformarsi a tali dettami entro il 28 aprile 2017. Ad eventuali ricorsi è infine stato tolto l'effetto sospensivo. C. Avverso il suddetto provvedimento la RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento, previa restituzione dell'effetto sospensivo al gravame. Censura anzitutto l'assenza di motivazione della decisione di revoca dell'effetto sospensivo, sostenendo che non sarebbero ad ogni modo dati gli estremi per l'adozione di una tale misura. Nel merito, ribadisce che la ristorazione rappresenterebbe l'attività principale della stazione di sevizio, ragion per cui si applicherebbe l'art. 23 OLL 2, che rinvia all'art. 12 cpv. 3 OLL 2 per il numero di domeniche libere. Contesta peraltro che tale regime sia peggiorativo rispetto a quello istituito dall'art. 12 cpv. 2 OLL 2, cui rimanda l'art. 26 OLL 2. Norma, quest'ultima, che sarebbe del resto in concreto inapplicabile, non trovandosi la stazione di servizio su una strada principale con traffico intenso di viaggiatori. Chiede infine di accertare la conformità all'art. 13 OLL 2 del sistema di compensazione dei giorni festivi lavorati (ripartita proporzionalmente sul tempo di lavoro settimanale) previsto all'interno dell'azienda. D. All'accoglimento del gravame si oppone l'UIL con argomenti che saranno ripresi, se del caso, in appresso. E. Con la replica, l'insorgente, pur rilevando di avere adottato nuovi piani di lavoro che sostanzialmente si allineano a quanto auspicato dall'Autorità cantonale, si riconferma nelle sue domande di giudizio. Nella duplica, l'UIL ripropone le proprie conclusioni, prendendo atto, da un lato, dell'intenzione della ricorrente di riconoscere il principio delle 12 domeniche libere all'anno esatto dall'art. 26 cpv. 2bis OLL 2 e contestando, dall'altro, la prevista modalità di compensazione del lavoro svolto nei giorni festivi parificati alla domenica, ritenuta incompatibile con quanto disposto dall'art. 12 cpv. 2 OLL 2. F. Delle osservazioni formulate dalle parti nell'ulteriore scambio di allegati si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto. Considerato, in diritto 1 . 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e discende dall'art. 26 cpv. 3 della legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968 (LCL; RL 10.1.1.1). Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 56 LL) e presentato da una persona (giuridica) senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1), è pertanto ricevibile in ordine. 1.2. L'impugnativa può essere decisa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Ad una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), le prove sollecitate dall'insorgente, per quanto non siano già agli atti, non appaiono idonee ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio. Non occorre in particolare dar seguito alla richiesta della ricorrente di interrogare uno dei suoi rappresentanti (__________) nella misura in cui essa ha già avuto modo di esercitare compiutamente il suo diritto di essere sentita per iscritto, mediante gli allegati di causa. Va infatti ricordato che né la legislazione cantonale, né quella federale garantiscono alle parti il diritto di esprimersi oralmente, essendo sufficiente che le stesse possano fare valere le loro ragioni per iscritto (DTF 134 I 140 consid. 5.3; cfr. fra le tante: STA 52.2011.436 del 3 novembre 2014).
2. 2.1. La LL vieta di principio il lavoro notturno (cfr. art. 16 LL) e il lavoro domenicale (cfr. art. 18 cpv. 1 LL). Il giorno della festa nazionale è, nei suoi effetti dal profilo del diritto del lavoro, parificato alla domenica e i Cantoni possono parificare alla domenica al massimo altri otto giorni festivi all'anno (cfr. art. 20a cpv. 1 LL). Essi sono liberi di designare altri giorni festivi come giorni di riposo pubblici: questi ultimi non sono tuttavia parificati alle domeniche legali, per cui, dal profilo della LL, costituiscono dei giorni feriali. 2.2. L'OLL 2 definisce le possibili deroghe alle prescrizioni legali in materia di durata del lavoro e del riposo in caso di condizioni particolari giusta l'art. 27 cpv. 1 LL e designa le categorie di aziende o i gruppi di lavoratori ai quali si applicano tali deroghe, così come l'entità delle stesse (cfr. art. 1 OLL 2). 2.3. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha pubblicato una guida per l'interpretazione della LL e delle relative ordinanze, allo scopo di garantire una prassi omogenea e la parità di trattamento (cfr. Indicazioni relative alla legge sul lavoro e alle ordinanze 1 e 2, Berna, stato al novembre 2017). Benché tale direttiva non sia vincolante per le autorità giudiziarie, non vi sono motivi per distanziarsene, ritenuto che essa appare del tutto in linea con gli scopi perseguiti dalle legge e dalle relative ordinanze (cfr. STA 52.2014.176 del 27 maggio 2014; 52.2013.261 del 3 luglio 2013 consid. 3.2 e rinvii). 2.4. Giusta l'art. 46 OLL 2, alle aziende del settore automobilistico e ai lavoratori che esse impiegano nell'approvvigionamento dei veicoli con carburante, nel servizio di assistenza in caso di panne e di rimorchio come pure nei successivi lavori di riparazione si applica l'art. 4 per tutta la notte e tutta la domenica. Secondo quest'ultima disposizione, il datore di lavoro può, senza autorizzazione ufficiale, occupare integralmente o parzialmente lavoratori durante la notte (cpv. 1), la domenica (cpv. 2) o nel lavoro continuo (cpv. 3). Ciò tuttavia soltanto a condizione che sia necessario per lo svolgimento delle suddette attività. Nel caso dei punti di vendita di carburante, il regime speciale si applica anche alla vendita di piccoli accessori per la manutenzione e la cura correnti delle automobili, di piccoli oggetti d'equipaggiamento da utilizzare nell'automobile nonché di accessori stagionali (cfr. Indicazioni SECO, ad art. 46 OLL 2). 2.5. Negozi con un assortimento più vasto, esulano dal campo di applicazione dell'art. 46 OLL 2. I chioschi, le aziende al servizio dei viaggiatori e i negozi delle stazioni di servizio possono però semmai beneficiare del regime speciale istituito dall'art. 26 OLL 2. Per potersene avvalere, i negozi delle stazioni di servizio - cui si riferisce il capoverso 2bis della norma - devono essere situati nelle aree di servizio autostradali o lungo le strade principali con traffico intenso di viaggiatori. La nozione di strade principali con traffico intenso di viaggiatori
- che spetta alle autorità d'esecuzione cantonali concretizzare, stabilendo quali vie di transito corrispondano a tale definizione - comprende le grosse arterie di traffico che collegano località di dimensioni importanti, Cantoni o Stati, sulle quali si snoda la parte principale del traffico che percorre grandi distanze. Né il traffico pendolare quotidiano fra località vicine, né il traffico locale sono invece parte integrante essenziale del traffico ai sensi di tale nozione (cfr. DTF 134 II 265 consid. 5; cfr. anche Indicazioni SECO, ad art. 26 OLL 2). I negozi situati sulle strade che rispondono ai suddetti criteri devono inoltre proporre un' offerta di merci e servizi che risponda principalmente ai bisogni dei viaggiatori, cioè delle persone che circolano con mezzi privati o in corriera e i camionisti. Le merci in questione non possono costituire in nessun caso un assortimento completo ma devono soddisfare un bisogno di base dei viaggiatori (vitto, articoli per l'igiene, prodotti tipici per il viaggio, prodotti della stampa, ecc.) e devono essere vendute in quantità o volume tali da poter essere trasportate senza difficoltà da una persona sola, ritenuto che l'operazione della vendita dev'essere facile e rapida. Anche l'offerta di servizi deve soddisfare bisogni specifici che si manifestano frequentemente durante un viaggio. Essa può comprendere, tra l'altro, la ristorazione e i servizi igienici (cfr. Istruzioni SECO, ad art. 26 OLL 2). Per l'art. 26 cpv. 2bis OLL 2, ai negozi che adempiono i citati requisiti e ai lavoratori in essi occupati si applicano l'art. 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli art. 8 cpv. 1, 12 cpv. 2 e 14 cpv. 1. In particolare, l'art. 12 cpv. 2 OLL 2 garantisce al lavoratore almeno 12 domeniche libere per anno civile, le quali possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno. Nelle settimane senza domenica libera (cioè in quelle in cui si lavora la domenica o nella settimana successiva ad una domenica lavorativa) dev'essere accordato immediatamente dopo il riposo giornaliero (che ammonta ad almeno 11 ore consecutive, cfr. art. 15 a cpv. 1 LL) un riposo settimanale di 36 ore consecutive, ovvero un tempo di riposo complessivo di 47 ore consecutive (cfr. Istruzioni SECO, ad art. 12 OLL 2, in particolare nella versione tedesca e francese, e ad art. 26 OLL 2). Lo stesso vale per il lavoro svolto nei giorni festivi parificati alla domenica. 2.6. Gli alberghi, i ristoranti e i caffè nonché i lavoratori in essi occupati per il servizio alla clientela soggiacciono invece alle disposizioni speciali richiamate all'art. 23 cpv. 1 OLL 2, ovvero all'art. 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché agli art. 8 cpv. 1, 11, 12 cpv. 3, 13 e 14 cpv. 2 e 3 OLL 2. L'art. 12 cpv. 3 consente in particolare di ridurre a quattro il numero delle domeniche libere e di ripartirle in modo irregolare nel corso dell'anno, a condizione che il lavoratore benefici della settimana di cinque giorni nella media dell'anno civile. Siccome tale norma non prevede nulla di specifico riguardo al riposo compensativo per le settimane senza domenica libera, occorre riferirsi all'art. 20 cpv. 2 LL, secondo cui il lavoro domenicale di una durata massima di cinque ore deve essere compensato mediante tempo libero mentre quello che si prolunga oltre dev'essere compensato con un riposo non inferiore a 24 ore consecutive durante un giorno lavorativo, seguente il riposo giornaliero (di almeno 11 ore), della settimana precedente o successiva, per un totale di 35 ore consecutive (cfr. anche art. 21 cpv. 5 OLL 1). Per l'art. 13 OLL 2, il riposo compensativo per il lavoro effettuato nei giorni festivi può invece essere accordato in blocco per un anno civile: contrariamente a quanto disposto dall'art. 20 cpv. 2 LL, esso non deve dunque necessariamente essere concesso nella settimana che precede o segue il giorno festivo (cfr. Indicazioni SECO, ad art. 13 OLL 2). Il regime sopra illustrato si applica alle aziende del settore alberghiero o della ristorazione, cioè alle aziende che offrono l'alloggio di persone a pagamento, la distribuzione di pasti e di bevande da consumarsi sul posto, nonché la consegna di pasti pronti al consumo o da asporto (ad esempio, servizi di consegna di pizze e take-away; cfr. art. 23 cpv. 3 OLL 2). Non sono invece compresi nel campo di applicazione i dettaglianti che forniscono alimentari, prodotti surgelati o soltanto bevande; le aziende che offrono i propri servizi di ristorazione solo ad una cerchia ristretta di clienti invece che al vasto pubblico (ad esempio, mensa o ristorante in seno all'impresa); le aziende che, pur fornendo servizi di ristorazione, svolgono un'altra attività principale (ad esempio, bar-caffè nei grandi magazzini, internet-caffè, snack bar senza servizio di ristorazione, stazioni di servizio con mescita di bevande; cfr. Indicazioni SECO, ad art 23 OLL 2).
3. 3.1. Ora, come correttamente osservato dalla precedente istanza, la ricorrente non ha fornito alcuna prova concreta a sostegno della propria tesi secondo cui la ristorazione rappresenterebbe l'attività principale della stazione di servizio. Pur affermandone l'indipendenza economica, non ha infatti dimostrato che lo snack bar procura all'azienda una maggior cifra d'affari rispetto alla stazione di benzina e al negozio. Neppure ha comprovato che la maggior parte del personale (rispettivamente delle percentuali lavorative) è assegnata allo snack bar. Infatti, non solo la timbratura per la registrazione del tempo di lavoro avviene sotto un'unica dicitura ("Normale shop"), ma neppure i contratti di lavoro distinguono con chiarezza le mansioni per le quale le singole dipendenti sono state assunte (cfr. i contratti di __________, __________, __________, __________, __________ e __________, impiegate in qualità di "venditrici, cameriere e ausiliarie di cucina", quello di __________ per la funzione di "venditrice e ausiliaria di cucina" e quello di __________ assunta quale "aiuto cuoco" ma addetta anche alla vendita degli articoli del negozio e del fast food). Dalla tabella prodotta il 27 ottobre 2016 emerge addirittura che, astrazion fatta dalle tre "team leader" (la cui effettiva occupazione non è dato di conoscere), alla cassa del negozio lavora un numero maggiore di dipendenti che nello snack bar (quattro cassiere, per una percentuale lavorativa complessiva del 350%, a fronte di due cameriere ed una cuoca, per un totale di tre unità al 100%). In tali circostanze, ritenuto come lo snack bar si situi nella medesima area di servizio della stazione di benzina e del relativo negozio (cfr. doc. 14) e considerato come le due attività abbiano i medesimi orari di esercizio (dalle timbrature si evince infatti che entrambe le attività terminano alle 22.30, le stazioni di benzina dovendo del resto chiudere alle 22.00 per effetto dell'art. 21 cpv. 1 lett. e LCL), occorre convenire con l'UIL che l'attività caratterizzante - e dunque principale - della stazione di servizio è costituita da quella di erogazione di benzina e di vendita al dettaglio di merci e servizi che rispondono ai bisogni dei viaggiatori, cui quella dello snack bar è subordinata. Non porta ad altra conclusione la tesi avanzata in questa sede dalla ricorrente, la quale pretende che le dipendenti impiegate nello snack bar si occuperebbero esclusivamente dell'attività di ristorazione mentre sarebbero semmai le cassiere del negozio ad aiutare le colleghe al bar nei momenti di maggior affluenza (cfr. triplica, pag. 1-2). Premesso che nelle proprie osservazioni 22 febbraio 2017 aveva affermato che la maggior parte delle impiegate era prevalentemente occupata nell'attività del bar e della cucina (pag. 3) e che ancora in sede di replica ha spiegato che il personale viene spostato regolarmente da un reparto all'altro, a dipendenza delle necessità (pag. 3), l'insorgente non ha dimostrato quanto ha preteso per la prima volta nella triplica. Anzi, la circostanza pare essere smentita dal nuovo piano di lavoro che è stato adottato al fine di allinearsi alle direttive dell'UIL: da un suo esame risulta infatti che nessuna delle dipendenti svolge al bar, rispettivamente in cucina, tutti i propri turni di lavoro (cfr. doc. D). Del resto, neppure i contratti di lavoro risultano essere stati modificati in tal senso. Proprio a fronte dell'illustrata intercambiabilità del personale, appaiono irrilevanti i lavori di ristrutturazione nel frattempo intrapresi per rendere le strutture e i servizi igienici dello snack bar indipendenti dai servizi della vendita al dettaglio. L'applicabilità dell'art. 23 OLL 2 è dunque in concreto esclusa già solo in ragione del fatto che la ristorazione non costituisce l'attività principale della stazione di servizio, senza che occorra verificare il rispetto dell'ulteriore requisito relativo alla durata (cinque giorni nella media dell'anno civile) della settimana lavorativa. Du- rata massima che, sia detto abbondanzialmente, neppure è stata comprovata e che anzi il nuovo piano di lavoro prodotto agli atti, se applicato sull'arco dell'intero anno civile, non garantirebbe. 3.2. Resta pertanto da stabilire se l'insorgente possa beneficiare del regime istituito dall'art. 26 cpv. 2bis OLL 2. Anzitutto, come correttamente ritenuto dall'autorità dipartimentale, la stazione di servizio in questione si situa su una strada principale con traffico intenso di viaggiatori: essa si colloca infatti su un'arteria - percorsa, secondo i dati elaborati dall'Osservatorio Ambientale Svizzera Italiana del Dipartimento del territorio (richiamabili dal sito __________), da una media annuale di oltre 28'000 veicoli al giorno (con un incremento significativo nel periodo estivo) - che attraversa il __________ e che funge da asse di collegamento tra l'autostrada __________ e la semiautostrada __________ che conduce a __________ e __________ (cfr. pure, in questo senso, Messaggio n. 6480 del 23 marzo 2011 relativo alla legge sull'apertura dei negozi, pag. 22). Tale circostanza non era del resto inizialmente stata contestata nemmeno dalla ricorrente che, per giustificare l'orario di apertura della stazione di servizio, si era appellata, in via subordinata, proprio all'art. 26 cpv. 2bis OLL 2 (cfr. osservazioni 2 dicembre 2016). La conformità dell'assortimento di merci e servizi forniti dalla stazione di servizio alla suddetta norma non è inoltre stata messa in discussione né dall'UIL, né dall'insorgente. Tuttavia, affinché le disposizioni speciali richiamate dall'art. 26 cpv. 2bis OLL 2 possano trovare applicazione in concreto, la superficie del negozio (56 mq) e quella del bar (133 mq) devono essere ridotte complessivamente a 120 mq lordi, pari alla superficie di vendita massima ammissibile per i negozi delle stazioni di servizio (cfr. Lista di controllo per il lavoro notturno e domenicale nei negozi delle stazioni di servizio; cfr. STF 2A.211/2006 del 26 gennaio 2007 consid. 3.4 in ARV 2007 pag. 110). 3.3. Entro questi limiti, la ricorrente beneficia dunque del regime dell'art. 26 cpv. 2bis OLL 2. È quindi segnatamente tenuta a concedere almeno 12 domeniche libere per anno civile e, nelle setti- mane senza domenica libera, un tempo di riposo complessivo di 47 ore consecutive (cfr. art. 12 cpv. 2 OLL 2). Contrariamente a quanto sembra emergere dalla decisione impugnata (che rinvia all'art. 21 cpv. 5 OLL 1), lo stesso tempo di riposo (47 ore conse-cutive) va accordato per il lavoro effettuato in un giorno festivo. Compensazioni che, al contrario di quanto ritiene la ricorrente, devono forzatamente essere riconosciute nella settimana in cui il lavoratore ha prestato servizio la domenica (rispettivamente nel giorno festivo) o in quella successiva. In occasione del controllo aziendale effettuato nel settembre 2016, l'UIL aveva accertato delle violazioni alle suddette prescrizioni da parte dell'insorgente, la quale ha nel frattempo provveduto ad adottare un nuovo piano di lavoro (che, se applicato sull'arco dei 12 mesi, riconoscerebbe il principio delle 12 domeniche libere per anno civile). Tuttavia, nella misura in cui i dettami legali non sono ancora rispettati (cfr. in particolare la compensazione per il lavoro nei giorni festivi parificati alla domenica), la ricorrente è tenuta a conformarvisi. 3.4. A titolo prettamente abbondanziale, va smentita l'insorgente laddove pretende che il regime applicabile ai ristoranti non sarebbe peggiorativo per il lavoratore in quanto, pur prevedendo unicamente quattro domeniche libere per anno civile, garantisce la settimana lavorativa di cinque giorni nella media dell'anno civile. Questa Corte non può infatti non convenire con l'UIL sul fatto che gli art. 12 cpv. 3 e 13 OLL 2, richiamati dall'art. 23 OLL 2, tutelano meno il lavoratore (dal profilo delle domeniche libere e del riposo compensativo) rispetto all'art. 12 cpv. 2 OLL 2, cui rinvia l'art. 26 cpv. 2bis OLL 2 (che pure su altri aspetti risulta essere più favorevole al lavoratore). Non può del resto essere dimenticato che, sebbene non abbia conseguenze dirette sulla salute, il lavoro domenicale è di principio vietato (cfr. sopra, consid. 2.1) in quanto la sua incidenza sul piano sociale e culturale è molto importante: l'istituzione di un medesimo giorno libero per tutti permette infatti alle persone di godere di riposo e di svago e di recuperare energie e calma; il tempo libero comune facilita inoltre la cura dei rapporti interpersonali all'interno e all'esterno della famiglia (DTF 120 Ib 332 consid. 3a e rinvii; STA 52.2014.176 del 27 maggio 2014 e rinvii). Ciò posto, un regime che riduce questo tempo libero comune dev'essere considerato peggiorativo per il lavoratore rispetto ad uno che prevede semplicemente settimane lavorative più lunghe.
4. In esito alle considerazione che precedono, il ricorso dev'essere respinto, con conseguente conferma dell'avversata decisione dell'UIL, il quale provvederà a fissare all'insorgente un nuovo termine per adeguarsi all'ordine impartitole. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto.
5. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto .
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'500.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La vicecancelliera